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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3670/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. NC C.F._1
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Ottaviano C.F._2
(NA) alla Vi 70 bis
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 entato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Di C.F._3
), presso il cui studio elettivamente domicilia in CO C.F._4
EN (NA)
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.07.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste e dunque il giudice istruttore, con ordinanza del 08.07.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e disponeva la trasmissione del fascicolo al P.M. Quest'ultimo, in data 13.1.2025 chiedeva disporsi la separazione personale tra i coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.06.2021, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale dal coniuge contratto CP_1 matrimonio concordatario in CO EN (NA) 13 (atto n. 115, parte II, seria A anno 2013). Dall'unione delle parti nascevano 5 figli: nata il [...]; Per_1 ER nata il [...]; nata il [...]; NC n .2012 e Per_3 Persona_4
15.12.2016. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il rapporto con il coniuge non era mai stato armonioso, ma da sempre connotato da frequenti ed aspri scontri dovuti alle profonde diversità caratteriali, le quali avevano determinato un susseguirsi di periodi di separazione e di riavvicinamento. Tuttavia, l'ultima crisi si era rilevata irreversibile determinando il definitivo logorio del rapporto coniugale. La ricorrente chiedeva pertanto: la separazione personale dal coniuge con addebito al marito;
un assegno di mantenimento mensile in suo favore di importo non inferiore ad euro 200,00; un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli di importo non inferiore ad euro 1.000,00 e dunque corrispondente ad euro 200,00 cadauno oltre il 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio, in data 31.12.2021, eccependo l'infondatezza CP_1 delle domande di addebito avanzata dalla ricorr osi disponibile a versare mensilmente non più di euro 300,00 per il mantenimento dei figli date le proprie scarse possibilità economiche. Nel corso dell'udienza presidenziale del 13.04.2022 i coniugi venivano sentiti sia separatamente che congiuntamente e veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. In tale sede la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione ed alla richiesta di mantenimento in suo favore avanzata nel ricorso introduttivo. All'esito dell'udienza di prima comparizione dei coniugi il Presidente adottava i provvedimenti necessari ed urgenti e dunque: autorizzava le parti a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale a affidava i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Parte_1 plinava il diritto di visita del genitore non collocatario (prevendendo che i figli minori stessero con il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie e pasquali;
durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori); poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5, l'assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei 5 figli oltre il 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19.09.2022 le parti deducevano l'allontanamento della figlia ER dalla casa familiare a seguito di un violento litigio con la madre ed il conseguente trasf della figlia presso i nonni paterni. Pertanto, il giudice istruttore disponeva accertamenti da parte dei Servizi Sociali di CO EN ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. I Servizi Sociali, con relazione depositata in data 24.10.2023, rendevano noto l'esito degli accertamenti compiuti sul nucleo familiare in oggetto dando atto che i minori con collocazione presso la madre apparivano sereni, ben curati e molto uniti tra loro e che la figlia non ER conviveva più con la madre, ma si era stabilmente trasferita presso i nonni paterni e. In conseguenza dell'allontanamento di dalla casa familiare, il giudice, con ER ordinanza del 06.12.2023, riduceva ad euro 400 rto dovuto da per il CP_1 mantenimento dei figli e rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti stante la loro irrilevanza ed inammissibilità ed invitava le stesse a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi o la certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate. Con memoria depositata in data 02.07.2024, chiedeva l'aumento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli ad euro 700,00 essendo la figlia ER tornata a convivere con la madre, nonché tenendo conto del peggioramento dell condizioni economiche. La ricorrente chiedeva altresì di prevedere la residenza privilegiata dei figli a settimane alterne presso ciascun genitore o, in via alternativa, di confermare la residenza privilegiata presso la madre ma di prevedere il diritto-dovere di visita di tutti i CP_1 giorni della settimana. Con ordinanza dell'08.07.2024 la causa veniva riservata in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione del fascicolo al P.M. per rendere le proprie conclusioni.
2. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dalla ricorrente e cui ha aderito il resistente, è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi vivano separati da tempo, le continue crisi affrontante dalla coppia negli anni, le reciproche accuse formulate nonché la condotta processuale tenuta dalle parti ed in particolare il fallimento del tentativo di conciliazione compiuto in sede di udienza presidenziale. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.1. Deve poi darsi atto che nessuna pronuncia deve essere assunta in ordine alla originaria domanda di addebito della separazione a formulata da CP_1 Parte_1 nel ricorso introduttivo in quanto rinunciata iudizio (come
[...]
nelle note depositate in data 02.07.2024). Del resto, la volontà abdicativa Parte_1 dell'ist alla predetta domanda emerge anche dalla circostanza che la stessa non è state più coltivata dalla ricorrente la quale nulla ha inteso dimostrare circa la presunta fondatezza.
3. Passando alle statuizioni di carattere accessorio, nel corso del giudizio non sono emersi elementi tali da derogare al regime dell'affido condiviso dei figli minori, ER Per_3
NC e Dalla relazione dei Servizi Sociali, infatti, è emers Persona_4 sono “molto t socievoli, e soprattutto molto uniti tra di loro” e che questi “hanno riferito di avere un buon rapporto sia con la mamma che con il papà”. Sul punto si rammenta che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
Dunque, i figli minori della coppia devono essere affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale sita in CO EN (NA) alla Via Raffaele Bosco n. 22. Anche per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, , non si ravvisano validi motivi né sono state compravate CP_1 circostanze ed es iustificare la modifica della disciplina ordinaria prevista in materia. Invero, fermo restando il regime di visita ordinario il quale costituisce l'assetto minimo prevedibile in favore del genitore non collocatario, al fine di permettere ai figli di godere costantemente dell'apporto di entrambi i genitori mantenendo con essi un rapporto sereno ed equilibrato nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità, i minori potranno stare con il padre tutte le volte in cui gli stessi lo vorranno, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori medesimi e degli impegni lavorativi del resistente.
4. In ordine al mantenimento dovuto da per figli minori CP_1 ER Per_3
NC e nonché per figlia to maggiorenne Persona_4 Per_1 economica iciente ed attualm ente con la ricorrente come risulta dal certificato di Stato di famiglia prodotto dalla a far data dal 17.05.2024, tenuto Parte_1 conto dell'attività lavorativa, del patrimonio e ei genitori, esso va fissato in euro 500,00 e dunque in euro 100,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento Istat a decorrere dall'1.11.2025 ed oltre al 50% delle spese straordinarie. Al riguardo, si evidenzia che la ricorrente è attualmente priva di occupazione ma, come dalla stessa dichiarato, percepisce mensilmente il reddito di inclusione pari ad euro 980,00 nonché il 50% dell'assegno unico (circa 220,00 euro), la stessa inoltre abita in via Raffaele Bosco n. 22 in affitto per un canone mensile di € 850,00. Parte resistente, dal suo canto, lavora come manutentore alle dipendenze della conseguendo un reddito mensile Controparte_2 di circa euro 1.000,00, (come comprova i euro 916,00 relativa al mese di aprile 2024 e dalla dichiarazione dei redditi 2023 da cui emerge il solo reddito annuo da lavoro dipendente di euro 16.680,00) a cui vanno sottratti euro 500,00 per il pagamento al canone mensile di locazione relativo alla propria abitazione sita in CO EN (NA) alla frazione San Vito n. 11.
5. Deve, infine, darsi atto che ha rinunziato, altresì, alla domanda Parte_1 di mantenimento in suo favore (com ricorrente nelle note depositate in data 02.07.2024), per cui alcuna pronunzia va resa al riguardo.
6. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ); C.F._1 CP_1 C.F._3
2) affida i figli minori, e Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
ad entrambi i i e;
[...]
3) assegna la casa coniugale, sita in CO EN (NA) alla Via Raffaele Bosco n. 22 a che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_1 4) dispone che i figli minori trascorreranno con il padre:
- due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00; in caso di disaccordo, nei giorni di martedì e giovedì negli orari indicati;
- a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica;
- alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie (ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio) e le festività pasquali (ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta);
- durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
5) fermo restando quanto sopra, dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori tutte le volte in cui i minori stessi lo vorranno, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori medesimi;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro CP_1 Parte_2
e non oltre il 5 somma mensile di euro 500, uno) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli NC Per_1 ER Per_3
e con adeguamento annuale secon r dei prezzi Persona_4 al le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'1.11.2025;
7) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per figli purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
8) nulla sulla domanda di addebito cui la ricorrente ha rinunciato;
9) nulla sulla domanda di mantenimento di cui la stessa ha rinunciato;
Parte_1
10) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di CO EN per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 14/1/2025
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano