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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1902/2024
Udienza del 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1902/2024 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 nella sua qualità di rappresentante legale della Controparte_1
(C.F. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Arcidiacono
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_2 pore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 1902/2024
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/07/2024,
[...]
, nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_2
ha convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_1 CP_2 impugnare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002160589, relativa ad atto di accertamento n. .2200.14/01/2021.0009222 del CP_2
14/01/2021 riferito all'anno 2017, recante il protocollo n.
.2200.27/05/2024.0153861. CP_2
Con detta ordinanza-ingiunzione è stato ordinato al ricorrente il pagamento della somma di € 5.688,83 a titolo di sanzioni amministrative irrogate per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85] dovute per l'anno 2017.
1.1. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto di aver provveduto al versamento dei contributi, come da ricevute (Mod.
F35) allegate al ricorso.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso, nel merito, per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' ha dedotto che «dalle ulteriori verifiche istruttorie CP_2
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 1902/2024
effettuate a seguito del deposito in giudizio delle quietanze di Cont versamento effettuati a , è emerso che, effettivamente,
l'odierno ricorrente, a seguito della ricezione in notifica dell'atto di accertamento presupposto alla OI di causa, aveva provveduto, nei termini normativamente previsti, al pagamento presso l'Agente della Riscossione dell'importo dovuto, con il conseguente venir meno della sanzione amministrativa contestata.
Il competente Ufficio ha quindi disposto l'archiviazione dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002160589, notificata in data
14/06/2024, relativa ad atto di accertamento
.2200.14/01/2021.0009222 del 14/01/2021, riferito all'anno CP_2
2017» (pag. 3 della memoria di costituzione).
L'Istituto previdenziale ha altresì prodotto copia dell'ordinanza di archiviazione n. OA-000012861 (Prot. N.
.2200.07/05/2025.0144263) degli atti a carico del ricorrente CP_2
(doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione) e, in particolare, dell'atto di Accertamento prot. n.
.2200.14/01/2021.0009222 del 25/01/2021, da cui è CP_2 scaturita l'ordinanza-ingiunzione oggetto di causa.
Avendo conseguito il ricorrente il bene della vita domandato con il ricorso (ovvero la eliminazione giuridica dell'ordinanza- ingiunzione a seguito del provvedimento di archiviazione emesso dall' in autotutela), egli non ha più interesse alla prosecuzione CP_2 del giudizio.
4. Le spese di lite seguono il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Tuttavia, tenuto conto dello spontaneo ravvedimento dell' CP_2 che, seppur intervenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo, ha consentito una rapida ed agevole definizione del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese per la metà
(con esclusione del contributo unificato che deve essere invece rimborsato per intero).
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 1902/2024
Esse vengono liquidate in dispositivo nella misura già compensata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che CP_2 si liquidano, già compensate per la metà, nelle somme di €
43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 4 di 4
Udienza del 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1902/2024 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 nella sua qualità di rappresentante legale della Controparte_1
(C.F. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Arcidiacono
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_2 pore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 1902/2024
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/07/2024,
[...]
, nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_2
ha convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_1 CP_2 impugnare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002160589, relativa ad atto di accertamento n. .2200.14/01/2021.0009222 del CP_2
14/01/2021 riferito all'anno 2017, recante il protocollo n.
.2200.27/05/2024.0153861. CP_2
Con detta ordinanza-ingiunzione è stato ordinato al ricorrente il pagamento della somma di € 5.688,83 a titolo di sanzioni amministrative irrogate per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85] dovute per l'anno 2017.
1.1. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto di aver provveduto al versamento dei contributi, come da ricevute (Mod.
F35) allegate al ricorso.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso, nel merito, per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' ha dedotto che «dalle ulteriori verifiche istruttorie CP_2
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 1902/2024
effettuate a seguito del deposito in giudizio delle quietanze di Cont versamento effettuati a , è emerso che, effettivamente,
l'odierno ricorrente, a seguito della ricezione in notifica dell'atto di accertamento presupposto alla OI di causa, aveva provveduto, nei termini normativamente previsti, al pagamento presso l'Agente della Riscossione dell'importo dovuto, con il conseguente venir meno della sanzione amministrativa contestata.
Il competente Ufficio ha quindi disposto l'archiviazione dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002160589, notificata in data
14/06/2024, relativa ad atto di accertamento
.2200.14/01/2021.0009222 del 14/01/2021, riferito all'anno CP_2
2017» (pag. 3 della memoria di costituzione).
L'Istituto previdenziale ha altresì prodotto copia dell'ordinanza di archiviazione n. OA-000012861 (Prot. N.
.2200.07/05/2025.0144263) degli atti a carico del ricorrente CP_2
(doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione) e, in particolare, dell'atto di Accertamento prot. n.
.2200.14/01/2021.0009222 del 25/01/2021, da cui è CP_2 scaturita l'ordinanza-ingiunzione oggetto di causa.
Avendo conseguito il ricorrente il bene della vita domandato con il ricorso (ovvero la eliminazione giuridica dell'ordinanza- ingiunzione a seguito del provvedimento di archiviazione emesso dall' in autotutela), egli non ha più interesse alla prosecuzione CP_2 del giudizio.
4. Le spese di lite seguono il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Tuttavia, tenuto conto dello spontaneo ravvedimento dell' CP_2 che, seppur intervenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo, ha consentito una rapida ed agevole definizione del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese per la metà
(con esclusione del contributo unificato che deve essere invece rimborsato per intero).
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 1902/2024
Esse vengono liquidate in dispositivo nella misura già compensata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che CP_2 si liquidano, già compensate per la metà, nelle somme di €
43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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