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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18518 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 18518 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Parte_1 C.F._1
Leonetti (c.f. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Cosimo Chirulli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._3 atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- appellata contumace -
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024 i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed il giudice introitava la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
9994/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa De Rosa
Maria, emessa in data 22.02.2023 ed in pari data pubblicata, pronunciata nel giudizio iscritto al n.
R.G. 54337/2022, instaurato dallo stesso con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e Parte_1
1 l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 02820210017526734000, notificata in data 03.10.2022, con ente impositore la , per presunte violazioni Controparte_2 del Codice della Strada risalenti all'anno 2020.
Nel giudizio di opposizione avverso tale cartella l'istante deduceva l'omessa notificazione dei presupposti verbali di accertamento e l'illegittimità dell'atto impositivo per vizi formali e sostanziali chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, dichiararsi la decadenza e/o prescrizione e/o inesistenza e/o nullità della pretesa creditoria, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva l la quale impugnava e contestava Controparte_1 estensivamente l'avversa domanda, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Non si costituiva la benché ritualmente citata in giudizio. Controparte_2
Con sentenza n. 9994/2023, pubblicata in data 22.02.2023, il Giudice di Pace – dichiarata la contumacia della e riconosciuta la legittimazione attiva e passiva delle parti – Controparte_2 precisava che, nonostante il giudizio fosse stato introdotto con atto di citazione, Parte_1 aveva proposto una pluralità di domande, tra cui quella recuperatoria per omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. presupposti alla cartella impugnata, esperibile con ricorso nel termine di 30 gg. ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 (come previsto da Cass. S.U.
22080/2017 risolutiva dei pregressi contrasti giurisprudenziali).
Ritenuto di non dover disporre il mutamento di rito per il carattere plurimo dell'azione ed appurata dalla documentazione in atti la tempestività della domanda, il primo giudice accoglieva l'opposizione non avendo provato la la rituale notificazione dei verbali di Controparte_2 accertamento;
pertanto – con espresso assorbimento di ogni altro motivo – dichiarava l'estinzione del diritto di credito azionato ed annullava la cartella di pagamento n. 02820210017526734000, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione – notificato alle controparti processuali a mezzo PEC del 12.09.2023 e, per espresso ordine di questo giudicante, rinotificato alla competente Avvocatura Distrettuale di
Stato in data 13.05.2024 – ha impugnato la suddetta sentenza limitatamente al Parte_1 capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di pace di compensarle nonostante l'accoglimento della domanda, in violazione dell'art. 92 c.p.c.; dunque, ne ha chiesto la parziale riforma con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Secondo l'appellante, in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese rappresenta una regola eccezionale che può trovare applicazione soltanto se ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare chiaramente nella motivazione della sentenza, censurabile qualora,
2 come nel caso di specie, le motivazioni addotte risultino illogiche e contraddittorie. La pronuncia gravata, infatti, sarebbe favorevole all'odierno appellante solo in astratto in quanto, pur essendo stato costretto ad agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni, è stato poi gravato da spese processuali.
Si è costituita l' la quale ha eccepito la decadenza Controparte_1 dall'appello ex art. 327 c.p.c. chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame ritenendo giusta la compensazione delle spese di lite in quanto la peculiarità della causa risiederebbe nella serialità del giudizio caratterizzato da un iter processuale semplificato, data la trattazione in un'unica udienza e la mancanza di attività istruttoria e delle memorie conclusionali, precisando che la compensazione è stata disposta anche in ragione della mancata contestazione del merito della pretesa impositiva. Dunque, ha concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento, per la condanna del solo ente impositore considerato che spettava alla fornire la prova della Controparte_2 notifica degli atti presupposti.
Non si è costituita la . Controparte_2
All'esito dell'udienza del 12.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi Controparte_2 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dall in ragione del fatto che, essendo stata la sentenza Controparte_1 di primo grado pubblicata in data 22.02.2023, l'impugnazione avrebbe dovuto proporsi entro i sei mesi successivi, mentre l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 12.09.2023.
L'eccezione è infondata va rigettata per le seguenti ragioni.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 – unitamente al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato
“Ordinamento giudiziario” – disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilendo che nel calcolo delle scadenze processuali non vanno computati i giorni ricompresi tra il
1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 1), ad eccezione di alcuni casi specificamente previsti dalla legge per i quali la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, tra cui le cause di
“opposizione all'esecuzione” (cfr. artt. 3 e 4 ex L. n. 742/1969; art. 92 del R.D. n. 12/1941; artt. 409 e
442 c.p.c.).
