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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. RE La LL, all'esito dell'udienza del 05 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 4378/2023
R.G. promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mammola, via Dante n. 73, presso lo studio dell'avv.to Chiara CHINDAMO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
CI il Grande, elettivamente domiciliato in Locri alla via Matteotti n. 48, con gli avv.ti
LL UA e TO RI, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37875, pec: Per_1
t; Email_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZINE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.12.2023 ha esposto che negli anni Parte_1
2017, 2018 e 2020 ha prestato attività lavorativa, quale bracciante agricola, alle dipendenze della ditta , con sede in CA alla via Chiesa Nuova n. 4, mentre Controparte_2
Pag. 1 a 16 negli anni 2019 e 2021 presso la ditta , con sede a CA in via Brindisi;
che Controparte_3
le sedi operative di entrambe le aziende agricole si trovano a AL e CA;
che in tutti i rapporti di lavoro ha prestato attività lavorativa per 102 giornate annue con conseguente iscrizione negli elenchi pertinenti del comune di residenza;
che ha ottenuto le connesse prestazioni previdenziali ed assistenziali, in specie l' indennità di disoccupazione;
che con lettere raccomandate datate 19.12.2022 e recapitate nella prima metà del mese di gennaio
2023, l' le ha notificato i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro in CP_4 agricoltura per gli anni dal 2017 al 2021; che avverso i disconoscimenti ha proposto in data
5.2.2023 ricorso in prima istanza alla competente commissione CISOA;
che il predetto è stato rigettato con decreti nn. 70-74 datati 2.5.2023 e comunicati a luglio del 2023; che maturato il termine del silenzio rigetto ha promosso, in data 18.5.2023, ricorso di 2° grado alla
Commissione centrale, rimasto senza esito;
che il verbale di accertamento non le è mai stato notificato;
che ha regolamento prestato attività lavorativa alle dipendenze delle ditte CP_2
CP_ e;
che ha lavorato sui terreni delle aziende siti nei comuni di AL e CA e si è occupata della raccolta delle olive, della frutta, delle castagne, delle noci, degli agrumi e degli ortaggi di stagione;
che, una volta giunta a AL o Ardore, sui fondi aziendali è stata accompagnata dai datori di lavoro o da soggetti da loro incaricati;
che nello svolgimento delle mansioni ha seguito le indicazioni dei datori di lavoro e ha prestato attività lavorativa dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00; che a seguito della pandemia da COVID, al fine di andare incontro alle difficoltà economiche dei datori di lavoro, ha accettato la sospensione della retribuzione. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il sig. G.L. adito, contrariis rejectis, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., ed in accoglimento del presente ricorso: 1) accertare e dichiarare l' effettiva sussistenza per gli anni 2017-2021 del rapporto di lavoro agricolo subordinato intercorso tra la ricorrente e l' azienda agricola di
[...]
negli anni 2017, 2018 e 2020 e tra la ricorrente e l'azienda agricola CP_2 Parte_2
nell'anno 2019 e 2021 e quindi il diritto della stessa alla reiscrizione negli elenchi
[...] nominativi dei lavoratori agricoli degli anni 2017-2021 per numero 102 giornate, con ogni conseguenza di legge ed ogni necessario provvedimento anche ordinatorio;
2) conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante a trattenere le prestazioni previdenziali e/o assistenziali già erogate dall' in suo favore, collegate al CP_1
Pag. 2 a 16 riconosciuto diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per i predetti anni, con condanna dell' alla restituzione di eventuali somme già trattenute o recuperate in CP_1 ragione della cancellazione per cui è causa;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 22 l. n. 83/1970, l'infondatezza del ricorso, l'omesso assolvimento dell'onere della prova e si è riportato alle risultanze di cui ai verbali ispettivi del
28.10.2022 n. 2022004794/DDL e n. 2022004795/DDL emessi, rispettivamente, nei confronti delle ditte e , a seguito dei quali i rapporti Controparte_3 Controparte_2 di lavoro denunciati in favore della ricorrente sono stati disconosciuti, così come tutti i rapporti di lavoro instaurati a far data dal 2012 fino al 2021. Ha pertanto concluso:” - rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti dell' in quanto CP_1
infondate ed erronee in diritto e comunque sfornite di compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
- con vittoria di competenze professionali”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi alle udienze del 07.03.202025, del 14.05.2025 e del 11.07.2025.
