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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1834/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Rocco Luigi Corvaglia (C.F.: ) e A. Maria Bono C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Maglie alla via C.F._3 della ONciliazione, n.4
Attrice
E
con sede in alla via Miglietta n. 5 (C.F. e P. IVA ONtroparte_1 CP_1
, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Centonze (C.F. , elettivamente domiciliata presso il C.F._4 di lui studio, in alla via Ermenegildo Personé n. 11 CP_1
ONvenuta
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), rappresentato e CP_2 C.F._5 difeso dall'Avv. Francesco Centonze(C.F. , elettivamente domiciliato C.F._4 presso il di lui studio il di lui studio in alla via Ermenegildo Personé n. 11 CP_1
ONvenuto
1 ONclusioni
Per l'attrice:
All'On.le Tribunale adito affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia disporre la rinnovazione della ctu sulla persona della ricorrente al fine di accertare la responsabilità dei convenuti in ordine al danno dalla stessa subito in conseguenza dell'intervento di impianto di protesi effettuato presso l'Ospedale di OP in data 29.9.2016 e del relativo monitoraggio
e cura del decorso post operatorio e, all'esito, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il danno subito dalla signora in conseguenza Parte_1 dell'impianto di protesi effettuato presso l'Ospedale di OP in data 29.9.2016 e del relativo monitoraggio e cura del decorso post operatorio è riconducibile alla condotta negligente ed imprudente della struttura sanitaria Ospedale di OP e dei medici che l'hanno operata e tenuta in cura;
2) Per l'effetto condannare la , in solido con il dott. al risarcimento del danno CP_3 CP_2 in favore della signora nella misura di €.92.702,30, o in quella maggiore o minore Parte_1 che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
3) ON vittoria di spese competenze da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
Per l' ONtroparte_4
“1. respingere qualsivoglia addebito di responsabilità nei confronti dell' ONtroparte_1
[...] entro i profili contestati nel ricorso ex art.702 bis c.p.c. da parte della ricorrente;
Parte_1
2. per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente;
3. in subordine e salvo gravame, nella ipotesi (non creduta) di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra , ridurre il quantum del risarcimento, sovradimensionato Pt_1 rispetto alla effettiva portata del pregiudizio lamentato;
4. condannare la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
Per : CP_2
“Rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2. In via riconvenzionale, condannare la signora al pagamento degli onorari del giudizio n. Pt_1
1525/2021, quantificati in € 4.401,05.
3. ON vittoria di spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
2 ON ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 7 marzo 2022 – sulla scorta del negativo esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. incardinato ai sensi dell'art. 8 della Legge marzo 2017, n. 24 – ha convenuto innanzi al Tribunale di Lecce il Dott. Parte_1 CP_2
e la al fine di sentirli condannare, per quanto di ragione, al ONtroparte_4 risarcimento dei danni subiti per il trattamento sanitario a lei praticato in occasione dell'intervento di impianto di protesi sulla spalla destra effettuato presso l'Ospedale di OP in data 29 giugno
2016 e per la gestione del decorso post operatorio.
La ricorrente, dopo avere integralmente trascritto quanto allegato in seno alla richiesta di
ATP, ha denunciato la erroneità delle conclusioni formulate dai consulenti tecnici di ufficio nominati dal Tribunale – con le quali era stata esclusa ogni responsabilità dei convenuti – invocando il rinnovo della consulenza, anche in ragione della rilevata carenza di imparzialità degli ONt ausiliari del Giudice, dipendenti della convenuta “Il dott. svolge attività Persona_1
ONt lavorativa alle dipendenze della con la mansione di Direttore S.P.E.S.A.L. CP_3 CP_5
mentre il dott. svolge l'attività di medico di base sempre nella .
[...] Persona_2 CP_3
A seguito di fissazione di udienza, notifica del ricorso e del decreto, si è costituita l'
[...]
, invocando il rigetto di ogni questione circa l'imparzialità dei consulenti tecnici di ufficio CP_6 nominati in sede di ATP, confutando tutte le osservazioni scientifiche avanzate dalla ricorrente e contestando la quantificazione del danno addotto dalla Pt_1
ON NC il si è costituito in giudizio;
ha eccepito, in limine, la carenza di puntualità delle allegazioni della ricorrente in ordine alle sue eventuali responsabilità; ha poi confutato analiticamente le osservazioni scientifiche addotte ex adverso, invocando anch'egli il rigetto della richiesta di rinnovo delle indagini peritali nonché dell'eccezione in ordine alla carenza di imparzialità dei consulenti. ON Il in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nella procedura di accertamento tecnico preventivo.
