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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DE RT PRESIDENTE dott.ssa EL AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1163/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.1164/2024 R.G.) promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo ARotti e dall'avv. Parte_1
UC SS;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti per il ricorrente come da foglio depositato il 5.11.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 1 di 5 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 2.09.2006, ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune le annotazioni di legge;
Revocare l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili disposto in favore della sig.ra con la sentenza di separazione n. 339/2025; Controparte_1
Rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra CP_1
, e per l'effetto nulla disporre a tale titolo a carico del sig. in
[...] Parte_1 quanto la sig.ra è economicamente autosufficiente, essendo titolare CP_1 di reddito da lavoro, di un ingente patrimonio mobiliare (aveva investimenti per oltre 200.000 euro) e immobiliare (immobile del valore di 340.000 euro), oltre a godere dell'uso gratuito della casa coniugale di proprietà del ricorrente. Non sussistono pertanto i presupposti assistenziali, compensativi e perequativi richiesti dalla legge, non essendo emerso alcun sacrificio delle sue aspettative professionali in favore della famiglia. Si consideri altresì il peggioramento delle condizioni economiche del sig. gravato da un nuovo canone di Parte_1 locazione di euro 400,00 mensili;
Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e il calendario di frequentazione padre-figlio già stabilito in sede di separazione;
In parziale modifica delle conclusioni rassegnate in sede di separazione, e in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 339/2025, determinare in euro
600,00 mensili il contributo al mantenimento per il figlio , da Per_1 corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, tenuto conto delle esigenze del minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive risorse economiche;
Stabilire che le spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come individuate dal protocollo in uso presso codesto
Tribunale, siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi per le spese non urgenti, con obbligo di rendicontazione documentale;
Confermare che l'Assegno Unico per il figlio sia percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario;
pagina 2 di 5 Disporre l'ascolto del minore nato il [...], ai sensi Persona_2 dell'art. 473-bis.4 c.p.c;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.” per la convenuta come da foglio depositato il 5.11.2025
“insiste preliminarmente affinché, disattesa ogni avversa eccezione e/o contestazione, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data
11.11.2024, previa rimessione della causa in istruttoria, vengano ammessi tutti i mezzi di prova ritualmente formulati nella comparsa di costituzione e risposta del 4.10.2024 …
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutto quanto dedotto e documentato in atti (da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto), dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 2.09.2006, con ogni conseguente pronuncia come per legge, alle seguenti condizioni:
1) confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ai genitori, Per_1 con collocazione presso la mamma nella casa già coniugale che resterà ad essa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili;
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1 modalità: prima settimana, due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì - seconda settimana: due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, e dal sabato mattina alla domenica sera. Tutte le restanti vacanze e periodo feriali al
50%, alternando le festività, salvo diverso accordo;
3) a sostegno del figlio minore della coppia, voglia il Tribunale nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., un ausiliario scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU affinché fornisca ausilio per il minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori;
4) per tutto quanto dedotto e prodotto, valutati i criteri di legge, disporre la debenza a carico del sig. di un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1 da determinarsi nella misura di € 3.000,00 mensili (salva diversa CP_1 determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
pagina 3 di 5 5) disporre che il padre versi alla madre collocataria per il figlio minore , Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro
1.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 100% delle spese straordinarie, regolate come da
Protocollo adottato da questo Tribunale (ovvero nella diversa percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
6) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre, vista la permanenza del minore prevalente con la medesima, come richiesto;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda, istanza e/o richiesta, nessuna esclusa, fatta eccezione di quella sullo status;
- con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
- il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
AL e riservato quant'altro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2024 ha promosso nei confronti Parte_1 della coniuge il presente giudizio cumulativo di separazione e Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, rubricato al n.1163/2024 RG.
Nella stessa data ha promosso nei confronti di Controparte_1 Parte_1 la causa di separazione rubricata al n.1164/2024 RG.
I due procedimenti sono stati riuniti.
In data 5.11.2024 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
Non essendovi possibilità di riconciliazione, con sentenza parziale n.778/2024 è stata pronunciata la separazione. La causa è stata istruita documentalmente, tramite assunzione di prove orali e ordine di esibizione di documentazione bancaria. Con successiva sentenza del 3.6.2025 sono state decise le altre domande attinenti alla separazione dei coniugi.
Va ora decisa la domanda di divorzio.
e hanno contratto matrimonio il 2.9.2006 a Parte_1 Controparte_1
Fano (doc. 1 del ricorrente).
Dalla prima udienza di comparizione dei coniugi, celebrata il 5.11.2024 è trascorso oltre un anno. La sentenza parziale di separazione è passata in pagina 4 di 5 giudicato. I coniugi non si sono riconciliati e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente ha insistito affinché sia sentito il figlio minorenne (nato il [...]), il quale dopo lo svolgimento della scorsa udienza ha compiuto 12 anni.