RAGIONI DELLE DECISIONI
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2017 al 2021 a seguito dell'avvenuta cancellazione.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto.
L'eccezione è infondata.
Va ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi CP_1 in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7,
Pag. 3 a 16 convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso di specie parte ricorrente ha ricevuto, per tutti gli anni per cui è causa, provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in data 12.01.2023, come da allegazioni dell' . Avverso i provvedimenti di disconoscimento ha tempestivamente CP_4
promosso ricorso in prima istanza alla competente Commissione CISOA in data 05.02.2023
e, maturati i termini per il silenzio rigetto, opposizione in seconda istanza alla competente commissione CAU in data 18.05.2023, ha infine depositato il presente ricorso in data
28.12.2023, ovvero entro il termine di 120 giorni.
Non vi è dubbio, dunque, che il termine previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica del provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, è stato rispettato.
Non appare inutile ricordare che tale termine, inoltre si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973, e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. Att. c.p.c.
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi
Pag. 4 a 16 può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi.
Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa (l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le CP_1 giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente), l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_4 nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_4 fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
Pag. 5 a 16 determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1 motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricole di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c., per il quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed
Pag. 6 a 16 il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dall'articolo 2697 c.c. si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita. All'esito dell'istruttoria non si è formata infatti la prova per i periodi in esame relativi agli anni dal 2017 al 2021.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (estratto contributivo e buste paga) non
è idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario non ha, inoltre, trovato conferme nelle risultanze processuali, che sono risultate insufficienti a confermare le allegazioni della ricorrente per come si dirà più diffusamente appresso.
Ed invero, il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola non può essere limitato alla produzione della copia del “foglio di assunzione” (ossia la ricevuta della comunicazione obbligatoria di assunzione) ed alle buste paga, occorrendo invece l'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro. In questo senso, le testimonianze raccolte devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
Va altresì ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di
Pag. 7 a 16 opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Cassazione civile, Sez. L., sent. n. 7178 del 29/11/1987).
Dai verbali ispettivi sono emerse delle peculiarità che appare utile mettere in evidenza.
Occorre anzitutto significare che, nonostante la formale richiesta, i titolari dell'azienda non hanno esibito documentazione fiscale e/o contabile, né si sono resi disponibili a concordare una data per il sopralluogo sui fondi aziendali (cfr. pag. 2 del verbale ispettivo), attività quest'ultima necessaria al fine di prendere contezza delle reali dimensioni delle ditte e delle caratteristiche dei fondi denunciati.
Gli stessi hanno altresì significato che i controlli sulle ditte e CP_2 CP_2
sono collegati con quello eseguito nei confronti della ditta . Controparte_3 CP_5
si è limitata a produrre la denuncia aziendale del 14.03.2007, il Controparte_3
contratto di affitto del 10.5.2003, le visure catastali dei terreni condotti al 16.2.2007, una consulenza tecnica risalente al 2007 e la delega per i contributi associativi anni 2012-2022.
Inoltre, seppur convocata non si è mai presentata a rendere dichiarazioni agli Ispettori.
