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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/12/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Sezione Seconda Civile nella persona della giudice on. IL LM de IV pronunzia ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in data 21.12.2023 al N° di R.G.A.C. 14738/2023, promossa da
, in proprio Parte_1
, in persona dell'amministratore delegato Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Guido BACCELLI e dell'avv. Gianluca Parte_3
ZWINGAUER, anche disgiuntamente tra loro
-Opponenti- contro in persona del Controparte_1
dell' p.t., dott. rappresentato CP_2 Controparte_1 Controparte_3
e difeso dai funzionari dott. Emiliano CERBAI, dott. Salvatore DI GIOVANNI e dott.ssa Virginia
ZAMPERINI
-Opposto-
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione nr. 437 del 17.10.2023, prot. nr. 43244 del
10.11.2023
Conclusioni
Per gli opponenti: Voglia il Tribunale adito dichiarare l'illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia dell'ordinanza Ingiunzione nr. 437 prot. 43253 del 10.11.2023, notificata in data 23.11.2023 e per l'effetto annullarla;
con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 18
Per l'opposto: Voglia il Tribunale respingere il ricorso in opposizione ex adverso proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'Ordinanza-ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, comma II°, D.Lgs. n.149.
Esposizione dei Fatti
Dalla lettura combinata degli atti processuali e dei documenti ad essi allegati si evince quanto segue:
--in data 29 luglio 2019 appaltava alla (iscritta Parte_4 Controparte_4 dal 29.4.1997 in Camera di Commercio come azienda svolgente, fra le altre cose, attività di facchinaggio, servizi di pulizie e disinfestazione) l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in , Via Cavallaccio nr. 1/M (come da progetto realizzato dall'arch. CP_1 Per_1
ing. i lavori iniziavano il 26 agosto 2019; il responsabile tecnico, amministratore e
[...] Per_2 socio al 50% della era , mentre il Presidente del C.d.A. e Controparte_4 CP_5 legale rappresentante della stessa era mentre era Controparte_6 Parte_3
l'amministratore delegato del C.d.A.; subappaltava a (il cui legale rappresentante era Controparte_4 Controparte_7
iscritta nel Registro delle Imprese dal 1.08.2019 come impresa di pulizia di CP_5 macchinari industriali) i lavori di pulizia cantiere, di facchinaggio per movimentazioni materiali, di manovalanza edile;
gli oneri retributivi, diretti e indiretti e previdenziali, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per Contratto collettivo o aziendale venivano posti a carico della subappaltatrice;
--in data 1.10.2019 si iscriveva nel Registro delle Imprese come azienda Controparte_7 espletante anche attività di manutenzione edile, imbiancatura, cartongessi, manutenzione ed installazione infissi in legno, pvc, alluminio;
--in data 27 dicembre 2019 cedeva a il ramo Controparte_4 Controparte_7
d'azienda avente ad oggetto l'attività di manutenzioni edilizie ed elettriche e trasferiva ad essa i lavoratori (manovali edili e operai qualificati) addetti a tali attività Persona_3 Persona_4
, , , e , con
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_8 mantenimento dello stesso inquadramento contrattuale di cui al CCNL Multiservizi;
sin d'ora si precisa che oltre a tali lavoratori, annoverava come propri lavoratori Controparte_7 Per_8
(operaio qualificato), (addetto alla pulizia), (addetto alla pulizia),
[...] Parte_5 Per_9
pagina 2 di 18 (addetta alle pulizie), (addetto alla conduzione di impianti civili e Parte_6 Persona_10 industriali);
--in data 26 febbraio 2020 veniva effettuato da parte dell' di un Controparte_9 CP_1 accesso presso il cantiere edile sito in in Via del Cavallaccio nr. 7, al fine di verificare CP_1
l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme poste a tutela dei rapporti di lavoro;
tale accesso derivava ad una richiesta di intervento presentata dal lavoratore (il Persona_11 quale aveva riferito di essere stato assunto il 12.3.2018 da quale Controparte_10 addetto alle pulizie ma in realtà svolgeva attività di muratore.
--veniva ivi rinvenuto intento a dirigere gli operai/manovali Persona_12 presenti in cantiere;
--in particolare, risultava essere sia dipendente della Per_8 Controparte_11 he amministratore e socio al 50% della (di cui era invece,
[...] Controparte_7 formalmente amministratore, sopraggiunto in cantiere durante l'accesso); Controparte_6 veniva così sottoposta a verifiche, ivi compreso l'accertamento Controparte_12 della genuinità del rapporto di subappalto stipulato con in quanto privo di data di Controparte_7 stipula e senza termine di scadenza dei lavori;
--a tutto il personale impiegato nel cantiere (appartenente alle due società) risultava essere stato applicato il CCNL Multiservizi (riguardante i dipendenti delle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) in luogo del CCNL Edilizia Industria, nonostante che il personale fosse risultato alle “dipendenze” e sotto la “direzione” di
[...]
(osservato come capo cantiere edile che decideva le squadre di lavoro e segnava le Persona_12 ore di lavoro);
--sentiti i vari lavoratori – osservati mentre svolgevano attività edili – gli ispettori ravvisavano una sorta di “commistione” tale per cui i lavoratori non avrebbero compreso chi fossero i loro datori di lavoro;
--sulla scorta dell'assunto secondo il quale invece di un subappalto vi era stata una somministrazione illecita di mano d'opera da a Controparte_7 Controparte_4
(eccettuate le posizioni di , e per un totale di 480 Parte_6 Persona_8 Persona_10 giornate lavorative, veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo, in virtù del quale venivano pagina 3 di 18 richiesti una serie di documenti per svolgere i dovuti accertamenti sulla “regolarità del personale della da presentare presso la sede di il 23.3.2020; Controparte_10 Pt_7
CP Consulente del Lavoro dott. (delegato alla tenuta del Libro Unico del Persona_13
Lavoro LUL per entrambe le società) inviava la documentazione richiesta in più occasioni (in nr. 14 volte dal mese di Aprile 2020 al dicembre 2020), ivi comprese le fatture sia emesse dalla
[...] che le fatture di acquisto dei materiali, dalla ricostruzione della quale emergeva quanto CP_7 sopra riassunto.
Pertanto, con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. FI00001/2020-410-04 del 18 febbraio 2021, notificato il 2.4.2021, redatto dall'Ispettrice a conclusione degli Persona_14 accertamenti ispettivi e della ricostruzione e datazione dei rapporti di lavoro di ciascun lavoratore, veniva contestato a (quale autore) e alla (quale Parte_3 Controparte_4 obbligata in solido):
A) L' sostenendo che nel Parte_8 periodo 2 Agosto 2019/26 Febbraio 2020, aveva svolto, con assoluta prevalenza, Controparte_7
“attività edili” sia in termini di manodopera che di fatturato, e ciò indipendentemente dall'inquadramento riconosciuto dal datore di Lavoro a tutto il personale oggetto del presente accertamento, per cui avrebbe dovuto essere applicato il CCNL Edilizia Industria con efficacia erga omnes; sicché la condotta avrebbe violato l'art. 1 della legge n. 741/1959, poichè il Datore di Lavoro non aveva rispettato i minimi inderogabili di trattamento economico e Controparte_4 normativi previsti dal CCNL Edilizia Industria fino al 31.12.2019 e ciò con particolare riguardo ai seguenti lavoratori, ovvero , , Persona_5 Persona_3 Persona_11 Persona_4
, , , , (perchè impiegati in
[...] Persona_7 Controparte_8 Per_9 Persona_12 attività edili);
B) L'INTERPOSIZIONE ILLECITA da PSEUDO APPALTO CON UTILIZZO DI
MANODOPERA SENZA AUTONOMIA DA PARTE DI si assume che nel Controparte_7 periodo dal 26.08.2019 al 26.2.2020, avrebbe fornito alla Controparte_7 CP_4
(senza che disponesse dei mezzi e materiali necessari ad un'effettiva autonomia), nell'ambito
[...] di un contratto di subappalto non genuino, mere prestazioni di manodopera coinvolgendo tutto il personale sopra indicato (eccetto e che ebbe a lavorare sotto la Pt_6 Per_10 Persona_8 direzione di ma, sopratutto, di per un totale di 480 gg di CP_5 Persona_12
pagina 4 di 18 lavoro, impiegando personale specializzato e non specializzato in edilizia, con mansioni di muratori e manovali ed utilizzando mezzi e materiali forniti dalla Multiservizi e ciò in violazione dell'art. 29 comma 1 e 18 comma 5bis del D.lgs. 10.9.2003 nr 276 e succ. Mod. (“interposizione fittizia di manodopera da pseudo-appalto-appaltante”).
La sanzione ridotta ex art. 16 legge nr. 689/1981 veniva determinata in euro 11.140,00.
Avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione venivano depositate osservazioni in data 11.4.2021 e presentata richiesta di audizione ex art. 18 legge nr. 689/1981 che veniva espletata in data 16.6.2022.
Non ritenendo fondate le ragioni addotte dai ricorrenti, in data 22.11.2023 Parte_3 veniva notificato – in proprio e quale Amministratore delegato della
[...] CP_4 [...]
- dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 437 del 17.10.2023, prot. Nr. 43244 del 10.11.2023, CP_4 irrogante la sanzione di euro 33.411,60 (di cui euro 1.648,00 per la violazione sub lett. A;
euro
28.800,00 per la violazione sub lett. B;
venivano altresi contestate ulteriori violazioni, ovvero quella dell'art. 4 bis primo periodo comma 2° D.lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1 del
D.lgs. 19.12.2002 nr. 297 e successivamente modificato dall'art. 5 comma 3° lettere a) e b) della legge
183/2010 con sanzione applicate per euro 2.200,00, nonchè la violazione dell'art. 9 bis comma 2, 2 bis, 2 ter del D.L.
1.10.1996 nr. 510, conv. in legge nr. 608/1996, come modificato dall'art. 11 comma
1180 della legge 296/2006, come poi modificata dalla legge nr. 183/2010 e dal D.L. 167/2012 conv.
Con legge nr. 44/2012 sanzionata con la somma di euro 720,00; oltre le spese di notifica pari ad euro
43,60).
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 veniva proposta opposizione a detta O.I. per i seguenti motivi:
1--Violazione dell'art. 14 della legge nr. 689/1981, poichè dall'accertamento (comprensiva sia della fase di valutazione dei dati acquisiti che della fase di deliberazione) fino alla notifica del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione è trascorso un anno o comunque un lasso temporale eccessivo ed irragionevole in considerazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta di veder concluso l'accertamento in tempi brevi per apprestare le proprie difese;
2---lesione del diritto di difesa e difetto di motivazione/specificità dell'O.I. richiesta dall'art. 18 comma 2° della legge n. 689/1981, specie con riferimento alle violazioni contestate nell'ordinanze alle
B) e C); gli opponenti, premesso che in tema di sanzioni amministrative vige il principio della pagina 5 di 18 necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene emessa la contestazione, sottolineano il fatto che l'Ordinanza Ingiunzione opposta contiene nr. 2 nuove contestazioni non rilevate nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, ovvero quella riguardante la mancata consegna del contratto di Lavoro ai lavoratori passata alla e la non corretta Controparte_7 trasmissione dei dati degli stessi al Centro per l'Impiego a causa dell'errata applicazione del CCNL
Multiservizi in luogo del CCNL Edilizia Industria, peraltro violazioni ritenute insussistenti sia perchè i documenti sarebbero stati consegnati e trasmessi sia perchè le violazioni vengono contestate solo con riferimento ad alcuni lavoratori e non anche con riferimento a , Persona_5 Persona_15
, , anch'essi transitati da a
[...] Persona_12 Controparte_14 Controparte_7
3-erronea applicazione del CCNL Edilizia Industria ai lavoratori della Controparte_10
in quanto, in considerazione dell'assenza di un Salario minimo ed imposto per legge, il
[...] datore di Lavoro sarebbe libero di scegliere il CCNL da applicare al rapporto di lavoro con i dipendenti, così come si riterrebbe pattuita l'applicazione di un CNL piuttosto di un altro quando il primo viene applicato senza essere contestato;
gli opponenti rilevano altresì che l'Ispettorato del
Lavoro non potrebbe imporre al datore di Lavoro di applicare al CCNL prescelto un altro CCNL migliorativo dal punto di vista retributivo;
infine, ritengono che non Controparte_15 svolga in attività prevalente attività edile, visto che tra le attività esercitabili da questa sono comprese quelle di facchinaggio, pulizie, autotrasporto conto terzi, Servizi informatici, telematici e tecnologici, lavori di rifacimento, Impianti idraulici, Impianti elettrici, lavori di muratura ed infissi, traslochi, giardinaggio, Servizi di centralino, ristorazione, gestione mense aziendali, come sarebbe confermato dalle fatture emesse negli anni 2019/2020/2021;
4---erronea valutazione circa la non genuinità del contratto di subappalto (da cui discenderebbe l'ipotesi di interposizione illecita di manodopera da a Controparte_7 Controparte_4 per difetto di prova intorno alla carenza degli elementi distintivi che connotano l'appalto e lo distinguono dall'ipotesi formulata dall' (organizzazione dei mezzi necessari, assunzione del CP_1 rischio di impresa, esercizio del potere organizzativo e direttivo); in particolare, si sostiene che
[...]
e precisamente il suo legale rappresentante , esercitava il potere CP_7 CP_5 direttivo e organizzativo, che aveva predisposto ogni attrezzatura e gli strumenti Controparte_7 necessari per eseguire i servizi, che i mezzi di trasporto erano di proprietà della Controparte_7 che la mancata indicazione del termine per la realizzazione dell'opera non è indice determinante pagina 6 di 18 atteso che è un elemento che può essere inserito successivamente nel contratto, che il rischio di impresa era stato assunto dalla che, a sua volta, aveva regolarmente fatturato le Controparte_7 prestazioni rese in favore di Controparte_4
Gli opponenti hanno chiesto la sospensione dell'esecutività dell'O.I. che, con decreto del
23.1.2024 emesso inaudita altera parte ex art. 5 comma 2 D.lgs. 150/2011, veniva concessa.
In data 29.5.2024 si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento adottato.
Con ordinanza del 12.6.2024, adottata all'udienza cartolare di pari data, veniva confermato il decreto del 23.1.2024; venivano ammessi tutti i capitoli di prova testimoniali formulate dalle parti e all'udienza del 4.4.2025 venivano sentiti i testi , Per_1 Controparte_8 Persona_4
, mentre all'udienza del 12.9.2025 testimoniava
[...] Persona_14 Persona_5
[...]
Resisi irreperibili i restanti testi indicate dalle parti, nonostante le fattive ricerche eseguite, questi sono stati revocati e la causa è stata ritenuta matura per la decisione con emissione di sentenza per l'udienza cartolare del 25.11.2025, previa assegnazione di termine per il deposito di nota conclusionale.
Motivi della decisione
In via preliminare
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. un., 30.06.2025, n. 17603) hanno chiarito che ““La trattazione scritta delle udienze prevista dall'art. 127-ter cod. proc. civ. è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non
l'intera udienza di discussione. La sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano (oltre alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale”.
Sul motivo nr. 1 dell'opposizione
Sebbene manchi nella legge n. 689/1981 il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ovvero il termine entro cui deve essere emanata l'ordinanza ingiunzione, la Corte di
Cassazione ha interpretato tale assenza come espressione della volontà del legislatore di non fissare un termine finale che, di fatto, coincide con quello quinquennale di prescrizione.
pagina 7 di 18 Al contempo tale orientamento è stato di recente messo in discussione dalla Corte
Costituzionale (v. sentenza nr. 151 del 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa1, concordi nel ritenere che anche i procedimenti sanzionatori, al pari degli altri procedimenti amministrativi, debbano essere sottoposti ad un termine di conclusione;
in particolare, la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata intorno al tema, ha invitato il legislatore, in base al principio di legalità, a prevedere un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione, anche in considerazione del principio di certezza giuridica, «in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché a fissare un termine per la conclusione del procedimento, non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, coerentemente al principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”.
Sta di fatto che la giurisprudenza di legittimità, ritornando sul tema, (v. Cass. ordinanza n.
33526/2024, Cass. n. 20977/2024, Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014, n. 4523/2021), ha assegnato al giudice del merito il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente l'acquisizione del fatto avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione.
Il giudice dell'opposizione deve così valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico relativo alla funzione ispettiva svolta dall'Amministrazione sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata valutazione della sua (eventuale) responsabilità. 1 Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VII, n. 1081/2022), dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, si è espresso nel senso della decadenza del potere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che aveva emanato il provvedimento sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla chiusura dell'attività istruttoria, peraltro senza aver motivato le ragioni del ritardo. Ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018 n. 5695; Cons. Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 584/2021 e n. 2309/2021) a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere. pagina 8 di 18 Nel caso di specie, dalla percezione dell'illecito (26.02.2020) alle date di notifiche del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione del 18.2.2021, è trascorso un anno, durante il quale il
Consulente del Lavoro ha inviato corposa documentazione da esaminare e valutare non in un unica soluzione ma in nr. 14 volte, per cui, tenuto conto della prima fase del periodo COVID 19
(marzo/maggio 2020) e anche della seconda fase (fine ottobre-novembre 2020/inizio delle vaccinazioni 2021) non può non considerarsi che tutte le attività di lavoro furono fortemente ridotte
(per salvaguardare la salute delle persone).
Il decorso di un anno non rappresenta, a parere di questo giudice, un “notevole lasso di tempo” se occorre, appunto, considerare che l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione, deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione.
Sul motivo nr. 2 dell'opposizione
Il motivo è fondato.
Giova ricordare che l'ordinanza - ingiunzione rappresenta il provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita la propria potestà sanzionatoria e che la contestazione della violazione amministrativa costituisce un mero atto endoprocedimentale diretto a comunicare l'addebito al trasgressore, mentre solo l'ordinanza – ingiunzione integra il provvedimento finale con cui si applica la sanzione amministrativa.
