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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile (riunite al) n. 10773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA n.90 80078
POZZUOLI, presso lo studio dell'avv. URSOMANNO EMILIO
( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE -
E 2
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta certificata:
rappresentata e difesa dall'avv. Email_1
Domenico Massignani (C.F. ) in virtù di C.F._3
procura in calce all'atto di precetto
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente, premesso che la Controparte_2
stipulava contratto di conto corrente n. 1120 del
17.11.2006 intestato alla garantito da Pt_2
fideiussione solidale da parte di Parte_1 CP_3
e e che la
[...] Controparte_4 Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti da e Controparte_5 [...]
in forza di un contratto di cessione di CP_6
crediti, ha acquistato pro soluto da Controparte_5
tutti i crediti derivanti da contratti di
[...]
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipo, 3
sorti nel periodo compreso tra il 1960 ed il 2017 i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
5.04.2023 e azionato in forza della sentenza n. 10739/2011
con cui il Tribunale di Napoli condannava la Parte_3
in solido con i fideiussori al pagamento in favore
[...]
della della somma di euro Controparte_2
154.357,45. Eccepiva il decorso del termine di prescrizione decennale del credito del quale la società CP_1
invocava la soddisfazione coattiva, assumendo che alcun valido atto interruttivo fosse mai stato notificato dalla data di pubblicazione della sentenza n. 10739/2011 avvenuta il 4.10.2011 e richiamando giurisprudenza di legittimità,
deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo alla società creditrice, con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata in suo danno.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento della domanda e la condanna alle spese di lite. Con comparsa si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1
contestando singolarmente Controparte_7
gli assunti avversi, essendo stata la procedura esecutiva correttamente intentata e proseguita senza che si fosse incorsi in alcun vizio né formale né sostanziale, dando 4
prova dell'avvenuta interruzione del termine decennale di prescrizione allegando in atti la notifica del precetto avvenuta in data 11.12.2014 e altresì dell'ammissione al passivo nella società fallita Chiedeva pertanto Parte_2
l'integrale rigetto, invocando la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, inoltre,
la società convenuta allegava la prova dell'avvenuta cessione di cui era stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, conclusi sotto diverse forme tecniche e in relazione ai quali rimandava all'indirizzo della pagina web https://www.ubibanca.it/ipagine/cartolarizzazione-UBI-
BANCA.aspx contenente gli ulteriori dati identificativi degli stessi;
pertanto, assumeva essere pienamente legittimata a richiedere il pagamento intimato con il precetto opposto.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del
22.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. 5
L'opposizione è risultata infondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione,
quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo giudiziale occorre rilevare che il termine da applicare alla pretesa creditoria è quello decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.p.c. a mente del quale
“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione
più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si
prescrivono con il decorso di dieci anni”. Ora, poiché la sentenza n. 10739/2011 del Tribunale di Napoli è stata pubblicata il 5.10.2011 essa è soggetta al termine di sei mesi applicabile ratione temporis, e non risultando tale provvedimento giudiziale oggetto di ricorso per Cassazione,
il passaggio in giudicato è avvenuto il 6.04.2012.
Pertanto, il credito del quale si chiede la soddisfazione coattiva non è prescritto non essendo decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del passaggio in giudicato della sentenza (13.10.2013) e la data della notifica dell'atto di precetto (5.04.2023), stante altresì
le ripetute interruzioni del decorso del termine di prescrizione, quali la notifica dell'atto di precetto 6
avvenuta in data 11.12.2014 nonché l'accoglimento della domanda di ammissione al passivo avvenuta in data
25.05.2021 . Sul punto, la Corte di Cassazione a S.U., con sentenza n. 13143/2022, ha stabilito che “la domanda di
insinuazione al passivo della società sottoposta a
procedura concorsuale determina l'interruzione della
prescrizione nei confronti dei suoi coobbligati”. Infatti,
la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo,
equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio,
determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale,
anche nei confronti del condebitore solidale del fallito.
In relazione invece al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, eccepito in comparsa conclusionale, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità.
In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto,
avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB, infatti, in 7
quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha
inteso agevolare la realizzazione della cessione “in
blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto
di efficacia della stessa nei confronti dei debitori
ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di
provvedere alla notifica della cessione alle singole
controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non
sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
I, 17.3.06, n. 5997). 8
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del 9
principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al Giudice
del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia 10
stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti,
gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione
per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non 11
rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In
altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella definizione stessa di
“cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Di talché la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né
suscettibile di convincente contestazione. Facendo infatti applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione. Pertanto, alla stregua di quanto suesposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo 12
della , non emergendo alcun dato probatorio CP_1
di segno contrario a quelli esaminati. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato l'indirizzo ermeneutico secondo cui in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4277/2023, n.9412/2023, n.
17944/2023 e n. 7866/2024).
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità del precetto opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; 13
b) condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio in favore della CP_1
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge.
