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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.14332/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e , con il patrocinio
[...] Parte_8 Parte_9 dell'avv. ANDREA RUOCCO, elettivamente domiciliati in Foggia, Via Lustro, 29, presso quest'ultimo
ATTORI contro con il patrocinio degli avv.ti MIRIAM BOSURGI e Controparte_1
LUIGI NUZZO, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 71, presso quest'ultimo
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parti attrici
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare che ciascun ricorrente, in ragione della anticipata estinzione dei rispettivi contratti di finanziamento, ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies UB, alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni e di assicurazione indicate in contratto in applicazione del principio pro rata temporis ad esclusione delle imposte e delle tasse, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
pagina 1 di 8 b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate e ulteriori richieste istruttorie riservate all'esito della costituzione della convenuta.”
Parte convenuta
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in via preliminare a) rilevare l'improcedibilità delle domande svolte nel presente giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. n.
28/2010, con assunzione di ogni conseguente provvedimento di legge b) disporre la conversione del rito in ordinario, date le difese svolte e le questioni sottese al ricorso;
- nel merito c) rigettare ogni domanda proposta da ciascuno dei ricorrenti nei confronti di
[...]
per tutte le difese ed eccezioni, anche di decadenza, rinuncia e Controparte_1
acquiescenza, svolte in atti;
d) condannare i ricorrenti a rifondere a le spese ed i Controparte_1
compensi per la difesa in giudizio, oltre IVA (non deducibile per la , CPA e rimborso CP_2 forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato i signori , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e convenivano
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 in giudizio ( ) esponendo: di aver sottoscritto Controparte_1 CP_1
rispettivamente e singolarmente con contratti di finanziamento contro cessione del CP_1 quinto;
che gli stessi venivano tutti estinti anticipatamente;
che a seguito dell'estinzione anticipata i ricorrenti vantavano il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a loro carico, sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza Lexitor, secondo il criterio pro-rata temporis.
pagina 2 di 8 Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 125 sexies UB e la nullità delle clausole contrattuali che escludevano la rimborsabilità di taluni costi in caso di estinzione anticipata.
1.2. Si costituiva contestando in fatto e diritto le allegazioni e le domande CP_1
avversarie. In particolare, la convenuta evidenziava che i contratti oggetto di causa erano stati stipulati in anni diversi, secondo modelli contrattuali differenti, estinti in tempi e a condizioni differenti;
eccepiva l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria e per la decadenza in cui erano incorsi i ricorrenti, la cui condotta aveva ingenerato nell'istituto bancario l'abbandono delle relative pretese;
precisava che i costi di cui si chiedeva l'accertamento del diritto al rimborso erano contrattualmente esclusi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento e da considerarsi irripetibili in conformità all'art. 125 sexies UB nell'interpretazione della giurisprudenza e della Banca d'Italia; evidenziava, infine, che, in base alle linee orientative della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, doveva escludersi l'efficacia della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza c.d. CP_3
sui rapporti giuridici costituiti precedentemente e che per il conteggio dei c.d. costi up front doveva essere applicato il criterio della curva di interessi e non del pro rata temporis, così come stabilito anche dall'ABF n. 26525/2019.
1.3. Con ordinanza del 13.02.2023, il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c. e assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Con ordinanza del 06.09.2024 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Le domande delle parti attrici sono fondate e devono essere accolte.
La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del UB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili
(come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e pagina 3 di 8 gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d.
Lexitor, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies UB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima
Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE. Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies UB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n.
73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies UB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Nel corso del presente procedimento, con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio
2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies UB.
Per di più, l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n.
136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies UB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.
Ciò chiarito, l'eccezione di decadenza di parte convenuta è infondata, atteso che le prospettazioni di appaiono generiche ed irrilevanti e, di certo, non precludono la CP_1
pagina 4 di 8 possibilità per le parti attrici di far valere legittimamente le proprie pretese, per di più alla luce del mutato panorama normativo e giurisprudenziale appena descritto.
Inoltre, non avendo gli attori formulato domanda di ripetizione, appare superfluo verificare se e quali costi siano già stati eventualmente rimborsati da a ciascun cliente. CP_1
A sostegno delle proprie difese la convenuta ha invocato l'art. 6 bis D.P.R. n. 180/1950, introdotto dal D.Lgs. n. 169/2012, sostenendo che “la norma speciale dispone molto chiaramente che solo alcuni degli oneri a carico del cliente gli devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata, perché imponendo la distinzione di cui sopra implica evidentemente l'esistenza di oneri irripetibili” (comp. concl. pag. 8). CP_1
Quanto richiamato da parte convenuta si ritiene inconferente, atteso che non solo la disciplina del rimborso dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto per volontà del consumatore è oggetto di provvedimenti legislativi e giurisdizionali (costituzionali e comunitari) che superano una normativa di rango secondario come quella richiamata dalla ma la Corte Costituzionale ha espressamente precisato che “resteranno chiaramente CP_2
applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1” (cfr. Corte Cost. n. 263/2022).