Tuttavia, per quanto la contestazione non rappresenti il vero e proprio provvedimento irrogativo della sanzione, essa assolve ad un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio del diritto di difesa, posto che attraverso il verbale si rappresenta ad un determinato soggetto il fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché l'interessato possa valutare se e come predisporre le proprie difese.
Ne consegue che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'atto di contestazione deve contenere gli estremi di fatto e di diritto della violazione, che successivamente non possonoessere modificati dall'amministrazione" (Cass. n. n. 23018/2006) e che "sussiste la violazione del principio tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 1. 689/81, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene
pagina 9 di 18
leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo “(Cass. n. 18883/28.7.2017; n .9790/2011; n.10145/2006; n.
9528/1999).
Nel caso di specie ad venivano contestate nel Verbale Unico di Parte_3
Accertamento e Notificazione solo due violazioni, mentre nell'O.I. si sono aggiunte ulteriori nr. 2 violazioni non contemplate precedentemente.
Pertanto, l'O.I. opposta viene annullata in parte qua.
Sul motivo nr. 3 dell'opposizione
Preliminarmente occorre richiamare quanto emerso dalle testimonianze di Persona_4
, e (tutti dipendenti della
[...] Controparte_8 Persona_5 CP_7
perchè esse convergono per ritenere che le attività svolte nel cantiere di Via Cavallaccio nel
[...] periodo considerato avevano natura “prevalentemente edile”; gli stessi hanno confermato (e non negato) le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'accesso ispettivo (di cui occorre valutare la positiva attendibilità in quanto rese nell'immediatezza degli accertamenti eseguiti e in assenza di condizionamenti da parte del datore di Lavoro: ex multis Cass.
9.3.201 nr. 3527); di tal modo viene
“sconfessata” la tesi difensiva secondo la quale il datore di lavoro è libero di applicare il CCNL che ritiene e non quello propriamente conforme alla natura del lavoro svolto, ma ciò quando il lavoratore espleti la diversa attività rispetto a quella prevista nel CCNL applicato in modo accessorio e strumentale.
Gli opponenti avrebbero, dunque, dovuto dimostrare, per ottenere l'applicazione del CCNL
Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi che l'attività effettivamente e prevalentemente svolta rientrasse proprio in quest'ultimo CCNL.
Ma così non è stato!
L'arch. se in sede testimoniale ha reso dichiarazioni diverse da quelle rese all'Ispettore Per_1 del Lavoro (affermando che il responsabile del cantiere edile era e non CP_5 Per_12
, successivamente alla rilettura delle sue dichiarazioni (doc. Nr. 37), ha voluto confermare
[...] quanto precedentemente già riferito all'Ispettore, ponendosi in una posizione di estrema contraddittorietà, tale per cui la sua testimonianza non può essere ritenuta congruente ed attendibile.
Particolarmente pregnante è la testimonianza di laddove, pur Persona_5 affermando che prendeva le direttive da , quando è stato contronterrogato dal legale CP_5
pagina 10 di 18 dell'opposto, ha affermato che: “ era un operaio manovale come me..era la persona con cui Persona_12 arlava per dare indicazioni e prescrizioni, che poi ci venivano spiegate da ”. CP_5 Per_8
L'affermazione di – secondo la quale “in alcune occasioni ho fatto anche le pulizie e Per_4 facchinaggio quando c'era bisogno” – non escludono “la prevalenza” dell'attività edile invece espletata dal teste, proprio perchè la testimonianza non si riferisce a periodi precisi (per cui non è dato sapere se tali attività erano state rese in tale cantiere) e sottolinea la “saltuarietà” delle attività di pulizia e facchinaggio. Deve menzionarsi quanto comunque dallo stesso dichiarato all'Ispettrice del Lavoro
[...]
Per_1
“…il mio lavoro consiste in muratore, …non mi è mai capitato di lavorare in luoghi che non fossero Cantieri Per_ edili e per altro che non fossero atività edili”…Mihaescu, e sono Muratori come me e gli altri sono CP_8 manovali”.
Vanno altresì valorizzate le dichiarazioni rese il 26.2.2020 all'Ispettore De Luca: “..
[...] era il grande capo con cui ho concordato la retribuzione e firmato il contratto ma stava sempre in Ufficio. Ma Per_16 chi dirigeva il Lavoro nei Cantieri, segnava le ore e faceva le squadre e ci diceva dove andare e cosa fare era Per_12
). Poteva capitare che venisse in cantiere per vedere se mancavano materiali e Per_8 CP_5 attrezzature che provvedeva a portare su richiesta di ”. Persona_12
Infine, non può avere alcuna rilevanza nel presente processo la sentenza nr. 1302 resa dal
Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, in data 15.10.2025 (allegata alla nota conclusionale), che annulla una cartella di pagamento emessa da IL per erronea classificazione dell'attività lavorativa espletata, essendo stata resa in un procedimento ove la controparte degli opponenti era l'INAIL e non l'odierno opposto e ove non è stata svolta attività istruttoria.
Orbene risulta provato che la maggior parte dei lavoratori assunti dalla non si Controparte_7 occupavano affatto di pulizie o attività similari, ma prestavano la loro attività lavorativa in qualità di muratori e manovali edili.
Accertata la natura dell'attività di lavoro concretamente svolta dai lavoratori nel cantiere non può che convenirsi in ordine alla dovuta applicazione del CCNL Edilizia Industria e come non corretta l'applicazione del CCNL “Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi”, che fa riferimento a settori di attività del tutto differenti rispetto a quello in cui i lavoratori hanno prevalentemente operato.
pagina 11 di 18 Del resto nell'ottobre del 2019 si era iscritta nel Registro delle Imprese Controparte_7 come impresa avente come oggetto sociale l'attività edilizia e da questo inquadramento aziendale deriva l'individuazione degli obblighi retributivi dell'impresa e l'individuazione del CCNL applicabile.
Ciò in quanto l'inquadramento effettuato in base all'attività svolta dall'impresa ha ricadute sulla individuazione del CCNL applicabile ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (c.d. imponibile minimo) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 che, secondo quanto previsto dalla norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 25 della L. n. 549/1995, fa riferimento alla “categoria” di attività.
E' stato precisato che la nozione di “categoria” va intesa, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, quale “settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia” (Cass. sent. n. 801/2012).
In tal senso la Cassazione ha più volte ribadito che il CCNL da applicare deve essere quello relativo alla categoria di riferimento in relazione all'attività prevalentemente svolta dal lavoratore subordinato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato da ultimo anche dalla sentenza n. 9803 del 26.05.2020) l'attività svolta dall'impresa prevale sul CCNL applicato dall'impresa ai propri dipendenti: “ai fini dell'inquadramento previdenziale, l'appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è, dunque, determinata dall'attività in concreto svolta che prevale sul tipo di CCNL applicato ai propri dipendenti.”
V. anche Cass. Civ. sez. VI - L, Ordinanza n. 36381 del 24/11/2021 (Rv. 663149 - 01): “In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta”.
pagina 12 di 18 Tale orientamento non si ritiene completamente disatteso dalla recente giurisprudenza (v. ordinanza Cass. Sez. Lavoro n. 7203/20242), secondo la quale:
1. “La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale
o anche con comportamento concludente”.
2. “Ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta”.
3. “Se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività”.
4. “Fermo – in ogni caso – il rispetto dell'art. 36 Cost.”.
Dunque, se da una parte i giudici di legittimità hanno ribadito, in modo decisivo, un principio ormai consolidato, per cui il criterio legale di collegamento previsto dall'art. 2070 c.c. non opera rispetto ai contratti collettivi di diritto comune. Più precisamente, i giudici supremi hanno affermato che: “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ., secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune.”
Gli ritengono che la scelta del CCNL non sia più governata automaticamente dal Parte_9 criterio merceologico dell'art. 2070 c.c. ma rientra nell'autonomia negoziale del datore di lavoro, esercitabile in forma espressa o tacita.
pagina 13 di 18 Così la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo è il risultato di una scelta negoziale del datore di lavoro, la quale può manifestarsi O tramite adesione ad un'associazione datoriale firmataria del CCNL O tramite condotta concludente, consistente nella applicazione costante e generalizzata di un determinato CCNL ai lavoratori dell'impresa.
La Corte ritiene che il criterio dell'art. 2070 c.c. non abbia carattere cogente e non può imporsi quando esista una diversa e più chiara manifestazione della volontà contrattuale del datore.
Tuttavia, il criterio merceologico di cui all'art. 2070 c.c. sopravvive come criterio suppletivo, applicabile in assenza di condotte univoche del datore, come nel caso in esame, ove
[...] esercita più attività economiche non tutte assimilabili nell'ambito di un Controparte_10 solo settore merceologico.
Sul motivo nr. 4 dell'opposizione
Si ha interposizione di manodopera quando un soggetto terzo si trovi a fornire dei propri dipendenti a un'altra impresa dietro compenso.
Si avrà dunque un soggetto interponente che, onde soddisfare una propria esigenza tecnica e ricevere una determinata prestazione lavorativa, decide di pagare per avvalersi di lavoratori da parte di un interposto: si tratta quindi di una mera attività di fornitura di personale, vale a dire un fenomeno che si caratterizza per la dissociazione tra la figura del datore di lavoro formale e quella dell'effettivo utilizzatore della manodopera.
Nel caso di specie si qualifica “subappaltante” per cui non avrebbe fornito Controparte_7 alla alcuna Forza Lavoro. Controparte_4
Non si conviene con l'assunto, in quanto, nonostante il subappalto, l'appaltatore
[...] ha continuato ad esercitare il controllo del cantiere e a gestire le modalità di Controparte_16 espletamento dell'attività lavorativa di ciascun lavoratore faceva le squadre e segnava le ore Per_8
e indicava i luoghi ove lavorare); ha mantenuto, come emerso dalle Controparte_17 deposizioni testimoniali, anche il potere organizzativo sui dipendenti dell'impresa subappaltatrice
(l'apporto di è inesistente!) e tale “sottomissione” dei dipendenti della Persona_17 CP_7 al volere dell'appaltatrice esclude ogni margine di valutazione
[...] Controparte_16 autonoma del subappaltatore e pregiudica la genuinità dell'appalto. (Trib. Catanzaro 10/12/2024,
Giud. Pirruccio).
pagina 14 di 18 L'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi propri e rischio di impresa, l'obbligazione di compiere per un'altra parte (committente) un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.
Il subappalto ha carattere derivato dall'appalto (Cass. 9684/2000), in considerazione del fatto che si tratta, in punto di diritto, di un contratto che ha sì una propria autonomia e regolamentazione rispetto a quello di appalto, dal quale tuttavia non può che mutuare il contenuto sostanziale, considerato che è destinato ad assolvere l'adempimento di quella obbligazione originaria per cui al subappalto si ritiene applicabile la stessa disciplina che regola il contratto di appalto, salvo diverse pattuizioni.
L'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha individuato i criteri distintivi fra interposizione illecita ed appalto lecito ovvero:
1. l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. l'assunzione da parte del medesimo del rischio d'impresa.
In sostanza, un appalto può essere definito “genuino” quando (nel caso di specie) il subappaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. Il subappalto, invece, maschera un'interposizione illecita di manodopera quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo-appaltatore le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa. Deve, invece, ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass. 12551/2020).
Ciò premesso, parte opposta ha fornito detta prova;
difatti il contratto di subappalto non dettaglia le attività specificatamente affidate a non pone alcun termine entro il Controparte_7
pagina 15 di 18 quale concludere i lavori;
inoltre all'epoca dell'accesso ispettivo i mezzi di trasporto erano della e i materiali vengono acquistati prevalentemente da quest'ultima. CP_4
E' pur vero che in questo caso l'appaltatore aveva mantenuto il potere di procedere alla verifica nel corso dell'esecuzione dell'opera, ma la costante presenza di in cantiere e l'esercizio Per_8 da parte di questi, in forma esclusiva, del potere direttivo e organizzativo dei lavori edili (e non dei lavori di pulizia cantiere, facchinaggio e mera manovalanza edile), esclude che ricorra un caso disciplinato dall'art. 1662 c.c.; inoltre, proprio la mancanza nel contratto di subappalto.
Sono da valorizzare le seguenti circostanze che provano l'interposizione illecita:
--la società ha inteso procedere ad una cessione del ramo d'azienda Controparte_10 delle attività di pulizia del cantiere, movimentazione/scarico/carico materiali trasferendo una parte del proprio personale alla CP_7
--i responsabili della società hanno deciso di costituire la Controparte_10 CP_7 al fine di fittiziamente far svolgere l'attività di movimentazione manuale di carichi e di pulizia dei propri cantieri, in realtà i lavoratori di quest'ultima società erano gli stessi ex-operai della Cooperativa che continuavano a svolgere le stesse prestazioni lavorative che effettuavano allorquando erano assunti presso la cooperativa (muratori, manovali, elettricisti ecc.); Cont
--la era l'unica e principale subappaltatrice della CP_7 Controparte_10
CP_
--non vi era alcuna distinzione tra i lavoratori della e della è nota la regola che CP_11 quando in un cantiere edile operano più imprese, vi deve essere la figura del Coordinatore;
l'obbligo interviene quando all'interno di uno stesso cantiere edile convivono più imprese esecutrici, anche se il loro lavoro non avviene contemporaneamente. Le figure da designare obbligatoriamente sono sia il coordinatore per la progettazione (CSP) che il coordinatore per l'esecuzione (CSE) che, nella specie, mancano;