La causa viene rimessa sul ruolo per procedere a tale incombente;
solo dopo saranno decise le altre domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1163/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.1164/2024 R.G.) promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 2.9.2006 a Fano, trascritto nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune al n.78, parte II, serie A, anno 2006;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EL AR DE RT atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DE RT PRESIDENTE dott.ssa EL AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1163/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.1164/2024 R.G.) promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo ARotti e dall'avv. Parte_1
UC SS;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti per il ricorrente come da foglio depositato il 5.11.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 1 di 5 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 2.09.2006, ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune le annotazioni di legge;
Revocare l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili disposto in favore della sig.ra con la sentenza di separazione n. 339/2025; Controparte_1
Rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra CP_1
, e per l'effetto nulla disporre a tale titolo a carico del sig. in
[...] Parte_1 quanto la sig.ra è economicamente autosufficiente, essendo titolare CP_1 di reddito da lavoro, di un ingente patrimonio mobiliare (aveva investimenti per oltre 200.000 euro) e immobiliare (immobile del valore di 340.000 euro), oltre a godere dell'uso gratuito della casa coniugale di proprietà del ricorrente. Non sussistono pertanto i presupposti assistenziali, compensativi e perequativi richiesti dalla legge, non essendo emerso alcun sacrificio delle sue aspettative professionali in favore della famiglia. Si consideri altresì il peggioramento delle condizioni economiche del sig. gravato da un nuovo canone di Parte_1 locazione di euro 400,00 mensili;
Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e il calendario di frequentazione padre-figlio già stabilito in sede di separazione;
In parziale modifica delle conclusioni rassegnate in sede di separazione, e in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 339/2025, determinare in euro
600,00 mensili il contributo al mantenimento per il figlio , da Per_1 corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, tenuto conto delle esigenze del minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive risorse economiche;
Stabilire che le spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come individuate dal protocollo in uso presso codesto
Tribunale, siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi per le spese non urgenti, con obbligo di rendicontazione documentale;
Confermare che l'Assegno Unico per il figlio sia percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario;
pagina 2 di 5 Disporre l'ascolto del minore nato il [...], ai sensi Persona_2 dell'art. 473-bis.4 c.p.c;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.” per la convenuta come da foglio depositato il 5.11.2025
“insiste preliminarmente affinché, disattesa ogni avversa eccezione e/o contestazione, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data
11.11.2024, previa rimessione della causa in istruttoria, vengano ammessi tutti i mezzi di prova ritualmente formulati nella comparsa di costituzione e risposta del 4.10.2024 …
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutto quanto dedotto e documentato in atti (da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto), dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 2.09.2006, con ogni conseguente pronuncia come per legge, alle seguenti condizioni:
1) confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ai genitori, Per_1 con collocazione presso la mamma nella casa già coniugale che resterà ad essa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili;
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti Per_1 modalità: prima settimana, due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì - seconda settimana: due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, e dal sabato mattina alla domenica sera. Tutte le restanti vacanze e periodo feriali al
50%, alternando le festività, salvo diverso accordo;
3) a sostegno del figlio minore della coppia, voglia il Tribunale nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., un ausiliario scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU affinché fornisca ausilio per il minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori;
4) per tutto quanto dedotto e prodotto, valutati i criteri di legge, disporre la debenza a carico del sig. di un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1 da determinarsi nella misura di € 3.000,00 mensili (salva diversa CP_1 determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
pagina 3 di 5 5) disporre che il padre versi alla madre collocataria per il figlio minore , Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro
1.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 100% delle spese straordinarie, regolate come da
Protocollo adottato da questo Tribunale (ovvero nella diversa percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
6) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre, vista la permanenza del minore prevalente con la medesima, come richiesto;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda, istanza e/o richiesta, nessuna esclusa, fatta eccezione di quella sullo status;
- con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
- il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
AL e riservato quant'altro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2024 ha promosso nei confronti Parte_1 della coniuge il presente giudizio cumulativo di separazione e Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, rubricato al n.1163/2024 RG.
Nella stessa data ha promosso nei confronti di Controparte_1 Parte_1 la causa di separazione rubricata al n.1164/2024 RG.
I due procedimenti sono stati riuniti.
In data 5.11.2024 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
Non essendovi possibilità di riconciliazione, con sentenza parziale n.778/2024 è stata pronunciata la separazione. La causa è stata istruita documentalmente, tramite assunzione di prove orali e ordine di esibizione di documentazione bancaria. Con successiva sentenza del 3.6.2025 sono state decise le altre domande attinenti alla separazione dei coniugi.
Va ora decisa la domanda di divorzio.
e hanno contratto matrimonio il 2.9.2006 a Parte_1 Controparte_1
Fano (doc. 1 del ricorrente).
Dalla prima udienza di comparizione dei coniugi, celebrata il 5.11.2024 è trascorso oltre un anno. La sentenza parziale di separazione è passata in pagina 4 di 5 giudicato. I coniugi non si sono riconciliati e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente ha insistito affinché sia sentito il figlio minorenne (nato il [...]), il quale dopo lo svolgimento della scorsa udienza ha compiuto 12 anni.
La causa viene rimessa sul ruolo per procedere a tale incombente;
solo dopo saranno decise le altre domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1163/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.1164/2024 R.G.) promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 2.9.2006 a Fano, trascritto nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune al n.78, parte II, serie A, anno 2006;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EL AR DE RT atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5