La convenuta ha poi sostenuto, in relazione alle somme versate alle compagnie assicurative, che vi è “l'esistenza di speciali disposizioni di settore […] che pongono l'obbligo di rimborso del rateo del premio assicurativo non goduto a carico dell'impresa assicurativa che ha incassato il premio, e non del finanziatore.” (comp. cost. pag. 22) e che, in CP_1 relazione ai costi di intermediazione, “la sentenza nella sua motivazione si è occupata CP_3 solo ed esclusivamente dei “costi…determinati unilateralmente dalla banca”, e non quindi dei costi da pagare a terzi […] Ne consegue che le provvigioni all'intermediario del credito vanno escluse dalla riduzione” (comp. cost. pag. 27). CP_1
Tali considerazioni non sono fondate atteso che, come già statuito da questo Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]”
(Trib. Torino 4362/2020).
pagina 5 di 8 Ancora, sostiene che “i principi Lexitor sono ormai superati dalle più recenti CP_1 evoluzioni della giurisprudenza comunitaria nella causa C-555/21, Unicredit Bank Austria”
(comp. concl. pag. 12). CP_1
Anche tale affermazione non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso sottoposto in esame, della sentenza c.d. Lexitor Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
Alla luce delle considerazioni svolte, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies UB, come nel caso in esame, essendo i contratti oggetto di causa tutti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (cfr. docc. 1,1.2. 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 parti attrici), senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n. 3315/2023; Trib. Torino n. 4009/2024).
In relazione al tema del criterio di calcolo del rimborso, evidenzia che “la sentenza CP_1
non si è neanche occupata del criterio di calcolo del rimborso sicchè per i costi up CP_3
front non ha affatto imposto di procedere pro rata temporis;
la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 263/2022 lascia aperta la questione […] non senza rilevare che il legislatore del nuovo art. 125 sexies, comma 2 UB […] ha affrontato la questione e confermato che la riduzione del costo totale del credito non va necessariamente effettuata con proporzionalità lineare, stabilendo anzi che, “ove non sia diversamente indicato” in contratto “si applica il criterio del costo ammortizzato”, con ciò esprimendo preferenza legale per un criterio che rimandi al piano di ammortamento” (comp. cost. Santander pag. 28).
Quanto sostenuto da parte convenuta non appare condivisibile, atteso che, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, dovendosi applicare a tutti i costi il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento.
Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata.
pagina 6 di 8 Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d.
Lexitor, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d.
(in tal senso, Corte d'Appello Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Corte d'Appello CP_3
Torino n. 544/2023; Trib. Torino n. 2118/2023; Trib. Torino n. 3762/2024; Trib. Torino n.
570/2024).
Per di più, va osservato come l'art 11 “Estinzione Anticipata” di tutti i contratti oggetto di causa stabilisce che in caso di estinzione anticipata il cliente “…ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito …secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” …” il quale prevede espressamente per tutta una serie di altre ipotesi di costi ripetibili l'applicazione del criterio pro-rata temporis
(cfr. docc. 3, 9, 17, 26, 32, 34, 38, 41, 44, 52 e 59 parte convenuta).
L'istanza di CTU contabile avanzata dagli attori in sede di comparsa conclusionale è superflua, dal momento che gli stessi non hanno formulato alcuna richiesta di condanna alla restituzione dei costi, proponendo domande di mero accertamento.
In conclusione, va affermato il diritto degli attori alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni e di assicurazione, con applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, ad esclusione delle imposte e tasse, attesa la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano, compresa la mediazione, in complessivi €
5.000,00, con applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, ridotta la fase decisoria e con esclusione della fase istruttoria, atteso il suo mancato svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
pagina 7 di 8 e hanno diritto ai sensi dell'art. 125 sexies UB alla restituzione Pt_8 Parte_9
della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni e di assicurazione indicate in contratto, ad esclusione delle imposte e tasse, con applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis;
condanna a rimborsare agi attori le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano complessivamente in € 5.000,00 per compenso, oltre anticipazioni, anche di mediazione, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco.
