Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 733 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(CF ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Conte ed elettivamente Persona_1
domiciliato presso lo studio di IA NO (Av), via XXV Aprile
Opponente
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(P. I. ), in persona del legale rappte p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Barrasso e P.IVA_1 dall'Avv. Guido Barrasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di AR (Av), via
Tratturo n. 5
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la società opposta: rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, datato 14 febbraio 2023, , in proprio e nella Parte_1 qualità di erede della sig.ra , proponeva opposizione all'atto di precetto notificato in data Persona_1
10 febbraio 2023 con il quale gli veniva intimato di pagare in favore della
[...]
la somma di € 396.605,56, in forza di ingiunzione Controparte_1
provvisoriamente esecutiva n. 41/99 emessa dal Tribunale di IA NO.
L'opponente esponeva che il credito portato dalla citata ingiunzione fosse prescritto, Parte_1
allegando motivazioni attinenti il reale effetto interruttivo degli atti posti in essere nel corso del tempo dalla parte creditrice;
concludeva, quindi, perché il Tribunale di Benevento pronunciasse sentenza con la quale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo su cui era fondato l'atto di precetto testè opposto, dichiarasse l'intervenuta prescrizione di ogni ragione creditoria avanzata dalla opposta nei suoi confronti. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in cancelleria si costituiva il giudizio la predetta società, la quale contestava l'inconsistenza delle avverse argomentazioni ed invocava il rigetto integrale dell'opposizione.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc (previgente formulazione) allo spirare dei quali, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta da si è palesata fondata per i seguenti Parte_1
MOTIVI
Il titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto fatto oggetto della presente opposizione è costituito da un decreto ingiuntivo, n. 49/1999 emesso dal Tribunale di IA NO (poi soppresso) e notificato in data 4.11.1999.
Munita di tale titolo, BA AP, originario dante causa della cessionaria intervenne CP_1 nella procedura esecutiva immobiliare RG.79/1999 instaurata contro i beni dell'attuale opponente presso l'ex Tribunale di IA NO;
detta procedura espropriativa fu dichiarata estinta per 3
“intervenuta perdita dì efficacia della trascrizione del pignoramento” ad opera del G.E. del Tribunale di Benevento in data 28.01.2020, poiché nessuna delle parti creditrici aveva provveduto alla rinnovazione delle trascrizioni prima del compimento del ventennio dalla prima formalità.
E' pacifico che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione può essere riconosciuto anche all'atto di intervento in una procedura esecutiva e tale effetto permane fino alla attuazione coattiva del diritto del creditore, oppure fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo.
Parte opponente deduce che, stante la citata motivazione dell'estinzione della procedura esecutiva nella quale BA AP aveva dispiegato intervento, l'effetto interruttivo della prescrizione non abbia prolungato il suo effetto fino alla dichiarazione di estinzione della procedura e debba farsi risalire al deposito dell'atto di intervento, ovvero al 1999; cosicché, dalla data di tale atto, è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione conclusosi nell'anno 2009 e, conseguentemente, la notifica in data 21.10.2021 del primo atto di precetto e quella successiva del 10.2.2023 del medesimo atto, sono intervenute allorquando il termine prescrizionale decennale del titolo esecutivo, ovvero il
DI n. 41/99 era ampiamente decorso.
Parte opposta sostiene, invece, che la tipologia della causa di estinzione pronunciata dal GE di
Benevento, ovvero il mancato rinnovo delle trascrizioni, sia da considerare causa di estinzione atipica, non rientrante tra quelle che, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, cc, comportano la retrodatazione dell'effetto interruttivo della prescrizione al momento del compimento del relativo atto, per cui il termine prescrizionale abbia ricominciato a decorrere dal provvedimento del GE, ovvero il
28.01.2020.
Tale impostazione non può, però, essere condivisa, stante il chiaro arresto fissato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 12239 del 09 maggio 2019, che ha stabilito che “in tema di prescrizione,
l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, comma 3,
c.c. l'effetto stesso resterà istantaneo”.
Nella stessa sentenza si legge: "... Posto questo sotteso ricostruttivo, l'ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nei termini della trascrizione del pignoramento, sebbene ulteriore
e distinta rispetto al novero delle fattispecie estintive codicistiche, rientra nella categoria delle 4
dinamiche conclusive del procedimento riconducibili alla connotazione inerziale della condotta del creditore. Il processo esecutivo si chiude perché il creditore non lo ha coltivato come necessario. ..."
Deve, perciò, concludersi che, nella fattispecie concreta, l'intervenuta estinzione dell'azione esecutiva per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento abbia comportato che l'effetto interruttivo debba ritenersi istantaneo e fissato al momento del deposito dell'atto di intervento, ovvero all'anno 1999, consustanziando in tal modo maturata la prescrizione nell'anno 2009.
Ciò chiarito in ordine a tale deduzione difensiva dell'opposta, occorre verificare, come dedotto dalla medesima parte, se si possa configurare, nella fattispecie, l'ipotesi prevista all'art. 2944 c.c., ovvero
“La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
L'opposta sostiene che l'opponente, proponendo l'opposizione all'esecuzione (R.G. n. 728/2001), definita dal Tribunale di IA NO con sentenza di rigetto n. 536 del 04.10.2004, producendo note alla bozza di perizia datate 26.10.2013 (procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 79/1999) e mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2013 (procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 79/1999) abbia realizzato tale ipotesi normativa, interrompendo il decorso della prescrizione.
Anche tale impostazione, però, non può essere condivisa, in quanto il riconoscimento del debito è
l'accettazione da parte del debitore della effettiva sussistenza dell'obbligazione di pagamento, e tale atto non può essere equiparato a quelli rivolti espressamente ad altro scopo, ovvero a contestare il diritto del preteso creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Soccorre, anche su questo punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nella sentenza n. 23822 del 24.11.2010 la Corte chiarisce che “tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso” (Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass.,
22.9.2006, n. 20692)
Nella fattispecie concreta, appare evidente che tale qualifica non possa essere attribuita ai tre atti citati da parte opposta, che in nessun modo possono essere ritenuti ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso.
In conclusione, il diritto di credito portato dal DI n. 41/99 emesso dal Tribunale di IA NO deve essere dichiarato prescritto, con conseguente annullamento dell'atto di precetto opposto. 5
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione indotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Annulla l'atto di precetto notificato in data 10 febbraio 2023 dalla
[...]
per la somma di € 396.605,56 in danno di Controparte_1 [...]
Con
per intervenuta prescrizione del credito portato dal N. 41/99 del Parte_1
Tribunale di IA NO.
2. Condanna la , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, quantificate in Euro
1.241,00 per esborsi ed Euro 14.285,00 per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e contributo CNF, se dovuti.
Benevento, li 9 maggio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio