Art. 13.
All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 330 miliardi.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
L'emissione dei certificati speciali di credito avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089 .
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei Fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 330 miliardi.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
L'emissione dei certificati speciali di credito avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089 .
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei Fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.