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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2024, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 23647 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. , ente pubblico economico Parte_1 P.IVA_1 subentrante, a far data dal 1° luglio 2017, in forza dell'art. 1, co. 3 D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L.
1.12.2016 n. 225, a titolo universale nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, di in persona del procuratore speciale Controparte_1
- in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile Rep. 177893 del 28 aprile 2022 Parte_2
Racc. n. 117760 - con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 184 presso l'Avv. Giusi Giocasta, che la rappresenta e difende giusta procura resa in calce all'atto di appello;
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
- Appellato contumace –
C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore. Controparte_3 P.IVA_2 - Appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 31586/2022 del Giudice di Pace di in persona dell'Avv. CP_3
D'Uva, depositata in data 13.09.2022 (non notificata); in materia di impugnazione estratto ruolo.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“In via preliminare, voglia l'On.le Tribunale adito sospendere la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ex art. 283 c.p.c. […]
Nel merito: Accogliere l'appello e Riformare il capo 1) della sentenza da:
“Accoglie la domanda formulata da nei confronti della in persona Controparte_2 Controparte_3 del Prefetto p.t. e della in persona del legale rapp.te p.t. e per lo effetto dichiara Parte_1 la illegittimità della cartella esattoriale n. 07120010390390873000, ruolo 0011153/2000 per l'importo di €
2740,41, con conseguente annullamento della stessa. Della relativa iscrizione a ruolo nonché della sanzione ingiunta per avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione e ne ordina la cancellazione dal ruolo a cura e spese dell'Agente di Riscossione”
In:
“Rigetta per inammissibilità l'opposizione ad estratto di ruolo della cartella di pagamento n.
07120010390390873000”.
Riformare il capo 2) della sentenza da:
“Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alle spese di giudizio nei confronti dell'istante che vengono liquidate in € 780,00 di cui € 30,00 per spese (non essendo stato liquidato il contributo unificato perché a debito) ed € 750,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”
In:
“Condanna il contribuente alla refusione delle spese e competente di lite che si liquidano nell'importo di € 750,00 in favore di , o in quello che l'adito giudice Parte_1 riterrà più adeguato.“
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, cpc avverso estratto di ruolo, regolarmente notificato in data 22.02.2019, conveniva dinanzi al Giudice di Pace Controparte_2 di e l'ente impositore per CP_3 Parte_1 Controparte_3 ottenere l'annullamento, per decorso del termine di prescrizione, della cartella di pagamento n. 071
2001 0390390873 000 (della quale aveva ottenuto conoscenza mediante acquisizione dell'estratto ruolo), ed avente ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada risalenti all'anno 1997, per un importo di Euro 2.740,41.
Si costituiva in giudizio l' (d'ora in poi anche , la quale Parte_1 CP_4 depositava documentazione concernente la notificazione della cartella esattoriale avvenuta ex art. 143 cpc in data 01.03.2002 ed eccepiva l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in conseguenza della prova della notificazione della cartella e della mancanza di atti di riscossione;
domandava, quindi, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e, in ogni caso, rigettarsi la stessa.
Si costituiva, altresì, l in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 la quale resisteva, per quanto di ragione, all'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto, con spese di lite vinte ovvero compensate.
Con sentenza n. 31586 del 13.09.2022 il Giudice di Pace di accoglieva la domanda;
in CP_3 particolare, postulava l'esistenza dell'interesse ad agire con l'opposizione volta all'accertamento negativo del credito;
nel merito, rilevava che l' non avrebbe fornito prova Controparte_6 dell'esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione nel periodo compreso tra la data della contravvenzione (1997) e quella di notifica della cartella (2002); conseguentemente, dichiarava estinto per prescrizione il credito consacrato nel ruolo e nella conseguente cartella di pagamento n. 07120010390390873000, con annullamento di tali atti e condanna delle opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza, proponeva appello l' con atto di citazione regolarmente CP_4 notificato alle controparti in data 14 ottobre 2022, chiedendo altresì l'inibitoria ex art. 283 cpc;
al riguardo, l'odierna appellante postulava l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in ordine alla pretesa ammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale esclusa, ormai anche a livello positivo, dalla previsione di cui al nuovo comma 4 bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021; sul punto, richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussisterebbe l'interesse ad agire con un'opposizione di tal fatta a fronte della prova fornita in ordine alla notificazione della cartella e dell'assenza di atti esecutivi da parte del Concessionario.
Per tali motivi, l' in riforma della sentenza di primo grado, chiedeva al giudice di CP_4 accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo della cartella n.07120010390873000; revocare la condanna alle spese nei confronti del Concessionario;
con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Restavano contumaci, pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio, e Controparte_2
l Controparte_5
All'udienza del 08.11.2023, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 3, cpc, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e dell Controparte_2 Controparte_5
i quali, benché ritualmente citati, come attesta la relata notifica, a mezzo pec, eseguita in
[...] data 14.10.2022, non si sono costituiti nel presente giudizio.
§ 2. Passando al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo della inammissibilità dell'azione, esperita da , per le ragioni di seguito indicate. Controparte_2
E invero, l'appellante ha prospettato innanzitutto l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove ha ravvisato sussistente in capo all'attore l'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo, malgrado la prova della regolare notifica della cartella esattoriale, non opposta dal contribuente nel termine di legge.
L'ammissibilità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973 che prevede “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dunque, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela si palesa indifferibile”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme dettate per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n. 602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”
(Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass.
S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Nel caso in esame, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al primo giudice da CP_2
invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti
[...] ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato né tantomeno allegato
(neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12 comma 4 bis DPR n.
602/1973.
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. n. 146/2021) e dell'arresto delle Sezioni Unite dianzi richiamato, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc, le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza del primo Giudice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli – nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di CP_4 pace di . 31586/2022, depositata in cancelleria in data 13.09.2022 nell'ambito del CP_3 procedimento di primo grado R.G. n. 20227/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, nella contumacia di e dell Controparte_2 [...]
in persona del Prefetto p.t.: Controparte_7
ACCOGLIE l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da avverso la cartella di pagamento n. 071 2001 Controparte_2
0390390873 000 (ruolo n. 11153/2000);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 18 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti