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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/11/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2586/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Francesca BERTAZZOLI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in Firenze il 20/05/2023, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 19, parte II, sezione A, dell'anno 2023; che dal matrimonio non sono nati figli;
pagina 1 di 3 che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 27.3.2023;
che sin dall'autorizzazione a vivere separati la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi.
La domanda di scioglimento del matrimonio, da riqualificarsi come domanda di cessazione degli effetti civili trattandosi di matrimonio concordatario, appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20/05/2023 in Firenze da
, nato a [...] il [...], e da nata a Parte_1 Parte_2
Sanremo (IM) il 10.2.1994, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Firenze al N. 19, parte II, sezione A, dell'anno 2023, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Gli esponenti continueranno a vivere separati, ognuno presso la propria abitazione.
2. Gli esponenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributi al mantenimento.
3. Gli esponenti dichiarano di essere autosufficienti, di più nulla avere a pretendere tra di loro, per nessun titolo, e di non avere altre questioni economiche tra loro pendenti.
MANDA
pagina 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 7 novembre 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2586/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Francesca BERTAZZOLI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in Firenze il 20/05/2023, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 19, parte II, sezione A, dell'anno 2023; che dal matrimonio non sono nati figli;
pagina 1 di 3 che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 27.3.2023;
che sin dall'autorizzazione a vivere separati la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi.
La domanda di scioglimento del matrimonio, da riqualificarsi come domanda di cessazione degli effetti civili trattandosi di matrimonio concordatario, appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20/05/2023 in Firenze da
, nato a [...] il [...], e da nata a Parte_1 Parte_2
Sanremo (IM) il 10.2.1994, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Firenze al N. 19, parte II, sezione A, dell'anno 2023, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Gli esponenti continueranno a vivere separati, ognuno presso la propria abitazione.
2. Gli esponenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributi al mantenimento.
3. Gli esponenti dichiarano di essere autosufficienti, di più nulla avere a pretendere tra di loro, per nessun titolo, e di non avere altre questioni economiche tra loro pendenti.
MANDA
pagina 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 7 novembre 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3