Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1711/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1711/2021 proposta da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ) rappresentati e difesi da Parte_4 C.F._4
Avv. Mauro Gasparre,
-parti attrici- contro
( e Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
( , rappresentati e difesi da Avv.ti Emanuele C.F._6
Pastoressa et Nicola Castellano,
-parte convenuta- nonché contro
( ), rappresentata e difesa da CP_3 C.F._7
Avv.ti Massimiliano Sitta et Cristina Sitta,
-altra parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno adito questo Tribunale Parte_3 Parte_4 deducendo l'esistenza di una comunione ereditaria avente ad
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 8
oggetto due beni immobili e il saldo di un conto corrente ordinario n. 1000/00008244 già appartenuti ai defunti
(Á 17.06.1930 - Ω 18.03.2015) e Persona_1 Per_2
(Á 03.10.1929 - Ω 06.04.2015).
[...]
Hanno precisato che l'eredità di ciascun de cuius si è devoluta per testamento ai loro cinque figli e, precisamente, con assegnazione anche della disponibile ai soli germani e ed assegnazione della sola CP_4 Controparte_1 legittima ai germani e CP_3 Parte_4 [...]
CP_2
Hanno allegato che è a sua volta deceduta in CP_3 data 22.09.2016 lasciando a sé superstiti il marito Pt_1
e i figli et
[...] Parte_2 Parte_3 dichiaratisi eredi.
Hanno concluso domandando: la divisione unitaria delle masse ereditarie. Con vittoria di spese di lite comprensive di quelle relative alla fase di mediazione, in subordine porre le spese in prededuzione a carico della massa ereditaria (atto di citazione notificato il 28.01.2021).
I.2.- e si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 in giudizio aderendo alla domanda di divisione.
Hanno concluso per la non opposizione alla domanda di divisione e la condanna della sig.ra alle spese CP_3 di lite (comparsa di costituzione e risposta del 23.03.2021).
I.3.- si è costituita in giudizio non CP_3 opponendosi alla divisione.
Ha negato di aver ostacolato la divisione stragiudiziale rappresentando impedimenti per motivi di salute.
Ha concluso per la divisione unitaria delle masse ereditarie con compensazione delle spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.04.2021).
I.4.- Con ordinanza del 25.10.2021 è stato accertato il diritto alla divisione con indicazione dei beni della massa e delle quote di ciascun coerede.
I.5.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e lo svolgimento di una CTU estimativa.
I.6.- In data 11.10.2022 è stato depositato un progetto di divisione tuttavia contestato dal germano Controparte_1
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 8 R.G. 1711/2021.
I.7.- All'udienza del 15.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice e Parte_1 Parte_2
(eredi di : aderiscono al Parte_3 CP_4 progetto del 11.10.2022 e chiedono l'attribuzione del cespite immobiliare di cui alla porzione 2; con vittoria di spese di lite;
b) parte attrice aderisce al progetto Parte_4 divisionale con vittoria di spese di lite;
c) convenuto aderisce al progetto del Controparte_1
11.10.2022 e chiede l'attribuzione del cespite immobiliare di cui alla porzione 1 e la condanna alle spese di lite della convenuta;
CP_3
d) convenuto chiede la divisione in Controparte_2 conformità del progetto di divisione e la condanna alle spese di lite della convenuta CP_3
e) convenuta chiede la divisione in conformità CP_3 del progetto di divisione e la compensazione delle spese di lite.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte costituita ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- La domanda di divisione deve essere accolta in conformità al progetto di divisione depositato in data
11.10.2022 e con le precisazioni di seguito indicate.
II.1.- Preliminarmente è utile precisare che le parti hanno domandato concordemente la divisione unitaria dei beni derivanti dalle masse ereditarie materna e paterna.
Il diritto alla divisione è stato accertato con ordinanza del
25.10.2021, non impugnata, e l'asse ereditario è risultato composto dai seguenti beni: 1) appartamento per civile abitazione, con pertinenziale cantina, sito in Bitonto (BA) alla via Trav. De Gasperi n. 1/A identificato in NCEU al foglio 40, p.lla 783, sub 7, cat. A/3; 2) locale sito in
Bitonto (BA) alla via Maggiore Calamita n. 21, identificato in
NCEU al foglio 49, p.lla 1628, sub 2, cat. A/4; 3) diritti
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 8 R.G. 1711/2021.
pari ad un quarto del saldo di conto corrente ordinario n.
