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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1470/2024 tra
Parte_1
appellante e
[...]
Controparte_1
Appellati e appellanti incidentale
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 13,13 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per 'avv. MASSACCESI DANIELE il quale precisa le conclusioni come da atto Parte_1 di appello e chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto;
Per Per l'avv. FELICI BEDETTI ANTONELLA la CP_1 Controparte_1 quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si procede alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti;
l'avv. Massaccessi ha depositato la propria nota spese in data 16/06/2025; l'avv. Felici Bedetti si rimette al Giudice. IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 31 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1470-2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies
c.p.c. alla udienza del 18/09/2025, e promossa da:
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Roma n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Massaccesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore a Jesi (AN), Piazza Indipendenza n. 4, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 18.03.2024;
-appellante-
CONTRO
(cod. fisc. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
(cod. fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
6/1/1946, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Felici Bedetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore a Jesi (AN) in Viale della Vittoria n.44/A, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta in grado di appello con appello incidentale depositata telematicamente in data
28.04.2024;
-appellati e appellanti in via incidentale-
pagina 2 di 31 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 98/2023 emessa dal Giudice di Pace di Jesi in data
30/09/2023, pubblicata in pari data, nella causa civile di primo grado n. R.G. 6/2022, avente ad oggetto “domanda di pagamento compenso professionale;
domanda di risarcimento del danno da
responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23/12/2021 conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Giudice di Pace di Jesi e per chiedere CP_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Jesi adito,
contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda: NEL MERITO: A) accertare l'esistenza di
un rapporto professionale fra l'Ing. ed i Signori e e Parte_1 CP_1 Controparte_1
la debenza della somma complessivamente richiesta da detto professionista nella misura indicata, pari
ad € 2.604,00, risultata impagata nonostante le richieste effettuate, e, per l'effetto, condannare i Signori
e al pagamento, in favore dell'Ing. , della CP_1 Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di Euro 2.604,00, comprensiva 4% CPA, corrispondente al compenso per tutte le
prestazioni professionali espletate dall'Ing. in favore dei Signori e Parte_1 CP_1
come meglio descritte in premessa e rimaste impagate, ovvero in quell'altra Controparte_1
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, il tutto oltre agli
interessi legali maturati e maturandi, dal dovuto al saldo;
B) ritenere e dichiarare i Signori
[...]
e responsabili delle ingiurie e dell'uso di espressioni comunque ingiuriose CP_1 Controparte_1
e denigratorie nei confronti dell'Ing. contenute ed indicate nelle mails del 23/12/2020 Parte_1
e del 24/07/20201, come anche riportato alle pagg. 4 e 5 del presente atto, e per l'effetto condannare i
Signori e al risarcimento nei confronti dell'Ing. di CP_1 Controparte_1 Parte_1
tutti danni, subiti e subendi, da liquidarsi nella misura di € 2.300,00 o, in subordine, da liquidarsi in
via equitativa. Il tutto, comunque, considerate le domande di cui ai punti A) e B) e le somme che
risulteranno rispettivamente come dovute, da contenere in una somma che complessivamente rientri pagina 3 di 31 nei limiti della adita competenza. Con vittoria di spese e competenze di causa” (conclusioni rassegnate a pag.
7-8 dell'atto di citazione di primo grado in atti e integrate nel foglio di deduzioni da far parte integrante del verbale dell'udienza del 20.05.2022 nei seguenti termini:
“C) rigettare l'avversa domanda riconvenzionale di condanna dell'ing. al risarcimento dei Pt_1
danni nella misura di € 2.300,00 per violazione della privacy perché infondata in fatto e in diritto per le
ragioni di cui in narrativa del presente atto e dell'atto di citazione;
D) rigettare l'avversa domanda di condanna ex art. 1460 c.c. dell'ing. al risarcimento dei Pt_1
danni nella misura di € 2.500,00 perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa
del presente atto e dell'atto di citazione”; conclusioni confermate nella memoria conclusionale depositata all'udienza del 10.03.2023).
Nell'atto di citazione la difesa di parte attrice esponeva, in sintesi e per quanto ivi di interesse,
che:
- l'ing. era creditore nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_1
della somma di € 2.604,00, portata dalle fatture n. 29/20 di € 1.562,00 e n. 28/21 di € 1.042,00 a titolo di acconto e saldo per le prestazioni svolte per accessi, sopralluoghi e valutazione di un possibile accordo con la proprietà del fondo limitrofo, nonché per la redazione di un elaborato peritale inerente alla possibilità di accedere all'immobile di loro proprietà;
- l'incarico affidato all'attore nel settembre 2020 riguardava precisamente la verifica della possibilità di definire la proprietà dei convenuti, sita in ONroberto, come fondo intercluso,
al fine di richiedere l'accesso alla casa colonica alla proprietà confinante / CP_2 CP_3
che aveva sottratto agli stessi l'accesso principale e la conseguente possibilità di esperire una conciliazione con la controparte;
- la scelta di nominare l'attore come tecnico per l'elaborato nasceva da un precedente rapporto di fiducia con l'arch. che aveva presentato ai signori – Persona_1 CP_1
l'ing. ome tecnico competente per svolgere gli adempimenti richiesti;
CP_1 Pt_1
- l'ing. proponeva una proposta conciliativa di permuta del terreno, che veniva CP_4
rifiutata dai convenuti;
pagina 4 di 31 - in data 29.10.2020 vi era un confronto ulteriore tra la parti in merito all'andamento dei lavori di valutazione e analisi della proprietà;
- in data 9.12.2020 l'ing. comunicava ai convenuti che in esito alle verifiche Pt_1
effettuate, l'opzione più plausibile restava quella della permuta, che i signori - CP_1
rifiutavano; CP_1
- in data 10.12.2020 i convenuti fornivano all'ing. documenti e atti di causa, tra cui Pt_1
uno stralcio della sentenza n. 24/2011 della Corte di Appello di Ancona, la relazione tecnica del geometra nominato Consulente Tecnico d'Ufficio e i relativi allegati;
CP_5
- in data 13.12.2020 l'ing. ottoponeva ai committenti la relazione realizzata secondo Pt_1
quanto richiesto, con espresso incarico, dai committenti;
- in data 18.12.2020 i convenuti presentavano alcune osservazioni alla relazione;
- l'ing. rocedeva poi all'invio della fattura di acconto e successivamente di quella a Pt_1
saldo per le prestazioni professionali svolte, ma nonostante le richieste di pagamento e la diffida inviata, i convenuti non provvedevano al pagamento delle spettanze richieste;
- inoltre i convenuti avevano leso la reputazione, l'onore e il decoro CP_6 CP_1
dell'ing. utilizzando espressioni oltraggiose e offensive della sua professionalità e Pt_1
correttezza nella mail inviata in data 23/12/2020 all'arch. e nella successiva pec del Per_1
24/07/2021 inviata all'ing. e per conoscenza all'arch. in risposta alla Pt_1 Per_1
richiesta attorea di pagamento del compenso;
- l'attore chiedeva pertanto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa delle offese ricevute (cfr. atto di citazione in atti).
Si costituivano in giudizio e mediante comparsa di CP_1 Controparte_1
costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 18.03.2022, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore e le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La difesa dei convenuti eccepiva:
pagina 5 di 31 - l'inesistenza del mandato professionale a favore dell'ing. i convenuti Parte_1
si erano infatti rivolti all'arch. che aveva sempre svolto per loro Persona_1
conto i progetti e i lavori edilizi relativi ad ogni loro proprietà da epoca risalente;
- i convenuti avevano chiesto all'arch. di verificare se la loro proprietà avesse i Per_1
requisiti del fondo intercluso al fine di richiedere l'accesso impedito in concreto dal confinante – su Via Pace n. 1; all'esito di tale verifica, se fosse CP_2 CP_3
possibile ottenere l'accesso da Via Pace n. 1 dai proprietari confinanti in via bonaria,
prima di adire l'autorità giudiziaria;
- i convenuti avevano spiegato all'arch. che, solo in caso di esito della verifica Per_1
per essi favorevole, avrebbero attribuito specifico incarico per la redazione di una relazione tecnica;
- l'arch. comunicava la propria disponibilità a procedere a favore dei convenuti Per_1
avvalendosi allo scopo del proprio collaboratore ing. che essi non Parte_1
avevano mai conosciuto prima;
- all'incontro del settembre 2020 si presentava solo l'ing. (e non anche Parte_1
l'arch. , il quale comunicava loro di aver presentato alla ditta Cimarelli – Per_1
Moncada una proposta di permuta di terreno;
- i convenuti espressero il loro disappunto perché, anziché l'arch. si era Per_1
presentato il suo collaboratore, e perché l'ing. aveva assunto arbitrariamente Pt_1
una simile iniziativa in quanto non conforme agli accordi assunti con il dominus arch.
secondo i quali nella prima fase avrebbe dovuto essere espletata soltanto una Per_1
verifica dello stato dei luoghi;
- i convenuti rifiutavano la proposta di permuta di terreno e inviavano in data
29.10.2020 una mail all'ing. contenente un promemoria per agevolarlo nella Pt_1
verifica del fondo intercluso, al quale il professionista rispondeva di aver effettuato accesso ai luoghi;
pagina 6 di 31 - L'ing. durante una conversazione telefonica avvenuta in data 9.12.2020 Pt_1
comunicava ai convenuti che essi avrebbero dovuto accettare la Controparte_7
permuta ovvero affrontare la causa;
- In data 10.12.2020 i convenuti tramite mail chiedevano all'ing. spiegazioni Pt_1
sul suo comportamento contestando la mancanza di conformità del suo operato;
- In data 13.12.2020 l'ing. trasmetteva via mail la relazione dal titolo Pt_1
“Problematiche inerenti all'accessibilità dell'immobile di proprietà / – CP_1 CP_1
Mapp. 749 fg.6 del Comune di ON OB”, che non era conforme rispetto all'oggetto dell'incarico affidato ed era inutilizzabile rispetto agli obiettivi per i quali si erano rivolti all'arch. Per_1
- Alla luce dei fatti descritti dalla difesa dei convenuti, non esisteva alcun mandato professionale nei confronti dell'ing. e vi era un difetto assoluto di Parte_1
prova in merito alla ricorrenza di qualsiasi mandato professionale fra quest'ultimo e i convenuti;
l'arch. era incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. essendo Per_1
portatore di interessi aventi ad oggetto le stesse questioni dedotte in giudizio, ovvero il pagamento del compenso richiesto, sebbene non da lui quanto dal suo collaboratore;
- Nella propria mail del 18.12.2020 l'ing. lamentava in danno dei convenuti la Pt_1
mancata messa a disposizione da parte loro della documentazione necessaria, a dimostrazione che effettivamente nessun mandato professionale ricorreva a favore dell'ing. a parte dei convenuti;
Pt_1
- I convenuti avevano un rapporto professionale esclusivamente con l'arch. a cui Per_1
si erano rivolti, pertanto, avevano un'obbligazione solo nei suoi confronti e non anche nei confronti del suo collaboratore ing. Pt_1
- Non vi era corrispondenza tra i quesiti oggetto dell'incarico e il contenuto della relazione dell'ing. contestata completamente dai convenuti;
Parte_1
- I convenuti eccepivano la completa inutilizzabilità della relazione redatta dall'attore;
- La permuta del terreno corrispondeva ad una personale iniziativa dell'ing. Pt_1
che egli sapeva perfettamente non corrispondere alla volontà dei convenuti;
pagina 7 di 31 - L'ing. aveva compiuto atti in violazione della privacy dei convenuti in Pt_1
quanto aveva dichiarato ai competenti uffici di avere ottenuto mandato dai convenuti senza in realtà disporne, aveva interrogato il sito telematico dell'Agenzia delle Entrate
per avere conoscenza di tutte le proprietà dei convenuti;
dopo avere ottenuto tali informazioni, l'ing. edigeva la sua relazione;
Pt_1
- I convenuti eccepivano l'inadempimento in danno dell'arch. il quale Persona_1
ai sensi dell'art. 2049 c.c. doveva rispondere anche per il fatto dei suoi collaboratori,
quale era nel caso di specie l'ing. Pt_1
- Nessun compenso poteva essere stato pattuito, non avendo conferito alcun mandato all'ing. Pt_1
- Peraltro all'arch. i convenuti non avevano chiesto di redigere alcuna relazione, Per_1
bensì di verificare mediante semplice sopralluogo se la loro proprietà avesse i requisiti del fondo intercluso al fine di richiedere l'accesso impedito, in concreto, dai confinanti
– su Via Pace n. 1; se partendo da tale verifica fosse possibile CP_2 CP_3
ottenere l'accesso da e verso Via Pace n. 1 dal confinante – in via CP_2 CP_3
bonaria ancor prima di adire l'autorità giudiziaria;
- In ogni caso, ove il compenso non era stato convenuto tra le parti, esso doveva essere determinato secondo le tariffe;
non poteva essere fatta alcuna valutazione in merito all'applicazione delle tariffe, dato che nelle due fatture non era descritta l'attività
svolta;
- Non ricorreva nel caso di specie l'ingiuria invocata dall'attore, in quanto le contestazioni mosse dai convenuti in ordine al suo operato erano fondate e non potevano farsi rientrare giuridicamente nella fattispecie dell'ingiuria;
- I convenuti non potevano fare altro che manifestare rimostranze del comportamento assunto dal suo collaboratore all'arch. quale dominus nella situazione concreta Per_1
che ai sensi dell'art. 2049 c.c. deve rispondere dei suoi collaboratori.
La difesa dei convenuti concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, sia per inesistenza del rapporto professionale sia per inesistenza della fattispecie di ingiuria;
ove il pagina 8 di 31 Giudice di Pace avesse ritenuto sussistere un incarico a favore dell'ing. da parte dei Pt_1
convenuti, chiedevano di dichiarare l'inadempimento dell'ing. i sensi dell'art. 1460 Pt_1
c.c. con condanna dello stesso al risarcimento del danno di € 2.500,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per la mancata accettazione da parte dei convenuti della relazione inviata dall'ing. nonché per la mancanza di conformità della Pt_1
relazione e la completa inutilizzabilità della stessa in quanto non contenente la risposta ai due quesiti di interesse dei convenuti ed oggetto di incarico a favore dell'arch. Persona_1
preso atto della violazione della privacy dei convenuti dal parte dell'ing. per Pt_1
l'interrogazione telematica delle loro proprietà senza delega come contestato al punto 6 della comparsa, in via riconvenzionale chiedevano di condannare il professionista al risarcimento del danno nella misura di € 2.300,00, ovvero della somma maggiore o minore di giustizia, con condanna dell'ing. al pagamento delle spese e degli onorari anche ai sensi dell'art. Pt_1
96 c.p.c. (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 27-28-29 della comparsa, confermate nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata all'udienza del 20.05.2022 e nella memoria conclusionale depositata all'udienza del 10.03.2023).
A seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 320 c.p.c., con ordinanza del
20.06.2022, il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti e la prova testimoniale.
All'udienza del 7.12.2022 si svolgeva l'interrogatorio formale dei convenuti e CP_1
. Anche i testimoni di parte attrice e Controparte_1 Testimone_1 Persona_1
e di parte convenuta ) venivano escussi all'udienza del 7.12.2022. Testimone_2
Il Giudice di Pace, con ordinanza del 16.12.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.12.2022, rigettava la richiesta di esibizione e produzione in giudizio formulata dai convenuti poiché irrilevante ai fini decisori in quanto le visure catastali potevano essere richieste da chiunque senza necessità di delega;
rigettava la richiesta di CTU
formulata dai convenuti perché esplorativa;
fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 10.03.2023.
pagina 9 di 31 All'udienza del 10.03.2023 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da memorie conclusionali che depositavano e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 98/2023 pubblicata in data 30.09.2023, il Giudice di Pace di Jesi rigettava le domande formulate dall'attore; rigettava le domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Il Giudice di Pace, dopo aver riportato i fatti, nella parte motiva della sentenza, ha testualmente dichiarato:
- “Va rigettata la domanda attorea inerente il pagamento del compenso di cui alle fatture indicate
nell'atto di citazione ad allo stesso allegate, non essendo stata raggiunta prova sufficiente, nell'onere
probatorio di parte attrice (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 – Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 23957 del 22/10/2013), della sussistenza del conferimento di incarico professionale
all'attore da parte dei convenuti, da questi ultimi recisamente negato.
- Difatti, la testimonianza dell'Arch. , indicato da parte attrice quale professionista Persona_1
a cui in via esclusiva avevano i convenuti conferito l'incarico, risulta non efficace nel raggiungere il
convincimento che detto incarico sia stato conferito all'attore dietro sua mera indicazione ai
convenuti, potendosi altresì palesare che detto incarico sia stato ad egli conferito, che lo ha poi reso
tramite la collaborazione dell'attore; il teste ha affermato che i convenuti contattarono lui per
verificare e relazionare sull'interclusione del fondo di loro proprietà sito in ONroberto, Via Pace
n.1 e di aver agli stessi riferito di non poterlo effettuare ed indicato l'attore; tuttavia, a differenza di
quanto dedotto dalla difesa attorea, che afferma di essersi egli limitato a “presentare le parti in
causa”, tutto l'estrinsecarsi della vicenda lo vede continuamente protagonista o partecipante;
secondo la sua deposizione, infatti, lui partecipò al susseguente incontro presso i luoghi di verifica
alla presenza dei convenuti e dell'attore, discusse delle determinazioni inerenti la necessità di una
perizia, anch'egli effettuò il relativo sopralluogo;
successivamente l'attore gli riferì di aver effettuato
la relazione e quando ricevette la e-mail del 23/12/2020 di contestazione dell'operato dell'Ing.
da parte dei convenuti, fu lui a riscontrare tramite e-mail del 29/12/2020 le relative Pt_1
lamentele, rispondendo che il percorso messo in atto dall'attore era giusto e lo condivideva;
del pari
pagina 10 di 31 l'Ing. gli comunicò di aver emesso fatture nei confronti dei convenuti e che non erano state Pt_1
pagate; ha altresì affermato che in occasione del primo incontro, si parlò del compenso per le
prestazioni oggetto d'incarico, non ricordando se esso venne comunicato da lui o dall'Ing. Pt_1
infine, come risulta dalla predetta e-mail di riscontro a quella dei convenuti del 23/12/2020, affermò
di conoscere i relativi dati tecnici e documenti e fu lui a prendere atto della volontà dei convenuti di
annullare qualsiasi lavoro riguardante i beni in ONroberto, comunicando che sarebbe stata sua
cura far pervenite ai convenuti le chiavi del cancello, di cui dunque aveva il possesso;
tale
perdurante rapportarsi, confrontarsi e disporre, anche in merito al compenso, con la committenza in
tutto lo svolgimento dell'affermato incarico e tale continua informativa con l'attore sull'attività e
sullo stesso pagamento del compenso, mal si conciliano, soprattutto in tema probatorio, con un
incarico autonomo e proprio dell'attore, a cui l'Arch. sarebbe dovuto risultare estraneo. Per_1
- L'ulteriore teste escusso nulla ha riferito in relazione al conferimento dell'incarico Testimone_2
de quo, come pure l'altro teste esaminato il quale ha soltanto affermato che Testimone_1
l'attore, da cui era stato contattato, riferiva di essere il tecnico dei convenuti, mentre questi ultimi in
sede di interrogatorio formale hanno negato di aver conferito detto incarico all'Ing. Pt_1
Sicché, non risultando essere stata raggiunta prova sufficiente del conferimento dell'incarico di cui è
lite all'attore, la sua domanda inerente il pagamento del relativo compenso va rigettata.
- Relativamente all'ulteriore domanda dell'attore di risarcimento per l'uso di espressioni ingiuriose
nei suoi confronti da parte dei convenuti nel testo delle e-mail del 23/12/2020 e del 20/07/2021,
anch'essa va disattesa, poiché in riferimento alla prima, manca il presupposto della fattispecie di
ingiuria rappresentato dalla contestualità del recepimento delle affermate offese da parte del
destinatario delle stesse, poiché inviata all'Arch. , non all'attore (l'offesa diretta a Persona_1
una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene,
esclusivamente, tra autore e destinatario: Cass. Pen. Sentenza n. 13252 del 08/04/2021), ed in
relazione alla seconda, non si ravvede offensività nelle frasi indicate da parte attrice, stante il loro
contenuto ed il contesto della missiva;
difatti definire “improvvisata e confusa” la risposta
dell'attore e “sbagliato” il suo resoconto, non essere “degna di questo nome” la relazione, essere un
“disastro” contenere “imprecisioni” senza “un solido fondamento tecnico” e la sussistenza in capo
pagina 11 di 31 all'attore di “sua manifesta difficoltà di portarlo a termine” appaiono costituire esplicazione di
lamentele e critiche piuttosto che di una volontà di ledere la dignità ed il decoro dell'attore,
mancando soprattutto la prova del relativo elemento soggettivo, ossia dell'intenzione dei convenuti
di usare dette espressioni con la consapevolezza dell'attitudine offensiva delle frasi utilizzate ai fini
di pregiudizio della reputazione dell'attore, stante il contesto di estremo disappunto mostrato dei
convenuti in relazione a quanto svolto (tanto che nella stessa missiva i convenuti lamentano di aver
perso un anno, di aver annullato tutti gli altri lavori che avevano programmato e di dover
ricominciare tutto da capo), nell'onere probatorio di parte attrice, non assolto.
- Quanto alle domande riconvenzionali proposte da parte dei convenuti, quella relativa
all'inadempimento dell'attore va disattesa, poiché subordinata alla sussistenza dell'incarico de quo
in capo all'attore e quella inerente la violazione della privacy, perché le visure catastali possono
essere richieste da chiunque senza necessità di delega da parte del soggetto su cui si effettua
l'ispezione od avente diritto sugli immobili oggetto della stessa, trattandosi di atti pubblici,
rilevando, stante le ulteriori deduzioni della difesa convenuta, che quanto dalla medesima affermato
in relazione alla necessità di delega o di mandato risulta pertinente alla richiesta ed estrazione di
planimetrie (che riguardano il singolo immobile), non in riferimento agli estratti delle mappe
catastali, risultando essere stati questi allegati alla relazione, i quali, al pari delle visure, possono
essere richiesti da chiunque, poiché atti pubblici, fornendo i dati di una particella censita nel catasto
terreni tramite cartografia e rappresentazione grafica di quella porzione di territorio.
- Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le
stesse” (cfr. motivazione pagg.
5-8 sentenza in atti).
Avverso la citata sentenza ha proposto tempestivo appello innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 14.03.2024, depositato telematicamente in data 18.03.2024, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, in accoglimento del
presente appello, NEL MERITO
- riformare la sentenza n. 98/2023, emessa dal Giudice di Pace di Jesi in data 30/09/2023, comunicata il
02/10/2023, nella causa n. 6/2022 R.G., e per l'effetto, comunque, ed in accoglimento del proposto
pagina 12 di 31 appello, modificare e revocare la qui impugnata sentenza, per veder così accolte le conclusioni proposte
in primo grado dal Sig. , e così giudicare: Parte_1
NEL MERITO:
A) accertare l'esistenza di un rapporto professionale fra l'Ing. ed i Signori Parte_1 [...]
e e la debenza della somma complessivamente richiesta da detto CP_1 Controparte_1
professionista nella misura indicata, pari ad € € 2.604,00, risultata impagata nonostante le richieste
effettuate, e, per l'effetto, condannare i Signori e al pagamento, in CP_1 Controparte_1
favore dell'Ing. , della complessiva somma di Euro 2.604,00, comprensiva 4% CPA, Parte_1
corrispondente al compenso per tutte le prestazioni professionali espletate dall'Ing. in Parte_1
favore dei Signori e come meglio descritte in premessa e rimaste CP_1 Controparte_1
impagate, ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o
ritenuta di Giustizia, il tutto oltre agli interessi legali maturati e maturandi, dal dovuto al saldo;
B) ritenere e dichiarare i Signori e responsabili delle ingiurie e CP_1 Controparte_1
dell'uso di espressioni comunque ingiuriose e denigratorie nei confronti dell'Ing. Parte_1
contenute ed indicate nelle mails del 23/12/2020 e del 24/07/20201, come anche riportato alle pagg. 4 e
5 del presente atto, e per l'effetto condannare i Signori e al CP_1 Controparte_1
risarcimento nei confronti dell'Ing. di tutti danni, subiti e subendi, da liquidarsi nella Parte_1
misura di € 2.300,00 o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 13-14 dell'atto di citazione in appello).
La difesa di parte appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi:
A.1) “erronea ricostruzione dei fatti – erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie in
merito al conferimento dell'incarico professionale”; secondo la difesa di parte appellante il
Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la testimonianza dell'arch.
non fosse stata efficace per raggiungere il convincimento che l'incarico Persona_1
fosse stato conferito all'attore dietro sua mera indicazione ai convenuti, in quanto l'incarico era stato conferito all'architetto, che poi lo aveva reso tramite collaborazione dell'attore.
pagina 13 di 31 In realtà - sostiene la difesa dell'appellante – dalla istruttoria del giudizio di primo grado era emerso che l'ing. non era mai stato un collaboratore dell'arch. né Pt_1 Per_1
quest'ultimo era il dominus dell'ing. Pt_1
Il Giudice di Pace aveva anche erroneamente valutato le dichiarazioni rese dall'altro testimone e aveva erroneamente attribuito la stessa valenza probatoria Testimone_1
alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dai convenuti e alle dichiarazioni rese dai testimoni, soggetti terzi ed estranei rispetto alle parti in causa (pagg. 4 -7).
A.2)“omessa valutazione della documentazione in atti e documenti decisivi”. Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione la relazione tecnica redatta dall'ing. é la corrispondenza intercorsa tra le parti in causa. Pt_1
B.3)“erronea ricostruzione dei fatti – erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie in
atti, complessivamente considerate”. Le espressioni utilizzate dai convenuti e CP_1
non si erano limitate a censurare l'operato dell'ing. ma con le loro CP_1 Pt_1
mail avevano leso l'onore e il decoro di un professionista serio e stimato, esorbitando il normale diritto di critica e di valutazione. Il Giudice di Pace – ad avviso della difesa di parte appellante – non aveva correttamente valutato le espressioni contenute nelle comunicazioni del 23.12.2020 e del 24.07.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata telematicamente in data 28.04.2024 si sono costituiti nel presente grado di giudizio gli appellati CP_1
e , formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) rigettare nella sua integralità
l'appello avversario in quanto, inammissibile, improcedibile, irricevibile;
2) rigettare nella sua
integralità l'appello avversario in quanto assolutamente infondato sia per inesistenza dell'incarico a
favore dell'appellante e sia per inesistenza della fattispecie dell'ingiuria in danno del medesimo;
ove, nonostante tutte le doglianze opposte nel presente atto, Codesto Ecc.mo Tribunale voglia ritenere
la sussistenza di un incarico a favore del Sig. da parte dei Sigg.ri Dott. Parte_1 CP_1 CP_1
e Dott. CP_1 CP_1
pagina 14 di 31 -preso atto della mancata accettazione, da parte dei medesimi, della 'relazione' inviata loro dal Sig.
come risulta testualmente, dalle mails inviate al medesimo da essi e Parte_1 Parte_2
dalla mail del Sig. datata 18.12.2020, preso atto della mancanza di conformità
[...] Parte_1
della ridetta 'relazione' e la completa inutilizzabilità della stessa in quanto non contenente la risposta ai
due quesiti di interesse dei Sigg.ri e ed oggetto di Controparte_8 Controparte_9 CP_1
incarico a favore dell'Arch. dichiarare l'inadempimento del Sig. ai Persona_1 Parte_1
sensi dell'art.1460 c.c., con condanna del medesimo al risarcimento del danno nella misura di Euro
2.500,00 ovvero di quell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia (domanda,
siccome articolata nella comparsa di costituzione e risposta nel I grado e riproposta in sede di memoria
ex art. 320 c.p.c.);
e, in denegata ipotesi di rigetto delle richieste dei Sigg.ri e come richiesto nella CP_1 CP_1
memoria ex art.320 c.p.c., nominare il C.T.U. in ordine ai seguenti quesiti:
-affinchè, all'esito dell'esame del contenuto della 'relazione' a firma dell'Ing. sia Parte_1
accertato quali attività siano state effettivamente compiute dal medesimo;
-affinchè, in riferimento al contenuto del quesito che precede, sia verificato se, in riferimento alle
attività che siano state effettivamente svolte, con esclusione, ovviamente, di quelle relative alla proposta
di permuta che, come ammesso, riconosciuto e dichiarato dallo stesso Ing. Parte_1
corrispondono ad una sua personale iniziativa, sia conforme l'importo del compenso richiesto secondo le
tariffe applicabili alla fattispecie in ordine ai quesiti:
-se la proprietà di cui si tratta avesse i requisiti del fondo intercluso al fine di richiedere l'accesso
impedito, in concreto, dal confinante su via Pace n.1; Persona_2
-se, partendo dagli esiti di tale verifica, fosse possibile ottenere l'accesso da e verso Via Pace n.1 dal
confinante in via bonaria, ancor prima di risolversi ad adire l'Autorità Persona_2
Giudiziaria.
