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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5019/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 263/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 16/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5669 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5669 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento del Comune di Scicli n. 5669 del 2.11.2020, notificato il 27.01.2021, relativo al tributo Tari anni 2015 e 2016, per l'importo di €.
11.720,77, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente adduceva i seguenti motivi: a) l'erronea valutazione della base imponibile in quanto dall'avviso emergerebbe che la superficie di complessivi mq 870 erano stati attribuiti a locale artigianale tariffa uso non domestico;
b) l'intervenuta decadenza del potere impositivo dell'ente per il decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regolamento IUC approvato con legge n. 147 del
27.12.2013 ed adottato con delibera del consiglio comunale n. 122 del 25.08.2014; c) l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948 n. 4 c.c..
Costituitosi in giudizio, il Comune di Scicli chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della pretesa e la valenza dell'avviso di accertamento impugnato.
Con sentenza n. 263/2022, depositata il 16.03.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa rigettava il ricorso e condannava il soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in
€ 1.000,00 oltre accessori di legge in favore del Comune di Scicli.
Il primo giudice constatava che il Comune di Scicli aveva notificato l'avviso di accertamento per omesso versamento Tari anni 2015 e 2016 il 23.12.2020 e, quindi, entro il 31.12.2020, come previsto dall'art.1, comma 161, della L. n. 296 del 2006.
La C.T.P. riteneva infondata anche l'eccezione di decadenza, affermando che era evidente
“l'incompatibilità tra l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione, nel momento in cui la notifica è intervenuta in tempo utile al fine di evitare la decadenza. Inoltre, al caso in questione si applica anche la proroga dei termini di decadenza di 85 giorni fino al 26 marzo 2021 prevista dall'art. 67 del decreto Cura
Italia (d.l.18/2020)”.
Inoltre, rigettava le altre doglianze per i seguenti motivi: “- L'immobile è idoneo a produrre rifiuti visto che lo stesso ricorrente lo utilizza per la attività svolta tramite la società Società_1 srl di cui è socio;
- La perizia, depositata dalla parte ricorrente, fa riferimento allo stato dei fatti del sopralluogo avvenuto in data 27 maggio 2020 e non agli anni 2015 e 2016, anni a cui si riferisce l'atto impugnato.
Inoltre, l'art. 39 del Regolamento Comunale afferma che unicamente le abitazioni civili in assenza di impiantistica sono esenti dal pagamento della tassa sui rifiuti.
Infine, …. si riscontra che le sanzioni applicate sono pari al 30% all'importo dovuto e non versato per gli anni 2015 e 2016”. Avverso la sentenza n. 263/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, con il quale chiede che sia accolto il ricorso originario;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante insiste nell'eccezione di decadenza del potere impositivo dell'ente, sostenendo che, sebbene l'avviso sembrerebbe essere stato emesso il 2.11.2020, lo stesso è stato notificato a mezzo ar.
617951953987, consegnato al destinatario il 27.01.2021.
Reitera, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale che decorre – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c. - dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che il diritto di credito del tributo 2015 poteva essere fatto vale a decorrere sin dal 17.06.2015, e al più tardi dall'1.11.2015, per cui nel caso in esame è ampiamente prescritto (01.11.2020).
Ripropone la tesi dell'erronea determinazione della base imponibile e della tariffa (TND 21) locale artigianale, sostenendo che l'immobile oggetto di imposizione non è mai stato adibito ad uso artigianale
(TND 21 la cui tariffa è pari ad € 4,59 per mq) ma semmai ad uso magazzino;
di conseguenza, l'immobile andava assoggettato alla tariffa TND 03 (€ 2,08 per mq) per uso deposito nè poteva esserne fatto un uso diverso. Infatti, nei locali in questione “non risultano presenti né impianto elettrico né illuminazione (né idrico sanitario) per come si evince dalle foto interne ed esterne allegate alla perizia giurata dall'arch.
