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Ordinanza collegiale 3 marzo 2021
Ordinanza cautelare 21 aprile 2021
Sentenza 14 febbraio 2025
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- 1. VIA, VAS E AIAAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 15 febbraio 2025
VIA, VAS E AIA Tribunale Amministrativo Regionale della SICILIA - Palermo, Sezione 2, Sentenza del 29-01-2025, n. 244 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sui seguenti ricorsi riuniti: a) ricorso numero di registro generale 614 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di (Omissis) (Agrigento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ru. e Vi. Ai., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; contro - la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 14/02/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2021, proposto da
GI SI e IA MP, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Segnalini, con domicilio digitale in atti;
contro
Comune di Leonessa, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Leonessa, prot. ord. n. 7953, prot. spec. n. 96 dell’8 ottobre 2020, nonché di tutti gli altri atti precedenti, contemporanei e conseguenti, notificata in data 20 ottobre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, i ricorrenti – proprietari di fabbricato sito in Leonessa, via Eufranio Desideri n. 15, distinto in catasto al foglio 94, particella num. 230 sub 15 e 44, interno 15 - impugnano l’ordinanza di demolizione in epigrafe, con cui l’amministrazione comunale, “ Visto l'accertamento edilizio effettuato in data 11/09/2020 ”, assunto al prot. n. 7695 del 29 settembre 2020, ha ordinato loro la demolizione delle “ opere di costruzione di un portico in legno lamellare a copertura del lastrico solare antistante l'ingresso dell'abitazione ” ivi abusivamente realizzate “ in assenza del prescritto Permesso di costruire, del nulla osta sismico art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e dell'Autorizzazione Paesaggistica art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 ”.
Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, sostanzialmente sostenendone l’illegittimità per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, sull’assunto – non supportato da alcuna documentazione - che “ la tettoia poggiata e non ancorata al pavimento non richiede alcun titolo abilitativo, perché deve essere considerata un arredo esterno ”.
Rappresentano, altresì, i ricorrenti di aver comunque al riguardo presentato il 16 dicembre 2020, all’indomani del ricevimento dell’avversata ordinanza di demolizione, “ al fine di dissipare qualsiasi dubbio in merito ”, una relativa s.c.i.a. in sanatoria (in atti), da costoro avanzata ai sensi degli artt. 37 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 in ragione dell’ivi riferita (doppia) conformità dell’intervento, eseguito il 5 agosto 2020, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della segnalazione.
Il Comune di Leonessa, seppur ritualmente evocato in giudizio, inizialmente non si costituiva, poi depositando, su sollecitazione della Sezione (ordinanze n. 336 e n. 2557 del 2021), tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della decisione della controversia, tra cui la copia dell’accertamento edilizio posto a fondamento dell’avversata ordinanza, recante la descrizione dell’intervento edilizio contestato nonché la nota del 3 marzo 2021, con cui l’amministrazione, con riferimento alla s.c.i.a. avanzata dai ricorrenti, evidenzia loro la necessità di acquisire (tra l’altro) “ il nulla osta sismico in sanatoria ” e “ il nulla osta paesaggistico in sanatoria ”.
La sezione con ordinanza n. 2330/2021 respingeva l’istanza di sospensione cautelare, “ dato che gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi nelle more della decisione della SCIA a sanatoria presentata ex art. 37 DPR 380/2001 e 22 LR 15/2008, che, come chiarito dal Comune … risulta ancora allo stato pendente in attesa dell’adempimento del ricorrente alla richiesta di integrazione documentale formulata dalla PA ”.
All’udienza di smaltimento del 13 dicembre 2024, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Deve essere, innanzi tutto, chiarito come nel caso di specie non sussistano i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del gravame, non determinando la presentazione di una relativa istanza di accertamento di conformità la definitiva perdita di efficacia della precedente ordinanza di demolizione e, dunque, l’improcedibilità del gravame proposto bensì la mera sospensione dell’efficacia dell’ordinanza medesima per il solo tempo necessario alla definizione, eventualmente in forma tacita, del procedimento.
Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario, al quale il Collegio aderisce, opina, infatti, nel senso che la presentazione di un’istanza ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 non determini l’inefficacia dell’ordine demolitorio, bensì solo un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione - che è posto in uno stato di temporanea quiescenza e che, in caso di diniego (anche silente) della domanda riprende vigore – non rendendo, perciò, automaticamente improcedibile il ricorso (già proposto) avverso la demolizione (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, n. 3886/2020, nonché , ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, n. 2236/2019 e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4469/2017).
Orbene, nel caso di specie l’istanza risulta essere stata avanzata dai ricorrenti il 16 dicembre 2020 (come da documentazione in atti) con la conseguenza che - non avendo costoro poi documentato un espresso accoglimento, né tanto meno di aver provveduto all’integrazione documentale richiesta e/o comunque conseguito i richiesto nulla osta – sulla domanda non può che essersi ormai formato un provvedimento tacito di diniego ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Ne discende che l’impugnata ordinanza di demolizione ha oramai ripreso a produrre i propri effetti e può, dunque, essere portata ad esecuzione dall’amministrazione comunale (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4320/2020).
Ciò posto, il ricorso deve essere respinto.
Emerge, infatti, già dalla semplice lettura della “relazione tecnica” relativa all’accertamento edilizio effettuato in data 11 settembre 2020 – posto espressamente a fondamento dell’avversata ordinanza e il cui contenuto non risulta essere stato in alcun modo contestato da parte ricorrente - come l’opera contestate abbia caratteristiche e dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione all’immobile al quale accede e sia, quindi, configurabile come vero e proprio intervento di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente sua subordinazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), dello stesso d.P.R, al regime del permesso di costruire, comportando esse “ l’inserimento di nuovi elementi ed impianti ” con sensibile modifica del prospetto e della sagoma dell’edificio interessato (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, n. 254/2018 e Sezione VI, n. 3510/2011).
Si legge, infatti, in tale documento come l’opera contestata consista nella “ avvenuta realizzazione di un portico in legno lamellare posto a copertura del lastrico solare, antistante l'ingresso all'abitazione e posto in adiacenza della strada interna condominiale … realizzato con pilastri, ancorati alla base con staffe in metallo, e travi delle dimensioni di cm. 20x16, travicelli 8x12, tavole e sovrastante manto di copertura in tegole di guina catramata "c.d. canadesi", aperto su due lati (sud ed ovest), parzialmente aperto sul lato nord, avente le seguenti dimensioni lorde:
ml. (3,67+3,71):2x4,81 = Mq. 17,75
altezza in gronda ml. 2,17
altezza al colmo ml. 2,43 ”.
Dalla puntuale descrizione delle opere è, dunque, possibile desumere, come nel caso di specie i ricorrenti abbiano di fatto abusivamente realizzato un intervento che - diversamente da quanto (solo) affermato in ricorso – appare essere in grado di apportare al preesistente manufatto delle variazioni essenziali tali da integrare un abuso, modificando la sagoma e la volumetria del manufatto.
A nulla rileva in senso contrario l’eventuale ipotetica sanabilità dell’opera – peraltro tacitamente negata dall’amministrazione comunale - costituendo la sua abusività già di per sé presupposto per l’applicazione della prescritta sanzione demolitoria, non ponendo, in presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 5723 del 6 settembre 2021).
Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, che infatti obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza eseguire alcuna preventiva valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione VI, 20/07/2021, n. 5457, Consiglio di Stato, Sezione VI, 16/02/2021, n. 1432; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 09/06/2021, n. 3880; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 09/03/2020, n. 350).
A ciò si aggiunga come l’intervento di cui si discorre ricada, poi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale di cui al d.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e come, secondo la giurisprudenza, che il Collegio condivide, “ gli interventi edilizi effettuati in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico sono soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione anche se ritenuti opere pertinenziali e quindi assentibili con mera segnalazione ” sicchè “ in mancanza di autorizzazione paesistica l'applicazione della sanzione demolitoria è doverosa ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 16/11/2020, n. 5269).
Deve, poi, essere ugualmente disattesa anche la censura incentrata sull’asserito difetto di motivazione, attesa quella pacifica giurisprudenza che afferma come l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi ed al ripristino della legalità sia in re ipsa , non sussistendo alcun affidamento del privato meritevole di tutela e non potendosi certamente consentire l’utilizzo libero ed indiscriminato delle facoltà edificatorie sul territorio (in tal senso, ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, sezione III, n. 240/2011; T.A.R. Campania, Napoli, sezione VI, n. 26797/2010; T.A.R. Puglia, Bari, sezione II, n. 3902/2010).
L’impugnata ordinanza di demolizione - nel richiamare il carattere abusivo delle opere - risulta, perciò, assistita da una congrua motivazione, riportando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato emanazione nonché un’indicazione puntuale delle opere abusive, anche mediante il riferimento alle caratteristiche riscontrate in sede di accertamento di infrazione, invocandosi, a tal proposito, quel consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che afferma che “l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare” (in tal senso, ex multis , Sezione V, n. 2196/2014).
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, quindi, essere rigettato
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO