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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6161 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8538/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCIA Controparte_1 C.F._1
AR A' (nuovo procuratore), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Alberto Mario n. 63, Catania;
ATTORE
contro
(già ) - P.IVA - in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE GIUSEPPE GIUGNO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ruggero Settimo n. 22, Catania;
CONVENUTA
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22/06/2022, notificato a mezzo pec in pari data, Controparte_1 conveniva in giudizio chiedendo che il Tribunale adito di: “A) Ritenere e Controparte_4 dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno patito nell'occorso furto parziale, nella causazione del quale non ha avuto alcuna responsabilità, giusto polizza di
pagina 1 di 8 copertura assicurativa stipulata con l' oltre agli interessi legali dalla data CP_5 dell'evento; B) Per l'effetto, in accoglimento della domanda, condannare l'odierna società convenuta al risarcimento in favore dell'attore, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 14.054,40 (somma già decurtata della scopertura del 10%) a titolo di risarcimento come da polizza contrattuale, o in quella somma maggiore o minore nella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'espletanda TU tecnica che sin d'ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, fino all'effettivo soddisfo”.
L'attore rappresentava allo scopo che:
- In data 02 dicembre 2021, alle ore 10:00 circa, in Catania lo stesso aveva parcheggiato regolarmente lungo la Via Pietro Novelli all'altezza del civico 51, il proprio motoveicolo
Bmw GS Tg. EX54742, garantito contro il furto dall' e si era allontanato a CP_5 piedi dal posto dopo aver chiuso la serratura del motoveicolo;
- Tornato presso il luogo ove aveva collocato il proprio mezzo, il IG , con Controparte_1
Contr grande rammarico, si era accorto che la era stata asportata da ignoti malfattori;
- Nell'immediato, veniva sporta presso la Tenenza dei Carabinieri di Gravina di Catania denuncia orale di furto del citato motoveicolo Bmw;
- In data 06.12.2021 le Forze dell'Ordine, in Catania alla Via Savasta, all'altezza del civico
4, avevano rinvenuto il veicolo Bmw Tg: EX54742 totalmente smontato con numerosi danni all'elettronica oltre che alla meccanica e alle carenature;
- Il valore dei danni da furto parziale subito dal veicolo Bmw Tg: EX54742 ammontava ad euro 15.616,00 (euro quindicimilaseicentosedici,00) come da preventivo e perizia;
- Dunque, il IG che aveva adoperato tutte le precauzioni necessarie ad Controparte_1 impedire l'evento delittuoso, si era rivolto alla propria Compagnia fiduciaria, l' CP_5 per ottenere l'indennizzo assicurativo sul furto parziale come da giusta polizza sottoscritta;
- Invero, secondo le condizioni del citato contratto di assicurazione, l'importo periziato e garantito ammontante era pari ad € 15.616,00 che, in caso di verificazione dell'evento assicurato, doveva essere decurtato di una franchigia da scopertura del 10%.;
- Con pec del 28.03.2022 l'attore, tramite il suo patrocinatore di fiducia, aveva diffidato la
Compagnia all'integrale risarcimento dei danni patiti, ma quest'ultima Controparte_7 non provvedeva ad alcunché nonostante diversi solleciti verbali e scritti al competente
Centro di Liquidazione Sinistri e nonostante l'attore si fosse attivato per dimostrare le proprie ragioni e avesse provveduto a fare periziare il proprio mezzo dal consulente tecnico pagina 2 di 8 fiduciario della Compagnia assicurativa convenuta, in palese violazione di quanto espressamente previsto dalla legge;
- La convenuta Compagnia ometteva quindi di liquidare quanto dovuto CP_4 all'assicurato, nonché di notiziarlo in merito alle eventuali ragioni ostative all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali;
- A causa della condotta della Compagnia assicurativa convenuta, il IG Controparte_1 non riceveva la somma di € 14.054,4 a lui spettante ai sensi e per gli effetti della sottoscritta polizza assicurativa.
Venivano allegati all'atto di citazione soltanto la procura alle liti e la relata di notifica della citazione, con la pec di consegna.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/06/20202 si costituiva in giudizio la convenuta (già , contestando la domanda Controparte_2 Controparte_8 attorea e chiedendone il rigetto per l'insussistenza del fatto.
In particolare, la convenuta:
- Rilevava che i fatti esposti in citazione erano oggetto di procedimento penale, per cui chiedeva la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale;
- Eccepiva che l'an della domanda era destituito di fondamento giuridico e che la richiesta risarcitoria non poteva trovare accoglimento;
- Eccepiva, inoltre, che il quantum della richiesta attorea non risultava supportato da alcun dato scientificamente riscontrabile ed appariva frutto di valutazioni arbitrarie, destituite di fondamento giuridico;
- Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
In data 15/12/2022 si costituiva quale nuovo procuratore dell'attore l'Avv. Lucia Scardaci
Zappalà;
Con memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., depositata il 18/12/2022, l'attore, tramite il nuovo procuratore, insisteva in domanda e produceva: 1) denuncia ai Carabinieri per il furto della moto, sporta il 02/12/2021; 2) diffida all' del 28/03/2022 (non firmata); 3) verbale CP_5 dei Carabinieri del 06/12/2021 di rinvenimento della moto oggetto di causa;
4) preventivo danni rilasciato dalla Nuova Sport Car il 27/12/2021.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 13/03/2023 il precedente Giudice Onorario Dott.ssa Agata Maria Pia
MA rigettava la richiesta di parte convenuta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ed ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attore.
All'udienza del 10/07/2023 veniva escusso il teste di parte attrice sig. Testimone_1
Con ordinanza del 07/06/2024, il precedente GOT disponeva TU “al fine di descrivere le condizioni della moto oggetto di causa, quantificare, tenuto conto delle condizioni di polizza, i costi di riparazione dei danni accertati e la loro compatibilità con il furto parziale dedotto in giudizio” e nominava allo scopo quale TU il perito poi sostituito, a Persona_1 seguito di rinuncia, dal perito Persona_2
Con istanza del 06/09/2024, il TU chiedeva al precedente Giudice l'autorizzazione per: - 1)
Ritirare presso i CC copia digitale della/e foto allegata/e al verbale di ritrovamento;
2) Scaricare dal sito dell' copia delle “condizioni di polizza” relativa all'edizione del 2021; 3) CP_4
Chiedere in agenzia copia della polizza al fine di applicare lo scoperto e la franchigia contrattuale. Rappresentava come detta documentazione già citata nel mandato conferito fosse indispensabile al fine della corretta stima dell'indennizzo eventualmente dovuto.
Con ordinanza del 09/09/2024, il precedente Giudice Onorario rigettava l'istanza depositata dal
TU nominato, ritenendo che che, ai fini dell'espletamento dell'incarico, il consulente dovesse tenere conto esclusivamente dei documenti depositati dalle parti, che, in relazione alle condizioni della moto al momento del ritrovamento, risultava depositato dall'attore il verbale di ritrovamento e la foto del veicolo e che, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sulle parti, non poteva essere autorizzata l'acquisizione della polizza assicurativa, fermo restando che lo stesso attore aveva decurtato l'indennizzo richiesto della franchigia del 10% (cfr. atto di citazione).
In data 09/12/2024, il TU depositava la propria relazione in cui concludeva: “Considerate le condizioni di polizza indicate in atti, nonché la quantificazione dei danni sul motociclo pari a euro 14.222,92; applicando la franchigia contrattuale del 10%, pari a euro 1.422,29,
l'indennizzo risulta essere euro 12.800,63.”
Successivamente, a seguito del richiamo disposto da Giudice, con perizia integrativa del
26/02/2025, il TU concludeva come segue: “Così le cose e stante che lo scrivente non conosce le condizioni di polizza complessive ma solo una franchigia del 10% sul danno, si provvede anche a scorporare l'imposta dal conteggio che risulta come già indicato nella relazione per mezzo del sinottico di pagina 6 ed in allegato “G” che si riporta:…. Così quantifichiamo: pagina 4 di 8 Indennizzo COMPRENSIVO di IVA Imponibile euro 11.658,13 I.V.A. euro 2.564,79 Totale euro
14.222,92 Franchigia 10% € 1.422,29 - Indennizzo euro 12.800,63 IVA compresa;
Indennizzo
ESCLUSO IVA Imponibile euro 11.658,13 Franchigia 10% € 1.165,81 - Indennizzo euro
10.492,32 IVA esclusa. Tanto era dovere del sottoscritto a chiarimento di quanto richiesto.”