Il 1° dicembre 2022, il Giudice istruttore ha disposto l'acquisizione al fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
ON ordinanza del 26 luglio 2023, il Giudice, ritenuta la causa non necessitante di ulteriore attività istruttoria, ha fissato l'udienza del 23 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvio, all'udienza del 13 febbraio 2025, è stata fissata la nuova udienza per la precisazione delle conclusioni del 22 maggio 2025, poi procrastinata al 22 aprile 2026 e ancora al 30 settembre 2026.
3 ON proprio decreto del 13 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del
Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato l'udienza a quella del 4 dicembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
Le parti hanno ottemperato a quanto disposto.
II)
§1
Tanto premesso, occorre osservare che prive di valenza si profilano le eccezioni sollevate dall'attrice in punto di “larvata” eccezione di invalidità dell'accertamento tecnico preventivo.
Nessuna sanzione di nullità è prevista dall'ordinamento nel caso di violazione delle regole in tema di mancata astensione dell'ausiliario del giudice, né tanto rileva a qualsivoglia fine processuale.
Ed invero, l'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo;
a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici (Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 7280 del 13/03/2023).
Nel caso in esame, posto che nessuna istanza di ricusazione – tempestiva o meno che fosse
– è stata presentata dalla ogni questione in ordine alla genetica “adombrata” invalidità Pt_1 dell'accertamento tecnico perde valore, ferma restando la necessità di una valutazione critica dell'elaborato versato agli atti del fascicolo.
D'altro canto, mette conto osservare che “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio” (Cass. Civ. Sez. III, 24 marzo
2023 n. 8496) finanche nel caso in cui una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale
4 elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.
§2 ON ONt Viene allora in rilievo il contenuto degli addebiti mossi al e all' di CP_1
Merita di essere premesso che solo a fatica è stato possibile estrapolare l'esposizione delle contestazioni mosse dalla ricorrente nei confronti dei convenuti.
Esse, in ultima analisi, si rinvengono nella composita tesi secondo la quale ON
- in conseguenza dell'intervento di artroprotesi spalla dx eseguito dal presso l'Ospedale di OP e della successiva inadeguata assistenza medica, alla era Pt_1 derivato uno stato di sofferenza e limitazione funzionale dell'arto superiore omolaterale;
- era stata rinvenuta la presenza di stato settico con positività per RO mirabilis determinativo – in uno con la successiva non curanza della sintomatologia accusata dalla
– dello sfavorevole decorso clinico post operatorio, sino a giungere – a fronte di Pt_1 persistenza di un blocco articolare antalgico della spalla omolaterale – alla sottoposizione della donna a due interventi, uno di espianto della protesi ed impianto di spaziatore, l'altro di reimpianto di nuova protesi effettuati presso l'Ospedale di Galatina;
ON
- la responsabilità di tanto andava ascritta al colpevole di non avere operato
“un'attenta, competente e tempestiva lettura della sintomatologia accusata dalla Pt_1 durante il post operatorio”, e di non avere avviato una tempestiva ricerca delle cause del dolore accusato dalla paziente, anche in considerazione del fatto che “se individuata per tempo la sepsi poteva anche essere trattata farmacologicamente o con un meno invasivo intervento di toilettatura”.
Tanto delimita il thema decidendum e suggerisce di analizzare il contenuto dalla relazione di ATP, non prima di avere ricordato che ai sensi della Legge 24/2017, duplice è lo “statuto” della responsabilità per la casa di cura e per il sanitario.
Come è noto, l'art. 7 così dispone:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218
e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
…
5
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Ne discende che il riparto dell'onere della prova è diverso per le due fattispecie: mente nel caso della responsabilità il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante, in quello che afferisce alla responsabilità contrattuale, il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (in termini riepilogativi: Cass. Civ. Sez. III, 22 settembre 2023,
Ordinanza n. 27151).
La questione, con riguardo al caso di specie, in verità assume relativo valore, posto che – venendosi al merito – quel che appare decisivo è il rilievo (comune) da attribuire alla dimostrazione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso.
