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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 96/2025, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, viale Parte_1 C.F._1
Umberto, n. 72, presso lo studio dell'avv. Michele Torre (C.F.: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, viale Mameli, CP_1 C.F._3
n. 75, presso lo studio dell'avv. Simona Cauli (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._4
difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 473-bis12 ss c.p.c., depositato il 15.1.2025 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a contrarre CP_1
pagina 1 di 5 matrimonio in data 4.9.2010 in Sorso, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sorso (Anno 2010, Atto n. 15, parte I).
Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie: (a Sassari il 25.10.2013, studentessa) e Persona_1
(a Sassari il 29.5.2018, scolara), ha dedotto che il rapporto fra i coniugi era minato da una profonda Persona_2
crisi e che era venuta a mancare tra gli stessi la comunione materiale e spirituale, evidenziando che i coniugi vivevano separati fin dal settembre 2023 allorquando il aveva lasciato l'abitazione coniugale di Per_3 [...]
trasferendosi in altra abitazione a Sassari. Per_4
Ha rappresentato di abitare insieme alle figlie minori nella casa coniugale (sita in Sorso, loc. Lu Budduleddu, n.
30), immobile in comproprietà tra i coniugi per il cui acquisto era stato anche contratto un mutuo fondiario con estinzione nel 2050 ed in relazione al quale sostenevano un rateo mensile di € 436,00.
Sotto il profilo economico ha allegato che il resistente svolgeva la professione di odontotecnico a Sassari, CP_1
mentre lei era laureata in grafica pubblicitaria.
Ha rappresentato di aver sempre lavorato, almeno fino alla creazione del nucleo familiare, che successivamente alla formazione della famiglia si era dedicata in via esclusiva alla gestione della ménage familiare e alla cura delle figlie e che, una volta intervenuta la separazione di fatto dal coniuge, aveva iniziato a lavorare in qualità di commessa, percependo uno stipendio di circa € 800,00 al mese.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «1. Disporre l'affidamento congiunto delle minori ad entrambe le parti con collocamento presso la sig.ra ;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sorso unitamente ai Pt_1
mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà con le figlie e Parte_1 Per_1
sino alla vendita;
con il ricavato della vendita le parti acquisteranno altra abitazione al centro di Sassari Per_2
che verrà abitata dalla sig.ra con le minori;
3. A settimane alterne, il padre prenderà le minori a Parte_1
scuola il lunedì e il martedì, stando con loro tutto la sera e riaccompagnandole a casa dalla madre entro le ore
21:00; ulteriormente, nell'arco di quella settimana, staranno con il padre per tutto il weekend (il padre le riaccompagnerà direttamente il lunedì a scuola). La settimana successiva, invece, il padre vedrà le minori solo due pomeriggi alla settimana, più precisamente il mercoledì e il giovedì dalle ore 14:00 ) mentre dalle ore Per_1
16:00 ). Le festività saranno alternate: se le minori trascorreranno Natale con la madre, trascorreranno Per_2
Capodanno con il padre e così per tutte le festività nazionali, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe;
durante le vacanze estive, nel mese di agosto, le minori trascorreranno con il padre un periodo (non meno di 15 giorni) consecutivo;
in caso di disaccordo delle parti negli anni dispari sarà la SI.ra a Pt_1
decidere il periodo in cui le minori potranno stare con il padre;
negli anni pari sarà quest'ultimo a decidere il periodo estivo da trascorrere con le minori.
4. le festività saranno alternate: se le minori trascorreranno Natale con la madre, trascorreranno Capodanno con il padre e così per tutte le festività nazionali, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe;
5. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre un pagina 2 di 5 periodo di 15 giorni continuativi e il sig. dovrà permettere gli incontri tra la madre e le minori;
in caso di CP_1
disaccordo delle parti, negli anni dispari sarà la sig.ra a decidere il periodo in cui le minori potranno stare Pt_1
con il padre;
negli anni pari sarà quest'ultimo a decodere il periodo estivo da trascorrere con le minori.
6. Il SI.
verserà a titolo di mantenimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese: la somma di € CP_1
700,00 a titolo di mantenimento delle minori (€ 350.00 cadauna) oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Tali importi saranno aggiornati automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT al consumo.
7. Il SI.
dovrà corrispondere il 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale CP_1
direttamente alla Banca creditrice manlevando, nei confronti dell'istituto di credito, la sig.ra del relativo Pt_1
pagamento della quota di sua spettanza;
8. Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione».
Con comparsa depositata in data 28.5.2025 si è costituito , il quale ha aderito alla domanda principale CP_1
di separazione, ma ha contestato le richieste economiche avanzate dalla ricorrente, chiedendo altresì una regolamentazione del diritto di visita in parte diversa da quella prospettata dalla Pt_1
Dal punto di vista economico ha riferito di svolgere l'attività di odontotecnico (con redditi per l'anno 2024 pari a €
10.225,00) ed ha contestato di non aver versato il mantenimento per le figlie minori nel mese di agosto 2024, precisando di aver corrisposto la minore somma di € 250,00, in quanto le figlie avevano pernottato presso di lui per quindici giorni quel mese.
Sulla base di queste considerazioni, il resistente ha, dunque, concluso chiedendo: «a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati nel rispetto reciproco. b) La dimora coniugale rimarrà assegnata alla
NO che vi vivrà unitamente alle due figlie minori fino alla vendita dell'immobile ed alle nuove Pt_1
determinazioni che assumeranno quale conseguenza di detta vendita. c) Disporre l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente con la madre;
a settimane alterne, il padre prenderà le minori a scuola il lunedì e il martedì, stando con loro tutto la sera e riaccompagnandole a casa dalla madre entro le ore 21:00; ulteriormente, nell'arco di quella settimana, staranno con il padre per tutto il weekend (il padre le riaccompagnerà direttamente il lunedì a scuola). La settimana successiva, invece, il padre vedrà le minori solo due pomeriggi alla settimana, più precisamente il mercoledì e il giovedì dalle ore 14:00 ) mentre dalle ore 16:00 ). Per_1 Per_2
Le festività saranno alternate: se le minori trascorreranno Natale con la madre, trascorreranno Capodanno con il padre e così per tutte le festività nazionali, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe;
durante le vacanze estive, nel mese di agosto, le minori trascorreranno con il padre un periodo (non meno di 15 giorni) consecutivo;
in caso di disaccordo delle parti negli anni dispari sarà la SI.ra a decidere il periodo in cui Pt_1
le minori potranno stare con il padre;
negli anni pari sarà quest'ultimo a decidere il periodo estivo da trascorrere con le minori. d) Disporre un contributo mensile, a titolo di mantenimento delle bambine, dell'importo di € 250,00 per figlia, oltre spese straordinarie nella misura del 50%. e) Disporre che il SI. provveda al pagamento CP_1
pagina 3 di 5 della quota del 50% della rata del mutuo fino all'alienazione del bene immobile;
mentre la SI.ra Pt_1
provvederà al pagamento della restante quota del 50%. f) Con compensazione delle spese di lite».
All'udienza del 3.6.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
«affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre Per_1 Per_2
a cui viene assegnata la casa familiare sita in Sorso loc. Budduleddu n. 30, perché vi abiti con le Parte_1
figlie minori. La casa familiare sarà messa in vendita e con il ricavato verrà acquistata in comproprietà altra abitazione in Sassari che sarà assegnata alla . Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori prelevandole Pt_1
da scuola il lunedì e il martedì, stando con loro tutto la sera e riaccompagnandole a casa dalla madre entro le ore
21:00; ulteriormente, nell'arco di quella settimana, staranno con il padre per tutto il weekend dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva, invece, il padre vedrà e terrà con sè le minori solo due pomeriggi alla settimana, più precisamente il mercoledì e il giovedì dalle ore 14:00 ) mentre dalle ore 16:00 ) sino alle ore 21,00 quando le riaccompagnerà dalla Per_1 Per_2
madre. Le festività saranno alternate: se le minori trascorreranno Natale con la madre, trascorreranno
Capodanno con il padre e così per tutte le festività nazionali, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe;
durante le vacanze estive, nel mese di agosto, le minori trascorreranno con il padre un periodo (non meno di 15 giorni) consecutivo;
in caso di disaccordo delle parti negli anni dispari sarà la SI.ra a decidere Pt_1
il periodo in cui le minori potranno stare con il padre;
negli anni pari sarà quest'ultimo a decidere il periodo estivo da trascorrere con le minori. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori con un CP_1
assegno mensile di € 500,00 rivalutabili Istat da versare al domicilio della madre con modalità concordate oltre il
50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'Assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla GN . Rinuncia ai termini per l'impugnazione. Spese compensate». Parte_1
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 3.6.2025 debba trovare accoglimento, in quanto rispondente all'interesse dei figli minori, poiché garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del C.F._3
3.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sorso di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in Sorso in data 4.9.2010, atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Sorso al numero 15, parte I, anno 2010;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari in data 17 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 96/2025, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, viale Parte_1 C.F._1
Umberto, n. 72, presso lo studio dell'avv. Michele Torre (C.F.: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, viale Mameli, CP_1 C.F._3
n. 75, presso lo studio dell'avv. Simona Cauli (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._4
difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 473-bis12 ss c.p.c., depositato il 15.1.2025 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a contrarre CP_1
pagina 1 di 5 matrimonio in data 4.9.2010 in Sorso, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sorso (Anno 2010, Atto n. 15, parte I).
Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie: (a Sassari il 25.10.2013, studentessa) e Persona_1
(a Sassari il 29.5.2018, scolara), ha dedotto che il rapporto fra i coniugi era minato da una profonda Persona_2
crisi e che era venuta a mancare tra gli stessi la comunione materiale e spirituale, evidenziando che i coniugi vivevano separati fin dal settembre 2023 allorquando il aveva lasciato l'abitazione coniugale di Per_3 [...]
trasferendosi in altra abitazione a Sassari. Per_4
Ha rappresentato di abitare insieme alle figlie minori nella casa coniugale (sita in Sorso, loc. Lu Budduleddu, n.
30), immobile in comproprietà tra i coniugi per il cui acquisto era stato anche contratto un mutuo fondiario con estinzione nel 2050 ed in relazione al quale sostenevano un rateo mensile di € 436,00.
Sotto il profilo economico ha allegato che il resistente svolgeva la professione di odontotecnico a Sassari, CP_1
mentre lei era laureata in grafica pubblicitaria.
Ha rappresentato di aver sempre lavorato, almeno fino alla creazione del nucleo familiare, che successivamente alla formazione della famiglia si era dedicata in via esclusiva alla gestione della ménage familiare e alla cura delle figlie e che, una volta intervenuta la separazione di fatto dal coniuge, aveva iniziato a lavorare in qualità di commessa, percependo uno stipendio di circa € 800,00 al mese.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «1. Disporre l'affidamento congiunto delle minori ad entrambe le parti con collocamento presso la sig.ra ;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sorso unitamente ai Pt_1
mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà con le figlie e Parte_1 Per_1
sino alla vendita;
con il ricavato della vendita le parti acquisteranno altra abitazione al centro di Sassari Per_2
che verrà abitata dalla sig.ra con le minori;
3. A settimane alterne, il padre prenderà le minori a Parte_1
scuola il lunedì e il martedì, stando con loro tutto la sera e riaccompagnandole a casa dalla madre entro le ore
21:00; ulteriormente, nell'arco di quella settimana, staranno con il padre per tutto il weekend (il padre le riaccompagnerà direttamente il lunedì a scuola). La settimana successiva, invece, il padre vedrà le minori solo due pomeriggi alla settimana, più precisamente il mercoledì e il giovedì dalle ore 14:00 ) mentre dalle ore Per_1
16:00 ). Le festività saranno alternate: se le minori trascorreranno Natale con la madre, trascorreranno Per_2
Capodanno con il padre e così per tutte le festività nazionali, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe;
durante le vacanze estive, nel mese di agosto, le minori trascorreranno con il padre un periodo (non meno di 15 giorni) consecutivo;
in caso di disaccordo delle parti negli anni dispari sarà la SI.ra a Pt_1
decidere il periodo in cui le minori potranno stare con il padre;
negli anni pari sarà quest'ultimo a decidere il periodo estivo da trascorrere con le minori.
4. le festività saranno alternate: se le minori trascorreranno Natale con la madre, trascorreranno Capodanno con il padre e così per tutte le festività nazionali, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe;
5. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre un pagina 2 di 5 periodo di 15 giorni continuativi e il sig. dovrà permettere gli incontri tra la madre e le minori;
in caso di CP_1
disaccordo delle parti, negli anni dispari sarà la sig.ra a decidere il periodo in cui le minori potranno stare Pt_1
con il padre;
negli anni pari sarà quest'ultimo a decodere il periodo estivo da trascorrere con le minori.
6. Il SI.
verserà a titolo di mantenimento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese: la somma di € CP_1
700,00 a titolo di mantenimento delle minori (€ 350.00 cadauna) oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Tali importi saranno aggiornati automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT al consumo.
7. Il SI.
dovrà corrispondere il 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale CP_1
direttamente alla Banca creditrice manlevando, nei confronti dell'istituto di credito, la sig.ra del relativo Pt_1
pagamento della quota di sua spettanza;
8. Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione».
