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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/10/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.12478/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] l'[...], residente ad Parte_1
AY di NO (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato
AN NN
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avvocati Maria Teresa Petrucci e Renato Vestini
Resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10/11/2023 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VR con decorrenza 1/11/2013, espone che con sentenza n.1973/17 emessa il 10/5/2017 il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro ha accolto la sua domanda di riliquidazione della pensione con rivalutazione dei contributi agricoli ex art.7, comma 12, D.L. 463/83 convertito in Legge
n.638/83, e ha condannato l' a liquidare le differenze spettanti a decorrere CP_1 dal Novembre 2013, lamenta che l' nel Modello Te08 emesso Controparte_2 il 4/8/2017, in esecuzione di detta sentenza, ha considerato per la quota A soltanto 1.019 contributi settimanali, poi portati a 1.022 nel Modello UNICARPE del 20/6/2019, invece di computare in quota A 1.043 contributi settimanali, per non aver l'ente correttamente rivalutato i contributi settimanali degli anni 1970,
1972 e 1976, contributi che secondo la tesi di parte ricorrente, essendo inferiori al numero di 270 giornate per anno, avrebbero dovuto essere moltiplicati per il coefficiente di rivalutazione 2,60 previsto dall'art.7, dodicesimo comma, sopra citato, con conseguente risultato di 1.043 contributi settimanali da lavoro agricolo dipendente per il periodo anteriore al 1984 e con l'ulteriore conseguenza, secondo parte ricorrente, che, non essendo contestata la retribuzione media settimanale applicata dall' , “Poiché le altre quote CP_2 restano invariate (quota B FLPD € 598,58, quota A CD/CM coltivatori diretti €
30,73 e quota pensione sistema contributivo € 48,18), l'importo lordo della pensione alla decorrenza (novembre 2013) spettante è di € 1.325,93, per un rateo mensile lordo, attualizzato all'ottobre 2023 (mese di redazione del presente ricorso), pari a € 1.508,63, a fronte di un riscosso mensile di € 1.491,65 (al 2023), come da prospetto pensione 2023, allegato.
L'applicazione della rivalutazione richiesta determina l'incremento dell'anzianità contributiva relativa alla quota A da lavoro dipendente ed il conseguente automatico aumento della pensione. A tal fine, si allega conteggio analitico da cui
è dato evincersi l'incremento dell'anzianità contributiva complessiva in relazione alla quota A da lavoro dipendente da n. 1.019 (o 1.022) a n.
1.043 settimane, da cui scaturisce l'aumento dell'importo della predetta quota da € 633,51 a € 648,44 mensili alla decorrenza, con arretrati pari a € 2.009,08, all'ottobre
2023.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Tanto premesso, esposto, lamentato e dedotto, parte ricorrente chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- accertare e dichiarare che, ad oggi, l' non ha provveduto ad adeguare CP_1 correttamente gli importi della pensione del ricorrente alle risultanze del calcolo allegato, il cui totale si deve, a sua volta, alle risultanze della sentenza n.
1973/2017 del Tribunale di Lecce, passata in giudicato;
- dichiarare il diritto dell'istante a percepire la pensione VR in godimento nell'importo di € 1.325,93 a far data dal novembre 2013, da perequarsi annualmente e per i periodi successivi negli importi indicati nel conteggio allegato al presente ricorso di cui fa parte integrante;
- per lo effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore – e previo adeguamento degli importi mensili di pensione - al pagamento delle differenze maturate, dal 01.11.2013 al dì del deposito del presente atto per €
2.009,08, oltre alle differenze che verranno a maturazione sino alla decisone del presente giudizio e fino ad avvenuto adeguamento della pensione;
- condannare l' al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto procuratore anticipatario. “””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede dichiarazione di CP_1 cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite,
2 affermando di aver correttamente e tempestivamente liquidato le somme dovute con il Modello Te08 del 4/8/2017 e richiamando la relazione amministrativa di reparto laddove si legge che “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“La sentenza n. 1973/2017 richiamata nel ricorso è stata eseguita il 4 agosto
2017 variando i dati di calcolo secondo i conteggi di cui all'allegato prospetto
AR . Da tale prospetto si può rilevare a pagina 2 che la contribuzione da lavoro agricolo dipendente è stata calcolata secondo quanto indicato nel dispositivo della suddetta sentenza, applicando la rivalutazione ex art. 7 c. 12 della L. 63.8/1983. Precisamente, per il 1970 risultano per la misura m. 20,61 settimane, per il 1971, 1972 1976, 1977 e 1978 ne risultano n. 52 per ciascun anno. Il ricorrente effettua un errore di calcolo relativamente all'anno 1970, in quanto indica un numero di settimane rivalutate pari a n. 52 a fronte di un periodo che non è riferito all'intero anno, bensì al periodo dal 10/08/1970 al 31/12/1970, la cui capienza non è di 52 settimane ma di 20,61. La quota relativa alla contribuzione da lavoratore agricolo autonomo non era oggetto di ricostituzione.