All'udienza del 23/09/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e questo Giudice, nuovo assegnatario della causa, poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata sull'assunto dell'esistenza di un contratto di assicurazione contro il rischio furto stipulato con la Compagnia convenuta.
È principio pacifico che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, incombe sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza del contratto di assicurazione (polizza) e il contenuto della copertura invocata.
L'art. 1888 c.c. dispone che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, trattandosi di forma richiesta ad probationem.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che:“Nel contratto di assicurazione, la prova dell'esistenza del vincolo negoziale è esclusivamente documentale, ai sensi dell'art.
1888 c.c., mediante la produzione della polizza sottoscritta dal contraente e dall'assicuratore”
(cfr. Cass. Ordinanza n. 6693/2024 del 13/03/2024).
Anche secondo la giurisprudenza più risalente, la polizza costituisce il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore (articolo 1888, comma secondo, c.c.), presuppone logicamente e giuridicamente l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall'assicuratore (Cass. civ. n. 2438 del 16 aprile 1984).
Nel caso di specie, l'attore non ha mai prodotto in giudizio la polizza assicurativa, né altro documento scritto idoneo a dimostrare l'effettiva stipulazione del contratto, l'estensione della copertura, le condizioni di operatività della garanzia, nonché l'eventuale applicazione di franchigie, scoperti o limiti di indennizzo.
pagina 5 di 8 Il fatto che l'attore non abbia prodotto agli atti del giudizio la polizza di assicurazione significa che egli non ha assolto, al proprio onere probatorio sull'esistenza e sul contenuto del rapporto assicurativo.
Peraltro, nel caso di specie, è inapplicabile il principio di non contestazione. Infatti, non può ritenersi che la mancata specifica contestazione, da parte della convenuta, relativa alla produzione della polizza valga a colmare il difetto probatorio rilevato.
Com'è noto l'art. 115 c.p.c. statuisce che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita….”
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda quindi i fatti storici allegati dalle parti, ma non è idoneo a supplire alla mancanza della prova quando la legge richiede una forma determinata ad probationem, come nel caso del contratto di assicurazione, per cui è richiesta la prova scritta, ex art. 1888 c.c.
In ogni caso, la contestazione dell'an debeatur formulata dalla Compagnia convenuta esclude qualsiasi implicita ammissione dell'esistenza e del contenuto del rapporto assicurativo dedotto in giudizio.
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio espletata
Nel corso del giudizio, come si è visto, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio limitatamente alla stima del valore dei pezzi della moto sottratti a seguito di furto.
Tuttavia, deve evidenziarsi che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio ma strumento di valutazione di fatti già provati dalle parti, e non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma mezzo di valutazione e non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti, né per compiere indagini esplorative volte alla ricerca di elementi di fatto non provati” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30218 del 15 dicembre 2017, secondo la quale “il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”). pagina 6 di 8 Nel caso in esame, il TU è stato autorizzato dal precedente Giudice Onorario a operare esclusivamente sulla base dei documenti presenti in atti, essendogli preclusa l'acquisizione di documentazione esterna, ed in particolare della polizza assicurativa.
L'attività peritale svolta, pertanto, resta confinata alla mera quantificazione astratta del danno e non può supplire alla mancata prova dell'esistenza del contratto di assicurazione, presupposto indefettibile dell'obbligazione indennitaria azionata dall'attore.
Quanto alla irrilevanza della franchigia indicata dall'attore
Il fatto che l'attore abbia autonomamente decurtato la somma richiesta applicando una franchigia del 10% non vale a dimostrare l'esistenza né il contenuto della polizza assicurativa.
Tale indicazione costituisce una mera allegazione unilaterale, priva di riscontro documentale,
e non consente di accertare l'effettiva disciplina contrattuale applicabile.
In conclusione, in assenza di prova scritta dell'esistenza e del contenuto della polizza di assicurazione, richiesta dall'art. 1888 c.c. e ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda attorea deve essere rigettata per difetto di prova dell'an debeatur, restando assorbita ogni ulteriore questione relativa al quantum del danno.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 8538/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
1. Rigetta ogni domanda dell'attore proposta nei confronti della convenuta;
Controparte_1
2. Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida, ex
DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in € 5.077,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
3. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di TU di € 462,93, oltre iva e cassa previdenza, come già liquidate dal precedente Giudice il 10/12/2024.
Catania 22/12/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8538/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCIA Controparte_1 C.F._1
AR A' (nuovo procuratore), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Alberto Mario n. 63, Catania;
ATTORE
contro
(già ) - P.IVA - in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. DAVIDE GIUSEPPE GIUGNO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ruggero Settimo n. 22, Catania;
CONVENUTA
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22/06/2022, notificato a mezzo pec in pari data, Controparte_1 conveniva in giudizio chiedendo che il Tribunale adito di: “A) Ritenere e Controparte_4 dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno patito nell'occorso furto parziale, nella causazione del quale non ha avuto alcuna responsabilità, giusto polizza di
pagina 1 di 8 copertura assicurativa stipulata con l' oltre agli interessi legali dalla data CP_5 dell'evento; B) Per l'effetto, in accoglimento della domanda, condannare l'odierna società convenuta al risarcimento in favore dell'attore, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 14.054,40 (somma già decurtata della scopertura del 10%) a titolo di risarcimento come da polizza contrattuale, o in quella somma maggiore o minore nella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'espletanda TU tecnica che sin d'ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, fino all'effettivo soddisfo”.
L'attore rappresentava allo scopo che:
- In data 02 dicembre 2021, alle ore 10:00 circa, in Catania lo stesso aveva parcheggiato regolarmente lungo la Via Pietro Novelli all'altezza del civico 51, il proprio motoveicolo
Bmw GS Tg. EX54742, garantito contro il furto dall' e si era allontanato a CP_5 piedi dal posto dopo aver chiuso la serratura del motoveicolo;
- Tornato presso il luogo ove aveva collocato il proprio mezzo, il IG , con Controparte_1
Contr grande rammarico, si era accorto che la era stata asportata da ignoti malfattori;
- Nell'immediato, veniva sporta presso la Tenenza dei Carabinieri di Gravina di Catania denuncia orale di furto del citato motoveicolo Bmw;
- In data 06.12.2021 le Forze dell'Ordine, in Catania alla Via Savasta, all'altezza del civico
4, avevano rinvenuto il veicolo Bmw Tg: EX54742 totalmente smontato con numerosi danni all'elettronica oltre che alla meccanica e alle carenature;
- Il valore dei danni da furto parziale subito dal veicolo Bmw Tg: EX54742 ammontava ad euro 15.616,00 (euro quindicimilaseicentosedici,00) come da preventivo e perizia;
- Dunque, il IG che aveva adoperato tutte le precauzioni necessarie ad Controparte_1 impedire l'evento delittuoso, si era rivolto alla propria Compagnia fiduciaria, l' CP_5 per ottenere l'indennizzo assicurativo sul furto parziale come da giusta polizza sottoscritta;
- Invero, secondo le condizioni del citato contratto di assicurazione, l'importo periziato e garantito ammontante era pari ad € 15.616,00 che, in caso di verificazione dell'evento assicurato, doveva essere decurtato di una franchigia da scopertura del 10%.;
- Con pec del 28.03.2022 l'attore, tramite il suo patrocinatore di fiducia, aveva diffidato la
Compagnia all'integrale risarcimento dei danni patiti, ma quest'ultima Controparte_7 non provvedeva ad alcunché nonostante diversi solleciti verbali e scritti al competente
Centro di Liquidazione Sinistri e nonostante l'attore si fosse attivato per dimostrare le proprie ragioni e avesse provveduto a fare periziare il proprio mezzo dal consulente tecnico pagina 2 di 8 fiduciario della Compagnia assicurativa convenuta, in palese violazione di quanto espressamente previsto dalla legge;
- La convenuta Compagnia ometteva quindi di liquidare quanto dovuto CP_4 all'assicurato, nonché di notiziarlo in merito alle eventuali ragioni ostative all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali;
- A causa della condotta della Compagnia assicurativa convenuta, il IG Controparte_1 non riceveva la somma di € 14.054,4 a lui spettante ai sensi e per gli effetti della sottoscritta polizza assicurativa.
Venivano allegati all'atto di citazione soltanto la procura alle liti e la relata di notifica della citazione, con la pec di consegna.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/06/20202 si costituiva in giudizio la convenuta (già , contestando la domanda Controparte_2 Controparte_8 attorea e chiedendone il rigetto per l'insussistenza del fatto.
