Articolo 27 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 26Articolo 28
Versione
19 aprile 1958
Art. 27.
I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;
2) in acquisto di beni immobili;
3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;
4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958