E, in ognuno dei casi sopra articolati, condannare l'attore, Sig. al pagamento di tutte Parte_1
le spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio;
anche ex art. 96 c.p.c.” (conclusioni rassegnate a pag. 21 della comparsa cit.).
pagina 15 di 31 La difesa degli appellati ha contestato i tre motivi di appello, eccependo la “inammissibilità ed
improcedibilità dell'appello per violazione dell'art.342, comma I, c.p.c. in riferimento alla violazione
dell'art.163 c.p.c. oltre che dell'art.156 c.p.c. e dell'art.324 c.p.c. per difetto assoluto, non solo del
requisito della specificità dei motivi del gravame avversario ma anche per difetto assoluto
dell'articolazione degli stessi motivi su cui l'impugnazione avrebbe dovuto fondarsi, oltre che per non
aver assoggettato a gravame le statuizioni mediante le quali, all'esito della prova per testi assunta, il
Giudice di Pace ha ritenuto, non solo, come risulta scritto, testualmente, in sentenza che il teste Arch.
sia stato “indicato da parte attrice quale professionista a cui in via esclusiva avevano Persona_1
i convenuti conferito l'incarico”, ma si è, altresì, convinto che “detto incarico sia stato ad egli conferito
che lo ha poi reso tramite la collaborazione dell'attore”.
Gli appellati hanno poi proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza in cui è
stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dagli stessi e relativa all'inadempimento dell'attore, disattesa dal Giudice di primo grado “poiché subordinata alla sussistenza dell'incarico
de quo in capo all'attore” e che gli appellati hanno riproposto nel presente secondo grado nella sua originaria consistenza.
Alla prima udienza dell'11/07/2024, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti ex artt. 185 c.p.c., pertanto fissava allo scopo l'udienza del 19/09/2024 (poi rinviata d'ufficio e con salvezza dei diritti di udienza all'udienza del 26/09/2024).
All'udienza del 26/09/2024, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 19/06/2025, rinviata al 18/09/2025.
Si giungeva così all'odierna udienza di discussione orale senza ulteriore attività istruttoria.
Orbene ciò doverosamente riportato, passando ad esaminare i primi due motivi di appello
(A.1 e A.2), che vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate,
il Tribunale ritiene che siano fondati e come tali vadano accolti.
Si osserva in primis come risultino documentalmente provati sia il conferimento dell'incarico sia l'effettivo svolgimento dell'attività da parte dell'ing. Pt_1
pagina 16 di 31 - lo scambio di corrispondenza a mezzo mail tra l'ing. e i convenuti odierni Pt_1
appellati conferma l'esistenza di un rapporto professionale tra le parti;
- nella mail del 10/12/2020 e scrivevano: “(…) Gentile Ingegnere La CP_1 CP_1
ringraziamo del Suo ulteriore tentativo di accordo con i .. Nel tempo Parte_3
intercorso, non abbiamo saputo l'esito del suo sopralluogo. Ha rilevato altri accessi possibili? (..)”
(cfr. doc. n. 11 del foglio di deduzioni depositato all'udienza del 20/05/2022 - fascicolo di primo grado parte appellante).
- Dalla documentazione prodotta emerge che l'ing. a redatto una relazione datata Pt_1
10.12.2020 e intitolata “Problematiche inerenti all'accessibilità dell'immobile di proprietà
/ – Mapp. 749 fg.6 del Comune di ONroberto” (cfr. doc. n. 3 fascicolo CP_1 CP_1
primo grado parte appellata;
doc. n. 1 fasc. primo grado parte appellante).
- In data 13.12.2020 l'ing. trasmetteva via mail questa relazione ai signori Pt_1 CP_1
– (cfr. doc. n. 4 fasc. parte appellata). CP_1
- Seguivano delle osservazioni da parte dei signori – all'elaborato redatto CP_1 CP_1
dall'ing. (cfr. mail 18.12.2020: doc. n. 11 del foglio di deduzioni depositato Pt_1
all'udienza del 20/05/2022 – fascicolo di primo grado parte appellante);
- i convenuti inviavano delle “osservazioni sulle problematiche inerenti alla controversia tra
- e - , datate 16.12.2020, con le quali svolgevano delle CP_1 CP_1 CP_3 CP_2
contestazioni e delle precisazioni in merito al contenuto della relazione loro inviata dall'ing. si sottolinea che essi non contestavano di non avergli conferito alcun Pt_1
incarico, bensì svolgevano delle osservazioni all'elaborato, che danno per presupposto l'avvenuto conferimento di incarico avente ad oggetto, tra l'altro, l'elaborazione di una relazione. Essi affermavano: “a nostro parere queste precisazioni servono per dare alla sua
relazione una linea decisa non possibilista. Sta a lei tradurle in una relazione che non dà adito a
incertezze, nel senso che la dimostrazione che il fondo è intercluso non possa venire confutata dalla
controparte (….) Aspettiamo le sue controdeduzioni” (cfr. doc. n. 6 fasc. primo grado parte appellante).
pagina 17 di 31 - Nella mail del 23.12.2020 inviata dai convenuti all'arch. per sottoporgli gli sviluppi Per_1
dell'incarico sono gli stessi convenuti ad affermare di aver avuto un incontro con l'ing.
il fatto che l'incarico aveva ad oggetto, tra l'altro, la redazione di una relazione: Pt_1
“allo stato attuale dei fatti non ha prodotto né una bozza di rilevazione ben documentata come
avevamo richiesto né è stato in grado di proporre una conciliazione partendo dalla dimostrazione del
fondo intercluso e non da assurde permute di terreno alle quali sin dall'inizio ci eravamo opposti”
(cfr. doc. n. 6 all.to fasc. primo grado parte appellante).
- Nella pec del 24/07/2021 inviata all'ing. e in risposta alla Pt_1 CP_1 CP_1
richiesta dell'ingegnere del compenso, scrivevano “(..) Era necessario da parte sua elaborare
una relazione peritale (…) (cfr. doc. n. 5 dell'atto di citazione – fascicolo primo grado parte appellante).
La documentazione prodotta dimostra, quindi, l'esistenza di un rapporto professionale tra i convenuti e l'ing. ovvero il conferimento di un incarico professionale, e Pt_1
l'espletamento della relativa attività professionale da parte dell'ingegnere appellante, e conforta quindi il pieno diritto al pagamento degli onorari.
Come risulta anche dalla mail del 23.12.2020 e confermato dalle parti (circostanza non contestata) l'ing. è stato presentato ai convenuti dall'arch. poi però il Pt_1 Per_1
rapporto si è sviluppato tra le parti in causa.
Anche la prova per testimoni espletata durante il primo grado di giudizio conferma l'esistenza di un rapporto professionale tra le parti.
Il testimone arch. escusso all'udienza del 7.12.2022, interrogato sul cap. 2 Persona_1
dell'atto di citazione (“Vero che i signori e hanno conferito all'ing. CP_1 CP_1 [...]
l'incarico di verificare e relazionare sulla possibilità di accedere al fondo di Sua Proprietà sito Pt_1
in ONroberto, catastalmente identificato in detto Comune in Via Pace n. 1, foglio 6 mappale 649
ovvero sulla interclusione dello stesso”) ha espressamente dichiarato che: “(..) i Signori e CP_1
mi contattarono per effettuare dette prestazioni, ma io dissi che non potevo effettuare tale CP_1
lavoro e consigliai l'Ing. che faceva diverse perizie;
ci fu quindi un incontro presso la casa dei Pt_1
Signori e presenti quest'ultimi, io e l'Ing. e si parlò del fatto che CP_1 CP_1 Pt_1
pagina 18 di 31 occorreva effettuare tale perizia;
facemmo una passeggiata di sopralluogo lungo la strada (..). ADR avv.
Felici Bedetti: “io non dissi il motivo per cui non potevo accettare l'incarico””(cfr verbale dell'udienza del 07 dicembre 2022).
Interrogato sul capitolo 12 di cui al foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022 (“Vero che
nell'occasione i signori e hanno pattuito un compenso per l'incarico di circa € CP_1 CP_1
2.000,00 - € 2.500,00”) l'arch. ha dichiarato: “(..) posso dire che nell'occasione dell'incontro Per_1
di cui ho prima riferito, si parlò di tale compenso ed in tale ammontare (..), non ricordo se lo dissi io o
l'Ing. fu solo comunicato ed i Signori e non dissero nulla, almeno per Pt_1 CP_1 CP_1
quanto io ricordi (..)”.
L'Arch. che si ritiene pienamente attendibile (e la cui credibilità non è stata Per_1
contestata dal Giudice di prime cure, il quale, a fronte della eccezione di incapacità a testimoniare proposta dai convenuti ex art. 246 c.p.c., con ordinanza n. 56/2022 del 20.06.2022
ha ritenuto capaci di deporre i testi e “non risultando avere un interesse Per_1 CP_3
giuridico, personale, concreto ed attuale, comportante una legittimazione processuale a proporre
l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire nel presente giudizio”), ha confermato quindi di avere presentato l'Ing. ai convenuti in quanto lo stesso non poteva Pt_1
svolgere personalmente l'incarico, che consisteva nel redigere una perizia per e CP_1
CP_1
Il compenso, in assenza di un contratto scritto di conferimento di incarico, era stato concordato verbalmente tra le parti in occasione dell'incontro svoltosi alla presenza anche dell'arch. Per_1
Anche il testimone escusso all'udienza del 07.12.2022 sui capitoli di cui al Testimone_1
foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022, ha dichiarato espressamente che “(..) Si è vero;
prima ricevetti una telefonata da parte dell'Ing. il quale riferiva di essere il tecnico dei Pt_1
Signori e e poi ci siamo incontrati, è venuto a trovarmi a casa (…) l'Ing. CP_1 CP_1 Pt_1
mi faceva presente che i Signori lo avevano interpellato ai fini di una perizia prodromica a CP_1
chiedere il passaggio sul mio e di mia madre terreno (..) L'Ing. non disse che fosse prodromica Pt_1
ad una causa per tale richiesta di passaggio;
disse solo che i signori e volevano CP_1 CP_1
pagina 19 di 31 chiedere detto passaggio;
(…)sul cap. 15: (…) se ci si riferisce a questa richiesta di passaggio, posso dire
che l'ing. era a conoscenza della questione e dello stato dei luoghi;
preciso che l'ing. Pt_1 Pt_1
mi chiese di poter accedere al fondo di proprietà mia e di mia madre per poter effettuare un sopralluogo;
dello stato dei luoghi e della questione l'Ing. era a conoscenza, ma non per mia Pt_1
comunicazione, non avendolo mai visto prima, né conosciuto” (cfr. verbale udienza 7.12.2022).
e , interrogati sui capitoli di cui all'atto di citazione CP_1 Controparte_1
all'udienza del 7.12.2022, hanno risposto negativamente alle domande concernenti il conferimento e l'esecuzione dell'incarico e la redazione della relazione all'ing. (cap. Pt_1
1 atto di citazione: “Vero che lei ha conferito all'ing. l'incarico di verificare e Parte_1
relazionare sulla possibilità di accedere al fondo di Sua proprietà, sito in ONroberto Via della Pace n.
1, ovvero sulla interclusione dello stesso”; cap. 2) atto di citazione: “Vero che l'ing. ha Pt_1
eseguito l'incarico professionale e redatto la sua relazione?”), hanno confermato di non aver corrisposto a questi l'importo richiesto con le fatture per cui è causa (cap. 3 atto di citazione:
“Vero che Lei ha corrisposto all'ing. quanto dovuto in virtù delle fatture che Le si mostrano” Pt_1
all. 2 e 3 dell'atto di citazione); hanno confermato di avere inviato la mail all'arch. in Per_1
data 23.12.2020 (cfr. verbale udienza 7.12.2022).
Tali risposte sono contrastanti con i documenti depositati che comprovano l'avvenuto svolgimento dell'incarico e la redazione della relazione da parte dell'ing. Pt_1
La sentenza del Giudice di primo grado va pertanto riformata, in accoglimento del primo e secondo motivo di appello, in quanto dalla istruttoria svolta si ritiene accertata l'esistenza di un rapporto professionale tra e l'ing. CP_1 Controparte_1 Parte_1
nonché provate le prestazioni professionali svolte. L'ing. ha quindi diritto al Pt_1
compenso di € 2.604,00 oltre ad interessi legali dal 23/12/2021 (data di notifica dell'atto di citazione in I grado) al saldo.
Il terzo motivo di appello invece, indicato dalla parte appellante sub B.3) relativo alle espressioni contenute nelle comunicazioni del 23.12.2020 e del 24.07.2021, da ritenersi,
secondo la difesa di parte appellante, lesive del decoro e dell'onore dell'ing. e tali Pt_1
pagina 20 di 31 da esorbitare il normale diritto di critica e di valutazione, è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Nella fattispecie il giudice di Prime Cure ha correttamente disatteso la domanda di risarcimento dell'attore per l'uso di espressioni ingiuriose nei confronti dell'ing. da Pt_1
parte dei convenuti nel testo delle mail sopra indicate.
La decisione del Giudice di Pace non contraddice i principi regolatori applicabili alla materia che possono essere così sintetizzati secondo quanto affermato – fra le tante- dalla S.C. nella sentenza del 2021 n. 38215:
- Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all'onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito.
- Il secondo principio (il quale costituisce l'eccezione alla regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata - alle condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere
giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti
qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata.
Impedire quindi l'esercizio del diritto di critica sol perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero. La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco zeívco, e cioè "discernere, valutare").
Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente" (così,
ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17172 del
06/08/2007, Rv. 598659 - 01). Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012,
pagina 21 di 31 Rv. 621644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12420 del 16/05/2008, Rv. 603117 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
13646 del 13/06/2006, Rv. 591107 - 01).
Giova ricordare, infine, che l'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica può essere rilevata anche d'ufficio (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 12902 del 26/06/2020, Rv. 658175 -
01).
- Il terzo dei princìpi che regolano la materia di cui si discorre è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore.
Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Questi limiti sono tre.
- Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12522 del
17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 - 01).
