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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1824/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 239221 N. QB2024662159 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12671/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dottor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2022, notificato il 21 ottobre 2024, con cui Roma Capitale richiedeva il pagamento di euro 6.333,01 per omesso versamento dell'imposta relativa agli immobili siti in Indirizzo_1, Daticatastali_1 e Daticatastali_2. Il ricorrente deduceva di avere trasferito la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile Daticatastali_1 dal 17 maggio 2021, destinandolo a propria abitazione principale, e di avere acquistato il box auto sub Daticatastali_2 quale pertinenza. Produceva certificato storico di residenza, bollette di luce e gas, bolletta TARI e sentenza di separazione dal coniuge.
Roma Capitale, con atto di controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che l'esenzione non spettasse in quanto: il nucleo familiare non risiedeva unitariamente nell'immobile; la sentenza della Corte
Costituzionale n. 209/2022 non fosse applicabile retroattivamente;
che il contribuente non avesse assolto l'onere della prova in mancanza della dichiarazione IMU.
Il ricorrente, con memoria illustrativa confutava puntualmente le eccezioni di controparte richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale, la sufficienza della documentazione prodotta e l'insussistenza dell'obbligo di dichiarazione
IMU per l'abitazione principale. In via subordinata, chiedeva l'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la questione centrale della presente controversia riguarda la spettanza dell'esenzione
IMU per abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019. Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente risiede e dimora abitualmente nell'immobile di Indirizzo_1 sin dal 17 maggio 2021, data dalla quale l'unità immobiliare risulta destinata a propria abitazione principale. Tale circostanza è comprovata dal certificato storico di residenza e dalle utenze domestiche attivate nel 2020, elementi che attestano un utilizzo effettivo e stabile dell'immobile.
La Corte ritiene che la separazione personale del ricorrente, accertata con sentenza del Tribunale di Roma
n. 11229/2017, esclude la rilevanza della diversa residenza del coniuge ai fini dell'agevolazione.
A tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che subordinavano l'esenzione alla residenza congiunta del nucleo familiare, affermando che rileva unicamente la posizione del singolo possessore, purché residente e dimorante abitualmente nell'immobile.
Tale principio si applica ai giudizi pendenti e trova piena applicazione nel caso di specie.
Non assume rilievo l'eccezione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IMU, poiché
l'Amministrazione disponeva già delle informazioni anagrafiche necessarie a verificare la spettanza dell'agevolazione, e non può addossare al contribuente le conseguenze di un'attività istruttoria non svolta.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte accerta che l'immobile oggetto di accertamento costituisce abitazione principale del ricorrente e che, pertanto, l'imposta non è dovuta. L'atto impugnato risulta illegittimo e deve essere annullato con condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 550,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale alla refusione delle spese di giudizio liquidate in euro
550,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il Giudice
IU LL
(Digitalmente firmato)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 239221 N. QB2024662159 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12671/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dottor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2022, notificato il 21 ottobre 2024, con cui Roma Capitale richiedeva il pagamento di euro 6.333,01 per omesso versamento dell'imposta relativa agli immobili siti in Indirizzo_1, Daticatastali_1 e Daticatastali_2. Il ricorrente deduceva di avere trasferito la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile Daticatastali_1 dal 17 maggio 2021, destinandolo a propria abitazione principale, e di avere acquistato il box auto sub Daticatastali_2 quale pertinenza. Produceva certificato storico di residenza, bollette di luce e gas, bolletta TARI e sentenza di separazione dal coniuge.
Roma Capitale, con atto di controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che l'esenzione non spettasse in quanto: il nucleo familiare non risiedeva unitariamente nell'immobile; la sentenza della Corte
Costituzionale n. 209/2022 non fosse applicabile retroattivamente;
che il contribuente non avesse assolto l'onere della prova in mancanza della dichiarazione IMU.
Il ricorrente, con memoria illustrativa confutava puntualmente le eccezioni di controparte richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale, la sufficienza della documentazione prodotta e l'insussistenza dell'obbligo di dichiarazione
IMU per l'abitazione principale. In via subordinata, chiedeva l'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la questione centrale della presente controversia riguarda la spettanza dell'esenzione
IMU per abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019. Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente risiede e dimora abitualmente nell'immobile di Indirizzo_1 sin dal 17 maggio 2021, data dalla quale l'unità immobiliare risulta destinata a propria abitazione principale. Tale circostanza è comprovata dal certificato storico di residenza e dalle utenze domestiche attivate nel 2020, elementi che attestano un utilizzo effettivo e stabile dell'immobile.
La Corte ritiene che la separazione personale del ricorrente, accertata con sentenza del Tribunale di Roma
n. 11229/2017, esclude la rilevanza della diversa residenza del coniuge ai fini dell'agevolazione.
A tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che subordinavano l'esenzione alla residenza congiunta del nucleo familiare, affermando che rileva unicamente la posizione del singolo possessore, purché residente e dimorante abitualmente nell'immobile.
Tale principio si applica ai giudizi pendenti e trova piena applicazione nel caso di specie.
Non assume rilievo l'eccezione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IMU, poiché
l'Amministrazione disponeva già delle informazioni anagrafiche necessarie a verificare la spettanza dell'agevolazione, e non può addossare al contribuente le conseguenze di un'attività istruttoria non svolta.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte accerta che l'immobile oggetto di accertamento costituisce abitazione principale del ricorrente e che, pertanto, l'imposta non è dovuta. L'atto impugnato risulta illegittimo e deve essere annullato con condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 550,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale alla refusione delle spese di giudizio liquidate in euro
550,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il Giudice
IU LL
(Digitalmente firmato)