Nominativo_1”, allegata al ricorso. Pertanto, l'immobile descritto nell'avviso di accertamento non andava assoggettato ad alcuna imposizione tributaria del Comune, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e ss. nonché 39 del regolamento comunale, in quanto privo di ogni tipologia di utenza (luce, acqua, scarico), presenta gravi lesioni e mancanza di porzioni di tetto che lo rendono inagibile, per come si evince dalle foto allegate alla superiore perizia (cfr doc.7 del ricorso di primo grado). Inoltre, la C.T.P. - secondo l'appellante - ha erroneamente accolto l'eccezione del Comune secondo cui l'esenzione ex art 39 del Regolamento riguarderebbe solo le abitazioni civili (VII).
L'assunto è errato atteso che il ricorrente ha inteso, e intende, riferirsi all'art. 39, comma VI: “locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione, purché confermato da idonea documentazione”.
Costituitosi in questo grado il Comune di Scicli ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
L'ente impositore osserva che la sentenza della C.T.P. di Ragusa n. 919/03/2021, citata nel ricorso in appello, non è pertinente perché in quel caso l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso per l'omessa dichiarazione mentre l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio è stato emesso per l'omesso versamento. Inoltre, il giudice di primo grado ha indicato nella sentenza impugnata come data di notifica il 23/12/2020, cioè la data di spedizione stampata meccanograficamente da Poste Italiane s.p.a. sull'avviso di ricevimento della raccomandata a.r.; quindi, l'avviso di accertamento è stato notificato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Nel merito della pretesa tributaria il Comune sottolinea la contraddizione del contribuente che ritiene inagibile l'immobile in questione ma allo stesso tempo dichiara che viene utilizzato come deposito per l'attività svolta tramite la società Società_1 s.r.l. di cui è socio, e quindi che è idoneo a produrre rifiuti. Inoltre, evidenzia che per ottenere la variazione dalla tariffa TND 21 alla tariffa TND 03 occorre, ai sensi dell'art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013, presentare la denuncia di variazione Tari entro il 30 giugno successivo a quello in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati;
quindi, nel caso in questione entro il 30 giugno 2016 per la denuncia Tari anno 2015 (per cui non è condivisibile l'orientamento espresso dalla C.T.P. di Ragusa nella sentenza n. 263/01/2022 citata nel ricorso in appello).
All'udienza dell'1 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invero, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il Comune di Scicli ha notificato l'avviso di accertamento per omesso versamento Tari per gli anni 2015 e 2016 in data 23.12.2020 e, quindi, entro il
31.12.2020, come previsto dall'art.1, comma 161, della L. n. 296 del 2006. Infatti, sull'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. la data di spedizione stampata meccanograficamente da Poste
Italiane s.p.a. è quella del 23.12.2020 e la data di consegna al destinatario è irrilevante.
La prescrizione non è maturata in quanto il termine quinquennale è stato rispettato, anche con riferimento al tributo per l'anno 2015.
Nel merito il contribuente sostiene che l'immobile descritto nell'avviso di accertamento non andava assoggettato ad alcuna imposizione tributaria del Comune, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e ss. nonché 39 del regolamento comunale, ma nel contempo ammette che era utilizzato come deposito per l'attività svolta tramite la società Società_1 s.r.l. di cui era socio, per cui era idoneo a produrre rifiuti. In ogni caso il contribuente avrebbe dovuto presentare una apposita istanza documentata per chiedere l'esenzione. Analogamente, per ottenere la variazione dalla tariffa TND 21 alla tariffa TND 03 occorreva, ai sensi dell'art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013, presentare la denuncia di variazione Tari entro il 30 giugno successivo a quello in cui erano intervenute modificazioni dei dati dichiarati;
quindi, nel caso in esame entro il 30 giugno 2016 per la denuncia Tari anno 2015.
Sulla base di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Scicli nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tariffari minimi per la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 263/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Scicli per il giudizio, che liquida in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. OM Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5019/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 263/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 16/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5669 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5669 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento del Comune di Scicli n. 5669 del 2.11.2020, notificato il 27.01.2021, relativo al tributo Tari anni 2015 e 2016, per l'importo di €.
11.720,77, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente adduceva i seguenti motivi: a) l'erronea valutazione della base imponibile in quanto dall'avviso emergerebbe che la superficie di complessivi mq 870 erano stati attribuiti a locale artigianale tariffa uso non domestico;
b) l'intervenuta decadenza del potere impositivo dell'ente per il decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regolamento IUC approvato con legge n. 147 del
27.12.2013 ed adottato con delibera del consiglio comunale n. 122 del 25.08.2014; c) l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948 n. 4 c.c..
Costituitosi in giudizio, il Comune di Scicli chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della pretesa e la valenza dell'avviso di accertamento impugnato.
Con sentenza n. 263/2022, depositata il 16.03.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa rigettava il ricorso e condannava il soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in
€ 1.000,00 oltre accessori di legge in favore del Comune di Scicli.
Il primo giudice constatava che il Comune di Scicli aveva notificato l'avviso di accertamento per omesso versamento Tari anni 2015 e 2016 il 23.12.2020 e, quindi, entro il 31.12.2020, come previsto dall'art.1, comma 161, della L. n. 296 del 2006.
La C.T.P. riteneva infondata anche l'eccezione di decadenza, affermando che era evidente
“l'incompatibilità tra l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione, nel momento in cui la notifica è intervenuta in tempo utile al fine di evitare la decadenza. Inoltre, al caso in questione si applica anche la proroga dei termini di decadenza di 85 giorni fino al 26 marzo 2021 prevista dall'art. 67 del decreto Cura
Italia (d.l.18/2020)”.
Inoltre, rigettava le altre doglianze per i seguenti motivi: “- L'immobile è idoneo a produrre rifiuti visto che lo stesso ricorrente lo utilizza per la attività svolta tramite la società Società_1 srl di cui è socio;
- La perizia, depositata dalla parte ricorrente, fa riferimento allo stato dei fatti del sopralluogo avvenuto in data 27 maggio 2020 e non agli anni 2015 e 2016, anni a cui si riferisce l'atto impugnato.
Inoltre, l'art. 39 del Regolamento Comunale afferma che unicamente le abitazioni civili in assenza di impiantistica sono esenti dal pagamento della tassa sui rifiuti.
Infine, …. si riscontra che le sanzioni applicate sono pari al 30% all'importo dovuto e non versato per gli anni 2015 e 2016”. Avverso la sentenza n. 263/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, con il quale chiede che sia accolto il ricorso originario;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante insiste nell'eccezione di decadenza del potere impositivo dell'ente, sostenendo che, sebbene l'avviso sembrerebbe essere stato emesso il 2.11.2020, lo stesso è stato notificato a mezzo ar.
617951953987, consegnato al destinatario il 27.01.2021.
Reitera, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale che decorre – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c. - dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che il diritto di credito del tributo 2015 poteva essere fatto vale a decorrere sin dal 17.06.2015, e al più tardi dall'1.11.2015, per cui nel caso in esame è ampiamente prescritto (01.11.2020).
Ripropone la tesi dell'erronea determinazione della base imponibile e della tariffa (TND 21) locale artigianale, sostenendo che l'immobile oggetto di imposizione non è mai stato adibito ad uso artigianale
(TND 21 la cui tariffa è pari ad € 4,59 per mq) ma semmai ad uso magazzino;
di conseguenza, l'immobile andava assoggettato alla tariffa TND 03 (€ 2,08 per mq) per uso deposito nè poteva esserne fatto un uso diverso. Infatti, nei locali in questione “non risultano presenti né impianto elettrico né illuminazione (né idrico sanitario) per come si evince dalle foto interne ed esterne allegate alla perizia giurata dall'arch.
Nominativo_1”, allegata al ricorso. Pertanto, l'immobile descritto nell'avviso di accertamento non andava assoggettato ad alcuna imposizione tributaria del Comune, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e ss. nonché 39 del regolamento comunale, in quanto privo di ogni tipologia di utenza (luce, acqua, scarico), presenta gravi lesioni e mancanza di porzioni di tetto che lo rendono inagibile, per come si evince dalle foto allegate alla superiore perizia (cfr doc.7 del ricorso di primo grado). Inoltre, la C.T.P. - secondo l'appellante - ha erroneamente accolto l'eccezione del Comune secondo cui l'esenzione ex art 39 del Regolamento riguarderebbe solo le abitazioni civili (VII).
L'assunto è errato atteso che il ricorrente ha inteso, e intende, riferirsi all'art. 39, comma VI: “locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione, purché confermato da idonea documentazione”.
Costituitosi in questo grado il Comune di Scicli ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
L'ente impositore osserva che la sentenza della C.T.P. di Ragusa n. 919/03/2021, citata nel ricorso in appello, non è pertinente perché in quel caso l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso per l'omessa dichiarazione mentre l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio è stato emesso per l'omesso versamento. Inoltre, il giudice di primo grado ha indicato nella sentenza impugnata come data di notifica il 23/12/2020, cioè la data di spedizione stampata meccanograficamente da Poste Italiane s.p.a. sull'avviso di ricevimento della raccomandata a.r.; quindi, l'avviso di accertamento è stato notificato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Nel merito della pretesa tributaria il Comune sottolinea la contraddizione del contribuente che ritiene inagibile l'immobile in questione ma allo stesso tempo dichiara che viene utilizzato come deposito per l'attività svolta tramite la società Società_1 s.r.l. di cui è socio, e quindi che è idoneo a produrre rifiuti. Inoltre, evidenzia che per ottenere la variazione dalla tariffa TND 21 alla tariffa TND 03 occorre, ai sensi dell'art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013, presentare la denuncia di variazione Tari entro il 30 giugno successivo a quello in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati;
quindi, nel caso in questione entro il 30 giugno 2016 per la denuncia Tari anno 2015 (per cui non è condivisibile l'orientamento espresso dalla C.T.P. di Ragusa nella sentenza n. 263/01/2022 citata nel ricorso in appello).
All'udienza dell'1 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invero, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il Comune di Scicli ha notificato l'avviso di accertamento per omesso versamento Tari per gli anni 2015 e 2016 in data 23.12.2020 e, quindi, entro il
31.12.2020, come previsto dall'art.1, comma 161, della L. n. 296 del 2006. Infatti, sull'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. la data di spedizione stampata meccanograficamente da Poste
Italiane s.p.a. è quella del 23.12.2020 e la data di consegna al destinatario è irrilevante.
La prescrizione non è maturata in quanto il termine quinquennale è stato rispettato, anche con riferimento al tributo per l'anno 2015.
Nel merito il contribuente sostiene che l'immobile descritto nell'avviso di accertamento non andava assoggettato ad alcuna imposizione tributaria del Comune, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e ss. nonché 39 del regolamento comunale, ma nel contempo ammette che era utilizzato come deposito per l'attività svolta tramite la società Società_1 s.r.l. di cui era socio, per cui era idoneo a produrre rifiuti. In ogni caso il contribuente avrebbe dovuto presentare una apposita istanza documentata per chiedere l'esenzione. Analogamente, per ottenere la variazione dalla tariffa TND 21 alla tariffa TND 03 occorreva, ai sensi dell'art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013, presentare la denuncia di variazione Tari entro il 30 giugno successivo a quello in cui erano intervenute modificazioni dei dati dichiarati;
quindi, nel caso in esame entro il 30 giugno 2016 per la denuncia Tari anno 2015.
Sulla base di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Scicli nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tariffari minimi per la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 263/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Scicli per il giudizio, che liquida in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. OM Francola