Tuttavia, malgrado il contenuto plurimo dell'azione proposta in I grado da (come Parte_1 chiarito nella sentenza gravata), il Giudice di Pace si è pronunciato unicamente sull'eccezione di
3 decadenza dalla riscossione per omessa notificazione dei verbali di contravvenzione al C.d.S. presupposti alla cartella impugnata, con assorbimento di ogni altro motivo, con conseguente implicita qualificazione dell'unica domanda “accolta” in termini di opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 (Cass. S.U. n. 22080/2017 espressamente richiamata).
Orbene – secondo i giudici di legittimità – al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (cfr. Cass. n. 12506/2011), data la “natura di giudizio di cognizione” (Cass. S.U. n. 12244/2009).
Più specificamente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (Cass. n. 11478/2017; conf. da ultimo Cass. n. 30427/2022).
Pertanto, alla stregua dei summenzionati principi di diritto, stante la mancata notificazione della sentenza impugnata con conseguente decorrenza del termine lungo di impugnazione, va dichiarata la tempestività del presente gravame in quanto l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 12.09.2023, ossia entro il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., avvenuta in data 22.02.2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742/1969, per cui il termine ultimo per la proposizione dell'appello sarebbe stato il 22.09.2023.
Ne consegue l'ammissibilità del gravame.
§ 3. Ciò posto, l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierna appellante censura la decisione del primo giudice unicamente in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali, lamentando la contraddittoria e/o illogica motivazione in rapporto all'accoglimento dell'opposizione, in violazione dei principi regolatori della materia.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
4 Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in
5 sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace compensa le spese di lite precisando in parte motiva quanto segue: “Per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.”
Occorre, dunque, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado, tenuto conto del fatto che – in mancanza di qualsivoglia documentazione relativa al precedente giudizio, stante l'irreperibilità dei fascicoli d'ufficio e di parte, come attestato dal certificato di cancellaria depositato in atti dall'appellante – questo giudicante non potrà che fondare il proprio convincimento su quanto statuito in sentenza e non oggetto di fondate contestazioni.
Parte opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 02820210017526734000 deducendo – tra l'altro – l'omessa e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di contravvenzione al C.d.S. e, di conseguenza, l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione.
Malgrado la natura complessa dell'opposizione spiegata in primo grado, in quanto riferita cumulativamente a più domande (come si legge nella sentenza di I grado), il primo giudice si è pronunciato in via assorbente soltanto sull'opposizione cd. recuperatoria spiegata da ai Parte_1 sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, accogliendola in ragione della mancata prova da parte dell'ente impositore dell'avvenuta notificazione dei suddetti verbali, previo accertamento della tempestività della domanda in quanto proposta nel termine di 30 gg. dalla notificazione della cartella, avvenuta in data 03.10.2022, nonostante l'introduzione del giudizio con atto di citazione, notificato in data
11.10.2022, piuttosto che con ricorso.
Orbene, tenuto conto dell'assenza di contestazioni delle parti sul punto, questo giudice di appello non può che far proprie le conclusioni del giudice di prime cure.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 758/2022 – richiamata anche dal
Giudice di Pace – hanno chiarito che: “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali
6 la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima)”.
Ciò detto, stante la contumacia dell'ente impositore, non vi è dubbio che i convenuti non abbiano fornito in I grado la prova della rituale notificazione degli atti sottesi alla cartella impugnata.
Eppure, nonostante l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla scorta di un generico richiamo alla “peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza” e in ragione della “mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”.
A tal riguardo, questo giudice osserva che:
1. La materia in questione è stata oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali, anche a
Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22080/2017 e Cass. S.U. 758/2022 già citate), che hanno delineato un orientamento granitico in tema di opposizione cd. recuperatoria, per cui non si riscontra alcuna peculiarità né si rilevano continue pronunce innovative, essendo i pretesi contrasti giurisprudenziali risalenti nel tempo e, allo stato, definitivamente appianati.
