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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3894 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/08/2023 ed iscritto al n 3894 - 2023 RG , vertente tra
, nata in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Calabria alla Via Santa Caterina s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n° 468/A, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- nata a [...] il [...] CP_1
( ) e nata a [...] il C.F._1 CP_2
04/06/1947 ), elettivamente domiciliate in Reggio C.F._2
Calabria alla via Gramsci 10, presso lo studio dell'avv. M. Cristiana Giovannelli ( ) che le rappresenta e difende giuste C.F._3 procure in atti;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO della decisione
§ 1. Con ricorso depositato il 02.08.2023 l'odierna ricorrente esponeva che:
- a far data dal 04.06.2021 sino al 04.06.2023, prestava la propria attività lavorativa “in nero”, con mansioni di badante presso l'abitazione della sig.ra
1 affetta dalla patologia del morbo di Parkinson, pertanto non CP_2 autosufficiente;
- le attività da svolgere ed il pagamento della retribuzione venivano impartite dalla sig.ra figlia della sig.ra ; CP_1 CP_2
-l'attività lavorativa consisteva nel cucinare, pulire, prestare vigilanza ed ausilio all'igiene personale della sig.ra provvedere alla spesa, CP_2 somministrare i medicinali, con pernottamento senza soluzione di continuità e lo svolgimento di servizio quale badante per 24 ore su 24 eccetto due giorni la settimana (lunedì e giovedì) durante i quali la ricorrente poteva assentarsi dal luogo di lavoro soltanto per cinque ore ed ovvero dalle 14 alle 19.
- La retribuzione veniva corrisposta dalla sig.ra con CP_1 pagamenti mensili di € 800 ed in contanti;
- dopo reiterate lamentale in merito all'esigua retribuzione corrisposta ed al mancato pagamento dello straordinario e delle ferie non godute, in data 04.06.2023 veniva licenziata dalla sig.ra non percependo CP_1 alcun'altra somma di denaro. Concludeva chiedendo:
“ 1) Accertare l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze dei resistenti come badante/assistente familiare prima di seconda categoria e poi di categoria C Super per il periodo decorso a far data dal 4/06/2021 dal fino al 4/06/2023 (per come meglio specificato in parte narrativa) e, per l'effetto,
2) Condannarli in solido al pagamento di € 10.445,42 a titolo di differenze retributive, tredicesime mensilità, ferie non godute, TFR ai sensi dei richiamati articoli del CCNL e del codice civile di cui in narrativa oltre interessi e rivalutazione a far data dal 4/06/2023;
3) condannare altresì i resistenti al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio oltre IVA. CPA e rimborso forfettario da liquidarsi a favore del lo Stato sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio.” Ritualmente costituito il contraddittorio, si costituivano le convenute resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2. La causa è stata istruita, con assunzione della prova testimoniale, all'esito della quale, dopo alcuni differimenti, le parti all'udienza dell'8.05.2025 dichiaravano di essere pervenute ad un accordo di conciliazione in base al quale il datore di lavoro avrebbe corrisposto entro il 30 ottobre la somma di euro 5.000,00 sul conto corrente intestato alla lavoratrice, e chiedevano un differimento per verificare l'adempimento dell'accordo conciliativo. All'udienza del 27.11.2025 i procuratori delle parti congiuntamente confermavano che era stato raggiunto un accordo
2 transattivo e chiedevano che venisse dichiarata la cessata materia del contendere.
L'avv. Nucara, inoltre, chiedeva la liquidazione delle spese legali, precisando che vi è in atti istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La causa veniva brevemente differita per le verifiche relative al patrocinio a spese dello Stato.
§ 3. In conformità alle conclusioni delle parti, deve procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
§ 4. Le spese legali seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono poste in solido a carico delle resistenti. Deve darsi atto che la ricorrente è stata ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con delibera n. 910/2023 del 14.07.2023, al patrocinio a spese dello Stato e che per effetto dell'art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore che nel caso di specie è stata versata in atti. Non risultano motivi ostativi all'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Pertanto, il compenso spettante, ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, al difensore della ricorrente (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) viene liquidato come da separato decreto e posto a carico dello Stato. Nel dispositivo deve disporsi la condanna in solido delle parti resistenti al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002).
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna in solido le resistenti ) CP_1 C.F._1
e ) al pagamento delle spese legali CP_2 C.F._2 direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro 1.313,00 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 18/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3894 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/08/2023 ed iscritto al n 3894 - 2023 RG , vertente tra
, nata in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Calabria alla Via Santa Caterina s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n° 468/A, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- nata a [...] il [...] CP_1
( ) e nata a [...] il C.F._1 CP_2
04/06/1947 ), elettivamente domiciliate in Reggio C.F._2
Calabria alla via Gramsci 10, presso lo studio dell'avv. M. Cristiana Giovannelli ( ) che le rappresenta e difende giuste C.F._3 procure in atti;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO della decisione
§ 1. Con ricorso depositato il 02.08.2023 l'odierna ricorrente esponeva che:
- a far data dal 04.06.2021 sino al 04.06.2023, prestava la propria attività lavorativa “in nero”, con mansioni di badante presso l'abitazione della sig.ra
1 affetta dalla patologia del morbo di Parkinson, pertanto non CP_2 autosufficiente;
- le attività da svolgere ed il pagamento della retribuzione venivano impartite dalla sig.ra figlia della sig.ra ; CP_1 CP_2
-l'attività lavorativa consisteva nel cucinare, pulire, prestare vigilanza ed ausilio all'igiene personale della sig.ra provvedere alla spesa, CP_2 somministrare i medicinali, con pernottamento senza soluzione di continuità e lo svolgimento di servizio quale badante per 24 ore su 24 eccetto due giorni la settimana (lunedì e giovedì) durante i quali la ricorrente poteva assentarsi dal luogo di lavoro soltanto per cinque ore ed ovvero dalle 14 alle 19.
- La retribuzione veniva corrisposta dalla sig.ra con CP_1 pagamenti mensili di € 800 ed in contanti;
- dopo reiterate lamentale in merito all'esigua retribuzione corrisposta ed al mancato pagamento dello straordinario e delle ferie non godute, in data 04.06.2023 veniva licenziata dalla sig.ra non percependo CP_1 alcun'altra somma di denaro. Concludeva chiedendo:
“ 1) Accertare l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze dei resistenti come badante/assistente familiare prima di seconda categoria e poi di categoria C Super per il periodo decorso a far data dal 4/06/2021 dal fino al 4/06/2023 (per come meglio specificato in parte narrativa) e, per l'effetto,
2) Condannarli in solido al pagamento di € 10.445,42 a titolo di differenze retributive, tredicesime mensilità, ferie non godute, TFR ai sensi dei richiamati articoli del CCNL e del codice civile di cui in narrativa oltre interessi e rivalutazione a far data dal 4/06/2023;
3) condannare altresì i resistenti al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio oltre IVA. CPA e rimborso forfettario da liquidarsi a favore del lo Stato sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio.” Ritualmente costituito il contraddittorio, si costituivano le convenute resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2. La causa è stata istruita, con assunzione della prova testimoniale, all'esito della quale, dopo alcuni differimenti, le parti all'udienza dell'8.05.2025 dichiaravano di essere pervenute ad un accordo di conciliazione in base al quale il datore di lavoro avrebbe corrisposto entro il 30 ottobre la somma di euro 5.000,00 sul conto corrente intestato alla lavoratrice, e chiedevano un differimento per verificare l'adempimento dell'accordo conciliativo. All'udienza del 27.11.2025 i procuratori delle parti congiuntamente confermavano che era stato raggiunto un accordo
2 transattivo e chiedevano che venisse dichiarata la cessata materia del contendere.
L'avv. Nucara, inoltre, chiedeva la liquidazione delle spese legali, precisando che vi è in atti istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La causa veniva brevemente differita per le verifiche relative al patrocinio a spese dello Stato.
§ 3. In conformità alle conclusioni delle parti, deve procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
§ 4. Le spese legali seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono poste in solido a carico delle resistenti. Deve darsi atto che la ricorrente è stata ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con delibera n. 910/2023 del 14.07.2023, al patrocinio a spese dello Stato e che per effetto dell'art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore che nel caso di specie è stata versata in atti. Non risultano motivi ostativi all'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Pertanto, il compenso spettante, ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, al difensore della ricorrente (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) viene liquidato come da separato decreto e posto a carico dello Stato. Nel dispositivo deve disporsi la condanna in solido delle parti resistenti al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002).
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna in solido le resistenti ) CP_1 C.F._1
e ) al pagamento delle spese legali CP_2 C.F._2 direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro 1.313,00 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 18/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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