In questo quadro, deve essere applicata la regola secondo la quale “in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario (ovvero della struttura) per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. Civ.
Sez. III, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024).
Appare poi decisivo ricordare che “l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi
6 valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5922 del 5/03/2024).
Nella vicenda in esame, il punto nodale è dunque offerto dalla esistenza del nesso di causalità tra la condotta della struttura e del sanitario e l'insorgenza della sepsi che ha condotto alla rimozione della protesi e al suo reimpianto.
Queste sono le considerazioni formalizzate dai consulenti in sede di ATP nel procedimento n. 1525/2021, disponibile in visione:
“Dall'analisi dell'iter clinico e dall'esito della visita medica peritale si può affermare che:
1) la sig.ra in data 29 settembre 2016 presso l'ospedale di OP (LE) fu Parte_1 sottoposta ad intervento chirurgico di endoprotesi spalla destra per artrosi gleno-omerale; mentre in data 01-08-2017 veniva sottoposta presso l'ospedale di Galatina (LE) a nuovo intervento chirurgico di espianto stelo omerale spalla destra e posizionamento di spaziatore antibiotato per mobilizzazione settica. Infine in data 02-02-2018 fu eseguito ancora presso l'ospedale di Galatina
l'intervento di rimozione di spaziatore antibiotato e impianto di artroprotesi inversa;
2) non è provato il nesso di causalità, secondo la normale criteriologia medico-legale, fra
l'intervento di endoprotesi della spalla destra eseguito in data 29-09-2016 presso l'ospedale di
OP ( e la mobilizzazione settica della stessa endoprotesi che rese necessario il CP_7 ricovero del 29-07-2017 ed il successivo intervento chirurgico del 01-08-2017 presso l'ospedale di Galatina (ASL-Lecce). A tal fine va sottolineato che in atti non esistono esami ematochimici di laboratorio rilevanti segni di GO (emocromo con formula,VES, fibrinogeno, PCR) eseguiti dopo la data di dimissione a seguito del primo intervento di impianto di endoprotesi di spalla (29-
09-2016) e fino al ricovero del 29-07-2017 per mobilizzazione settica con intervento di espianto stelo omerale e posizionamento di spaziatore antibiotato (01-08-2017). Nè fu mai rilevata febbre ON nè altri segni di GO dall'esame delle varie certificazioni di visite mediche eseguite ( dott. , Per_ dott. dott. ) nel periodo di tempo intercorso tra la data di dimissione dell'ospedale di Per_4
OP (05-10-2016) ed il ricovero presso l'ospedale di Galatina (29-07-2017). Giova anche sottolineare che il gonfiore su tutto l'arto superiore destro, rilevato dal dott. in Persona_5 data 09-11-2016 veniva successivamente (dopo 8 giorni) obiettivato dal medesimo sanitario come
7 "lieve gonfiore nella regione laterale del braccio": vale a dire che il gonfiore era praticamente regredito dopo il trattamento riabilitativo ( in data 17-11-2016, a distanza di 8 giorni).
L'intervento di espianto della protesi fu eseguito il 01-08-2017, non in regime di urgenza, dopo il rilievo dell'esame TAC del 15-05-2017 su proposta del dott. : quindi dopo 2 mesi e mezzo. Per_4
Inoltre durante l'intervento chirurgico del 01-08-2017 furono prelevati e confezionati tamponi multipli di materiali vari per esame colturale ed antibiogramma. Tali tamponi furono positivi per infezione di proteus mirabilis risultato sensibile a diversi antibiotici. Orbene il germe proteus mirabilis è un batterio gram-negativo. Giova sottolineare che i batteri gram-negativi sono responsabili del 90% delle infezioni che vengono contratte al di fuori degli ambienti di ricovero.
Per quanto concerne le infezioni di protesi articolari, queste si distinguono in precoci, ritardate e
Tardive. Le precoci avvengono nei primi 3 mesi successivi al posizionamento delle protesi
(generalmente dovute ad una contaminazione perioperatoria con germi virulenti quali lo stafilococco aureus); le ritardate avvengono da 3 a 24 mesi successivi al posizionamento delle protesi (contaminazione perioperatoria con germi a bassa virulenza quali stafilococchi coagulasi negativi); le tardive avvengono dopo 24 mesi (solitamente per disseminazione ematogena di microbi provenienti da un'infezione della cute, del tratto respiratorio, dell'apparato dentale o delle vie urinarie).
