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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300002781000 CATASTO-RENDITA
CATASTALE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300002781000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170005503858000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200004288335000 CATASTO-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.12.2023 all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia – Riscossione di Avellino, poi depositato il 29.4.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva rituale e tempestiva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.01280202300002781000, notificato in data 30.10.2023, relativamente all'omesso pagamento di tre cartelle notificate dal 2016 al
2022, per complessivi €2.137,14, assumendo l'esclusione soggettiva del fermo sul proprio veicolo ai sensi della legge 104/ 1992 mentre i diritti catastali e gli accessori richiesti relativi alla cartella notificata nel 2016 sarebbero stati già prescritti. Chiedeva quindi annullarsi l'atto opposto, previa sospensione, con vittoria di spese.
La convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino si costituiva per contestare l'avverso dedotto, riportando l'iter di accertamento dell'immobile cd. fantasma non accatastato dalla ricorrente ed indicando tutti gli atti interruttivi della prescrizione, e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza camerale del 6.8.2024 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Successivamente l'Agenzia opposta depositava proposta di conciliazione stragiudiziale, accettata in data
2.9.2024 dal procuratore della ricorrente, nella quale entrambi chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del 22.10.2024 la Corte, in composizione monocratica, prendeva atto della conclusa conciliazione stragiudiziale e decideva la controversia in via pregiudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussiste alcun dubbio che la conciliazione stragiudiziale delle parti sia causa di estinzione del processo, causando il venir meno del contraddittorio, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 546/1992. La cessazione della materia del contendere appare evidente così come la concordata integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per conciliazione stragiudiziale e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300002781000 CATASTO-RENDITA
CATASTALE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300002781000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170005503858000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200004288335000 CATASTO-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.12.2023 all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia – Riscossione di Avellino, poi depositato il 29.4.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva rituale e tempestiva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.01280202300002781000, notificato in data 30.10.2023, relativamente all'omesso pagamento di tre cartelle notificate dal 2016 al
2022, per complessivi €2.137,14, assumendo l'esclusione soggettiva del fermo sul proprio veicolo ai sensi della legge 104/ 1992 mentre i diritti catastali e gli accessori richiesti relativi alla cartella notificata nel 2016 sarebbero stati già prescritti. Chiedeva quindi annullarsi l'atto opposto, previa sospensione, con vittoria di spese.
La convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino si costituiva per contestare l'avverso dedotto, riportando l'iter di accertamento dell'immobile cd. fantasma non accatastato dalla ricorrente ed indicando tutti gli atti interruttivi della prescrizione, e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza camerale del 6.8.2024 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Successivamente l'Agenzia opposta depositava proposta di conciliazione stragiudiziale, accettata in data
2.9.2024 dal procuratore della ricorrente, nella quale entrambi chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del 22.10.2024 la Corte, in composizione monocratica, prendeva atto della conclusa conciliazione stragiudiziale e decideva la controversia in via pregiudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussiste alcun dubbio che la conciliazione stragiudiziale delle parti sia causa di estinzione del processo, causando il venir meno del contraddittorio, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 546/1992. La cessazione della materia del contendere appare evidente così come la concordata integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per conciliazione stragiudiziale e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.