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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado iscritta al n. 327/2020 R.G.
TRA
AP CO AL, AP IA e AP RN, in proprio e quali eredi di Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti AL Ricci e Claudio Ripa
[...]
-attori-
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Stellaccio Controparte_1
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza dell' 8/7/2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
AP CO AL, AP IA. e convenivano in CP_2 Persona_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, chiedendone la condanna alla rimozione di un filare Controparte_1
di pame posto sul confine con la loro proprietà, in violazione delle distanze di cui all'art. 892 c.c., ed al risarcimento dei danni subiti.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_1
domande ed in via riconvenzionale chiedendo la condanna degli attori a rimuovere una tubazione che partendo dalla loro proprietà attraversava illegittimamente la propria.Il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva la causa al Tribunale di Taranto dinanzi al quale la stessa veniva riassunta dagli attori.Si costituiva il il quale proponeva ulteriore domanda di risarcimento dei CP_1
danni causati da un incendio sviluppatosi nella proprietà a confine degli attori.Interrotto il giudizio per il
1 decesso di lo stesso veniva riassunto dai germani in epigrafe indicati, anche Persona_1 CP_2
quali suoi eredi.In diritto, le domande di parte attrice vanno parzialmente accolte.E' pacifico, in assenza di specifiche contestazioni ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che gli attori sono comproprietari del terreno censito in catasto di Palagiano al foglio 50 particella n. 76, mentre il convenuto è proprietario del fondo confinante censito in catasto al foglio n. 50 particella n. 77.E' altrettanto pacifico, in assenza di cointestazioni del convenuto con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., , che il ha posto a dimora un filare di palme in CP_1
confine con la proprietà degli attori.Il nominato TU ha accertato che il filare in questione risulta composto da n. 51 alberi della specie palme.Detti alberi sono da qualificarsi come di alto fusto attesa l'elevata altezza, certamente superiore ai tre metri, raggiunta dalle stesse, come comprovano le foto allegate alla perizia di ufficio (rif. pag. 9).Il TU ha anche riscontrato, dopo aver individuato il confine tra le due proprietà confinanti delle parti in lite ed a seguito di opportune misurazioni relative a ciascuna di dette palme, che nessuna delle stesse rispetta la distanza minima di tre metri, ma neppure quella di metri 1,5,,
che doveva osservarsi dal confine con la proprietà degli attori, distanza prescritta dall'art. 892 c.c. comma 1
nn. 1 e 2 c.c..Anzi, per alcune di esse (rif. dalla n. 40 alla n. 51) il TU ha riscontrato che sono addirittura piantumate all'interno della proprietà degli attori.Attesa la violazione del citato art. 892 c.c. il convenuto va,
quindi, condannato ad arretrare il filare di palme meglio descritto nella TU agli atti fino alla distanza di metri tre dal confine con la proprietà degli attori non avendo acquisito alcuna servitù avente come contenuto il diritto di tenerle ove ora insistono.Il nominato TU ha, infatti, accertato, anche mediante consultazione di immagini satellitari storiche, che le palme sono comparse in loco tra la fine del 2009 ed inizio del 2010.Dunque, alla data di proposizione del presente giudizio non era decorso il termine ventennale per acquisire la corrispondente servitù.Va, invece, respinta la ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori.Anche in materia di violazione di distanze legali la Suprema Corte (in tal senso Cass.
civ. nn. 17758/2024, 12879/2025, 18108/2023)) ha recentemente affermato il principio secondo cui il danno subito dal vicino va allegato e dallo stesso provato in termini di diminuita fruibilità della proprietà,
diminuito valore della stessa o di altri elementi di pregiudizio.Nella specie, manca la allegazione dei danni che sarebbero stati provocati dalla presenza delle palme, oltre che la prova, atteso che né nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, né nell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale e né nella prima memoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c. vi è alcun cenno alla natura dei pregiudizi che sarebbero stati provocati dalla presenza delle palme.In difetto di detti elementi non può procedersi ad alcun
2 riconoscimento di pregiudizi patrimoniali, neppure in via equitativa.Vanno accolte, per quanto di ragione,
anche le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto.Fondata è la domanda di rimozione di una tubazione avanzata dal convenuto.Rispetto ad essa nella prima udienza dinanzi al Giudice di Pace, ma neppure in quella successiva, non è stata proposta alcuna eccezione di difetto di mediazione o di negoziazione assistita.L'eccezione stessa, formulata per la prima volta solo nel corso del presente giudizio,
va, quindi, dichiarata inammissibile perché tardiva.Inammissibile va dichiarata anche la domanda riconvenzionale del convenuto con cui chiede il ristoro di danni da incendio.Trattasi, anche in questo caso,
di domanda non proposta dinanzi al Giudice di Pace entro la prima udienza, con la conseguente decadenza
(in tal senso Cass. civ. n. 20840/2017) dalla facoltà di proporre domande nuove desumibile dall'art. 320
c.p.c. che limita la sola facoltà di produrre documenti e chiedere nuove prove ad una udienza successiva alla prima ove ciò sia disposto dal Giudice di Pace.La Suprema Corte ha, sul punto, chiarito che nel caso in cui venga dichiarata la incompetenza del Giudice adito, ed il processo sia riassunto davanti al Giudice
dichiarato competente, le preclusioni assertive vanno regolate dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi al Giudice adito per primo e dichiaratosi incompetente (in tal senso Cass. civ. nn. 4775/2007 e