L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta. Così, ad esempio, costituirebbe un'offesa gratuita in una relazione di servizio indirizzata al datore di lavoro affermare che taluno sia un etilista od un depravato;
non costituirebbe invece un'offesa gratuita affermare che taluno svolga di malanimo o con maltalento i propri compiti. La "gratuità" dell'offesa, poi, va apprezzata non in astratto, ma in base al c.d. arpmentum ad hominem: e cioè valutando se la critica non abbia altro scopo che screditare la persona criticata, rappresentandone l'indegnità morale o personale (Sez. 3,
Sentenza n. 6540 del 05/04/2016, Rv. 639521 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16613 del 19/06/2008).
- Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017, Rv. 646634 - 03; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 -01).
- Il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in pagina 22 di 31 presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica.
Quando siano rispettati i suddetti limiti, il diritto di critica può essere esercitato da chiunque ed in qualsiasi contesto, e non solo da giornalisti, scrittori o uomini politici.
La S.C. ha infatti ripetutamente affermato che il diritto di criticare l'altrui operato, nei limiti ricordati nei §§ 1.4-1.6 che precedono, spetta a chiunque: dunque non solo a chi si rivolga con uno scritto o con la parola ad una platea indeterminata di persone, ma anche a chi si rivolga ad una persona determinata per uno scopo non immeritevole.
Del resto, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale,
non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché
informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza di espressione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11211 del 24/11/1993: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la sussistenza della esimente a favore del comandante dei vigili urbani di un Comune che in una lettera pubblicata su un quotidiano, intervenendo nella controversia politico-sindacale tra la giunta e la polizia municipale, aveva manifestato l'opinione che la paventata, più stretta dipendenza dei vigili dall'amministrazione, si risolvesse in una politicizzazione del corpo, determinata dall'esigenza di frenare lo zelo da loro dimostrato nel reprimere "illeciti più o meno gravi").Ove tuttavia la narrazione di
determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse
dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella
interpretazione del fatto (Cass. n. 841 del 2015, Cass. Sentenza n. 5005 del 28/02/2017). Il
limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti pagina 23 di 31 attacchi personali (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014; Cass. pen. Sez. 5,
n.8824 del 01/12/2010 - dep. 07/03/2011, Rv. 250218; Cass. pen., Sez. 5, n. 38448 del Per_3
25/09/2001, , Rv. 219998). Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del Persona_4
contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014; Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004
- dep. 25/01/2005, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764). Tes_3 Tes_4
Ne deriva, ad esempio, che sussiste l'esimente del diritto di critica politica qualora, all'esito di una seduta consiliare, un consigliere comunale rivolga - dirigendosi verso la postazione della stampa - all'indirizzo di un collega di partito l'espressione “è un Giuda”, considerato che il diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale,
non può essere rigorosamente obiettiva ed, a maggior ragione, ciò vale in ambito politico in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica e che,
nella specie, l'epiteto succitato trae origine dall'intendimento di portare a conoscenza della pubblica opinione la scelta della parte civile di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo di appartenenza votando contro la delibera da questo proposta, nonostante nella preriunione non avesse sollevato obiezioni di sorta (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 9084 del 08/02/2008).
Parimenti, sussiste l'esimente del diritto di critica allorché il rappresentante di una formazione politica di minoranza compia una lettura o rivisitazione di fatti veri traendone la conclusione che essi costituiscano espressione di un modo di gestione della cosa pubblica
ispirata ad interessi di parte, in quanto la critica - ancorché non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale - costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e
fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n.
6416 del 16/11/2004: in applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure pagina 24 di 31 la sentenza del giudice di merito che ha ritenuto sussistente la scriminante del diritto di critica politica nell'invio - da parte del capo del raggruppamento di minoranza dell'amministrazione comunale - di una lettera diretta a più persone con la quale affermava che il sindaco aveva "usato il ricatto dell'ordinanza di sospensione con coloro che non
appartengono alla sua parte politica" e che lo stesso aveva evitato la discussione pubblica, in consiglio comunale, dello strumento urbanistico per non fare emergere "gli interessi di bottega" della sua maggioranza. La S.C. – premesso che gli eventi che avevano dato luogo a tale lettera erano rappresentati da fatti ben precisi verificatisi nella comunità amministrata dal sindaco destinatario dei giudizi contenuti nella lettera, quali la differenziata tempestività
dello strumento della sospensione edilizia nonché la vicenda dell'approvazione del piano regolatore, resa possibile solo in seguito alla nomina di un commissario ad acta, all'esito dell'astensione del sindaco e dei consiglieri di maggioranza - ha affermato che il giudizio in ordine a tali fatti costituisce tipica espressione del diritto di critica, il che esclude la verifica della sussistenza di interessi di parte e, dunque, la rispondenza dell'azione politico-
amministrativa al bene comune, la quale costituisce circostanza di primaria rilevanza ma solo dinanzi alla collettività chiamata a pronunciarsi con l'esercizio del diritto di voto).
Infine, al fine di attribuire efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento
in cui sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi (Cass.
Sez.
3 -Ordinanza n. 12013 del 16/05/2017). Inoltre, come già evidenziato - sussiste l'esimente del diritto di critica quando le espressioni utilizzate consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui (Cass. pen. penale, sez. V, 27/05/2016, n.
41785).
In conclusione, il giudice chiamato a stabilire se uno scritto sia lesivo dell'altrui reputazione non può limitarsi a rilevare se il contenuto di quello scritto contenga affermazioni offensive.
Deve, invece, accertare: a) se il testo che si assume diffamatorio contenga solo giudizi od esponga anche fatti;
b) nella prima ipotesi, se i giudizi in esso contenuti costituiscano pagina 25 di 31 legittima espressione del diritto di critica;
c) nella seconda ipotesi, se i fatti siano veri, anche solo putativamente.
La S.C. – inoltre dopo aver richiamato diffusamente molte delle sentenze emesse in materia ha altresì precisato che:
- La breve rassegna appena esposta svela come, nella giurisprudenza di questa Corte, la scriminante del diritto di critica è stata esclusa o al cospetto di espressioni oggettivamente turpi (Cass. 19092/18, Cass. 14527/18, Cass. 17180/07); o nel caso di attribuzione alla persona criticata di fatti oggettivamente falsi (Cass. 15112/13; Cass. 20139/05); o nel caso di attribuzione di condotte illecite penalmente o riprovevoli moralmente (Cass. 4952/98). Ciò
dimostra l'esistenza d'un consolidato diritto vivente secondo cui l'esimente del diritto di critica non può ridursi ad una lustra, ed escludersi sol perché uno scritto dispiaccia o sia
"maleducato". L'esimente del diritto di critica può venir meno solo dinanzi a scritti che contengano accuse gravi o giudizi che comportino un grave discredito morale alla persona in quanto tale.
Nel caso di specie, i suesposti principi risultano essere stati rispettati dal Giudice di Pace il quale ha escluso il carattere ingiurioso degli scritti esaminati.
Venendo ora ad esaminare l'appello incidentale proposto dagli appellati avverso il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice di Pace ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e relativa all'inadempimento dell'attore ai sensi CP_1 CP_1
dell'art. 1460 c.c., esso va rigettato per le ragioni che seguono.
Gli appellati – hanno sostenuto – in sintesi – che la relazione redatta CP_1 CP_1
dall'ing. non è conforme né utilizzabile in quanto non contenente la risposta ai due Pt_1
quesiti di interesse dei committenti ed oggetto di incarico, pertanto hanno eccepito l'inadempimento in danno dell'arch. e dell'ing. nel corpo dell'atto (salvo Per_1 Pt_1
poi chiedere la condanna del solo ing. ai sensi dell'art. 1460 c.c. nelle Parte_1
conclusioni formulate a pag. 49 della comparsa in appello, con condanna dello stesso al risarcimento del danno).
pagina 26 di 31 Gli appellati, alle pagg. 41-43 della comparsa in appello, eccepiscono l'inadempimento dell'arch. ai sensi dell'art. 2049 c.c. ovvero comunque dell'ing. Per_1 Pt_1
E' evidente che nessuna domanda può essere formulata nei confronti dell'arch. il Per_1
quale non è parte del presente giudizio, né nel primo né nel secondo grado.
In relazione alla eccezione di inadempimento svolta nei confronti dell'ing. va Pt_1
osservato che:
- “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Sez. 2 24-3- 2014 n. 6886 Rv. 630230-
01, Cass. Sez. 2 6-12-2017 n. 29218 Rv. 646538-01, in materia di compenso del direttore dei lavori). Come si legge in Cass. 29218/2017, laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera e chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, così come questi vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. Sez. 2 17-4-2012 n. 6009 Rv.
621959-01), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista. La considerazione che nella fattispecie la domanda di risarcimento del danno nei confronti del professionista è stata rigettata sulla base dell'assunto della mancanza di prova sull'entità dei danni non consente di individuare diverso principio,
ma conferma che la Corte d'appello ha erroneamente escluso il diritto del pagina 27 di 31 professionista al compenso per l'attività effettivamente svolta;
ciò perché la pronuncia si è risolta nell'escludere l'obbligazione di pagamento del compenso professionale in capo al committente, il quale comunque aveva ottenuto il risultato dell'opera eseguita dal direttore dei lavori, senza accertare che i vizi dell'opera ascrivibili al professionista
-e perciò i danni patiti dalla committente per l'inadempimento del professionista-
fossero di entità tale da estinguere per compensazione il credito del professionista”
(Cass., sez. 2, ord. n. 27042 del 18.10.2024);
- “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene dunque il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 6886/2014)” (Cass., ord. n. 29218 del
2017).
- “ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche,
l'inadempimento (o inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo,
in ogni caso, il risarcimento del danno. E' pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453
c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass. 24-11-2010 n. 23820; Cass. 27-10-2006 n. 23723; Cass. 11-6-
2004 n. 11103; Cass. 23-7-2002 n. 10741). Nel caso in esame, la (…) non ha chiesto la risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato con il (…), ma ha proposto solo domanda di risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento della controparte;
domanda che presuppone il mantenimento in vita del contratto e non il suo scioglimento e non fa venire meno il diritto del professionista a percepire il corrispettivo per la prestazione eseguita, trovando le ragioni della committente pagina 28 di 31 adeguato soddisfacimento nell'invocata tutela risarcitoria. La Corte di Appello,
pertanto, nel ritenere che l'acclarata responsabilità colposa del convenuto comportava di per sé la perdita definitiva del suo diritto a percepire la controprestazione, non ha tenuto conto del fatto che, essendosi la (…) limitata a proporre azione risarcitoria,
dimostrativa del suo interesse alla manutenzione del contratto stipulato, non era messo in discussione il credito del professionista per il compenso relativo all'attività espletata,
della quale la committente intendeva comunque avvalersi, sia pure sollecitando il ristoro del pregiudizio subito per l'inesatto adempimento (per riferimenti in tema di appalto cfr. Cass. 17-4-2012 n. 6009; Cass. 17-4-2002 n. 5496; Cass. 23-1-1999 n. 644; Cass
14- 7-1981 n. 4606; Cass. 5-3-1979 n. 1386)” (cfr. Cass., n. 6886 del 2014).
- Inoltre, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, “in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito
(tra le tante Cass. n. 22026/2004; n. 10966/2004; n. 6967/2006; n. 9917/2010). La relativa indagine, da svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta, è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6967/2006; n.
9917/2010)” (cfr. Cass. n. 11548 del 2013).
Nel caso di specie, i committenti non hanno chiesto la risoluzione del contratto;
ne consegue che il professionista ha diritto al pagamento del corrispettivo, come già stabilito sopra.
L'inadempimento così come allegato non ha avuto riscontro probatorio: in particolare (e in via assorbente) non c'è prova del danno, il quale è stato quantificato in maniera unilaterale in
€ 2.500,00, senza ulteriore specificazione del criterio utilizzato per tale quantificazione, né si può ricorrer al criterio equitativo ex art. 1226 c.c.
pagina 29 di 31 Come noto, grava sulla parte che afferma di aver subito un danno, l'onere di dimostrare l'esistenza dello stesso.
In base ai principi generali, quindi, i convenuti – avevano l'onere di CP_1 CP_1
dimostrare l'inadempimento del professionista e i danni subiti a causa dell'operato dell'ing.
ovvero l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, oltre che del Pt_1
nesso di causalità.
I convenuti non hanno prodotto un'altra perizia che dimostrasse l'inadempimento dell'ing.
ovvero dei vizi della sua relazione o del suo operato. Pt_1
La prova del danno (allegato in modo generico) non è stata fornita.
La domanda di CTU svolta in primo grado dai convenuti - appellati e e CP_1 CP_1
riproposta in questo secondo grado viene rigettata, in quanto ritenuta esplorativa, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado nella ordinanza n. 102/2022 del
16.12.2022 (cfr. ordinanza del 16.12.2022 fascicolo cartaceo di primo grado).
Quindi ed in conclusione l'appello incidentale va rigettato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la maggiore soccombenza degli appellati e si liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo ex Dm 147/2022 tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo ivi riconosciuto come dovuto) e delle attività
processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività in questo secondo grado di giudizio l'importo della fase istruttoria non viene liquidato mentre quello della fase decisoria viene ridotto del 50% in ragione della mera discussione orale espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 1470/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
Il primo e il secondo motivo di appello proposto dall'appellante , per le Parte_1
causali di cui in motivazione;
RIGETTA
pagina 30 di 31 Il terzo motivo di appello proposto dall'appellante per le causali di cui in Parte_1
motivazione;
RIGETTA
L'appello incidentale proposto dagli appellati e per le CP_1 Controparte_1
causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
IN PARZIALE RIFORMA
della sentenza n. 98/2023 del Giudice di Pace di Jesi ivi appellata
NA
e al pagamento della somma di € 2.604,00 (comprensiva CP_1 Controparte_1
di c.p.a. 4%), a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte dall'ing. Parte_1
in loro favore, oltre ad interessi legali dal 23/12/2021 al saldo;
[...]
NA
e al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Controparte_1 Parte_1
lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 2540,50 a titolo di compenso professionale (di cuio E. 1265,00 per il I grado ed E. 1275,50 per il secondo grado),
E. 299,00 per esborsi (di cui E. 174,00 per il secondo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Stante il rigetto dell'appello incidentale dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei sig.ri del doppio del contributo unificato dovuto CP_1 CP_1
per l'appello incidentale rigettato.
Ancona, 18/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 31 di 31
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1470/2024 tra
Parte_1
appellante e
[...]
Controparte_1
Appellati e appellanti incidentale
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 13,13 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per 'avv. MASSACCESI DANIELE il quale precisa le conclusioni come da atto Parte_1 di appello e chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto;
Per Per l'avv. FELICI BEDETTI ANTONELLA la CP_1 Controparte_1 quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si procede alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti;
l'avv. Massaccessi ha depositato la propria nota spese in data 16/06/2025; l'avv. Felici Bedetti si rimette al Giudice. IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 31 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1470-2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies
c.p.c. alla udienza del 18/09/2025, e promossa da:
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Roma n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Massaccesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore a Jesi (AN), Piazza Indipendenza n. 4, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 18.03.2024;
-appellante-
CONTRO
(cod. fisc. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
(cod. fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
6/1/1946, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Felici Bedetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore a Jesi (AN) in Viale della Vittoria n.44/A, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta in grado di appello con appello incidentale depositata telematicamente in data
28.04.2024;
-appellati e appellanti in via incidentale-
pagina 2 di 31 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 98/2023 emessa dal Giudice di Pace di Jesi in data
30/09/2023, pubblicata in pari data, nella causa civile di primo grado n. R.G. 6/2022, avente ad oggetto “domanda di pagamento compenso professionale;
domanda di risarcimento del danno da
responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23/12/2021 conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Giudice di Pace di Jesi e per chiedere CP_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Jesi adito,
contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda: NEL MERITO: A) accertare l'esistenza di
un rapporto professionale fra l'Ing. ed i Signori e e Parte_1 CP_1 Controparte_1
la debenza della somma complessivamente richiesta da detto professionista nella misura indicata, pari
ad € 2.604,00, risultata impagata nonostante le richieste effettuate, e, per l'effetto, condannare i Signori
e al pagamento, in favore dell'Ing. , della CP_1 Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di Euro 2.604,00, comprensiva 4% CPA, corrispondente al compenso per tutte le
prestazioni professionali espletate dall'Ing. in favore dei Signori e Parte_1 CP_1
come meglio descritte in premessa e rimaste impagate, ovvero in quell'altra Controparte_1
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, il tutto oltre agli
interessi legali maturati e maturandi, dal dovuto al saldo;
B) ritenere e dichiarare i Signori
[...]
e responsabili delle ingiurie e dell'uso di espressioni comunque ingiuriose CP_1 Controparte_1
e denigratorie nei confronti dell'Ing. contenute ed indicate nelle mails del 23/12/2020 Parte_1
e del 24/07/20201, come anche riportato alle pagg. 4 e 5 del presente atto, e per l'effetto condannare i
Signori e al risarcimento nei confronti dell'Ing. di CP_1 Controparte_1 Parte_1
tutti danni, subiti e subendi, da liquidarsi nella misura di € 2.300,00 o, in subordine, da liquidarsi in
via equitativa. Il tutto, comunque, considerate le domande di cui ai punti A) e B) e le somme che
risulteranno rispettivamente come dovute, da contenere in una somma che complessivamente rientri pagina 3 di 31 nei limiti della adita competenza. Con vittoria di spese e competenze di causa” (conclusioni rassegnate a pag.
7-8 dell'atto di citazione di primo grado in atti e integrate nel foglio di deduzioni da far parte integrante del verbale dell'udienza del 20.05.2022 nei seguenti termini:
“C) rigettare l'avversa domanda riconvenzionale di condanna dell'ing. al risarcimento dei Pt_1
danni nella misura di € 2.300,00 per violazione della privacy perché infondata in fatto e in diritto per le
ragioni di cui in narrativa del presente atto e dell'atto di citazione;
D) rigettare l'avversa domanda di condanna ex art. 1460 c.c. dell'ing. al risarcimento dei Pt_1
danni nella misura di € 2.500,00 perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa
del presente atto e dell'atto di citazione”; conclusioni confermate nella memoria conclusionale depositata all'udienza del 10.03.2023).
Nell'atto di citazione la difesa di parte attrice esponeva, in sintesi e per quanto ivi di interesse,
che:
- l'ing. era creditore nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_1
della somma di € 2.604,00, portata dalle fatture n. 29/20 di € 1.562,00 e n. 28/21 di € 1.042,00 a titolo di acconto e saldo per le prestazioni svolte per accessi, sopralluoghi e valutazione di un possibile accordo con la proprietà del fondo limitrofo, nonché per la redazione di un elaborato peritale inerente alla possibilità di accedere all'immobile di loro proprietà;
- l'incarico affidato all'attore nel settembre 2020 riguardava precisamente la verifica della possibilità di definire la proprietà dei convenuti, sita in ONroberto, come fondo intercluso,
al fine di richiedere l'accesso alla casa colonica alla proprietà confinante / CP_2 CP_3
che aveva sottratto agli stessi l'accesso principale e la conseguente possibilità di esperire una conciliazione con la controparte;
- la scelta di nominare l'attore come tecnico per l'elaborato nasceva da un precedente rapporto di fiducia con l'arch. che aveva presentato ai signori – Persona_1 CP_1
l'ing. ome tecnico competente per svolgere gli adempimenti richiesti;
CP_1 Pt_1
- l'ing. proponeva una proposta conciliativa di permuta del terreno, che veniva CP_4
rifiutata dai convenuti;
pagina 4 di 31 - in data 29.10.2020 vi era un confronto ulteriore tra la parti in merito all'andamento dei lavori di valutazione e analisi della proprietà;
- in data 9.12.2020 l'ing. comunicava ai convenuti che in esito alle verifiche Pt_1
effettuate, l'opzione più plausibile restava quella della permuta, che i signori - CP_1
rifiutavano; CP_1
- in data 10.12.2020 i convenuti fornivano all'ing. documenti e atti di causa, tra cui Pt_1
uno stralcio della sentenza n. 24/2011 della Corte di Appello di Ancona, la relazione tecnica del geometra nominato Consulente Tecnico d'Ufficio e i relativi allegati;
CP_5
- in data 13.12.2020 l'ing. ottoponeva ai committenti la relazione realizzata secondo Pt_1
quanto richiesto, con espresso incarico, dai committenti;
- in data 18.12.2020 i convenuti presentavano alcune osservazioni alla relazione;
- l'ing. rocedeva poi all'invio della fattura di acconto e successivamente di quella a Pt_1
saldo per le prestazioni professionali svolte, ma nonostante le richieste di pagamento e la diffida inviata, i convenuti non provvedevano al pagamento delle spettanze richieste;
- inoltre i convenuti avevano leso la reputazione, l'onore e il decoro CP_6 CP_1
dell'ing. utilizzando espressioni oltraggiose e offensive della sua professionalità e Pt_1
correttezza nella mail inviata in data 23/12/2020 all'arch. e nella successiva pec del Per_1
24/07/2021 inviata all'ing. e per conoscenza all'arch. in risposta alla Pt_1 Per_1
richiesta attorea di pagamento del compenso;
- l'attore chiedeva pertanto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa delle offese ricevute (cfr. atto di citazione in atti).
Si costituivano in giudizio e mediante comparsa di CP_1 Controparte_1
costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 18.03.2022, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore e le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La difesa dei convenuti eccepiva:
pagina 5 di 31 - l'inesistenza del mandato professionale a favore dell'ing. i convenuti Parte_1
si erano infatti rivolti all'arch. che aveva sempre svolto per loro Persona_1
conto i progetti e i lavori edilizi relativi ad ogni loro proprietà da epoca risalente;
- i convenuti avevano chiesto all'arch. di verificare se la loro proprietà avesse i Per_1
requisiti del fondo intercluso al fine di richiedere l'accesso impedito in concreto dal confinante – su Via Pace n. 1; all'esito di tale verifica, se fosse CP_2 CP_3
possibile ottenere l'accesso da Via Pace n. 1 dai proprietari confinanti in via bonaria,
prima di adire l'autorità giudiziaria;
- i convenuti avevano spiegato all'arch. che, solo in caso di esito della verifica Per_1
per essi favorevole, avrebbero attribuito specifico incarico per la redazione di una relazione tecnica;
- l'arch. comunicava la propria disponibilità a procedere a favore dei convenuti Per_1
avvalendosi allo scopo del proprio collaboratore ing. che essi non Parte_1
avevano mai conosciuto prima;
- all'incontro del settembre 2020 si presentava solo l'ing. (e non anche Parte_1
l'arch. , il quale comunicava loro di aver presentato alla ditta Cimarelli – Per_1
Moncada una proposta di permuta di terreno;
- i convenuti espressero il loro disappunto perché, anziché l'arch. si era Per_1
presentato il suo collaboratore, e perché l'ing. aveva assunto arbitrariamente Pt_1
una simile iniziativa in quanto non conforme agli accordi assunti con il dominus arch.
secondo i quali nella prima fase avrebbe dovuto essere espletata soltanto una Per_1
verifica dello stato dei luoghi;
- i convenuti rifiutavano la proposta di permuta di terreno e inviavano in data
29.10.2020 una mail all'ing. contenente un promemoria per agevolarlo nella Pt_1
verifica del fondo intercluso, al quale il professionista rispondeva di aver effettuato accesso ai luoghi;
pagina 6 di 31 - L'ing. durante una conversazione telefonica avvenuta in data 9.12.2020 Pt_1
comunicava ai convenuti che essi avrebbero dovuto accettare la Controparte_7
permuta ovvero affrontare la causa;
- In data 10.12.2020 i convenuti tramite mail chiedevano all'ing. spiegazioni Pt_1
sul suo comportamento contestando la mancanza di conformità del suo operato;
- In data 13.12.2020 l'ing. trasmetteva via mail la relazione dal titolo Pt_1
“Problematiche inerenti all'accessibilità dell'immobile di proprietà / – CP_1 CP_1
Mapp. 749 fg.6 del Comune di ON OB”, che non era conforme rispetto all'oggetto dell'incarico affidato ed era inutilizzabile rispetto agli obiettivi per i quali si erano rivolti all'arch. Per_1
- Alla luce dei fatti descritti dalla difesa dei convenuti, non esisteva alcun mandato professionale nei confronti dell'ing. e vi era un difetto assoluto di Parte_1
prova in merito alla ricorrenza di qualsiasi mandato professionale fra quest'ultimo e i convenuti;
l'arch. era incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. essendo Per_1
portatore di interessi aventi ad oggetto le stesse questioni dedotte in giudizio, ovvero il pagamento del compenso richiesto, sebbene non da lui quanto dal suo collaboratore;
- Nella propria mail del 18.12.2020 l'ing. lamentava in danno dei convenuti la Pt_1
mancata messa a disposizione da parte loro della documentazione necessaria, a dimostrazione che effettivamente nessun mandato professionale ricorreva a favore dell'ing. a parte dei convenuti;
Pt_1
- I convenuti avevano un rapporto professionale esclusivamente con l'arch. a cui Per_1
si erano rivolti, pertanto, avevano un'obbligazione solo nei suoi confronti e non anche nei confronti del suo collaboratore ing. Pt_1
- Non vi era corrispondenza tra i quesiti oggetto dell'incarico e il contenuto della relazione dell'ing. contestata completamente dai convenuti;
Parte_1
- I convenuti eccepivano la completa inutilizzabilità della relazione redatta dall'attore;
- La permuta del terreno corrispondeva ad una personale iniziativa dell'ing. Pt_1
che egli sapeva perfettamente non corrispondere alla volontà dei convenuti;
pagina 7 di 31 - L'ing. aveva compiuto atti in violazione della privacy dei convenuti in Pt_1
quanto aveva dichiarato ai competenti uffici di avere ottenuto mandato dai convenuti senza in realtà disporne, aveva interrogato il sito telematico dell'Agenzia delle Entrate
per avere conoscenza di tutte le proprietà dei convenuti;
dopo avere ottenuto tali informazioni, l'ing. edigeva la sua relazione;
Pt_1
- I convenuti eccepivano l'inadempimento in danno dell'arch. il quale Persona_1
ai sensi dell'art. 2049 c.c. doveva rispondere anche per il fatto dei suoi collaboratori,
quale era nel caso di specie l'ing. Pt_1
- Nessun compenso poteva essere stato pattuito, non avendo conferito alcun mandato all'ing. Pt_1
- Peraltro all'arch. i convenuti non avevano chiesto di redigere alcuna relazione, Per_1
bensì di verificare mediante semplice sopralluogo se la loro proprietà avesse i requisiti del fondo intercluso al fine di richiedere l'accesso impedito, in concreto, dai confinanti
– su Via Pace n. 1; se partendo da tale verifica fosse possibile CP_2 CP_3
ottenere l'accesso da e verso Via Pace n. 1 dal confinante – in via CP_2 CP_3
bonaria ancor prima di adire l'autorità giudiziaria;
- In ogni caso, ove il compenso non era stato convenuto tra le parti, esso doveva essere determinato secondo le tariffe;
non poteva essere fatta alcuna valutazione in merito all'applicazione delle tariffe, dato che nelle due fatture non era descritta l'attività
svolta;
- Non ricorreva nel caso di specie l'ingiuria invocata dall'attore, in quanto le contestazioni mosse dai convenuti in ordine al suo operato erano fondate e non potevano farsi rientrare giuridicamente nella fattispecie dell'ingiuria;
- I convenuti non potevano fare altro che manifestare rimostranze del comportamento assunto dal suo collaboratore all'arch. quale dominus nella situazione concreta Per_1
che ai sensi dell'art. 2049 c.c. deve rispondere dei suoi collaboratori.
La difesa dei convenuti concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, sia per inesistenza del rapporto professionale sia per inesistenza della fattispecie di ingiuria;
ove il pagina 8 di 31 Giudice di Pace avesse ritenuto sussistere un incarico a favore dell'ing. da parte dei Pt_1
convenuti, chiedevano di dichiarare l'inadempimento dell'ing. i sensi dell'art. 1460 Pt_1
c.c. con condanna dello stesso al risarcimento del danno di € 2.500,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per la mancata accettazione da parte dei convenuti della relazione inviata dall'ing. nonché per la mancanza di conformità della Pt_1
relazione e la completa inutilizzabilità della stessa in quanto non contenente la risposta ai due quesiti di interesse dei convenuti ed oggetto di incarico a favore dell'arch. Persona_1
preso atto della violazione della privacy dei convenuti dal parte dell'ing. per Pt_1
l'interrogazione telematica delle loro proprietà senza delega come contestato al punto 6 della comparsa, in via riconvenzionale chiedevano di condannare il professionista al risarcimento del danno nella misura di € 2.300,00, ovvero della somma maggiore o minore di giustizia, con condanna dell'ing. al pagamento delle spese e degli onorari anche ai sensi dell'art. Pt_1
96 c.p.c. (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 27-28-29 della comparsa, confermate nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata all'udienza del 20.05.2022 e nella memoria conclusionale depositata all'udienza del 10.03.2023).
A seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 320 c.p.c., con ordinanza del
20.06.2022, il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti e la prova testimoniale.
All'udienza del 7.12.2022 si svolgeva l'interrogatorio formale dei convenuti e CP_1
. Anche i testimoni di parte attrice e Controparte_1 Testimone_1 Persona_1
e di parte convenuta ) venivano escussi all'udienza del 7.12.2022. Testimone_2
Il Giudice di Pace, con ordinanza del 16.12.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.12.2022, rigettava la richiesta di esibizione e produzione in giudizio formulata dai convenuti poiché irrilevante ai fini decisori in quanto le visure catastali potevano essere richieste da chiunque senza necessità di delega;
rigettava la richiesta di CTU
formulata dai convenuti perché esplorativa;
fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 10.03.2023.
pagina 9 di 31 All'udienza del 10.03.2023 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da memorie conclusionali che depositavano e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 98/2023 pubblicata in data 30.09.2023, il Giudice di Pace di Jesi rigettava le domande formulate dall'attore; rigettava le domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Il Giudice di Pace, dopo aver riportato i fatti, nella parte motiva della sentenza, ha testualmente dichiarato:
- “Va rigettata la domanda attorea inerente il pagamento del compenso di cui alle fatture indicate
nell'atto di citazione ad allo stesso allegate, non essendo stata raggiunta prova sufficiente, nell'onere
probatorio di parte attrice (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 – Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 23957 del 22/10/2013), della sussistenza del conferimento di incarico professionale
all'attore da parte dei convenuti, da questi ultimi recisamente negato.
- Difatti, la testimonianza dell'Arch. , indicato da parte attrice quale professionista Persona_1
a cui in via esclusiva avevano i convenuti conferito l'incarico, risulta non efficace nel raggiungere il
convincimento che detto incarico sia stato conferito all'attore dietro sua mera indicazione ai
convenuti, potendosi altresì palesare che detto incarico sia stato ad egli conferito, che lo ha poi reso
tramite la collaborazione dell'attore; il teste ha affermato che i convenuti contattarono lui per
verificare e relazionare sull'interclusione del fondo di loro proprietà sito in ONroberto, Via Pace
n.1 e di aver agli stessi riferito di non poterlo effettuare ed indicato l'attore; tuttavia, a differenza di
quanto dedotto dalla difesa attorea, che afferma di essersi egli limitato a “presentare le parti in
causa”, tutto l'estrinsecarsi della vicenda lo vede continuamente protagonista o partecipante;
secondo la sua deposizione, infatti, lui partecipò al susseguente incontro presso i luoghi di verifica
alla presenza dei convenuti e dell'attore, discusse delle determinazioni inerenti la necessità di una
perizia, anch'egli effettuò il relativo sopralluogo;
successivamente l'attore gli riferì di aver effettuato
la relazione e quando ricevette la e-mail del 23/12/2020 di contestazione dell'operato dell'Ing.
da parte dei convenuti, fu lui a riscontrare tramite e-mail del 29/12/2020 le relative Pt_1
lamentele, rispondendo che il percorso messo in atto dall'attore era giusto e lo condivideva;
del pari
pagina 10 di 31 l'Ing. gli comunicò di aver emesso fatture nei confronti dei convenuti e che non erano state Pt_1
pagate; ha altresì affermato che in occasione del primo incontro, si parlò del compenso per le
prestazioni oggetto d'incarico, non ricordando se esso venne comunicato da lui o dall'Ing. Pt_1
infine, come risulta dalla predetta e-mail di riscontro a quella dei convenuti del 23/12/2020, affermò
di conoscere i relativi dati tecnici e documenti e fu lui a prendere atto della volontà dei convenuti di
annullare qualsiasi lavoro riguardante i beni in ONroberto, comunicando che sarebbe stata sua
cura far pervenite ai convenuti le chiavi del cancello, di cui dunque aveva il possesso;
tale
perdurante rapportarsi, confrontarsi e disporre, anche in merito al compenso, con la committenza in
tutto lo svolgimento dell'affermato incarico e tale continua informativa con l'attore sull'attività e
sullo stesso pagamento del compenso, mal si conciliano, soprattutto in tema probatorio, con un
incarico autonomo e proprio dell'attore, a cui l'Arch. sarebbe dovuto risultare estraneo. Per_1
- L'ulteriore teste escusso nulla ha riferito in relazione al conferimento dell'incarico Testimone_2
de quo, come pure l'altro teste esaminato il quale ha soltanto affermato che Testimone_1
l'attore, da cui era stato contattato, riferiva di essere il tecnico dei convenuti, mentre questi ultimi in
sede di interrogatorio formale hanno negato di aver conferito detto incarico all'Ing. Pt_1
Sicché, non risultando essere stata raggiunta prova sufficiente del conferimento dell'incarico di cui è
lite all'attore, la sua domanda inerente il pagamento del relativo compenso va rigettata.
- Relativamente all'ulteriore domanda dell'attore di risarcimento per l'uso di espressioni ingiuriose
nei suoi confronti da parte dei convenuti nel testo delle e-mail del 23/12/2020 e del 20/07/2021,
anch'essa va disattesa, poiché in riferimento alla prima, manca il presupposto della fattispecie di
ingiuria rappresentato dalla contestualità del recepimento delle affermate offese da parte del
destinatario delle stesse, poiché inviata all'Arch. , non all'attore (l'offesa diretta a Persona_1
una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene,
esclusivamente, tra autore e destinatario: Cass. Pen. Sentenza n. 13252 del 08/04/2021), ed in
relazione alla seconda, non si ravvede offensività nelle frasi indicate da parte attrice, stante il loro
contenuto ed il contesto della missiva;
difatti definire “improvvisata e confusa” la risposta
dell'attore e “sbagliato” il suo resoconto, non essere “degna di questo nome” la relazione, essere un
“disastro” contenere “imprecisioni” senza “un solido fondamento tecnico” e la sussistenza in capo
pagina 11 di 31 all'attore di “sua manifesta difficoltà di portarlo a termine” appaiono costituire esplicazione di
lamentele e critiche piuttosto che di una volontà di ledere la dignità ed il decoro dell'attore,
mancando soprattutto la prova del relativo elemento soggettivo, ossia dell'intenzione dei convenuti
di usare dette espressioni con la consapevolezza dell'attitudine offensiva delle frasi utilizzate ai fini
di pregiudizio della reputazione dell'attore, stante il contesto di estremo disappunto mostrato dei
convenuti in relazione a quanto svolto (tanto che nella stessa missiva i convenuti lamentano di aver
perso un anno, di aver annullato tutti gli altri lavori che avevano programmato e di dover
ricominciare tutto da capo), nell'onere probatorio di parte attrice, non assolto.
- Quanto alle domande riconvenzionali proposte da parte dei convenuti, quella relativa
all'inadempimento dell'attore va disattesa, poiché subordinata alla sussistenza dell'incarico de quo
in capo all'attore e quella inerente la violazione della privacy, perché le visure catastali possono
essere richieste da chiunque senza necessità di delega da parte del soggetto su cui si effettua
l'ispezione od avente diritto sugli immobili oggetto della stessa, trattandosi di atti pubblici,
rilevando, stante le ulteriori deduzioni della difesa convenuta, che quanto dalla medesima affermato
in relazione alla necessità di delega o di mandato risulta pertinente alla richiesta ed estrazione di
planimetrie (che riguardano il singolo immobile), non in riferimento agli estratti delle mappe
catastali, risultando essere stati questi allegati alla relazione, i quali, al pari delle visure, possono
essere richiesti da chiunque, poiché atti pubblici, fornendo i dati di una particella censita nel catasto
terreni tramite cartografia e rappresentazione grafica di quella porzione di territorio.
- Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le
stesse” (cfr. motivazione pagg.
5-8 sentenza in atti).
Avverso la citata sentenza ha proposto tempestivo appello innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 14.03.2024, depositato telematicamente in data 18.03.2024, formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, in accoglimento del
presente appello, NEL MERITO
- riformare la sentenza n. 98/2023, emessa dal Giudice di Pace di Jesi in data 30/09/2023, comunicata il
02/10/2023, nella causa n. 6/2022 R.G., e per l'effetto, comunque, ed in accoglimento del proposto
pagina 12 di 31 appello, modificare e revocare la qui impugnata sentenza, per veder così accolte le conclusioni proposte
in primo grado dal Sig. , e così giudicare: Parte_1
NEL MERITO:
A) accertare l'esistenza di un rapporto professionale fra l'Ing. ed i Signori Parte_1 [...]
e e la debenza della somma complessivamente richiesta da detto CP_1 Controparte_1
professionista nella misura indicata, pari ad € € 2.604,00, risultata impagata nonostante le richieste
effettuate, e, per l'effetto, condannare i Signori e al pagamento, in CP_1 Controparte_1
favore dell'Ing. , della complessiva somma di Euro 2.604,00, comprensiva 4% CPA, Parte_1
corrispondente al compenso per tutte le prestazioni professionali espletate dall'Ing. in Parte_1
favore dei Signori e come meglio descritte in premessa e rimaste CP_1 Controparte_1
impagate, ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o
ritenuta di Giustizia, il tutto oltre agli interessi legali maturati e maturandi, dal dovuto al saldo;
B) ritenere e dichiarare i Signori e responsabili delle ingiurie e CP_1 Controparte_1
dell'uso di espressioni comunque ingiuriose e denigratorie nei confronti dell'Ing. Parte_1
contenute ed indicate nelle mails del 23/12/2020 e del 24/07/20201, come anche riportato alle pagg. 4 e
5 del presente atto, e per l'effetto condannare i Signori e al CP_1 Controparte_1
risarcimento nei confronti dell'Ing. di tutti danni, subiti e subendi, da liquidarsi nella Parte_1
misura di € 2.300,00 o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 13-14 dell'atto di citazione in appello).
La difesa di parte appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi:
A.1) “erronea ricostruzione dei fatti – erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie in
merito al conferimento dell'incarico professionale”; secondo la difesa di parte appellante il
Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la testimonianza dell'arch.
non fosse stata efficace per raggiungere il convincimento che l'incarico Persona_1
fosse stato conferito all'attore dietro sua mera indicazione ai convenuti, in quanto l'incarico era stato conferito all'architetto, che poi lo aveva reso tramite collaborazione dell'attore.
pagina 13 di 31 In realtà - sostiene la difesa dell'appellante – dalla istruttoria del giudizio di primo grado era emerso che l'ing. non era mai stato un collaboratore dell'arch. né Pt_1 Per_1
quest'ultimo era il dominus dell'ing. Pt_1
Il Giudice di Pace aveva anche erroneamente valutato le dichiarazioni rese dall'altro testimone e aveva erroneamente attribuito la stessa valenza probatoria Testimone_1
alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dai convenuti e alle dichiarazioni rese dai testimoni, soggetti terzi ed estranei rispetto alle parti in causa (pagg. 4 -7).
A.2)“omessa valutazione della documentazione in atti e documenti decisivi”. Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione la relazione tecnica redatta dall'ing. é la corrispondenza intercorsa tra le parti in causa. Pt_1
B.3)“erronea ricostruzione dei fatti – erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie in
atti, complessivamente considerate”. Le espressioni utilizzate dai convenuti e CP_1
non si erano limitate a censurare l'operato dell'ing. ma con le loro CP_1 Pt_1
mail avevano leso l'onore e il decoro di un professionista serio e stimato, esorbitando il normale diritto di critica e di valutazione. Il Giudice di Pace – ad avviso della difesa di parte appellante – non aveva correttamente valutato le espressioni contenute nelle comunicazioni del 23.12.2020 e del 24.07.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata telematicamente in data 28.04.2024 si sono costituiti nel presente grado di giudizio gli appellati CP_1
e , formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) rigettare nella sua integralità
l'appello avversario in quanto, inammissibile, improcedibile, irricevibile;
2) rigettare nella sua
integralità l'appello avversario in quanto assolutamente infondato sia per inesistenza dell'incarico a
favore dell'appellante e sia per inesistenza della fattispecie dell'ingiuria in danno del medesimo;
ove, nonostante tutte le doglianze opposte nel presente atto, Codesto Ecc.mo Tribunale voglia ritenere
la sussistenza di un incarico a favore del Sig. da parte dei Sigg.ri Dott. Parte_1 CP_1 CP_1
e Dott. CP_1 CP_1
pagina 14 di 31 -preso atto della mancata accettazione, da parte dei medesimi, della 'relazione' inviata loro dal Sig.
come risulta testualmente, dalle mails inviate al medesimo da essi e Parte_1 Parte_2
dalla mail del Sig. datata 18.12.2020, preso atto della mancanza di conformità
[...] Parte_1
della ridetta 'relazione' e la completa inutilizzabilità della stessa in quanto non contenente la risposta ai
due quesiti di interesse dei Sigg.ri e ed oggetto di Controparte_8 Controparte_9 CP_1
incarico a favore dell'Arch. dichiarare l'inadempimento del Sig. ai Persona_1 Parte_1
sensi dell'art.1460 c.c., con condanna del medesimo al risarcimento del danno nella misura di Euro
2.500,00 ovvero di quell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia (domanda,
siccome articolata nella comparsa di costituzione e risposta nel I grado e riproposta in sede di memoria
ex art. 320 c.p.c.);
e, in denegata ipotesi di rigetto delle richieste dei Sigg.ri e come richiesto nella CP_1 CP_1
memoria ex art.320 c.p.c., nominare il C.T.U. in ordine ai seguenti quesiti:
-affinchè, all'esito dell'esame del contenuto della 'relazione' a firma dell'Ing. sia Parte_1
accertato quali attività siano state effettivamente compiute dal medesimo;
-affinchè, in riferimento al contenuto del quesito che precede, sia verificato se, in riferimento alle
attività che siano state effettivamente svolte, con esclusione, ovviamente, di quelle relative alla proposta
di permuta che, come ammesso, riconosciuto e dichiarato dallo stesso Ing. Parte_1
corrispondono ad una sua personale iniziativa, sia conforme l'importo del compenso richiesto secondo le
tariffe applicabili alla fattispecie in ordine ai quesiti:
-se la proprietà di cui si tratta avesse i requisiti del fondo intercluso al fine di richiedere l'accesso
impedito, in concreto, dal confinante su via Pace n.1; Persona_2
-se, partendo dagli esiti di tale verifica, fosse possibile ottenere l'accesso da e verso Via Pace n.1 dal
confinante in via bonaria, ancor prima di risolversi ad adire l'Autorità Persona_2
Giudiziaria.