Le uniche dichiarazioni riguardanti la ditta sono state rilasciate dal di lei Controparte_3
marito , il quale ha asserito: “I terreni vengono coltivati da me con Controparte_2 la mia azienda e da mia OG con la sua. Talvolta un terreno viene coltivato da mia OG
e talvolta il medesimo terreno viene coltivato da me. Non c'è una distinzione netta ma una gestione comune dei terreni tant'è che non riusciamo a distinguere di anno in anno chi coltiva cosa” (cfr. pag. 5 verbale ispettivo ditta ). Controparte_2
Dal verbale ispettivo è emerso inoltre che l'azienda agricola ha cessato la partita IVA per le colture olivicole nel 2006 e che la stessa non è stata riattivata, che non è iscritta alla
CCIA, nonché che alcuni dei terreni denunciati e per i quali è stato stipulato contratto di affitto, non sono stati utilizzati in via esclusiva e sono stati denunciati anche da CP_5
(cfr. pagg. 7 e 8 del verbale ispettivo).
Al tal proposito, ha dichiarato agli Ispettori: “(..) faccio Controparte_2 presente (..)di aver operato sempre sugli stessi terreni che si trovano nei comuni di AL
Pag. 8 a 16 e di CA (..) Intendo precisare che questi terreni fanno parte anche dell'azienda di mia OG , li coltiviamo insieme e sono in comproprietà ad entrambi(..)”. Controparte_3
Quanto alla ditta , gli ispettori hanno altresì accertato che Controparte_2
l'attività dell'azienda ha avuto ad oggetto unicamente adempimenti di natura amministrativa e non attività tipiche dell'azienda agricola, tant'è che non è stata fornita nessuna documentazione contabile, né sono state esibite fatture. Le uniche produzioni documentali sono state il libro unico del lavoro relativo agli anni 2012-2022, la denuncia aziendale, le visure catastali del 2007 e la delega per i contributi associativi.
Lo stesso titolare, in sede di dichiarazioni, ha riferito di destinare il raccolto ai bisogni della famiglia e di vendere l'eventuale rimanenza ai privati, nonché- quanto agli obblighi retributivi- che “(…) né io né mia OG abbiamo pagato gli operai negli ultimi due anni.
Infatti, in considerazione dei miei problemi di salute e del covid, ho chiesto agli operai di avere fiducia in me e infatti conto di pagarli prossimamente mentre li ho messi in regola con
i contributi e tutti hanno accettato le mie condizioni (…)”.
Di non poco rilievo è altresì la circostanza che al titolare è attribuibile una P.IVA unicamente per il periodo dal 2004 al 2011 (cfr. pagg. 6 e 7 del verbale).
Gli accertatori hanno pertanto concluso- anche in considerazione del reale fabbisogno aziendale e di quanto denunciato (cf. pag. 13 verbale) - per l'inesistenza delle aziende dei coniugi e , istituite solo formalmente e con il Controparte_3 Controparte_2
precipuo scopo di costituire posizioni assicurative fittizie finalizzate alla percezione di prestazioni previdenziali, con conseguente disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dal III trimestre del 2012 al II trimestre del 2022.
A prescindere dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione
(Cass., 12.8.2024, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo.
Pag. 9 a 16 Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
É opportuno in merito dare conto delle risultanze testimoniali.
Appare utile iniziare con la deposizione del teste , il quale ha Testimone_1
dichiarato:” (…) Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme. Noi abbiamo lavorato insieme presso le ditte e . Io ho lavorato Controparte_2 Controparte_3
dal 2013 al 2021, lei credo dal 2017 in poi, sino al 2021 ADR. Dal 2017 al 2021 io ho fatto
102 giornate lavorative, lei, la ricorrente, presumo uguali. ADR Io ho lavorato da fine estate sino a fine anno, qualche volta ad inizio anno, come nel 2020, che ho lavorato da inizio anno
a giugno. ADR Il cambiamento di periodi dipendeva dalla possibilità di essere assunto. ADR
Con la ricorrente nei primi due anni abbiamo fatto lo stesso periodo di lavoro, ovvero da fine estate a fine anno. Nel 2020 invece quando io ho finito lei stava appena iniziando. ADR Le CP_ ditte e sono di marito e OG, si occupano di un'azienda agricola e di CP_2
coltivazione di ortaggi. Hanno ettari di terreno con assai piante di ulivo. Non so dire un numero preciso di piante. Tra esse vi sono piante secolari ed altre più giovani. ADR I fondi aziendali sono nelle campagne di AL, in zona collinare. ADR La ricorrente si occupava di ortaggi e nel periodo delle olive lavorava nella preparazione dei terreni e nella raccolta.