Il caso in specie può essere inquadrato nelle infezioni ritardate con germe isolato proteus mirabilis che, come sopra rilevato, essendo un gram-negativo rientra in quei germi che sono responsabili del 90% delle infezioni che vengono contratte al di fuori degli ambienti di ricovero.
Va altresì considerato che non sono state dimostrate carenze igieniche nè anomale procedure diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali presso l'ospedale di OP.
ON riferimento alla gestione del post-operatorio, dopo la dimissione dall'ospedale di OP del 05-10-2016, i medici specialisti coinvolti non rilevarono mai segni clinici di GO ragione per cui non ritennero evidentemente di prescrivere specifici esami ematochimici di laboratorio
(quali emocromo+formula, fibrinogeno, PCR, VES). Dirimente risultò l'esito dell'esame TAC del
15-05-2017 con conseguente intervento chirurgico di espianto, intervento peraltro non eseguito in urgenza bensì dopo due mesi e mezzo (01-08-2017).
Per quanto brevemente esposto si può concludere che la sepsi della protesi di spalla di che trattasi sia stata determinata al di fuori dell'ambiente di ricovero ed a causa di un germe appartenente ai gramnegativi (germi responsabili del 90% delle infezioni che vengono contratte al di fuori degli ambienti di ricovero). Giova rilevare altresì che l'incidenza delle infezioni che seguono l'impianto di una protesi di spalla è pari a circa l'1,3%. Da tenere presente che tale incidenza appare
8 condizionata nel nostro caso anche da fattori di rischio legati all'ospite, vale a dire: età avanzata, obesità e diabete mellito.
ONseguenti, e condivisibili (sia pure con la precisazione che seguirà), le conclusioni:
Rispondendo ai predetti quesiti, considerato tutto quanto innanzi esposto, si può affermare:
a) Non esistente il nesso causale tra il ricovero della sig.ra del 28-09-2016 Parte_1 presso l'ospedale di OP ed il contagio da proteus mirabilis. In particolare si ribadisce che non sono state dimostrate carenze igieniche, anomale procedure diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali presso l'ospedale di OP.
b) Adeguata la gestione del post-operatorio. Si ribadisce in particolare che il gonfiore rilevato su tutto l'arto superiore destro dal dott. in data 09-11-2016, dopo 8 Persona_5 giorni di trattamento di FKT in pratica regrediva senza ricorso a terapia farmacologica.
In disparte l'irrilevante affermazione in punto di “mancata dimostrazione delle carenze igieniche anomale procedure diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali presso l'ospedale di
OP” in ragione di quanto sopra messo in evidenza in punto di onere della prova, le osservazioni critiche svolte dalla parte ricorrente – così intendendosi la reiterazione delle osservazioni svolte in sede di accertamento tecnico – non appaiono idonee a minare la correttezza delle conclusioni sopra indicate.
La tesi secondo la quale si sarebbe dovuto fare ricorso ad altri criteri di ermeneusi – “quali il criterio cronologico, il criterio topografico, il criterio di idoneità, il criterio della continuità fenomenologica, il criterio di esclusione di altre cause” – si presenta del tutto apodittica a fronte dei analisi condotta sulla scorta di quanto riscontrato in via analitica.
Le ulteriori eccezioni non incidono poi sulla validità dell'elaborato, confortata da considerazioni non smentite circa la probabile – ed estranea – causa dell'infezione.
Si impone, allora, il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente. ON Merita accoglimento, invece, la richiesta spiegata dal in ordine alla necessità di porre a carico della parte istante le spese di ATP per come liquidate: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 29850 del
27/10/2023).
9 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, causa del valore compreso da euro 52.001 ad euro 260.000, parametro minino in ragione della disamina di mere questioni afferenti la valenza della relazione di ATP, tenendosi conto altresì della comunanza della difesa, con aumento del 20% della sua misura nonché dell'attività svolta in sede del procedimento n. 1525/2021 RG, mediante riconoscimento del massimo per la fase di trattazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 7 marzo 2022 da Parte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
e di , che liquida complessivamente in euro 15.266 ONtroparte_4 CP_2 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese di CTU per come liquidate nel CP_8 procedimento n. 1525/2021 RG.
6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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