TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9122 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU LL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9122/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 EL Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.07.2024, l'istante in epigrafe indicato, operaio agricolo, premesso di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura dell'8% derivanti CP_1
1 dall'infortunio sul lavoro dell'08.05.2023, ritenendo ingiusta siffatta valutazione - non modificata dall' resistente nemmeno a seguito di opposizione - ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto CP_2 all'indennizzo, ex art. 13, co. 2, del D.LGS. 38/00, commisurato al grado di menomazione complessivamente pari al 12% o, in ogni caso, superiore all'8% già riconosciuto, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese CP_1 di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi e difendendo la legittimità delle proprie valutazioni, ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che il ricorrente: “- a seguito dell'infortunio sul lavoro dell'8/5/23 – riportò le seguenti lesioni: «Frattura della 2ª costa sn.; Fratture della 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª costa di dx.». Come spesso avviene nella storia clinica delle fratture costali, anche nell'Infortunio del Busco gli accertamenti iniziali non avevano consentito di “completare” la diagnosi: il che avvenne successivamente, a seguito di una TAC del torace, eseguita il 14/6/23. Tale esame consentì non solo di evidenziare tutte le fatture costali in questa Sede riportate in diagnosi;
quanto anche, consentì di rilevare – in corrispondenza del campo polmonare basale destro - delle piccole zone di ridotta ventilazione parenchimale. Tali riscontri erano in parte attribuibili all'evento contusivo infortunistico;
ed in parte ad una precedente pleurite basale destra (evidentemente passata misconosciuta), che aveva già in passato obliterato parzialmente il seno costofrenico omolaterale. Ed infatti, nel corso della convalescenza, i segni della contusione polmonare andarono progressivamente riassorbendosi;
tanto che la Rx del 1/9/23 risultò del tutto negativa da questo punto di vista.
2 È da ritenersi obiettivamente, dunque, che le uniche menomazioni post-infortunistiche attualmente residuate nel Periziato siano costituite da: «Toracoalgia in esiti di: fratture composte della 2ª costa di sn., e della 2ª, 3ª, 4ª e 9ª costa di dx.; fratture scomposte della 6ª, 7ª e 8ª costa di dx.». Orbene, la percentuale complessiva dell'8% attribuita al caso dall' risulta obiettivamente CP_1 restrittiva, in considerazione non tanto degli esiti contusivi parenchimali (ormai del tutto risolti); quanto, piuttosto, in considerazione del numero e del tipo delle fratture costali. La tabella , infatti, prevede al codice 219 una percentuale “fino a 1%” (per ogni costa) in caso CP_1 di “lesioni costali multiple”; ma - nella fattispecie - il numero delle coste fratturate è rilevante. Pertanto, dal punto di vista valutativo, va tenuto presente che quanto più esse sono numerose, tanto più andrà loro assegnato il valore unitario previsto tabellarmente. Né può essere misconosciuto come il codice 218 preveda una percentuale “fino al 2%” nei casi di frattura di un'unica costa. Nel caso del Busco, quindi, proprio in considerazione dell'elevato numero di coste fratturate;
della loro bilateralità; e della dimostrata persistente scomposizione a distanza di tempo di una parte di esse (vedasi TAC del 14/7/23); ebbene, risulta più equa una valutazione complessiva del 10%. Infatti, va obiettivamente attribuito ad ogni frattura costale guarita senza scomposizione una percentuale dell'1%; mentre, a quelle guarite con scomposizione va attribuita ad ognuna una percentuale del 2%.”.
L'ausiliario ha dunque coerentemente concluso che: “il sig. - a seguito dell'Infortunio Parte_1 sul Lavoro riportato l'8/5/23 - presenta un Danno Biologico complessivo del 10 (dieci)%, sin dalla data della costituzione dell'indennizzo.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica ricollegabile all'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 10%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 10% (superiore di n. 2 punti percentuale rispetto a quello già riconosciuto), con decorrenza dall'08.05.2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 12.07.2024, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per danno biologico del 10%.
3 2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 complessivo del 10%, con decorrenza dall'08.05.2023, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 16/10/2025
Il Giudice
AU LL
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU LL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9122/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 EL Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.07.2024, l'istante in epigrafe indicato, operaio agricolo, premesso di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura dell'8% derivanti CP_1
1 dall'infortunio sul lavoro dell'08.05.2023, ritenendo ingiusta siffatta valutazione - non modificata dall' resistente nemmeno a seguito di opposizione - ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto CP_2 all'indennizzo, ex art. 13, co. 2, del D.LGS. 38/00, commisurato al grado di menomazione complessivamente pari al 12% o, in ogni caso, superiore all'8% già riconosciuto, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese CP_1 di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi e difendendo la legittimità delle proprie valutazioni, ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che il ricorrente: “- a seguito dell'infortunio sul lavoro dell'8/5/23 – riportò le seguenti lesioni: «Frattura della 2ª costa sn.; Fratture della 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª costa di dx.». Come spesso avviene nella storia clinica delle fratture costali, anche nell'Infortunio del Busco gli accertamenti iniziali non avevano consentito di “completare” la diagnosi: il che avvenne successivamente, a seguito di una TAC del torace, eseguita il 14/6/23. Tale esame consentì non solo di evidenziare tutte le fatture costali in questa Sede riportate in diagnosi;
quanto anche, consentì di rilevare – in corrispondenza del campo polmonare basale destro - delle piccole zone di ridotta ventilazione parenchimale. Tali riscontri erano in parte attribuibili all'evento contusivo infortunistico;
ed in parte ad una precedente pleurite basale destra (evidentemente passata misconosciuta), che aveva già in passato obliterato parzialmente il seno costofrenico omolaterale. Ed infatti, nel corso della convalescenza, i segni della contusione polmonare andarono progressivamente riassorbendosi;
tanto che la Rx del 1/9/23 risultò del tutto negativa da questo punto di vista.
2 È da ritenersi obiettivamente, dunque, che le uniche menomazioni post-infortunistiche attualmente residuate nel Periziato siano costituite da: «Toracoalgia in esiti di: fratture composte della 2ª costa di sn., e della 2ª, 3ª, 4ª e 9ª costa di dx.; fratture scomposte della 6ª, 7ª e 8ª costa di dx.». Orbene, la percentuale complessiva dell'8% attribuita al caso dall' risulta obiettivamente CP_1 restrittiva, in considerazione non tanto degli esiti contusivi parenchimali (ormai del tutto risolti); quanto, piuttosto, in considerazione del numero e del tipo delle fratture costali. La tabella , infatti, prevede al codice 219 una percentuale “fino a 1%” (per ogni costa) in caso CP_1 di “lesioni costali multiple”; ma - nella fattispecie - il numero delle coste fratturate è rilevante. Pertanto, dal punto di vista valutativo, va tenuto presente che quanto più esse sono numerose, tanto più andrà loro assegnato il valore unitario previsto tabellarmente. Né può essere misconosciuto come il codice 218 preveda una percentuale “fino al 2%” nei casi di frattura di un'unica costa. Nel caso del Busco, quindi, proprio in considerazione dell'elevato numero di coste fratturate;
della loro bilateralità; e della dimostrata persistente scomposizione a distanza di tempo di una parte di esse (vedasi TAC del 14/7/23); ebbene, risulta più equa una valutazione complessiva del 10%. Infatti, va obiettivamente attribuito ad ogni frattura costale guarita senza scomposizione una percentuale dell'1%; mentre, a quelle guarite con scomposizione va attribuita ad ognuna una percentuale del 2%.”.
L'ausiliario ha dunque coerentemente concluso che: “il sig. - a seguito dell'Infortunio Parte_1 sul Lavoro riportato l'8/5/23 - presenta un Danno Biologico complessivo del 10 (dieci)%, sin dalla data della costituzione dell'indennizzo.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica ricollegabile all'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 10%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 10% (superiore di n. 2 punti percentuale rispetto a quello già riconosciuto), con decorrenza dall'08.05.2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 12.07.2024, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per danno biologico del 10%.
3 2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 complessivo del 10%, con decorrenza dall'08.05.2023, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 16/10/2025
Il Giudice
AU LL
4