ADR io ho guadagnato 700-800 euro al mese, che corrispondono a circa 30 euro giornalieri.
Pag. 10 a 16 Presumo che la ricorrente sia stata pagata come me, io l'ho vista pagare. Il datore di lavoro ci dava piccoli acconti, non tutto insieme, ma poco per volta. ADR Noi facevamo 8 ore al giorno, dalle 7 alle 16, d'estate io andavo pure un'ora prima per uscire prima. ADR Ricordo tantissime persone lavorare, non ricordo quante, chi lavorava in un posto, chi in un altro.
Adr Non ricordo altri nomi che quelli di , , . ADR. Io pure ho subìto un Pt_3 Per_2 Pt_1
disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2017- 2020 ed allo stato ancora non ho fatto causa. ADR Era che ci diceva cosa fare, qualche volta la OG qualche volta CP_2 una persona di sua fiducia. ADR Posso dire che l'azienda produceva solo olive ed ortaggi, ma in grande quantità. Noi mettevamo tutto nelle cassette e lui lo portava via. ADR. Ricordo che nel periodo covid il datore ci chiese di attendere per i pagamenti, ed io ancora spetto parte del dovuto”, per proseguire con , che ha riferito:” “(…) Conosco la Parte_4 ricorrente da venti anni. Lei ha lavorato in campagna, anche io faccio il bracciante agricolo.
ADR Lei nel 2017-2018 e 2020 ha lavorato per l'azienda , con sede in zona di CP_2
AL. Lo so perché è una collega di mia OG , loro hanno lavorato lì ed Parte_5 io ogni tanto le accompagnavo. ADR Anche mia OG ha visto cancellate le giornate agricole, e la causa ancora non si è conclusa. ADR i periodi di lavoro erano vari, a volte nel periodo delle olive, altri periodi in quello estivo. ADR da quel che so è stata pagata a tratti, per contanti con acconti ADR so che ha fatto 102 giornate annue perché me lo diceva mia OG. ADR loro hanno lavorato quasi sempre nello stesso periodo ed insieme, io le portavo in azienda, le solo accompagnavo, non ero presente. ADR Io non ho mai lavorato per questa ditta. ADR Io non l'ho mai vista lavorare, lei lavorava dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16, mentre d'estate iniziavano prima e finivano prima. ADR Preciso che nel 2020 e 2021 ha lavorato di meno causa covid, nel 2019 ricordo che erano chiamate solo occasionalmente.
ADR Io in questi anni lavoravo per conto mio. ADR Io le accompagnavo da sino ad Pt_6
Ardore o AL, a seconda di dove dovevano andare. ADR So che, se non potevo accompagnarle io, le accompagnava il marito di , altra lavoratrice, oppure Controparte_6
andavano in treno”, e concludere con “Conosco la ricorrente per Controparte_2 motivi di lavoro da circa 7 o 8 anni, lei ha lavorato per me nel 2017 e 2018. Ha lavorato come bracciante agricola per 102 giornate, forse ha lavorato per più di 2 anni, forse tre o quattro, forse ha lavorato anche nel 2020. Io in media ho avuto circa 20 dipendenti, la mia azienda ora è chiusa, non ricordo quando è stata aperta. ADR I terreni sono ubicati tra
Pag. 11 a 16 AL e CA. ADR Lei lavorava dalle 7 alle 15 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì. ADR I prodotti agricoli li vendevo a privati, una parte li trattenevo per fabbisogno personale, il resto lo vendevo. ADR Io producevo olio ed ortaggi. ADR Avevo una sola serra, tutto il resto era uliveto, parliamo di migliaia di piante di ulivo secolari, alcune le aveva piantato mio padre. ADR Negli anni in cui ha lavorato l'azienda segnava un sostanziale pareggio economico, solo negli ultimi anni abbiamo avuto difficoltà. ADR. Ho chiuso
l'azienda per motivi di salute, ho avuto il covid, due interventi al cuore, ho famiglia e non mi sono più dedicato al lavoro. ADR. Ricordo tra i vari operai uno di fiducia, che faceva le mie veci, era ADR ricordo anche . ADR Io ho pagato la Persona_3 Persona_4 ricorrente circa 40 o 45 euro al giorno. ADR Ero io che davo le indicazioni o lasciavo ad altri incaricati cosa dire. ADR Non ho fatto causa all' per le vicende relative alla mia CP_1 azienda. ADR I miei operai li pagavo sempre in contanti”.
Va considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva delle deposizioni acquisite e non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e della disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni.
In particolare, non ha distinto, né per lui né per la ricorrente, per Testimone_1
quale datore di lavoro avrebbero prestato attività lavorativa, ed ha genericamente affermato
“Noi abbiamo lavorato insieme presso le ditte e . Io Controparte_2 Controparte_3
ho lavorato dal 2013 al 2021, lei credo dal 2017 in poi, sino al 2021 ADR. Dal 2017 al 2021 io ho fatto 102 giornate lavorative, lei, la ricorrente, presumo uguali”. Quanto alla retribuzione- nonostante la parte ricorrente abbia precisato che nel periodo post COVID19 i pagamenti siano stati sospesi- questi ha dichiarato che “Presumo che la ricorrente sia stata pagata come me, io l'ho vista pagare. Il datore di lavoro ci dava piccoli acconti, non tutto insieme, ma poco per volta”. Ed invero, la circostanza riferita risulta direttamente smentita dallo stesso il quale, in sede di dichiarazioni rese agli Ispettori, ha affermato “(…) CP_2
né io né mia OG abbiamo pagato gli operai negli ultimi due anni”.
Non da ultimo, va considerato che il teste ha ammesso di aver subito il disconoscimento delle giornate agricole prestate anche negli anni di causa, e di aver prestato acquiescenza alla determinazione dell' senza aver proposto impugnazione. CP_1
Conseguentemente, tale testimonianza è radicalmente destituita di attendibilità, non potendo
Pag. 12 a 16 in alcun modo validamente apportare elementi asseritamente acquisiti in prima persona nei terreni aziendali, la cui assenza sugli stessi è, invece, un elemento di fatto divenuto incontrovertibile.
Quanto al teste , questi non è stato collega di lavoro della ricorrente Parte_4 ed ha riferito limitatamente ad alcuni anni: “(…) Lei nel 2017-2018 e 2020 ha lavorato per
l'azienda , con sede in zona di AL. Lo so perché è una collega di mia CP_2 OG , loro hanno lavorato lì ed io ogni tanto le accompagnavo (…) so che Parte_5 ha fatto 102 giornate annue perché me lo diceva mia OG (…) le solo accompagnavo, non ero presente. (…) Io non ho mai lavorato per questa ditta. ADR Io non l'ho mai vista lavorare”. Ebbene, anche tale dichiarazione non appare dotata di un significato grado di attendibilità, posto che essa risulta essere de relato su quanto indicato da altro lavoratore ed
è inoltre significativamente generica in merito alla frequenza con la quale egli riferisce di averla accompagnata sui luoghi di lavoro.
Il teste , titolare dell'omonima azienda agricola, datore di Controparte_2 lavoro della ricorrente e coniuge di , altra datrice di lavoro, ha reso Controparte_3
dichiarazioni in palese contrasto con quanto dichiarato agli Ispettori in sede di accertamento e ha riferito unicamente per la sua ditta: “lei ha lavorato per me nel 2017 e 2018. Ha lavorato come bracciante agricola per 102 giornate, forse ha lavorato per più di 2 anni, forse tre o quattro, forse ha lavorato anche nel 2020 (…) Negli anni in cui ha lavorato l'azienda segnava un sostanziale pareggio economico, solo negli ultimi anni abbiamo avuto difficoltà”.
Dal raffronto con le dichiarazioni rese in sede ispettive emerge inoltre che il datore di lavoro confonde anche il numero degli operai assunti media di anno in anno. In sede ispettiva egli ha riferito di assumere circa 30 operai per la sua azienda e 10 per quella della OG, mentre nel corso dell'istruttoria ha ridotto tale numero a quello di 20. Dall'esame degli atti di causa emerge che il dato riferito in qualità di testimone è certamente errato, poiché il numero di dipendenti denunciati è stato, negli anni che qui interessano, sempre pari o superiore a 40.
Tale aspetto non è di poco momento poiché, a fronte di questo numero di braccianti agricoli,
l'azienda avrebbe erogato la rilevantissima cifra annua di oltre 200.000,00 quale costo complessivo di manodopera, della quale il datore non avrebbe dovuto perdere facilmente memoria. Diversamente, nella testimonianza in esame vi è assoluta confusione nelle dichiarazioni rese sia negli di lavoro sia nelle circostanze in cui ciò si sarebbe realizzato. Di
Pag. 13 a 16 particolare rilievo è poi l'evidenza per cui in nessuna delle dichiarazioni esaminate sia stato riferito il nome di altri colleghi di lavoro con il quale l'odierna ricorrente avrebbe prestato le mansioni dedotte. Ed invero, dei soli tre nomi riferiti dal primo testimone, non si può tenere conto a causa dell'inattendibilità della stessa per quanto già motivato.
Inoltre, seppure parte ricorrente abbia espressamente rappresentato che nel periodo post pandemia i pagamenti erano stati sospesi, nel riferire in ordine alla retribuzione ha affermato “ho pagato la ricorrente circa 40 o 45 euro al giorno (…) I miei operai li pagavo sempre in contanti”. Vi è dunque un evidente contrasto con le dichiarazioni precedentemente rese.
Al pari, anche OG del teste ha subito il disconoscimento del Parte_4
rapporto di lavoro “Anche mia OG ha visto cancellate le giornate agricole, e la causa ancora non si è conclusa”.
Altresì lo stesso titolare dell'azienda ha affermato “Non ho Controparte_2 fatto causa all' per le vicende relative alla mia azienda”, prestando così acquiescenza CP_1 agli esiti dell'accertamento.
L'attendibilità delle testimonianze esaminate appare quindi significativamente fragile, destinata a cedere al primo controllo estrinseco, e pertanto, non idonea a consentire la formazione della prova.
Inoltre, non può non rilevarsi che i lavoratori, giacché coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo, nutrono un naturale interesse alla risoluzione della controversia in senso favorevole alla ricorrente, essendo titolari di una posizione assimilabile a quella de qua.
È dunque prevedibile siano interessati a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, seppure de relato, come già riferito, la costanza e regolarità delle prestazioni lavorative rese insieme all'odierna ricorrente, anche al fine di proseguire un mutuo conforto probatorio, sia pure indiretto.
Tuttavia, al riguardo va altresì evidenziato che in sede amministrativa solo due lavoratori tra tutti i dipendenti denunciati hanno scelto di presentarsi, e che peraltro hanno reso dichiarazioni contrastanti con le deduzioni attoree, di talchè, dall'assoluta loro rarefazione non può trarsi alcun utile argomento di prova in ordine all'effettiva attività lavorativa svolta in via subordinata.
Pag. 14 a 16 Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative, accomunate dal medesimo interesse, e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale, stereotipate e interscambiabile, si dimostrano impalpabili, e, all'esito, insufficienti.
Nel complesso le dichiarazioni rese si presentano generiche e prive di riferimenti certi rispetto a quelli che sono gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, a causa della inaffidabilità della documentazione proveniente dal datore di lavoro a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati.
La conclusione è che le risultanze testimoniale non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020
n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non
Pag. 15 a 16 espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso formulato da Parte_1
2. - condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed CP_1
€400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 5 dicembre 2025
Il Giudice
RE La LL
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