2. L'opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 non lascia spazio a contestazioni sul merito della pretesa sanzionatoria in quanto: “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché
7 l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria” (Cass. 11789/2019; conf. da ultimo
Cass. n. 4690/2022).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, questo giudice ritiene non adeguata la motivazione posta alla base della disposta compensazione delle spese del giudizio in I grado, attesa la totale soccombenza degli opposti convenuti.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 1950/2022; conf. Cass.
15413/2011; cfr. pure Cass. n. 21157/2019). Parimenti, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n. 14036/2024).
§ 4. Per tutto quanto detto l'appello è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014 in misura proporzionata al valore della causa precisando che – in assenza di indicazioni nella sentenza gravata, data la discrepanza tra il valore dichiarato dall'appellante nell'atto introduttivo pari ad € 1.123,65 e quello risultante dall'estratto di ruolo depositato da pari ad € 1.097,73 e CP_3 considerato che la differenza tra i due importi, seppur minima, incide sull'individuazione dello scaglione da applicare (quello da € 0,01 ad € 1.100,00 ovvero da € 1.100,01 ad € 5.200,00) – questo giudice ritiene congruo, attesa la peculiarità del caso, liquidare le spese di giudizio facendo applicazione dello scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00 ma senza operare alcuna riduzione dei parametri tabellari e tenendo conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'inesistenza della fase istruttoria, del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
Quanto alla richiesta dell'Agente della riscossione di condannare alle spese di lite la sola
, questo giudice, pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente Controparte_2 impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la
8 condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma l'azione di manleva del Concessionario della Riscossione, non esercitata nel caso di specie (sul principio di causalità cfr. ex multis Cass. n. 8496/2016; Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass.
n. 3101/2017; Cass. n. 1070/2017; Cass. n. 15390/2018; Cass. 24774/2018).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9994/2023 resa dal
Giudice di Pace di Napoli in data 22.02.2023 ed in pari data pubblicata (R.G. n. 54337/2022), nel giudizio instaurato da , revoca la statuizione sulla compensazione delle Parte_1 spese di lite.
2. Condanna gli appellati e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Parte_1
, che liquida complessivamente in € 740,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...] come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo, con distrazione in favore dell'avv.to Massimo Leonetti, quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 09.01.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 18518 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Parte_1 C.F._1
Leonetti (c.f. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Cosimo Chirulli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._3 atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- appellata contumace -
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024 i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed il giudice introitava la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
9994/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa De Rosa
Maria, emessa in data 22.02.2023 ed in pari data pubblicata, pronunciata nel giudizio iscritto al n.
R.G. 54337/2022, instaurato dallo stesso con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e Parte_1
1 l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 02820210017526734000, notificata in data 03.10.2022, con ente impositore la , per presunte violazioni Controparte_2 del Codice della Strada risalenti all'anno 2020.
Nel giudizio di opposizione avverso tale cartella l'istante deduceva l'omessa notificazione dei presupposti verbali di accertamento e l'illegittimità dell'atto impositivo per vizi formali e sostanziali chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, dichiararsi la decadenza e/o prescrizione e/o inesistenza e/o nullità della pretesa creditoria, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva l la quale impugnava e contestava Controparte_1 estensivamente l'avversa domanda, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Non si costituiva la benché ritualmente citata in giudizio. Controparte_2
Con sentenza n. 9994/2023, pubblicata in data 22.02.2023, il Giudice di Pace – dichiarata la contumacia della e riconosciuta la legittimazione attiva e passiva delle parti – Controparte_2 precisava che, nonostante il giudizio fosse stato introdotto con atto di citazione, Parte_1 aveva proposto una pluralità di domande, tra cui quella recuperatoria per omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. presupposti alla cartella impugnata, esperibile con ricorso nel termine di 30 gg. ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 (come previsto da Cass. S.U.
22080/2017 risolutiva dei pregressi contrasti giurisprudenziali).
Ritenuto di non dover disporre il mutamento di rito per il carattere plurimo dell'azione ed appurata dalla documentazione in atti la tempestività della domanda, il primo giudice accoglieva l'opposizione non avendo provato la la rituale notificazione dei verbali di Controparte_2 accertamento;
pertanto – con espresso assorbimento di ogni altro motivo – dichiarava l'estinzione del diritto di credito azionato ed annullava la cartella di pagamento n. 02820210017526734000, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione – notificato alle controparti processuali a mezzo PEC del 12.09.2023 e, per espresso ordine di questo giudicante, rinotificato alla competente Avvocatura Distrettuale di
Stato in data 13.05.2024 – ha impugnato la suddetta sentenza limitatamente al Parte_1 capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di pace di compensarle nonostante l'accoglimento della domanda, in violazione dell'art. 92 c.p.c.; dunque, ne ha chiesto la parziale riforma con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Secondo l'appellante, in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese rappresenta una regola eccezionale che può trovare applicazione soltanto se ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare chiaramente nella motivazione della sentenza, censurabile qualora,
2 come nel caso di specie, le motivazioni addotte risultino illogiche e contraddittorie. La pronuncia gravata, infatti, sarebbe favorevole all'odierno appellante solo in astratto in quanto, pur essendo stato costretto ad agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni, è stato poi gravato da spese processuali.
Si è costituita l' la quale ha eccepito la decadenza Controparte_1 dall'appello ex art. 327 c.p.c. chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame ritenendo giusta la compensazione delle spese di lite in quanto la peculiarità della causa risiederebbe nella serialità del giudizio caratterizzato da un iter processuale semplificato, data la trattazione in un'unica udienza e la mancanza di attività istruttoria e delle memorie conclusionali, precisando che la compensazione è stata disposta anche in ragione della mancata contestazione del merito della pretesa impositiva. Dunque, ha concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento, per la condanna del solo ente impositore considerato che spettava alla fornire la prova della Controparte_2 notifica degli atti presupposti.
Non si è costituita la . Controparte_2
All'esito dell'udienza del 12.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
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§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi Controparte_2 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dall in ragione del fatto che, essendo stata la sentenza Controparte_1 di primo grado pubblicata in data 22.02.2023, l'impugnazione avrebbe dovuto proporsi entro i sei mesi successivi, mentre l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 12.09.2023.
L'eccezione è infondata va rigettata per le seguenti ragioni.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 – unitamente al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato
“Ordinamento giudiziario” – disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilendo che nel calcolo delle scadenze processuali non vanno computati i giorni ricompresi tra il
1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 1), ad eccezione di alcuni casi specificamente previsti dalla legge per i quali la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, tra cui le cause di
“opposizione all'esecuzione” (cfr. artt. 3 e 4 ex L. n. 742/1969; art. 92 del R.D. n. 12/1941; artt. 409 e
442 c.p.c.).
Tuttavia, malgrado il contenuto plurimo dell'azione proposta in I grado da (come Parte_1 chiarito nella sentenza gravata), il Giudice di Pace si è pronunciato unicamente sull'eccezione di
3 decadenza dalla riscossione per omessa notificazione dei verbali di contravvenzione al C.d.S. presupposti alla cartella impugnata, con assorbimento di ogni altro motivo, con conseguente implicita qualificazione dell'unica domanda “accolta” in termini di opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 (Cass. S.U. n. 22080/2017 espressamente richiamata).
Orbene – secondo i giudici di legittimità – al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (cfr. Cass. n. 12506/2011), data la “natura di giudizio di cognizione” (Cass. S.U. n. 12244/2009).
Più specificamente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (Cass. n. 11478/2017; conf. da ultimo Cass. n. 30427/2022).
Pertanto, alla stregua dei summenzionati principi di diritto, stante la mancata notificazione della sentenza impugnata con conseguente decorrenza del termine lungo di impugnazione, va dichiarata la tempestività del presente gravame in quanto l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 12.09.2023, ossia entro il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., avvenuta in data 22.02.2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742/1969, per cui il termine ultimo per la proposizione dell'appello sarebbe stato il 22.09.2023.
Ne consegue l'ammissibilità del gravame.
§ 3. Ciò posto, l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierna appellante censura la decisione del primo giudice unicamente in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali, lamentando la contraddittoria e/o illogica motivazione in rapporto all'accoglimento dell'opposizione, in violazione dei principi regolatori della materia.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
4 Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in
5 sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace compensa le spese di lite precisando in parte motiva quanto segue: “Per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.”
Occorre, dunque, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado, tenuto conto del fatto che – in mancanza di qualsivoglia documentazione relativa al precedente giudizio, stante l'irreperibilità dei fascicoli d'ufficio e di parte, come attestato dal certificato di cancellaria depositato in atti dall'appellante – questo giudicante non potrà che fondare il proprio convincimento su quanto statuito in sentenza e non oggetto di fondate contestazioni.
Parte opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 02820210017526734000 deducendo – tra l'altro – l'omessa e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di contravvenzione al C.d.S. e, di conseguenza, l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione.
Malgrado la natura complessa dell'opposizione spiegata in primo grado, in quanto riferita cumulativamente a più domande (come si legge nella sentenza di I grado), il primo giudice si è pronunciato in via assorbente soltanto sull'opposizione cd. recuperatoria spiegata da ai Parte_1 sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, accogliendola in ragione della mancata prova da parte dell'ente impositore dell'avvenuta notificazione dei suddetti verbali, previo accertamento della tempestività della domanda in quanto proposta nel termine di 30 gg. dalla notificazione della cartella, avvenuta in data 03.10.2022, nonostante l'introduzione del giudizio con atto di citazione, notificato in data
11.10.2022, piuttosto che con ricorso.
Orbene, tenuto conto dell'assenza di contestazioni delle parti sul punto, questo giudice di appello non può che far proprie le conclusioni del giudice di prime cure.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 758/2022 – richiamata anche dal
Giudice di Pace – hanno chiarito che: “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali
6 la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima)”.
Ciò detto, stante la contumacia dell'ente impositore, non vi è dubbio che i convenuti non abbiano fornito in I grado la prova della rituale notificazione degli atti sottesi alla cartella impugnata.
Eppure, nonostante l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla scorta di un generico richiamo alla “peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza” e in ragione della “mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”.
A tal riguardo, questo giudice osserva che:
1. La materia in questione è stata oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali, anche a
Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22080/2017 e Cass. S.U. 758/2022 già citate), che hanno delineato un orientamento granitico in tema di opposizione cd. recuperatoria, per cui non si riscontra alcuna peculiarità né si rilevano continue pronunce innovative, essendo i pretesi contrasti giurisprudenziali risalenti nel tempo e, allo stato, definitivamente appianati.
2. L'opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 non lascia spazio a contestazioni sul merito della pretesa sanzionatoria in quanto: “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché
7 l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria” (Cass. 11789/2019; conf. da ultimo
Cass. n. 4690/2022).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, questo giudice ritiene non adeguata la motivazione posta alla base della disposta compensazione delle spese del giudizio in I grado, attesa la totale soccombenza degli opposti convenuti.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 1950/2022; conf. Cass.
15413/2011; cfr. pure Cass. n. 21157/2019). Parimenti, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n. 14036/2024).
§ 4. Per tutto quanto detto l'appello è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014 in misura proporzionata al valore della causa precisando che – in assenza di indicazioni nella sentenza gravata, data la discrepanza tra il valore dichiarato dall'appellante nell'atto introduttivo pari ad € 1.123,65 e quello risultante dall'estratto di ruolo depositato da pari ad € 1.097,73 e CP_3 considerato che la differenza tra i due importi, seppur minima, incide sull'individuazione dello scaglione da applicare (quello da € 0,01 ad € 1.100,00 ovvero da € 1.100,01 ad € 5.200,00) – questo giudice ritiene congruo, attesa la peculiarità del caso, liquidare le spese di giudizio facendo applicazione dello scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00 ma senza operare alcuna riduzione dei parametri tabellari e tenendo conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'inesistenza della fase istruttoria, del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
Quanto alla richiesta dell'Agente della riscossione di condannare alle spese di lite la sola
, questo giudice, pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente Controparte_2 impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la
8 condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma l'azione di manleva del Concessionario della Riscossione, non esercitata nel caso di specie (sul principio di causalità cfr. ex multis Cass. n. 8496/2016; Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass.
n. 3101/2017; Cass. n. 1070/2017; Cass. n. 15390/2018; Cass. 24774/2018).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9994/2023 resa dal
Giudice di Pace di Napoli in data 22.02.2023 ed in pari data pubblicata (R.G. n. 54337/2022), nel giudizio instaurato da , revoca la statuizione sulla compensazione delle Parte_1 spese di lite.
2. Condanna gli appellati e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Parte_1
, che liquida complessivamente in € 740,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...] come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo, con distrazione in favore dell'avv.to Massimo Leonetti, quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 09.01.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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