Napoli, 03/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile (riunite al) n. 10773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA n.90 80078
POZZUOLI, presso lo studio dell'avv. URSOMANNO EMILIO
( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE -
E 2
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta certificata:
rappresentata e difesa dall'avv. Email_1
Domenico Massignani (C.F. ) in virtù di C.F._3
procura in calce all'atto di precetto
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente, premesso che la Controparte_2
stipulava contratto di conto corrente n. 1120 del
17.11.2006 intestato alla garantito da Pt_2
fideiussione solidale da parte di Parte_1 CP_3
e e che la
[...] Controparte_4 Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti da e Controparte_5 [...]
in forza di un contratto di cessione di CP_6
crediti, ha acquistato pro soluto da Controparte_5
tutti i crediti derivanti da contratti di
[...]
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipo, 3
sorti nel periodo compreso tra il 1960 ed il 2017 i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
5.04.2023 e azionato in forza della sentenza n. 10739/2011
con cui il Tribunale di Napoli condannava la Parte_3
in solido con i fideiussori al pagamento in favore
[...]
della della somma di euro Controparte_2
154.357,45. Eccepiva il decorso del termine di prescrizione decennale del credito del quale la società CP_1
invocava la soddisfazione coattiva, assumendo che alcun valido atto interruttivo fosse mai stato notificato dalla data di pubblicazione della sentenza n. 10739/2011 avvenuta il 4.10.2011 e richiamando giurisprudenza di legittimità,
deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo alla società creditrice, con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata in suo danno.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento della domanda e la condanna alle spese di lite. Con comparsa si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1
contestando singolarmente Controparte_7
gli assunti avversi, essendo stata la procedura esecutiva correttamente intentata e proseguita senza che si fosse incorsi in alcun vizio né formale né sostanziale, dando 4
prova dell'avvenuta interruzione del termine decennale di prescrizione allegando in atti la notifica del precetto avvenuta in data 11.12.2014 e altresì dell'ammissione al passivo nella società fallita Chiedeva pertanto Parte_2
l'integrale rigetto, invocando la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, inoltre,
la società convenuta allegava la prova dell'avvenuta cessione di cui era stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, conclusi sotto diverse forme tecniche e in relazione ai quali rimandava all'indirizzo della pagina web https://www.ubibanca.it/ipagine/cartolarizzazione-UBI-
BANCA.aspx contenente gli ulteriori dati identificativi degli stessi;
pertanto, assumeva essere pienamente legittimata a richiedere il pagamento intimato con il precetto opposto.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del
22.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. 5
L'opposizione è risultata infondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione,
quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo giudiziale occorre rilevare che il termine da applicare alla pretesa creditoria è quello decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.p.c. a mente del quale
“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione
più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si
prescrivono con il decorso di dieci anni”. Ora, poiché la sentenza n. 10739/2011 del Tribunale di Napoli è stata pubblicata il 5.10.2011 essa è soggetta al termine di sei mesi applicabile ratione temporis, e non risultando tale provvedimento giudiziale oggetto di ricorso per Cassazione,
il passaggio in giudicato è avvenuto il 6.04.2012.
Pertanto, il credito del quale si chiede la soddisfazione coattiva non è prescritto non essendo decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del passaggio in giudicato della sentenza (13.10.2013) e la data della notifica dell'atto di precetto (5.04.2023), stante altresì
le ripetute interruzioni del decorso del termine di prescrizione, quali la notifica dell'atto di precetto 6
avvenuta in data 11.12.2014 nonché l'accoglimento della domanda di ammissione al passivo avvenuta in data
25.05.2021 . Sul punto, la Corte di Cassazione a S.U., con sentenza n. 13143/2022, ha stabilito che “la domanda di
insinuazione al passivo della società sottoposta a
procedura concorsuale determina l'interruzione della
prescrizione nei confronti dei suoi coobbligati”. Infatti,
la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo,
equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio,
determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale,
anche nei confronti del condebitore solidale del fallito.
In relazione invece al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, eccepito in comparsa conclusionale, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità.
In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto,
avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB, infatti, in 7
quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha
inteso agevolare la realizzazione della cessione “in
blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto
di efficacia della stessa nei confronti dei debitori
ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di
provvedere alla notifica della cessione alle singole
controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non
sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
I, 17.3.06, n. 5997). 8
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del 9
principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al Giudice
del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia 10
stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti,
gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione
per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non 11
rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In
altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella definizione stessa di
“cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Di talché la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né
suscettibile di convincente contestazione. Facendo infatti applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione. Pertanto, alla stregua di quanto suesposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo 12
della , non emergendo alcun dato probatorio CP_1
di segno contrario a quelli esaminati. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato l'indirizzo ermeneutico secondo cui in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4277/2023, n.9412/2023, n.
17944/2023 e n. 7866/2024).
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità del precetto opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; 13
b) condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio in favore della CP_1
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge.
Napoli, 03/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso