TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11464 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 26614/2024 r.g. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1
procedimento, giusta procura alle liti su separato atto, dall'Avv. Francesco Picchi (con studio in Roma, Via Emilia n. 88, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
TI CE
- Opponente
e
in persona del elgale rapp.te p.t rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Persona_1
Spezia, DEL 28.03.2024, Repertorio n. 18.975 e Raccolta n.
8.773 che si allega, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 12.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponeva la presente opposizione a decreto ingiuntivo deducendo quanto segue:
SENTENZA
1 - con decreto ingiuntivo n. 2000/2022 del 14 marzo 2022, il Tribunale di Napoli ha ingiunto al Sig. di pagare in favore della la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 17.747,83, oltre gli “interessi di mora al tasso legale” e le spese della procedura di ingiunzione .
-In virtù del predetto titolo esecutivo, la ha promosso, dinanzi Controparte_1
l'intestato Tribunale, la procedura esecutiva presso terzi n. 10811/2022 RGE.
- Nell'ambito della predetta esecuzione, con provvedimento del 12 luglio 2024 il Giudice dell'esecuzione, rilevato che il “contratto di finanziamento, sulla base del quale è stato emesso l'azionato titolo esecutivo, prevede un TAN pari a 6,90% ed un TAEG del
7,52%” e che “da un esame sommario di detto contratto emerge, prima facie, la presenza di clausole potenzialmente abusive […]”, ha ritenuto necessario avvisare il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in ossequio a quanto sancito dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la nota sentenza n. 9479/2023.
- Il predetto provvedimento del 12 luglio 2024 è stato notificato al Sig. Parte_1 in data 15 ottobre 2024 .
Tanto premesso, deducendo l'abusività delle clausole contenute nel contratto di finanziamento n. 9153144 del 5 aprile 2019, domandava : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, accertare
l'abusività delle clausole contenute nel contratto di finanziamento n. 9153144 del 5 aprile 2019 e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2000/2022 del 14 marzo 2022 emesso dal Tribunale di Napoli per i motivi esposti in narrativa.”
Con comparsa di costituzione si costituiva l'opposta che, rappresentando di aver acquistato il credito per effetto di cessione da parte della cedente contraente per effetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, contestava l'avversa opposizione deducendo la validità delle clausole apposte al contratto e domandandone il rigetto dell'opposizione
SENTENZA 2 All'udienza dell'11.04.2024 stante la mancata comparizione delle parti il giudice rinviava all'udienza del 15.04.2025 e successivamente rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.09.2025
Con ordinanza del 15.09.2025 la causa riservata in decisione con i termini di cui all'art
190 cp.c. .
Passando all'esame del merito della domanda , mette conto evidenziare in primis, che il contratti su cui si fonda il credito sono sottoposti alla disciplina del codice del consumo, essendo stati stipulati dall'opponente come consumatore .
Ciò posto l'opposizione de qua è da ritenersi ammissibile, seppur tardivamente spiegata, nel solco della giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria formatasi sul punto (. v. sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 68/23 e CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e) , limitatamente all'accertamento dell'eventuale abusività delle clausole apposte al contratto e su cui si fonda il credito ingiunto, non essendo stato effettuato tale vaglio in sede monitoria, risultando tutte le altre questione sollevate dall'opponente, coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, non tempestivamente opposto , non sussistendo i presupposti di cui all'art 650 cp.c.
Tanto premesso, deve rilevarsi che non risulta derogato il cd foro del consumatore ex art
66 bis del codice del consumo , atteso che correttamente è stato adito il Tribunale di
Napoli, ove risiede il consumatore dunque valida la relativa clausola .
Passando all' esame del merito dell'opposizione con le precisazioni innanzi evidenziate per quanto concerne l'ambito di indagine, ritiene il Tribunale che la stessa deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Ed invero, in primis mette conto evidenziare che le contestazioni genericamente formulate dell'opponente riguardano esclusivamente le clausole apposte al contratto di finanziamento n. 9153144 stipulato in data 5.04.2019 e non anche quelle apposte agli altri contratti posti a fondamento del credito di cui è stato ingiunti il pagamento.
Tanto precisato ritiene il Tribunale insussistenti profili di abusività , ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons , delle clausole impugnate e su cui si fonda il credito di cui è stato ingiunto il pagamento , atteso che le stesse unitamente considerate non hanno comportato uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal contratto in danno del consumatore.
SENTENZA 3 Ciò posto, il Tribunale rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo al valore del giudizio e all'attività espletata secondo tariffa vigente .
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , ogni altra istanza Parte_1 rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2000/2022 emesso in data 14 marzo 2022 dal Tribunale di Napoli;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 1701,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge .
Napoli, 5.120.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 4
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 26614/2024 r.g. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1
procedimento, giusta procura alle liti su separato atto, dall'Avv. Francesco Picchi (con studio in Roma, Via Emilia n. 88, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
TI CE
- Opponente
e
in persona del elgale rapp.te p.t rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Persona_1
Spezia, DEL 28.03.2024, Repertorio n. 18.975 e Raccolta n.
8.773 che si allega, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 12.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponeva la presente opposizione a decreto ingiuntivo deducendo quanto segue:
SENTENZA
1 - con decreto ingiuntivo n. 2000/2022 del 14 marzo 2022, il Tribunale di Napoli ha ingiunto al Sig. di pagare in favore della la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 17.747,83, oltre gli “interessi di mora al tasso legale” e le spese della procedura di ingiunzione .
-In virtù del predetto titolo esecutivo, la ha promosso, dinanzi Controparte_1
l'intestato Tribunale, la procedura esecutiva presso terzi n. 10811/2022 RGE.
- Nell'ambito della predetta esecuzione, con provvedimento del 12 luglio 2024 il Giudice dell'esecuzione, rilevato che il “contratto di finanziamento, sulla base del quale è stato emesso l'azionato titolo esecutivo, prevede un TAN pari a 6,90% ed un TAEG del
7,52%” e che “da un esame sommario di detto contratto emerge, prima facie, la presenza di clausole potenzialmente abusive […]”, ha ritenuto necessario avvisare il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in ossequio a quanto sancito dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la nota sentenza n. 9479/2023.
- Il predetto provvedimento del 12 luglio 2024 è stato notificato al Sig. Parte_1 in data 15 ottobre 2024 .
Tanto premesso, deducendo l'abusività delle clausole contenute nel contratto di finanziamento n. 9153144 del 5 aprile 2019, domandava : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, accertare
l'abusività delle clausole contenute nel contratto di finanziamento n. 9153144 del 5 aprile 2019 e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2000/2022 del 14 marzo 2022 emesso dal Tribunale di Napoli per i motivi esposti in narrativa.”
Con comparsa di costituzione si costituiva l'opposta che, rappresentando di aver acquistato il credito per effetto di cessione da parte della cedente contraente per effetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, contestava l'avversa opposizione deducendo la validità delle clausole apposte al contratto e domandandone il rigetto dell'opposizione
SENTENZA 2 All'udienza dell'11.04.2024 stante la mancata comparizione delle parti il giudice rinviava all'udienza del 15.04.2025 e successivamente rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.09.2025
Con ordinanza del 15.09.2025 la causa riservata in decisione con i termini di cui all'art
190 cp.c. .
Passando all'esame del merito della domanda , mette conto evidenziare in primis, che il contratti su cui si fonda il credito sono sottoposti alla disciplina del codice del consumo, essendo stati stipulati dall'opponente come consumatore .
Ciò posto l'opposizione de qua è da ritenersi ammissibile, seppur tardivamente spiegata, nel solco della giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria formatasi sul punto (. v. sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 68/23 e CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e) , limitatamente all'accertamento dell'eventuale abusività delle clausole apposte al contratto e su cui si fonda il credito ingiunto, non essendo stato effettuato tale vaglio in sede monitoria, risultando tutte le altre questione sollevate dall'opponente, coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, non tempestivamente opposto , non sussistendo i presupposti di cui all'art 650 cp.c.
Tanto premesso, deve rilevarsi che non risulta derogato il cd foro del consumatore ex art
66 bis del codice del consumo , atteso che correttamente è stato adito il Tribunale di
Napoli, ove risiede il consumatore dunque valida la relativa clausola .
Passando all' esame del merito dell'opposizione con le precisazioni innanzi evidenziate per quanto concerne l'ambito di indagine, ritiene il Tribunale che la stessa deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Ed invero, in primis mette conto evidenziare che le contestazioni genericamente formulate dell'opponente riguardano esclusivamente le clausole apposte al contratto di finanziamento n. 9153144 stipulato in data 5.04.2019 e non anche quelle apposte agli altri contratti posti a fondamento del credito di cui è stato ingiunti il pagamento.
Tanto precisato ritiene il Tribunale insussistenti profili di abusività , ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons , delle clausole impugnate e su cui si fonda il credito di cui è stato ingiunto il pagamento , atteso che le stesse unitamente considerate non hanno comportato uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal contratto in danno del consumatore.
SENTENZA 3 Ciò posto, il Tribunale rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo al valore del giudizio e all'attività espletata secondo tariffa vigente .
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , ogni altra istanza Parte_1 rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2000/2022 emesso in data 14 marzo 2022 dal Tribunale di Napoli;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 1701,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge .
Napoli, 5.120.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 4