Così deciso in Torino, in data 14.1.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.14332/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e , con il patrocinio
[...] Parte_8 Parte_9 dell'avv. ANDREA RUOCCO, elettivamente domiciliati in Foggia, Via Lustro, 29, presso quest'ultimo
ATTORI contro con il patrocinio degli avv.ti MIRIAM BOSURGI e Controparte_1
LUIGI NUZZO, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 71, presso quest'ultimo
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parti attrici
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare che ciascun ricorrente, in ragione della anticipata estinzione dei rispettivi contratti di finanziamento, ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies UB, alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni e di assicurazione indicate in contratto in applicazione del principio pro rata temporis ad esclusione delle imposte e delle tasse, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
pagina 1 di 8 b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate e ulteriori richieste istruttorie riservate all'esito della costituzione della convenuta.”
Parte convenuta
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in via preliminare a) rilevare l'improcedibilità delle domande svolte nel presente giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. n.
28/2010, con assunzione di ogni conseguente provvedimento di legge b) disporre la conversione del rito in ordinario, date le difese svolte e le questioni sottese al ricorso;
- nel merito c) rigettare ogni domanda proposta da ciascuno dei ricorrenti nei confronti di
[...]
per tutte le difese ed eccezioni, anche di decadenza, rinuncia e Controparte_1
acquiescenza, svolte in atti;
d) condannare i ricorrenti a rifondere a le spese ed i Controparte_1
compensi per la difesa in giudizio, oltre IVA (non deducibile per la , CPA e rimborso CP_2 forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato i signori , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e convenivano
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 in giudizio ( ) esponendo: di aver sottoscritto Controparte_1 CP_1
rispettivamente e singolarmente con contratti di finanziamento contro cessione del CP_1 quinto;
che gli stessi venivano tutti estinti anticipatamente;
che a seguito dell'estinzione anticipata i ricorrenti vantavano il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a loro carico, sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza Lexitor, secondo il criterio pro-rata temporis.
pagina 2 di 8 Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 125 sexies UB e la nullità delle clausole contrattuali che escludevano la rimborsabilità di taluni costi in caso di estinzione anticipata.
1.2. Si costituiva contestando in fatto e diritto le allegazioni e le domande CP_1
avversarie. In particolare, la convenuta evidenziava che i contratti oggetto di causa erano stati stipulati in anni diversi, secondo modelli contrattuali differenti, estinti in tempi e a condizioni differenti;
eccepiva l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria e per la decadenza in cui erano incorsi i ricorrenti, la cui condotta aveva ingenerato nell'istituto bancario l'abbandono delle relative pretese;
precisava che i costi di cui si chiedeva l'accertamento del diritto al rimborso erano contrattualmente esclusi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento e da considerarsi irripetibili in conformità all'art. 125 sexies UB nell'interpretazione della giurisprudenza e della Banca d'Italia; evidenziava, infine, che, in base alle linee orientative della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, doveva escludersi l'efficacia della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza c.d. CP_3
sui rapporti giuridici costituiti precedentemente e che per il conteggio dei c.d. costi up front doveva essere applicato il criterio della curva di interessi e non del pro rata temporis, così come stabilito anche dall'ABF n. 26525/2019.
1.3. Con ordinanza del 13.02.2023, il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c. e assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Con ordinanza del 06.09.2024 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Le domande delle parti attrici sono fondate e devono essere accolte.
La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del UB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili
(come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e pagina 3 di 8 gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d.
Lexitor, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies UB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima
Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE. Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies UB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n.
73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies UB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Nel corso del presente procedimento, con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio
2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies UB.
Per di più, l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n.
136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies UB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.
Ciò chiarito, l'eccezione di decadenza di parte convenuta è infondata, atteso che le prospettazioni di appaiono generiche ed irrilevanti e, di certo, non precludono la CP_1
pagina 4 di 8 possibilità per le parti attrici di far valere legittimamente le proprie pretese, per di più alla luce del mutato panorama normativo e giurisprudenziale appena descritto.
Inoltre, non avendo gli attori formulato domanda di ripetizione, appare superfluo verificare se e quali costi siano già stati eventualmente rimborsati da a ciascun cliente. CP_1
A sostegno delle proprie difese la convenuta ha invocato l'art. 6 bis D.P.R. n. 180/1950, introdotto dal D.Lgs. n. 169/2012, sostenendo che “la norma speciale dispone molto chiaramente che solo alcuni degli oneri a carico del cliente gli devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata, perché imponendo la distinzione di cui sopra implica evidentemente l'esistenza di oneri irripetibili” (comp. concl. pag. 8). CP_1
Quanto richiamato da parte convenuta si ritiene inconferente, atteso che non solo la disciplina del rimborso dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto per volontà del consumatore è oggetto di provvedimenti legislativi e giurisdizionali (costituzionali e comunitari) che superano una normativa di rango secondario come quella richiamata dalla ma la Corte Costituzionale ha espressamente precisato che “resteranno chiaramente CP_2
applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1” (cfr. Corte Cost. n. 263/2022).
