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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/10/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 07.10.2025 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Milano, via Magenta n. 84 presso lo studio dell'Avv. Paolo BONALUME che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
attrice contro
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 convenuto-contumace
OGGETTO: azione di inadempimento contrattuale-cessione dei crediti.
************ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la nella qualità di Parte_2 cessionaria dei crediti delle società e Enel Servizio Elettrico s.p.a., adiva Controparte_2
l'intestato Tribunale per ottenere il pagamento, da parte del , del Controparte_1 credito di euro 86.369,87 per sorte capitale oltre agli interessi e agli importi dovuti ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002 per come specificamente richiesti nel libello introduttivo. Deduceva, in particolare, di essere cessionaria di crediti afferenti a fatture emesse dalle predette società a titolo di corrispettivo delle forniture di energia, gas e luce in favore del convenuto CP_1
e di aver intimato, infruttuosamente, il relativo pagamento. Il , seppur ritualmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta stante la sua natura strettamente documentale. Dopo una serie di rinvii interlocutori, in data 22.4.2025, parte attrice depositava rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. ed all'udienza del 7.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che Controparte_1 regolarmente citato non si è costituito. La presente causa viene decisa esclusivamente in ordine all'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Ed invero la società attrice ha depositato in data 22.04.2025 il documento contenente la rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., mentre era già allegata all'atto di citazione, procura speciale, rilasciata dal rappresentante legale della stessa società al procuratore della medesima, per rinunciare agli atti del giudizio. La rinuncia agli atti, mentre rappresenta, per la dottrina minoritaria, una revoca della domanda, secondo l'orientamento maggioritario, costituisce un atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito al termine del processo e priva il giudice del potere di emanare la decisione. La rinuncia agli atti processuali consiste in una dichiarazione espressa dall'attore di non voler proseguire il processo, vale a dire di non volere che il processo giunga ad una decisione di merito sulla domanda introdotta. Essa deve essere distinta dalla rinuncia all'azione o al diritto sostanziale, dalla cessazione della materia del contendere e dalla rinuncia alla singola domanda proposta all'interno di un processo cumulato. La rinuncia all'azione e la rinuncia al diritto sono, infatti, atti negoziali con portata sostanziale perché capaci di incidere o sul diritto ad ottenere una pronuncia di merito (C. 2268/1999) o direttamente sulla situazione sostanziale in lite (con conseguente rigetto in merito della domanda). La sentenza di rinuncia all'azione accerta «la perdita in capo all'attore, del diritto azionato o della possibilità di agire in giudizio», precludendo, al pari di una sentenza di merito, la riproponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto. Viceversa, con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia. Essa deve provenire da chi ha proposto l'azione e per il suo perfezionamento estintivo è necessaria l'accettazione, delle parti costituite interessate alla prosecuzione. L'accettazione, al pari della rinuncia, deve essere espressa (v. C. 6893/1992) dalla parte personalmente o dal procuratore speciale. Nell'ipotesi, come quella de quo, in cui il convenuto è contumace, la rinuncia agli atti del giudizio non deve essere notificata, ai sensi del comma 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. In tal caso, l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente e senza che l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito dell'atto di rinuncia (Cass. Civ. sent. n. 3905/1995). Il giudice deve dichiarare estinto il processo dopo aver verificato la formale regolarità (oggettiva e soggettiva) della rinuncia e dell'eventuale accettazione. Si deve infine aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, tenendo conto che nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.. Infine, occorre precisare che le spese del processo estinto per rinuncia sono poste a carico della parte rinunciante (C. ; C. 18514/2006; C. 17472/2002, Cass. civ. 21933/2006) fatta salva, in P.IVA_2 ogni caso, la possibilità per le parti di accordarsi diversamente.
Tanto detto in iure, occorre procedere alla declaratoria di cui all'art. 306 c.p.c.: difatti, in applicazione di tutti i suesposti principi di diritto, attesa la regolarità della rinuncia agli atti compiuta dall'attrice, nella contumacia della parte convenuta, il giudizio va dichiarato estinto. CP_ Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell' convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
-dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
-nulla sulle spese. Lamezia Terme, 08.10.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico Dott. Giovanni GAROFALO