TRIB
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/08/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4212/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4212/2024, promossa con ricorso depositato in data 11.10.2024 da:
1) Parte_1
Nata a Zofingen (Svizzera) il 01.12.1963
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Massimiliano Spassino
e
2) Parte_2
Nato a Varese l'11.06.1968
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Massimiliano Spassino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Luino (VA) in data 30 settembre 2000
(anno 2000 atto n. 24 Parte I ) separati con sentenza n. 50/2025 del 23.01.2025, pubblicata l'1.02.2025 (passata in giudicato il 06.03.2025. v. documenti in atti).
senza figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11.10.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16.1.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 50/2025 del 23.01.2025, pubblicata l'1.02.2025 e passata in giudicato il 06.03.2025, il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.7.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il Sig. , a tacitazione di ogni pretesa della Sig.ra che accetta, Parte_2 Pt_1 corrisponderà alla medesima la somma complessiva di € 5.000,00, da versarsi con le seguenti modalità: quanto ad € 1.500,00, entro giorni dieci dall' avvenuto deposito della sentenza di separazione;
quanto ad € 1.500,00, entro mesi tre dall' avvenuto deposito della sentenza di separazione, quanto ad € 2.000,00, entro giorni dieci dall' avvenuto deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio civile (divorzio).
3) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale ed economico, null' altro residuando da definire tra i medesimi, anche in ragione del lungo periodo di tempo intercorso dalla cessazione della convivenza coniugale e del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 30.09.2000, in Luino
(Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luino (Va) anno 2000, atto n. 24 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4212/2024, promossa con ricorso depositato in data 11.10.2024 da:
1) Parte_1
Nata a Zofingen (Svizzera) il 01.12.1963
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Massimiliano Spassino
e
2) Parte_2
Nato a Varese l'11.06.1968
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Massimiliano Spassino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Luino (VA) in data 30 settembre 2000
(anno 2000 atto n. 24 Parte I ) separati con sentenza n. 50/2025 del 23.01.2025, pubblicata l'1.02.2025 (passata in giudicato il 06.03.2025. v. documenti in atti).
senza figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11.10.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16.1.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 50/2025 del 23.01.2025, pubblicata l'1.02.2025 e passata in giudicato il 06.03.2025, il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.7.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il Sig. , a tacitazione di ogni pretesa della Sig.ra che accetta, Parte_2 Pt_1 corrisponderà alla medesima la somma complessiva di € 5.000,00, da versarsi con le seguenti modalità: quanto ad € 1.500,00, entro giorni dieci dall' avvenuto deposito della sentenza di separazione;
quanto ad € 1.500,00, entro mesi tre dall' avvenuto deposito della sentenza di separazione, quanto ad € 2.000,00, entro giorni dieci dall' avvenuto deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio civile (divorzio).
3) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale ed economico, null' altro residuando da definire tra i medesimi, anche in ragione del lungo periodo di tempo intercorso dalla cessazione della convivenza coniugale e del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 30.09.2000, in Luino
(Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luino (Va) anno 2000, atto n. 24 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3