--tutti gli operai delle due società erano diretti sul cantiere da e CP_5 Persona_12
i quali erano a loro volta dipendenti della committente-subappaltante
[...] Controparte_10
--gli incarichi di Amministratori della neocostituita erano conferiti a CP_7 CP_5
e dipendenti della
[...] Persona_12 Controparte_10
--il personale della era stabilmente inserito nel ciclo produttivo della committente CP_7
Controparte_10
pagina 16 di 18 --i mezzi necessari alla realizzazione delle opere (materiali, attrezzature, macchinari), erano forniti dalla Controparte_10
--i mezzi di trasporto utilizzati dalla fino al momento dell'accesso ispettivo erano CP_7 ancora di proprietà della cedente Controparte_10
--il potere organizzativo e direttivo su tutti i lavoratori occupati nei cantieri – dipendenti sia della
Cooperativa e sia della veniva esercitato in via esclusiva dal personale tecnico qualificato della CP_7
Cooperativa;
--nei contratti di subappalto in parola non era stata stabilita alcuna opera specifica a carico della nella sua veste di subappaltatrice;
CP_7
--vi era assoluta assenza di qualsivoglia rischio d'impresa a carico della che si CP_7 limitava a fornire alla la mera manodopera da utilizzare nei cantieri ove Controparte_10 questa operava;
--le fatture emesse dalla nel corso degli anni 2019 e 2020 hanno rilevato che la CP_7 maggior parte degli importi nell'anno 2019 sono imputati alla per un totale di Controparte_10 euro 17.100,00 (quasi il 90% del fatturato totale annuo pari ad euro 19.236,36). Nel 2020 il totale del fatturato fino alla fine di febbraio risultava pari ad euro 32.524,00, anche in questo caso il 90% di esso, ovvero 29.544,45 si riferivano ai lavori fatturati per la ristrutturazione edilizia in un cantiere sito a Prato in via Clitummo n.15.
In altre parole, non c'è interposizione illecita SOLO quando sia verificabile un rilevante apporto da parte del subappaltatore, mediante il conferimento di capitale, know-how, software ed in genere beni immateriali aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto (Cass. 31127/2021; Cass.
22799/2020).
0o0
Definitivamente, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, viene determinata la sanzione dovuta dagli opponenti nella minor misura di euro 30.391,60 (33.411,60 detratte le somme di euro 720 e 2200) al cui pagamento vengono condannati in solido tra loro.
0o0o0
Sempre tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e delle annose questioni di diritto affrontate, si ritiene di compensare le spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione 2^ civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, annulla l'Ordinanza Ingiunzione nr. 437 del 17.10.2023 prot. 43244 del 10.11.2023 emessa dall' , ora di , e Parte_10 CP_1 CP_1 condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 30.391,60 in favore dell'opposto a titolo di sanzione per le due violazioni originariamente contestate nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione FI00001/2020-410-04 del 18 febbraio 2021, notificato il 2.4.2021.
Le spese processuali sono integralmente compensate.
Firenze, 8.12.2025 la giudice on.
Liliana LM de IV
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La giurisprudenza della Corte di Cassazione sta operando come fonte suppletiva del diritto in una materia cruciale per le relazioni industriali: l'efficacia soggettiva dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questo ruolo suppletivo è la diretta conseguenza della mancata attuazione, per oltre 70 anni, dell'articolo 39 4° co. della Costituzione italiana (“I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”) volto a conferire ai CCNL efficacia erga omnes (ossia, vincolante per tutti i datori e lavoratori di una categoria), non è mai stato disciplinato da una legge ordinaria attuativa. In assenza della legge di attuazione, i CCNL attuali sono classificati come “contratti collettivi di diritto comune”, soggetti alle regole generali del diritto privato. Di conseguenza, il loro vincolo è limitato a: --I datori di lavoro iscritti alle associazioni datoriali stipulanti;
--I lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti;
--Le parti che vi hanno aderito esplicitamente o implicitamente (tramite comportamento concludente). E' in questo vuoto che la Cassazione è intervenuta;
l'art. 2070 c.c. prevede il criterio merceologico come vincolo automatico ma la Corte lo ha gradualmente svuotato per i contratti di diritto comune (Sent. S.U. n. 2665/1997), spostando il focus dal “fatto merceologico” (l'attività svolta) al “fatto negoziale” (la volontà del datore di applicare il CCNL). Al contempo ha valorizzato l'art. 36 Cost. (diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata), per cui il CCNL più rappresentativo, pur non avendo efficacia erga omnes, viene spesso richiamato dai giudici per stabilire la retribuzione minima adeguata (funzione c.d. minima-tutoria).