TAR Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 79
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies l. 241/1990. Adozione del provvedimento oltre il ragionevole termine. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Illogicità manifesta e disparità di trattamento.

    L'annullamento è intervenuto dopo diciassette anni, ben oltre un termine ragionevole. Non vi è prova di false rappresentazioni da parte dei ricorrenti. Il lungo lasso di tempo ha creato un legittimo affidamento nella stabilità dell'atto. Il provvedimento non valuta adeguatamente l'interesse pubblico all'annullamento rispetto a quello privato dei ricorrenti.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990. Violazione del principio di imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento.

    L'atto non motiva adeguatamente la disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari che hanno monetizzato le opere di urbanizzazione. La questione introdotta dai ricorrenti è rimasta priva di adeguato riscontro da parte dell'Amministrazione, palesandosi carenza di istruttoria e motivazione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della l.r. 71/1978, dell’art. 12 del d.p.r. 380/2001, dell’art. 21 nonies l. 241/1990. Eccesso di potere sotto i profili della carenza di presupposti, della erroneità manifesta, del travisamento dei fatti e dello sviamento dalla causa tipica, per genericità della motivazione.

    L'atto non specifica quali opere di urbanizzazione non siano state realizzate. La questione della possibile monetizzazione delle opere e della conseguente impossibilità di realizzarle è rimasta priva di adeguato riscontro. Vi è carenza di istruttoria e motivazione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo - eccesso di potere in relazione all'atto d'obbligo sottoscritto dal costruttore - illogicità manifesta.

    L'Amministrazione avrebbe dovuto agire nei confronti del soggetto inadempiente per l'attuazione delle obbligazioni assunte con l'atto unilaterale d'obbligo, anziché annullare il titolo edilizio nei confronti dei ricorrenti, soggetti incolpevoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 79
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 79
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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