Con comparsa depositata in data 28.5.2025 si è costituito , il quale ha aderito alla domanda principale CP_1
di separazione, ma ha contestato le richieste economiche avanzate dalla ricorrente, chiedendo altresì una regolamentazione del diritto di visita in parte diversa da quella prospettata dalla Pt_1
Dal punto di vista economico ha riferito di svolgere l'attività di odontotecnico (con redditi per l'anno 2024 pari a €
10.225,00) ed ha contestato di non aver versato il mantenimento per le figlie minori nel mese di agosto 2024, precisando di aver corrisposto la minore somma di € 250,00, in quanto le figlie avevano pernottato presso di lui per quindici giorni quel mese.
Sulla base di queste considerazioni, il resistente ha, dunque, concluso chiedendo: «a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati nel rispetto reciproco. b) La dimora coniugale rimarrà assegnata alla
NO che vi vivrà unitamente alle due figlie minori fino alla vendita dell'immobile ed alle nuove Pt_1
determinazioni che assumeranno quale conseguenza di detta vendita. c) Disporre l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente con la madre;
a settimane alterne, il padre prenderà le minori a scuola il lunedì e il martedì, stando con loro tutto la sera e riaccompagnandole a casa dalla madre entro le ore 21:00; ulteriormente, nell'arco di quella settimana, staranno con il padre per tutto il weekend (il padre le riaccompagnerà direttamente il lunedì a scuola). La settimana successiva, invece, il padre vedrà le minori solo due pomeriggi alla settimana, più precisamente il mercoledì e il giovedì dalle ore 14:00 ) mentre dalle ore 16:00 ). Per_1 Per_2
Le festività saranno alternate: se le minori trascorreranno Natale con la madre, trascorreranno Capodanno con il padre e così per tutte le festività nazionali, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe;
durante le vacanze estive, nel mese di agosto, le minori trascorreranno con il padre un periodo (non meno di 15 giorni) consecutivo;
in caso di disaccordo delle parti negli anni dispari sarà la SI.ra a decidere il periodo in cui Pt_1
le minori potranno stare con il padre;
negli anni pari sarà quest'ultimo a decidere il periodo estivo da trascorrere con le minori. d) Disporre un contributo mensile, a titolo di mantenimento delle bambine, dell'importo di € 250,00 per figlia, oltre spese straordinarie nella misura del 50%. e) Disporre che il SI. provveda al pagamento CP_1
pagina 3 di 5 della quota del 50% della rata del mutuo fino all'alienazione del bene immobile;
mentre la SI.ra Pt_1
provvederà al pagamento della restante quota del 50%. f) Con compensazione delle spese di lite».
All'udienza del 3.6.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
«affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre Per_1 Per_2
a cui viene assegnata la casa familiare sita in Sorso loc. Budduleddu n. 30, perché vi abiti con le Parte_1
figlie minori. La casa familiare sarà messa in vendita e con il ricavato verrà acquistata in comproprietà altra abitazione in Sassari che sarà assegnata alla . Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori prelevandole Pt_1
da scuola il lunedì e il martedì, stando con loro tutto la sera e riaccompagnandole a casa dalla madre entro le ore
21:00; ulteriormente, nell'arco di quella settimana, staranno con il padre per tutto il weekend dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva, invece, il padre vedrà e terrà con sè le minori solo due pomeriggi alla settimana, più precisamente il mercoledì e il giovedì dalle ore 14:00 ) mentre dalle ore 16:00 ) sino alle ore 21,00 quando le riaccompagnerà dalla Per_1 Per_2
madre. Le festività saranno alternate: se le minori trascorreranno Natale con la madre, trascorreranno
Capodanno con il padre e così per tutte le festività nazionali, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle bimbe;
durante le vacanze estive, nel mese di agosto, le minori trascorreranno con il padre un periodo (non meno di 15 giorni) consecutivo;
in caso di disaccordo delle parti negli anni dispari sarà la SI.ra a decidere Pt_1
il periodo in cui le minori potranno stare con il padre;
negli anni pari sarà quest'ultimo a decidere il periodo estivo da trascorrere con le minori. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori con un CP_1
assegno mensile di € 500,00 rivalutabili Istat da versare al domicilio della madre con modalità concordate oltre il
50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'Assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla GN . Rinuncia ai termini per l'impugnazione. Spese compensate». Parte_1
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 3.6.2025 debba trovare accoglimento, in quanto rispondente all'interesse dei figli minori, poiché garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del C.F._3
3.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sorso di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in Sorso in data 4.9.2010, atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Sorso al numero 15, parte I, anno 2010;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari in data 17 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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