E, in ognuno dei casi sopra articolati, condannare l'attore, Sig. al pagamento di tutte Parte_1
le spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio;
anche ex art. 96 c.p.c.” (conclusioni rassegnate a pag. 21 della comparsa cit.).
pagina 15 di 31 La difesa degli appellati ha contestato i tre motivi di appello, eccependo la “inammissibilità ed
improcedibilità dell'appello per violazione dell'art.342, comma I, c.p.c. in riferimento alla violazione
dell'art.163 c.p.c. oltre che dell'art.156 c.p.c. e dell'art.324 c.p.c. per difetto assoluto, non solo del
requisito della specificità dei motivi del gravame avversario ma anche per difetto assoluto
dell'articolazione degli stessi motivi su cui l'impugnazione avrebbe dovuto fondarsi, oltre che per non
aver assoggettato a gravame le statuizioni mediante le quali, all'esito della prova per testi assunta, il
Giudice di Pace ha ritenuto, non solo, come risulta scritto, testualmente, in sentenza che il teste Arch.
sia stato “indicato da parte attrice quale professionista a cui in via esclusiva avevano Persona_1
i convenuti conferito l'incarico”, ma si è, altresì, convinto che “detto incarico sia stato ad egli conferito
che lo ha poi reso tramite la collaborazione dell'attore”.
Gli appellati hanno poi proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza in cui è
stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dagli stessi e relativa all'inadempimento dell'attore, disattesa dal Giudice di primo grado “poiché subordinata alla sussistenza dell'incarico
de quo in capo all'attore” e che gli appellati hanno riproposto nel presente secondo grado nella sua originaria consistenza.
Alla prima udienza dell'11/07/2024, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti ex artt. 185 c.p.c., pertanto fissava allo scopo l'udienza del 19/09/2024 (poi rinviata d'ufficio e con salvezza dei diritti di udienza all'udienza del 26/09/2024).
All'udienza del 26/09/2024, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 19/06/2025, rinviata al 18/09/2025.
Si giungeva così all'odierna udienza di discussione orale senza ulteriore attività istruttoria.
Orbene ciò doverosamente riportato, passando ad esaminare i primi due motivi di appello
(A.1 e A.2), che vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate,
il Tribunale ritiene che siano fondati e come tali vadano accolti.
Si osserva in primis come risultino documentalmente provati sia il conferimento dell'incarico sia l'effettivo svolgimento dell'attività da parte dell'ing. Pt_1
pagina 16 di 31 - lo scambio di corrispondenza a mezzo mail tra l'ing. e i convenuti odierni Pt_1
appellati conferma l'esistenza di un rapporto professionale tra le parti;
- nella mail del 10/12/2020 e scrivevano: “(…) Gentile Ingegnere La CP_1 CP_1
ringraziamo del Suo ulteriore tentativo di accordo con i .. Nel tempo Parte_3
intercorso, non abbiamo saputo l'esito del suo sopralluogo. Ha rilevato altri accessi possibili? (..)”
(cfr. doc. n. 11 del foglio di deduzioni depositato all'udienza del 20/05/2022 - fascicolo di primo grado parte appellante).
- Dalla documentazione prodotta emerge che l'ing. a redatto una relazione datata Pt_1
10.12.2020 e intitolata “Problematiche inerenti all'accessibilità dell'immobile di proprietà
/ – Mapp. 749 fg.6 del Comune di ONroberto” (cfr. doc. n. 3 fascicolo CP_1 CP_1
primo grado parte appellata;
doc. n. 1 fasc. primo grado parte appellante).
- In data 13.12.2020 l'ing. trasmetteva via mail questa relazione ai signori Pt_1 CP_1
– (cfr. doc. n. 4 fasc. parte appellata). CP_1
- Seguivano delle osservazioni da parte dei signori – all'elaborato redatto CP_1 CP_1
dall'ing. (cfr. mail 18.12.2020: doc. n. 11 del foglio di deduzioni depositato Pt_1
all'udienza del 20/05/2022 – fascicolo di primo grado parte appellante);
- i convenuti inviavano delle “osservazioni sulle problematiche inerenti alla controversia tra
- e - , datate 16.12.2020, con le quali svolgevano delle CP_1 CP_1 CP_3 CP_2
contestazioni e delle precisazioni in merito al contenuto della relazione loro inviata dall'ing. si sottolinea che essi non contestavano di non avergli conferito alcun Pt_1
incarico, bensì svolgevano delle osservazioni all'elaborato, che danno per presupposto l'avvenuto conferimento di incarico avente ad oggetto, tra l'altro, l'elaborazione di una relazione. Essi affermavano: “a nostro parere queste precisazioni servono per dare alla sua
relazione una linea decisa non possibilista. Sta a lei tradurle in una relazione che non dà adito a
incertezze, nel senso che la dimostrazione che il fondo è intercluso non possa venire confutata dalla
controparte (….) Aspettiamo le sue controdeduzioni” (cfr. doc. n. 6 fasc. primo grado parte appellante).
pagina 17 di 31 - Nella mail del 23.12.2020 inviata dai convenuti all'arch. per sottoporgli gli sviluppi Per_1
dell'incarico sono gli stessi convenuti ad affermare di aver avuto un incontro con l'ing.
il fatto che l'incarico aveva ad oggetto, tra l'altro, la redazione di una relazione: Pt_1
“allo stato attuale dei fatti non ha prodotto né una bozza di rilevazione ben documentata come
avevamo richiesto né è stato in grado di proporre una conciliazione partendo dalla dimostrazione del
fondo intercluso e non da assurde permute di terreno alle quali sin dall'inizio ci eravamo opposti”
(cfr. doc. n. 6 all.to fasc. primo grado parte appellante).
- Nella pec del 24/07/2021 inviata all'ing. e in risposta alla Pt_1 CP_1 CP_1
richiesta dell'ingegnere del compenso, scrivevano “(..) Era necessario da parte sua elaborare
una relazione peritale (…) (cfr. doc. n. 5 dell'atto di citazione – fascicolo primo grado parte appellante).
La documentazione prodotta dimostra, quindi, l'esistenza di un rapporto professionale tra i convenuti e l'ing. ovvero il conferimento di un incarico professionale, e Pt_1
l'espletamento della relativa attività professionale da parte dell'ingegnere appellante, e conforta quindi il pieno diritto al pagamento degli onorari.
Come risulta anche dalla mail del 23.12.2020 e confermato dalle parti (circostanza non contestata) l'ing. è stato presentato ai convenuti dall'arch. poi però il Pt_1 Per_1
rapporto si è sviluppato tra le parti in causa.
Anche la prova per testimoni espletata durante il primo grado di giudizio conferma l'esistenza di un rapporto professionale tra le parti.
Il testimone arch. escusso all'udienza del 7.12.2022, interrogato sul cap. 2 Persona_1
dell'atto di citazione (“Vero che i signori e hanno conferito all'ing. CP_1 CP_1 [...]
l'incarico di verificare e relazionare sulla possibilità di accedere al fondo di Sua Proprietà sito Pt_1
in ONroberto, catastalmente identificato in detto Comune in Via Pace n. 1, foglio 6 mappale 649
ovvero sulla interclusione dello stesso”) ha espressamente dichiarato che: “(..) i Signori e CP_1
mi contattarono per effettuare dette prestazioni, ma io dissi che non potevo effettuare tale CP_1
lavoro e consigliai l'Ing. che faceva diverse perizie;
ci fu quindi un incontro presso la casa dei Pt_1
Signori e presenti quest'ultimi, io e l'Ing. e si parlò del fatto che CP_1 CP_1 Pt_1
pagina 18 di 31 occorreva effettuare tale perizia;
facemmo una passeggiata di sopralluogo lungo la strada (..). ADR avv.
Felici Bedetti: “io non dissi il motivo per cui non potevo accettare l'incarico””(cfr verbale dell'udienza del 07 dicembre 2022).
Interrogato sul capitolo 12 di cui al foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022 (“Vero che
nell'occasione i signori e hanno pattuito un compenso per l'incarico di circa € CP_1 CP_1
2.000,00 - € 2.500,00”) l'arch. ha dichiarato: “(..) posso dire che nell'occasione dell'incontro Per_1
di cui ho prima riferito, si parlò di tale compenso ed in tale ammontare (..), non ricordo se lo dissi io o
l'Ing. fu solo comunicato ed i Signori e non dissero nulla, almeno per Pt_1 CP_1 CP_1
quanto io ricordi (..)”.
L'Arch. che si ritiene pienamente attendibile (e la cui credibilità non è stata Per_1
contestata dal Giudice di prime cure, il quale, a fronte della eccezione di incapacità a testimoniare proposta dai convenuti ex art. 246 c.p.c., con ordinanza n. 56/2022 del 20.06.2022
ha ritenuto capaci di deporre i testi e “non risultando avere un interesse Per_1 CP_3
giuridico, personale, concreto ed attuale, comportante una legittimazione processuale a proporre
l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire nel presente giudizio”), ha confermato quindi di avere presentato l'Ing. ai convenuti in quanto lo stesso non poteva Pt_1
svolgere personalmente l'incarico, che consisteva nel redigere una perizia per e CP_1
CP_1
Il compenso, in assenza di un contratto scritto di conferimento di incarico, era stato concordato verbalmente tra le parti in occasione dell'incontro svoltosi alla presenza anche dell'arch. Per_1
Anche il testimone escusso all'udienza del 07.12.2022 sui capitoli di cui al Testimone_1
foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022, ha dichiarato espressamente che “(..) Si è vero;
prima ricevetti una telefonata da parte dell'Ing. il quale riferiva di essere il tecnico dei Pt_1
Signori e e poi ci siamo incontrati, è venuto a trovarmi a casa (…) l'Ing. CP_1 CP_1 Pt_1
mi faceva presente che i Signori lo avevano interpellato ai fini di una perizia prodromica a CP_1
chiedere il passaggio sul mio e di mia madre terreno (..) L'Ing. non disse che fosse prodromica Pt_1
ad una causa per tale richiesta di passaggio;
disse solo che i signori e volevano CP_1 CP_1
pagina 19 di 31 chiedere detto passaggio;
(…)sul cap. 15: (…) se ci si riferisce a questa richiesta di passaggio, posso dire
che l'ing. era a conoscenza della questione e dello stato dei luoghi;
preciso che l'ing. Pt_1 Pt_1
mi chiese di poter accedere al fondo di proprietà mia e di mia madre per poter effettuare un sopralluogo;
dello stato dei luoghi e della questione l'Ing. era a conoscenza, ma non per mia Pt_1
comunicazione, non avendolo mai visto prima, né conosciuto” (cfr. verbale udienza 7.12.2022).
e , interrogati sui capitoli di cui all'atto di citazione CP_1 Controparte_1
all'udienza del 7.12.2022, hanno risposto negativamente alle domande concernenti il conferimento e l'esecuzione dell'incarico e la redazione della relazione all'ing. (cap. Pt_1
1 atto di citazione: “Vero che lei ha conferito all'ing. l'incarico di verificare e Parte_1
relazionare sulla possibilità di accedere al fondo di Sua proprietà, sito in ONroberto Via della Pace n.
1, ovvero sulla interclusione dello stesso”; cap. 2) atto di citazione: “Vero che l'ing. ha Pt_1
eseguito l'incarico professionale e redatto la sua relazione?”), hanno confermato di non aver corrisposto a questi l'importo richiesto con le fatture per cui è causa (cap. 3 atto di citazione:
“Vero che Lei ha corrisposto all'ing. quanto dovuto in virtù delle fatture che Le si mostrano” Pt_1
all. 2 e 3 dell'atto di citazione); hanno confermato di avere inviato la mail all'arch. in Per_1
data 23.12.2020 (cfr. verbale udienza 7.12.2022).
Tali risposte sono contrastanti con i documenti depositati che comprovano l'avvenuto svolgimento dell'incarico e la redazione della relazione da parte dell'ing. Pt_1
La sentenza del Giudice di primo grado va pertanto riformata, in accoglimento del primo e secondo motivo di appello, in quanto dalla istruttoria svolta si ritiene accertata l'esistenza di un rapporto professionale tra e l'ing. CP_1 Controparte_1 Parte_1
nonché provate le prestazioni professionali svolte. L'ing. ha quindi diritto al Pt_1
compenso di € 2.604,00 oltre ad interessi legali dal 23/12/2021 (data di notifica dell'atto di citazione in I grado) al saldo.
Il terzo motivo di appello invece, indicato dalla parte appellante sub B.3) relativo alle espressioni contenute nelle comunicazioni del 23.12.2020 e del 24.07.2021, da ritenersi,
secondo la difesa di parte appellante, lesive del decoro e dell'onore dell'ing. e tali Pt_1
pagina 20 di 31 da esorbitare il normale diritto di critica e di valutazione, è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Nella fattispecie il giudice di Prime Cure ha correttamente disatteso la domanda di risarcimento dell'attore per l'uso di espressioni ingiuriose nei confronti dell'ing. da Pt_1
parte dei convenuti nel testo delle mail sopra indicate.
La decisione del Giudice di Pace non contraddice i principi regolatori applicabili alla materia che possono essere così sintetizzati secondo quanto affermato – fra le tante- dalla S.C. nella sentenza del 2021 n. 38215:
- Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all'onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito.
- Il secondo principio (il quale costituisce l'eccezione alla regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata - alle condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere
giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti
qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata.
Impedire quindi l'esercizio del diritto di critica sol perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero. La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco zeívco, e cioè "discernere, valutare").
Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente" (così,
ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17172 del
06/08/2007, Rv. 598659 - 01). Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012,
pagina 21 di 31 Rv. 621644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12420 del 16/05/2008, Rv. 603117 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
13646 del 13/06/2006, Rv. 591107 - 01).
Giova ricordare, infine, che l'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica può essere rilevata anche d'ufficio (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 12902 del 26/06/2020, Rv. 658175 -
01).
- Il terzo dei princìpi che regolano la materia di cui si discorre è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore.
Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Questi limiti sono tre.
- Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12522 del
17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 - 01).
L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta. Così, ad esempio, costituirebbe un'offesa gratuita in una relazione di servizio indirizzata al datore di lavoro affermare che taluno sia un etilista od un depravato;
non costituirebbe invece un'offesa gratuita affermare che taluno svolga di malanimo o con maltalento i propri compiti. La "gratuità" dell'offesa, poi, va apprezzata non in astratto, ma in base al c.d. arpmentum ad hominem: e cioè valutando se la critica non abbia altro scopo che screditare la persona criticata, rappresentandone l'indegnità morale o personale (Sez. 3,
Sentenza n. 6540 del 05/04/2016, Rv. 639521 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16613 del 19/06/2008).
- Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017, Rv. 646634 - 03; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 -01).
- Il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in pagina 22 di 31 presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica.
Quando siano rispettati i suddetti limiti, il diritto di critica può essere esercitato da chiunque ed in qualsiasi contesto, e non solo da giornalisti, scrittori o uomini politici.
La S.C. ha infatti ripetutamente affermato che il diritto di criticare l'altrui operato, nei limiti ricordati nei §§ 1.4-1.6 che precedono, spetta a chiunque: dunque non solo a chi si rivolga con uno scritto o con la parola ad una platea indeterminata di persone, ma anche a chi si rivolga ad una persona determinata per uno scopo non immeritevole.
Del resto, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale,
non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché
informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza di espressione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11211 del 24/11/1993: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la sussistenza della esimente a favore del comandante dei vigili urbani di un Comune che in una lettera pubblicata su un quotidiano, intervenendo nella controversia politico-sindacale tra la giunta e la polizia municipale, aveva manifestato l'opinione che la paventata, più stretta dipendenza dei vigili dall'amministrazione, si risolvesse in una politicizzazione del corpo, determinata dall'esigenza di frenare lo zelo da loro dimostrato nel reprimere "illeciti più o meno gravi").Ove tuttavia la narrazione di
determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse
dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella
interpretazione del fatto (Cass. n. 841 del 2015, Cass. Sentenza n. 5005 del 28/02/2017). Il
limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti pagina 23 di 31 attacchi personali (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014; Cass. pen. Sez. 5,
n.8824 del 01/12/2010 - dep. 07/03/2011, Rv. 250218; Cass. pen., Sez. 5, n. 38448 del Per_3
25/09/2001, , Rv. 219998). Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del Persona_4
contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014; Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004
- dep. 25/01/2005, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764). Tes_3 Tes_4
Ne deriva, ad esempio, che sussiste l'esimente del diritto di critica politica qualora, all'esito di una seduta consiliare, un consigliere comunale rivolga - dirigendosi verso la postazione della stampa - all'indirizzo di un collega di partito l'espressione “è un Giuda”, considerato che il diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale,
non può essere rigorosamente obiettiva ed, a maggior ragione, ciò vale in ambito politico in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica e che,
nella specie, l'epiteto succitato trae origine dall'intendimento di portare a conoscenza della pubblica opinione la scelta della parte civile di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo di appartenenza votando contro la delibera da questo proposta, nonostante nella preriunione non avesse sollevato obiezioni di sorta (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 9084 del 08/02/2008).
Parimenti, sussiste l'esimente del diritto di critica allorché il rappresentante di una formazione politica di minoranza compia una lettura o rivisitazione di fatti veri traendone la conclusione che essi costituiscano espressione di un modo di gestione della cosa pubblica
ispirata ad interessi di parte, in quanto la critica - ancorché non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale - costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e
fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n.
6416 del 16/11/2004: in applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure pagina 24 di 31 la sentenza del giudice di merito che ha ritenuto sussistente la scriminante del diritto di critica politica nell'invio - da parte del capo del raggruppamento di minoranza dell'amministrazione comunale - di una lettera diretta a più persone con la quale affermava che il sindaco aveva "usato il ricatto dell'ordinanza di sospensione con coloro che non
appartengono alla sua parte politica" e che lo stesso aveva evitato la discussione pubblica, in consiglio comunale, dello strumento urbanistico per non fare emergere "gli interessi di bottega" della sua maggioranza. La S.C. – premesso che gli eventi che avevano dato luogo a tale lettera erano rappresentati da fatti ben precisi verificatisi nella comunità amministrata dal sindaco destinatario dei giudizi contenuti nella lettera, quali la differenziata tempestività
dello strumento della sospensione edilizia nonché la vicenda dell'approvazione del piano regolatore, resa possibile solo in seguito alla nomina di un commissario ad acta, all'esito dell'astensione del sindaco e dei consiglieri di maggioranza - ha affermato che il giudizio in ordine a tali fatti costituisce tipica espressione del diritto di critica, il che esclude la verifica della sussistenza di interessi di parte e, dunque, la rispondenza dell'azione politico-
amministrativa al bene comune, la quale costituisce circostanza di primaria rilevanza ma solo dinanzi alla collettività chiamata a pronunciarsi con l'esercizio del diritto di voto).
Infine, al fine di attribuire efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento
in cui sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi (Cass.
Sez.
3 -Ordinanza n. 12013 del 16/05/2017). Inoltre, come già evidenziato - sussiste l'esimente del diritto di critica quando le espressioni utilizzate consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui (Cass. pen. penale, sez. V, 27/05/2016, n.
41785).
In conclusione, il giudice chiamato a stabilire se uno scritto sia lesivo dell'altrui reputazione non può limitarsi a rilevare se il contenuto di quello scritto contenga affermazioni offensive.
Deve, invece, accertare: a) se il testo che si assume diffamatorio contenga solo giudizi od esponga anche fatti;
b) nella prima ipotesi, se i giudizi in esso contenuti costituiscano pagina 25 di 31 legittima espressione del diritto di critica;
c) nella seconda ipotesi, se i fatti siano veri, anche solo putativamente.
La S.C. – inoltre dopo aver richiamato diffusamente molte delle sentenze emesse in materia ha altresì precisato che:
- La breve rassegna appena esposta svela come, nella giurisprudenza di questa Corte, la scriminante del diritto di critica è stata esclusa o al cospetto di espressioni oggettivamente turpi (Cass. 19092/18, Cass. 14527/18, Cass. 17180/07); o nel caso di attribuzione alla persona criticata di fatti oggettivamente falsi (Cass. 15112/13; Cass. 20139/05); o nel caso di attribuzione di condotte illecite penalmente o riprovevoli moralmente (Cass. 4952/98). Ciò
dimostra l'esistenza d'un consolidato diritto vivente secondo cui l'esimente del diritto di critica non può ridursi ad una lustra, ed escludersi sol perché uno scritto dispiaccia o sia
"maleducato". L'esimente del diritto di critica può venir meno solo dinanzi a scritti che contengano accuse gravi o giudizi che comportino un grave discredito morale alla persona in quanto tale.
Nel caso di specie, i suesposti principi risultano essere stati rispettati dal Giudice di Pace il quale ha escluso il carattere ingiurioso degli scritti esaminati.
Venendo ora ad esaminare l'appello incidentale proposto dagli appellati avverso il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice di Pace ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e relativa all'inadempimento dell'attore ai sensi CP_1 CP_1
dell'art. 1460 c.c., esso va rigettato per le ragioni che seguono.
Gli appellati – hanno sostenuto – in sintesi – che la relazione redatta CP_1 CP_1
dall'ing. non è conforme né utilizzabile in quanto non contenente la risposta ai due Pt_1
quesiti di interesse dei committenti ed oggetto di incarico, pertanto hanno eccepito l'inadempimento in danno dell'arch. e dell'ing. nel corpo dell'atto (salvo Per_1 Pt_1
poi chiedere la condanna del solo ing. ai sensi dell'art. 1460 c.c. nelle Parte_1
conclusioni formulate a pag. 49 della comparsa in appello, con condanna dello stesso al risarcimento del danno).
pagina 26 di 31 Gli appellati, alle pagg. 41-43 della comparsa in appello, eccepiscono l'inadempimento dell'arch. ai sensi dell'art. 2049 c.c. ovvero comunque dell'ing. Per_1 Pt_1
E' evidente che nessuna domanda può essere formulata nei confronti dell'arch. il Per_1
quale non è parte del presente giudizio, né nel primo né nel secondo grado.
In relazione alla eccezione di inadempimento svolta nei confronti dell'ing. va Pt_1
osservato che:
- “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Sez. 2 24-3- 2014 n. 6886 Rv. 630230-
01, Cass. Sez. 2 6-12-2017 n. 29218 Rv. 646538-01, in materia di compenso del direttore dei lavori). Come si legge in Cass. 29218/2017, laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera e chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, così come questi vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. Sez. 2 17-4-2012 n. 6009 Rv.
621959-01), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista. La considerazione che nella fattispecie la domanda di risarcimento del danno nei confronti del professionista è stata rigettata sulla base dell'assunto della mancanza di prova sull'entità dei danni non consente di individuare diverso principio,
ma conferma che la Corte d'appello ha erroneamente escluso il diritto del pagina 27 di 31 professionista al compenso per l'attività effettivamente svolta;
ciò perché la pronuncia si è risolta nell'escludere l'obbligazione di pagamento del compenso professionale in capo al committente, il quale comunque aveva ottenuto il risultato dell'opera eseguita dal direttore dei lavori, senza accertare che i vizi dell'opera ascrivibili al professionista
-e perciò i danni patiti dalla committente per l'inadempimento del professionista-
fossero di entità tale da estinguere per compensazione il credito del professionista”
(Cass., sez. 2, ord. n. 27042 del 18.10.2024);
- “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene dunque il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 6886/2014)” (Cass., ord. n. 29218 del
2017).
- “ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche,
l'inadempimento (o inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo,
in ogni caso, il risarcimento del danno. E' pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453
c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass. 24-11-2010 n. 23820; Cass. 27-10-2006 n. 23723; Cass. 11-6-
2004 n. 11103; Cass. 23-7-2002 n. 10741). Nel caso in esame, la (…) non ha chiesto la risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato con il (…), ma ha proposto solo domanda di risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento della controparte;
domanda che presuppone il mantenimento in vita del contratto e non il suo scioglimento e non fa venire meno il diritto del professionista a percepire il corrispettivo per la prestazione eseguita, trovando le ragioni della committente pagina 28 di 31 adeguato soddisfacimento nell'invocata tutela risarcitoria. La Corte di Appello,
pertanto, nel ritenere che l'acclarata responsabilità colposa del convenuto comportava di per sé la perdita definitiva del suo diritto a percepire la controprestazione, non ha tenuto conto del fatto che, essendosi la (…) limitata a proporre azione risarcitoria,
dimostrativa del suo interesse alla manutenzione del contratto stipulato, non era messo in discussione il credito del professionista per il compenso relativo all'attività espletata,
della quale la committente intendeva comunque avvalersi, sia pure sollecitando il ristoro del pregiudizio subito per l'inesatto adempimento (per riferimenti in tema di appalto cfr. Cass. 17-4-2012 n. 6009; Cass. 17-4-2002 n. 5496; Cass. 23-1-1999 n. 644; Cass
14- 7-1981 n. 4606; Cass. 5-3-1979 n. 1386)” (cfr. Cass., n. 6886 del 2014).
- Inoltre, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, “in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito
(tra le tante Cass. n. 22026/2004; n. 10966/2004; n. 6967/2006; n. 9917/2010). La relativa indagine, da svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta, è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6967/2006; n.
9917/2010)” (cfr. Cass. n. 11548 del 2013).
Nel caso di specie, i committenti non hanno chiesto la risoluzione del contratto;
ne consegue che il professionista ha diritto al pagamento del corrispettivo, come già stabilito sopra.
L'inadempimento così come allegato non ha avuto riscontro probatorio: in particolare (e in via assorbente) non c'è prova del danno, il quale è stato quantificato in maniera unilaterale in
€ 2.500,00, senza ulteriore specificazione del criterio utilizzato per tale quantificazione, né si può ricorrer al criterio equitativo ex art. 1226 c.c.
pagina 29 di 31 Come noto, grava sulla parte che afferma di aver subito un danno, l'onere di dimostrare l'esistenza dello stesso.
In base ai principi generali, quindi, i convenuti – avevano l'onere di CP_1 CP_1
dimostrare l'inadempimento del professionista e i danni subiti a causa dell'operato dell'ing.
ovvero l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, oltre che del Pt_1
nesso di causalità.
I convenuti non hanno prodotto un'altra perizia che dimostrasse l'inadempimento dell'ing.
ovvero dei vizi della sua relazione o del suo operato. Pt_1
La prova del danno (allegato in modo generico) non è stata fornita.
La domanda di CTU svolta in primo grado dai convenuti - appellati e e CP_1 CP_1
riproposta in questo secondo grado viene rigettata, in quanto ritenuta esplorativa, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado nella ordinanza n. 102/2022 del
16.12.2022 (cfr. ordinanza del 16.12.2022 fascicolo cartaceo di primo grado).
Quindi ed in conclusione l'appello incidentale va rigettato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la maggiore soccombenza degli appellati e si liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo ex Dm 147/2022 tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo ivi riconosciuto come dovuto) e delle attività
processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività in questo secondo grado di giudizio l'importo della fase istruttoria non viene liquidato mentre quello della fase decisoria viene ridotto del 50% in ragione della mera discussione orale espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 1470/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
Il primo e il secondo motivo di appello proposto dall'appellante , per le Parte_1
causali di cui in motivazione;
RIGETTA
pagina 30 di 31 Il terzo motivo di appello proposto dall'appellante per le causali di cui in Parte_1
motivazione;
RIGETTA
L'appello incidentale proposto dagli appellati e per le CP_1 Controparte_1
causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
IN PARZIALE RIFORMA
della sentenza n. 98/2023 del Giudice di Pace di Jesi ivi appellata
NA
e al pagamento della somma di € 2.604,00 (comprensiva CP_1 Controparte_1
di c.p.a. 4%), a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte dall'ing. Parte_1
in loro favore, oltre ad interessi legali dal 23/12/2021 al saldo;
[...]
NA
e al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Controparte_1 Parte_1
lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 2540,50 a titolo di compenso professionale (di cuio E. 1265,00 per il I grado ed E. 1275,50 per il secondo grado),
E. 299,00 per esborsi (di cui E. 174,00 per il secondo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Stante il rigetto dell'appello incidentale dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei sig.ri del doppio del contributo unificato dovuto CP_1 CP_1
per l'appello incidentale rigettato.
Ancona, 18/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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