In particolare, la convenuta:
- Rilevava che i fatti esposti in citazione erano oggetto di procedimento penale, per cui chiedeva la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale;
- Eccepiva che l'an della domanda era destituito di fondamento giuridico e che la richiesta risarcitoria non poteva trovare accoglimento;
- Eccepiva, inoltre, che il quantum della richiesta attorea non risultava supportato da alcun dato scientificamente riscontrabile ed appariva frutto di valutazioni arbitrarie, destituite di fondamento giuridico;
- Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
In data 15/12/2022 si costituiva quale nuovo procuratore dell'attore l'Avv. Lucia Scardaci
Zappalà;
Con memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., depositata il 18/12/2022, l'attore, tramite il nuovo procuratore, insisteva in domanda e produceva: 1) denuncia ai Carabinieri per il furto della moto, sporta il 02/12/2021; 2) diffida all' del 28/03/2022 (non firmata); 3) verbale CP_5 dei Carabinieri del 06/12/2021 di rinvenimento della moto oggetto di causa;
4) preventivo danni rilasciato dalla Nuova Sport Car il 27/12/2021.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 13/03/2023 il precedente Giudice Onorario Dott.ssa Agata Maria Pia
MA rigettava la richiesta di parte convenuta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ed ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attore.
All'udienza del 10/07/2023 veniva escusso il teste di parte attrice sig. Testimone_1
Con ordinanza del 07/06/2024, il precedente GOT disponeva TU “al fine di descrivere le condizioni della moto oggetto di causa, quantificare, tenuto conto delle condizioni di polizza, i costi di riparazione dei danni accertati e la loro compatibilità con il furto parziale dedotto in giudizio” e nominava allo scopo quale TU il perito poi sostituito, a Persona_1 seguito di rinuncia, dal perito Persona_2
Con istanza del 06/09/2024, il TU chiedeva al precedente Giudice l'autorizzazione per: - 1)
Ritirare presso i CC copia digitale della/e foto allegata/e al verbale di ritrovamento;
2) Scaricare dal sito dell' copia delle “condizioni di polizza” relativa all'edizione del 2021; 3) CP_4
Chiedere in agenzia copia della polizza al fine di applicare lo scoperto e la franchigia contrattuale. Rappresentava come detta documentazione già citata nel mandato conferito fosse indispensabile al fine della corretta stima dell'indennizzo eventualmente dovuto.
Con ordinanza del 09/09/2024, il precedente Giudice Onorario rigettava l'istanza depositata dal
TU nominato, ritenendo che che, ai fini dell'espletamento dell'incarico, il consulente dovesse tenere conto esclusivamente dei documenti depositati dalle parti, che, in relazione alle condizioni della moto al momento del ritrovamento, risultava depositato dall'attore il verbale di ritrovamento e la foto del veicolo e che, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sulle parti, non poteva essere autorizzata l'acquisizione della polizza assicurativa, fermo restando che lo stesso attore aveva decurtato l'indennizzo richiesto della franchigia del 10% (cfr. atto di citazione).
In data 09/12/2024, il TU depositava la propria relazione in cui concludeva: “Considerate le condizioni di polizza indicate in atti, nonché la quantificazione dei danni sul motociclo pari a euro 14.222,92; applicando la franchigia contrattuale del 10%, pari a euro 1.422,29,
l'indennizzo risulta essere euro 12.800,63.”
Successivamente, a seguito del richiamo disposto da Giudice, con perizia integrativa del
26/02/2025, il TU concludeva come segue: “Così le cose e stante che lo scrivente non conosce le condizioni di polizza complessive ma solo una franchigia del 10% sul danno, si provvede anche a scorporare l'imposta dal conteggio che risulta come già indicato nella relazione per mezzo del sinottico di pagina 6 ed in allegato “G” che si riporta:…. Così quantifichiamo: pagina 4 di 8 Indennizzo COMPRENSIVO di IVA Imponibile euro 11.658,13 I.V.A. euro 2.564,79 Totale euro
14.222,92 Franchigia 10% € 1.422,29 - Indennizzo euro 12.800,63 IVA compresa;
Indennizzo
ESCLUSO IVA Imponibile euro 11.658,13 Franchigia 10% € 1.165,81 - Indennizzo euro
10.492,32 IVA esclusa. Tanto era dovere del sottoscritto a chiarimento di quanto richiesto.”
All'udienza del 23/09/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e questo Giudice, nuovo assegnatario della causa, poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata sull'assunto dell'esistenza di un contratto di assicurazione contro il rischio furto stipulato con la Compagnia convenuta.
È principio pacifico che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, incombe sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza del contratto di assicurazione (polizza) e il contenuto della copertura invocata.
L'art. 1888 c.c. dispone che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, trattandosi di forma richiesta ad probationem.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che:“Nel contratto di assicurazione, la prova dell'esistenza del vincolo negoziale è esclusivamente documentale, ai sensi dell'art.
1888 c.c., mediante la produzione della polizza sottoscritta dal contraente e dall'assicuratore”
(cfr. Cass. Ordinanza n. 6693/2024 del 13/03/2024).
Anche secondo la giurisprudenza più risalente, la polizza costituisce il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore (articolo 1888, comma secondo, c.c.), presuppone logicamente e giuridicamente l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall'assicuratore (Cass. civ. n. 2438 del 16 aprile 1984).
Nel caso di specie, l'attore non ha mai prodotto in giudizio la polizza assicurativa, né altro documento scritto idoneo a dimostrare l'effettiva stipulazione del contratto, l'estensione della copertura, le condizioni di operatività della garanzia, nonché l'eventuale applicazione di franchigie, scoperti o limiti di indennizzo.
pagina 5 di 8 Il fatto che l'attore non abbia prodotto agli atti del giudizio la polizza di assicurazione significa che egli non ha assolto, al proprio onere probatorio sull'esistenza e sul contenuto del rapporto assicurativo.
Peraltro, nel caso di specie, è inapplicabile il principio di non contestazione. Infatti, non può ritenersi che la mancata specifica contestazione, da parte della convenuta, relativa alla produzione della polizza valga a colmare il difetto probatorio rilevato.
Com'è noto l'art. 115 c.p.c. statuisce che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita….”
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda quindi i fatti storici allegati dalle parti, ma non è idoneo a supplire alla mancanza della prova quando la legge richiede una forma determinata ad probationem, come nel caso del contratto di assicurazione, per cui è richiesta la prova scritta, ex art. 1888 c.c.
In ogni caso, la contestazione dell'an debeatur formulata dalla Compagnia convenuta esclude qualsiasi implicita ammissione dell'esistenza e del contenuto del rapporto assicurativo dedotto in giudizio.
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio espletata
Nel corso del giudizio, come si è visto, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio limitatamente alla stima del valore dei pezzi della moto sottratti a seguito di furto.
Tuttavia, deve evidenziarsi che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio ma strumento di valutazione di fatti già provati dalle parti, e non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma mezzo di valutazione e non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti, né per compiere indagini esplorative volte alla ricerca di elementi di fatto non provati” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30218 del 15 dicembre 2017, secondo la quale “il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”). pagina 6 di 8 Nel caso in esame, il TU è stato autorizzato dal precedente Giudice Onorario a operare esclusivamente sulla base dei documenti presenti in atti, essendogli preclusa l'acquisizione di documentazione esterna, ed in particolare della polizza assicurativa.
L'attività peritale svolta, pertanto, resta confinata alla mera quantificazione astratta del danno e non può supplire alla mancata prova dell'esistenza del contratto di assicurazione, presupposto indefettibile dell'obbligazione indennitaria azionata dall'attore.
Quanto alla irrilevanza della franchigia indicata dall'attore
Il fatto che l'attore abbia autonomamente decurtato la somma richiesta applicando una franchigia del 10% non vale a dimostrare l'esistenza né il contenuto della polizza assicurativa.
Tale indicazione costituisce una mera allegazione unilaterale, priva di riscontro documentale,
e non consente di accertare l'effettiva disciplina contrattuale applicabile.
In conclusione, in assenza di prova scritta dell'esistenza e del contenuto della polizza di assicurazione, richiesta dall'art. 1888 c.c. e ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda attorea deve essere rigettata per difetto di prova dell'an debeatur, restando assorbita ogni ulteriore questione relativa al quantum del danno.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 8538/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
1. Rigetta ogni domanda dell'attore proposta nei confronti della convenuta;
Controparte_1
2. Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida, ex
DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in € 5.077,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
3. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di TU di € 462,93, oltre iva e cassa previdenza, come già liquidate dal precedente Giudice il 10/12/2024.
Catania 22/12/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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