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1 maggio 2024
1 maggio 2024
Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 marzo 2026 · 1.4070454
[…]
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 23/12/2024, n. 23270Provvedimento: […] L'articolo 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entrata in vigore il giorno 1° maggio 2024, ha introdotto, nel menzionato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 1, l'articolo 39-bis, rubricato “ Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ”, il quale dispone che “ all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso ”.Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- art. 12 L. 580/1993·
- autotutela amministrativa·
- competenza TAR Lazio·
- principio tempus regit actum·
- giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese·
- illegittimità sopravvenuta·
- d.m. 156/2011·
- rappresentatività territoriale