La convenuta ha poi sostenuto, in relazione alle somme versate alle compagnie assicurative, che vi è “l'esistenza di speciali disposizioni di settore […] che pongono l'obbligo di rimborso del rateo del premio assicurativo non goduto a carico dell'impresa assicurativa che ha incassato il premio, e non del finanziatore.” (comp. cost. pag. 22) e che, in CP_1 relazione ai costi di intermediazione, “la sentenza nella sua motivazione si è occupata CP_3 solo ed esclusivamente dei “costi…determinati unilateralmente dalla banca”, e non quindi dei costi da pagare a terzi […] Ne consegue che le provvigioni all'intermediario del credito vanno escluse dalla riduzione” (comp. cost. pag. 27). CP_1
Tali considerazioni non sono fondate atteso che, come già statuito da questo Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]”
(Trib. Torino 4362/2020).
pagina 5 di 8 Ancora, sostiene che “i principi Lexitor sono ormai superati dalle più recenti CP_1 evoluzioni della giurisprudenza comunitaria nella causa C-555/21, Unicredit Bank Austria”
(comp. concl. pag. 12). CP_1
Anche tale affermazione non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso sottoposto in esame, della sentenza c.d. Lexitor Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
Alla luce delle considerazioni svolte, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies UB, come nel caso in esame, essendo i contratti oggetto di causa tutti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (cfr. docc. 1,1.2. 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 parti attrici), senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n. 3315/2023; Trib. Torino n. 4009/2024).
In relazione al tema del criterio di calcolo del rimborso, evidenzia che “la sentenza CP_1
non si è neanche occupata del criterio di calcolo del rimborso sicchè per i costi up CP_3
front non ha affatto imposto di procedere pro rata temporis;
la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 263/2022 lascia aperta la questione […] non senza rilevare che il legislatore del nuovo art. 125 sexies, comma 2 UB […] ha affrontato la questione e confermato che la riduzione del costo totale del credito non va necessariamente effettuata con proporzionalità lineare, stabilendo anzi che, “ove non sia diversamente indicato” in contratto “si applica il criterio del costo ammortizzato”, con ciò esprimendo preferenza legale per un criterio che rimandi al piano di ammortamento” (comp. cost. Santander pag. 28).
Quanto sostenuto da parte convenuta non appare condivisibile, atteso che, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, dovendosi applicare a tutti i costi il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento.
Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata.
pagina 6 di 8 Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d.
Lexitor, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d.
(in tal senso, Corte d'Appello Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Corte d'Appello CP_3
Torino n. 544/2023; Trib. Torino n. 2118/2023; Trib. Torino n. 3762/2024; Trib. Torino n.
570/2024).
Per di più, va osservato come l'art 11 “Estinzione Anticipata” di tutti i contratti oggetto di causa stabilisce che in caso di estinzione anticipata il cliente “…ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito …secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” …” il quale prevede espressamente per tutta una serie di altre ipotesi di costi ripetibili l'applicazione del criterio pro-rata temporis
(cfr. docc. 3, 9, 17, 26, 32, 34, 38, 41, 44, 52 e 59 parte convenuta).
L'istanza di CTU contabile avanzata dagli attori in sede di comparsa conclusionale è superflua, dal momento che gli stessi non hanno formulato alcuna richiesta di condanna alla restituzione dei costi, proponendo domande di mero accertamento.
In conclusione, va affermato il diritto degli attori alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni e di assicurazione, con applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, ad esclusione delle imposte e tasse, attesa la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano, compresa la mediazione, in complessivi €
5.000,00, con applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, ridotta la fase decisoria e con esclusione della fase istruttoria, atteso il suo mancato svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
pagina 7 di 8 e hanno diritto ai sensi dell'art. 125 sexies UB alla restituzione Pt_8 Parte_9
della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni e di assicurazione indicate in contratto, ad esclusione delle imposte e tasse, con applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis;
condanna a rimborsare agi attori le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano complessivamente in € 5.000,00 per compenso, oltre anticipazioni, anche di mediazione, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco.
Così deciso in Torino, in data 14.1.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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