13924/2001), in quanto il giudizio già proposto prosegue (art. 50 c.p.c.) e non è, invece, da ritenersi nuovo procedimento.Fondata è invece la domanda di rimozione di tubazioni, proposta dal convenuto fin dalla costituzione dinanzi al Giudice di Pace.Il TU ha, infatti, accertato che, all'interno della particella n. 673,
sempre di proprietà degli attori, vi è una tubazione di irrigazione che da sud prosegue all'interno della particella n. 76 per poi addentrarsi all'interno della particella n.77, di proprietà del convenuto.Peraltro sia gli attori e che il teste hanno riconosciuto CP_2 Parte_1 Testimone_1
l'esistenza di dette tubazioni che occupano la proprietà del convenuto.Non essendo dedotta l'esistenza di alcuna servitù di attraversamento di tubazioni, l'occupazione di parte del fondo del convenuto con detta tubazione è illecita e, quindi ne va disposta la rimozione.La soccombenza reciproca autorizza la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (art. 92 comma 2 c.p.c .Le spese di TU vanno poste a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà essendo finalizzate ad accertare la fondatezza di reciproche domande di riduzione in pristino.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa
3 assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_2
nei confronti di , così provvede: Controparte_3
1) Accoglie in parte le domande di parte attrice, che nel resto rigetta, e, per l'effetto, condanna ad arretrare fino alla distanza di metri tre dal confine con la particella n. 76 foglio Controparte_1
n. 50, in agro di Palagiano, il filare di palme presente sul confine, come individuato nella perizia di ufficio agli atti;
2) Accoglie in parte le domande riconvenzionali del convenuto, che nel resto dichiara inammissibili, e,
per l'effetto, condanna gli attori a rimuovere la parte di tubazione descritta nella perizia di ufficio agli atti per tutto il tratto che occupa la particella n. 77 del foglio n. 50 in agro di Palagiano;
3) Compensa le altre spese di lite tra le parti e pone a carico di ciascuna di esse, per metà, le spese di
TU, come liquidate in corso di causa.
Taranto, 25/9/202 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
4 5 4)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado iscritta al n. 327/2020 R.G.
TRA
AP CO AL, AP IA e AP RN, in proprio e quali eredi di Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti AL Ricci e Claudio Ripa
[...]
-attori-
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Stellaccio Controparte_1
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza dell' 8/7/2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
AP CO AL, AP IA. e convenivano in CP_2 Persona_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, chiedendone la condanna alla rimozione di un filare Controparte_1
di pame posto sul confine con la loro proprietà, in violazione delle distanze di cui all'art. 892 c.c., ed al risarcimento dei danni subiti.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_1
domande ed in via riconvenzionale chiedendo la condanna degli attori a rimuovere una tubazione che partendo dalla loro proprietà attraversava illegittimamente la propria.Il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva la causa al Tribunale di Taranto dinanzi al quale la stessa veniva riassunta dagli attori.Si costituiva il il quale proponeva ulteriore domanda di risarcimento dei CP_1
danni causati da un incendio sviluppatosi nella proprietà a confine degli attori.Interrotto il giudizio per il
1 decesso di lo stesso veniva riassunto dai germani in epigrafe indicati, anche Persona_1 CP_2
quali suoi eredi.In diritto, le domande di parte attrice vanno parzialmente accolte.E' pacifico, in assenza di specifiche contestazioni ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che gli attori sono comproprietari del terreno censito in catasto di Palagiano al foglio 50 particella n. 76, mentre il convenuto è proprietario del fondo confinante censito in catasto al foglio n. 50 particella n. 77.E' altrettanto pacifico, in assenza di cointestazioni del convenuto con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., , che il ha posto a dimora un filare di palme in CP_1
confine con la proprietà degli attori.Il nominato TU ha accertato che il filare in questione risulta composto da n. 51 alberi della specie palme.Detti alberi sono da qualificarsi come di alto fusto attesa l'elevata altezza, certamente superiore ai tre metri, raggiunta dalle stesse, come comprovano le foto allegate alla perizia di ufficio (rif. pag. 9).Il TU ha anche riscontrato, dopo aver individuato il confine tra le due proprietà confinanti delle parti in lite ed a seguito di opportune misurazioni relative a ciascuna di dette palme, che nessuna delle stesse rispetta la distanza minima di tre metri, ma neppure quella di metri 1,5,,
che doveva osservarsi dal confine con la proprietà degli attori, distanza prescritta dall'art. 892 c.c. comma 1
nn. 1 e 2 c.c..Anzi, per alcune di esse (rif. dalla n. 40 alla n. 51) il TU ha riscontrato che sono addirittura piantumate all'interno della proprietà degli attori.Attesa la violazione del citato art. 892 c.c. il convenuto va,
quindi, condannato ad arretrare il filare di palme meglio descritto nella TU agli atti fino alla distanza di metri tre dal confine con la proprietà degli attori non avendo acquisito alcuna servitù avente come contenuto il diritto di tenerle ove ora insistono.Il nominato TU ha, infatti, accertato, anche mediante consultazione di immagini satellitari storiche, che le palme sono comparse in loco tra la fine del 2009 ed inizio del 2010.Dunque, alla data di proposizione del presente giudizio non era decorso il termine ventennale per acquisire la corrispondente servitù.Va, invece, respinta la ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori.Anche in materia di violazione di distanze legali la Suprema Corte (in tal senso Cass.