1000/00008244 acceso presso Intesa Sanpaolo.
La misura di partecipazione all'eredità di ciascun erede, in conformità alle schede testamentarie dei de cuius, è stata accertata in 18/60 per e nonché CP_4 Controparte_1 in 8/60 ciascuno per e CP_3 Parte_4 [...]
. CP_2
II.2.- In data 11.10.2022 è stato depositato il progetto di divisione elaborato sulla base dei valori indicati nella relazione di CTU del 06.08.2022 per quanto attiene ai beni immobili.
A fronte di un valore complessivo della massa di € 138.652,93 sono state formate le cinque porzioni che seguono il valore corrispondente alla quota spettante a ciascun condividente e, precisamente, € 41.595,88 in favore di ciascuno dei coeredi e ed € 18.487,05 in favore di CP_4 Controparte_1 ciascuno dei restanti tre coeredi. Le porzioni sono state formate come segue.
II.2.1.- Porzione prima del valore complessivo di €
41.595,88: 1) attribuzione della piena proprietà esclusiva dell'appartamento per civile abitazione, con pertinenziale cantina, sito in Bitonto (BA) alla via Trav. De Gasperi n. 1/A identificato in NCEU al foglio 40, p.lla 783, sub 7, cat. A/3, del valore di € 113.667,05 (€ 101.746,05 riferiti all'abitazione ed € 11.921,00 riferiti alla cantina); 2) obbligazione di pagamento in danaro, a titolo di conguaglio, pari a complessivi € 74.157,93, in favore degli assegnatari delle altre porzioni di cui, € 21.479,11 in favore dell'assegnatario della porzione seconda ed € 17.559,60 in favore di ciascuno degli assegnatari delle porzioni terza, quarta e quinta;
3) credito in danaro, per una somma pari ai
18/60 di un quarto del saldo di conto corrente ordinario n.
1000/00008244 (quindi pari ai 18/60 di € 6.955,88: €
2.086,76).
II.2.2.- Porzione seconda del valore complessivo di €
41.595,88: 1) attribuzione della piena proprietà esclusiva del locale sito in Bitonto (BA) alla via Maggiore Calamita n. 21, identificato in NCEU al foglio 49, p.lla 1628, sub 2, cat.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 8 R.G. 1711/2021.
A/4, del valore di € 18.030,00, già in proprietà esclusiva di
2) credito in danaro, a titolo di Controparte_5 conguaglio, pari ad € 21.479,11, a carico dell'assegnatario della 3) credito in danaro, per una somma pari ai Parte_5
18/60 di un quarto del saldo di conto corrente ordinario n.
1000/00008244 (quindi pari ai 18/60 di € 6.955,88: €
2.086,76).
II.2.3.- Porzione terza del valore complessivo di €
18.487,05: 1) credito in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 17.559,60 a carico dell'assegnatario della 2) Parte_5 credito in danaro, per una somma pari agli 8/60 di un quarto del saldo di conto corrente ordinario n. 1000/00008244 (quindi pari agli 8/60 di € 6.955,88: € 927,45).
II.2.4.- Porzione quarta del valore complessivo di €
18.487,05: 1) credito in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 17.559,60 a carico dell'assegnatario della 2) Parte_5 credito in danaro, per una somma pari agli 8/60 di un quarto del saldo di conto corrente ordinario n. 1000/00008244 (quindi pari agli 8/60 di € 6.955,88: € 927,45).
II.2.5.- Porzione quinta del valore complessivo di €
18.487,05: 1) credito in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 17.559,60 a carico dell'assegnatario della 2) Parte_5 credito in danaro, per una somma pari agli 8/60 di un quarto del saldo di conto corrente ordinario n. 1000/00008244 (quindi pari agli 8/60 di € 6.955,88: € 927,45).
II.3.- Quale modalità di attribuzione delle porzioni è stata indicata per le porzioni prima e seconda l'estrazione a sorte tra gli eredi di per le Persona_3 porzioni terza, quarta e quinta, invece, l'attribuzione diretta a , e CP_3 Parte_4 Controparte_2
II.4.- In sede di discussione del progetto di divisione non si è proceduto alla dichiarazione di esecutività del progetto poiché il germano aderiva al progetto di Controparte_1 divisione tuttavia pretendendo l'attribuzione della porzione prima, per cui invece era stata stabilita l'estrazione a sorte. In mancanza di una complementare opzione dell'altro coerede per la porzione seconda, il progetto non poteva essere dichiarato esecutivo.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 8 R.G. 1711/2021.
Sennonché, in sede di precisazione delle conclusioni gli eredi di et hanno domandato CP_4 Controparte_1
l'attribuzione rispettivamente della porzione seconda e della porzione prima così manifestando volontà di adesione al progetto originario del tutto compatibili tra loro.
Pertanto, trattandosi degli unici due eredi per i quali era prevista l'estrazione a sorte delle porzioni, non vi sono motivi ostativi al recepimento delle loro volontà complementari.
II.5.- Per l'effetto, deve essere confermato il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 11.10.2022, con la precisazione che la porzione prima sarà attribuita direttamente a e la porzione seconda sarà Controparte_1 attribuita direttamente a L'attribuzione CP_4 avverrà direttamente in favore di benché CP_4 defunta, atteso che il di lei decesso è successivo all'apertura delle successioni dei genitori e, quindi, i beni da lei ereditati erano già confluiti nel suo patrimonio al momento della sua morte. Per l'ulteriore successione in favore dei di lei eredi, odierni attori, questi ultimi avranno riguardo alle relative quote di eredità.
II.6.- Da ultimo, resta confermata la clausola residuale per cui ogni spesa e/o onere e/o imposta e/o similia conseguenti all'esecuzione del progetto (ivi comprese eventuali differenze sul conto corrente ordinario n. 1000/00008244) saranno ripartiti a beneficio e/o a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote.
III.- I compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti che avevano tutte lo stesso interesse alla divisione e che in sede giudiziale non hanno manifestato opposizioni per le quali può dirsi maturata una soccombenza.
III.1.- Quanto alle spese, invece, deve osservarsi quanto segue.
III.1.1.- Le spese di mediazione devono essere poste a carico della convenuta che con il suo comportamento CP_3 inerte ha impedito la soluzione della questione già in sede stragiudiziale.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 6 di 8 R.G. 1711/2021.
Dalla documentazione in atti risulta che l'attore Pt_1
ha sostenuto esborsi per € 488,00 alla cui
[...] restituzione ha diritto.
III.1.2.- Le spese di CTU, già liquidate in solido con decreto del 11.10.2022, nel rapporto interno tra le parti restano a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1711/2021 introdotto da Parte_1
e Parte_3 Parte_2 Parte_4 con atto di citazione notificato il 28.01.2021 nei confronti di e preso Controparte_1 Controparte_2 CP_3 atto dell'ordinanza del 25.10.2021 che ha pronunciato sul diritto alla divisione, ogni altra questione disattesa, così provvede:
1) DISPONE che i beni derivanti dagli assi ereditari di
(Á 17.06.1930 - Ω 18.03.2015) e Persona_1 Per_2
(Á 03.10.1929 - Ω 06.04.2015) siano
[...] complessivamente divisi in cinque porzioni formate ciascuna nel senso meglio precisato in motivazione ai paragrafi II.2.1, II.
2.2. II.2.3, II.
2.4 et II.2.5;
2) ATTRIBUISCE:
- a la porzione prima (§-II.2.1); Controparte_1
- a la porzione seconda (§-II.2.2); CP_4
- a la porzione terza (§-II.2.3); Controparte_2
- a la porzione quarta (§-II.2.4); Parte_4
- a la porzione quinta (§-II.2.5); CP_3
3) DISPONE che ogni spesa e/o onere e/o imposta e/o similia conseguenti all'esecuzione del progetto deve essere ripartito a beneficio e/o carico dei condividenti in modo proporzionale alle rispettive quote;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare, in CP_3 favore di la somma di € 488,00 a titolo Parte_1 di rifusione di esborsi sostenuti in mediazione;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 7 di 8 R.G. 1711/2021.
6) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano a carico delle parti in misura proporzionale alle rispettive quote.
Così deciso in Bari, 26 febbraio 2025. Il Giudice Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 8 di 8