civ. nn. 17758/2024, 12879/2025, 18108/2023)) ha recentemente affermato il principio secondo cui il danno subito dal vicino va allegato e dallo stesso provato in termini di diminuita fruibilità della proprietà,
diminuito valore della stessa o di altri elementi di pregiudizio.Nella specie, manca la allegazione dei danni che sarebbero stati provocati dalla presenza delle palme, oltre che la prova, atteso che né nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, né nell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale e né nella prima memoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c. vi è alcun cenno alla natura dei pregiudizi che sarebbero stati provocati dalla presenza delle palme.In difetto di detti elementi non può procedersi ad alcun
2 riconoscimento di pregiudizi patrimoniali, neppure in via equitativa.Vanno accolte, per quanto di ragione,
anche le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto.Fondata è la domanda di rimozione di una tubazione avanzata dal convenuto.Rispetto ad essa nella prima udienza dinanzi al Giudice di Pace, ma neppure in quella successiva, non è stata proposta alcuna eccezione di difetto di mediazione o di negoziazione assistita.L'eccezione stessa, formulata per la prima volta solo nel corso del presente giudizio,
va, quindi, dichiarata inammissibile perché tardiva.Inammissibile va dichiarata anche la domanda riconvenzionale del convenuto con cui chiede il ristoro di danni da incendio.Trattasi, anche in questo caso,
di domanda non proposta dinanzi al Giudice di Pace entro la prima udienza, con la conseguente decadenza
(in tal senso Cass. civ. n. 20840/2017) dalla facoltà di proporre domande nuove desumibile dall'art. 320
c.p.c. che limita la sola facoltà di produrre documenti e chiedere nuove prove ad una udienza successiva alla prima ove ciò sia disposto dal Giudice di Pace.La Suprema Corte ha, sul punto, chiarito che nel caso in cui venga dichiarata la incompetenza del Giudice adito, ed il processo sia riassunto davanti al Giudice
dichiarato competente, le preclusioni assertive vanno regolate dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi al Giudice adito per primo e dichiaratosi incompetente (in tal senso Cass. civ. nn. 4775/2007 e
13924/2001), in quanto il giudizio già proposto prosegue (art. 50 c.p.c.) e non è, invece, da ritenersi nuovo procedimento.Fondata è invece la domanda di rimozione di tubazioni, proposta dal convenuto fin dalla costituzione dinanzi al Giudice di Pace.Il TU ha, infatti, accertato che, all'interno della particella n. 673,
sempre di proprietà degli attori, vi è una tubazione di irrigazione che da sud prosegue all'interno della particella n. 76 per poi addentrarsi all'interno della particella n.77, di proprietà del convenuto.Peraltro sia gli attori e che il teste hanno riconosciuto CP_2 Parte_1 Testimone_1
l'esistenza di dette tubazioni che occupano la proprietà del convenuto.Non essendo dedotta l'esistenza di alcuna servitù di attraversamento di tubazioni, l'occupazione di parte del fondo del convenuto con detta tubazione è illecita e, quindi ne va disposta la rimozione.La soccombenza reciproca autorizza la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite (art. 92 comma 2 c.p.c .Le spese di TU vanno poste a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà essendo finalizzate ad accertare la fondatezza di reciproche domande di riduzione in pristino.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa
3 assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_2
nei confronti di , così provvede: Controparte_3
1) Accoglie in parte le domande di parte attrice, che nel resto rigetta, e, per l'effetto, condanna ad arretrare fino alla distanza di metri tre dal confine con la particella n. 76 foglio Controparte_1
n. 50, in agro di Palagiano, il filare di palme presente sul confine, come individuato nella perizia di ufficio agli atti;
2) Accoglie in parte le domande riconvenzionali del convenuto, che nel resto dichiara inammissibili, e,
per l'effetto, condanna gli attori a rimuovere la parte di tubazione descritta nella perizia di ufficio agli atti per tutto il tratto che occupa la particella n. 77 del foglio n. 50 in agro di Palagiano;
3) Compensa le altre spese di lite tra le parti e pone a carico di ciascuna di esse, per metà, le spese di
TU, come liquidate in corso di causa.
Taranto, 25/9/202 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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