Per tali motivi si conferma la corretta liquidazione della sentenza di cui trattasi.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Occorre a questo punto osservare che il D.L. 463/83 convertito in Legge
n.638/83, all'art.,7, dodicesimo comma, recita: “12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per i coefficienti 2,60 e
3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.”
Si deve poi rilevare che la Corte di Cassazione con Sentenza n.1336 del
22/1/2007 ha chiarito che: “In tema di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, la maggiorazione di contributi da lavoro dipendente, prevista dall'art. 7, comma 12 della legge n. 638 del 1983 - secondo cui i contributi versati per il lavoro agricolo, per periodi anteriori al primo gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono rivalutati per alcuni coefficienti - si applica anche ove la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, sia perché, diversamente, il lavoratore non avrebbe neppure con il cumulo, il numero dei contributi necessari per il trattamento pensionistico, sia perché la lettera della norma non consente di ritenere applicabile detta maggiorazione solo in caso di liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia, infine, perché l'adozione, nel citato comma 12, della dizione "per lavoro agricolo" a cagione della sua genericità sembra far riferimento a tutte le tipologie di lavoro Parte agricolo, subordinato ed autonomo, facenti capo, rispettivamente, all' , e alla gestione coltivatori diretti.”
3 Va, inoltre, osservato che la legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, che ha riformato i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ha disposto che:
"Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma, a) della quota di pensione calcolata ai sensi degli artt. 5 e 8 sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti".
Questa norma prevede dunque che i contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti si cumulano, come prima, a quelli esistenti presso la gestione coltivatori diretti, ma poi la pensione si articola in due quote che tengono conto dei rispettivi sistemi del calcolo pensionistico delle due gestioni.
Pertanto, viene ammesso il cumulo dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi e di quelli versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti, confermando che il cumulo vale solo nel caso in cui la pensione venga erogata dalla gestione degli autonomi e non già nel caso in cui questa competa alla gestione generale dei lavoratori dipendenti.
Alla stregua della sentenza sopra citata e della norma testè richiamata la sentenza n.1973/2017 oggetto del presente giudizio ha affermato che “Tale risultando la disciplina vigente, deve ritenersi che la maggiorazione di contributi da lavoro dipendente, prevista dall'art. 7, comma 12 della legge n. 638 del 1983 - secondo cui i contributi versati per il lavoro agricolo, per periodi anteriori al primo gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono rivalutati per alcuni coefficienti- si applichi anche ove la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi” e ha perciò dichiarato : “…il diritto del ricorrente alla rivalutazione dei contributi versati in numero inferiore a 270 anteriormente all' anno 1984 (cfr. estratto contributivo allegato agli atti), in applicazione dell' art. 7, comma 12, della legge citata, con conseguente condanna dell' istituto al pagamento delle somme dovute a titolo di riliquidazione della pensione sin dalla decorrenza originaria, oltre interessi legali sino al soddisfo.”
Si deve a questo punto osservare che secondo parte ricorrente tutti gli anni precedenti il 1984 e coperti da contribuzione inferiore a 270 giornate per anno, nella fattispecie gli anni 1970, 1972 e 1976, devono essere riparametrati secondo il criterio indicato dall'art.7, dodicesimo comma, e cioè moltiplicando il numero delle giornate di lavoro agricolo per il coefficiente 2,60 previsto dalla norma per i lavoratori uomini e poi per il coefficiente 0,33.
4 Ad avviso di tuttavia questo calcolo non può essere operato per l'anno CP_1
1970 perché per tale anno nell'estratto contributivo del ricorrente non è riportato il periodo 1/1/1970 – 31/12/1970, ma soltanto il periodo 10/8/1970 –
31/12/1970, la cui capienza, si evidenzia nella memoria di costituzione, “non è di 52 settimane, ma di 20,61”.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate l'8/5/2025 rileva che CP_
“Con riferimento alla nota di reparto , infatti - riportata pedissequamente nella memoria di costituzione dell' …… vale appena la pena di evidenziare che – CP_2 come statuito dalla sentenza n. 1973/2017 - l'odierno ricorrente ha diritto “… alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della rivalutazione contributiva prevista dall'art.7, comma 12, della legge n. 638/83”, proprio perché – come rilevato dalla stessa parte resistente – relativamente al periodo dal
10/08/1970 al 31/12/1970, il numero delle settimane considerate rimane pari a
20,61, mentre - in forza della accertata rivalutazione – andavano considerate 52 settimane (1970: 124 gg. X 2,60 X 0,33 = 106 settimane, ridotte a 52) – vedasi CP_ mod AR già allegato in atti, con espressa condanna dell' al pagamento del dovuto con decorrenza dal novembre 2013 …”.
Orbene, poiché sia nel Modello UNICARPE del 20/6/2019 allegato al ricorso, sia nel Modello UNICARPE allegato alla memoria di sono riportate per il CP_1 periodo dal 10/8/1970 al 31/12/1970 numero 124 giornate, corrispondenti a
20,61 settimane contributive, non è dato evincere dalla memoria di perché CP_1 tali giornate non possano essere rivalutate con il coefficiente ex art.7, dodicesimo comma, D.L. 463/83 convertito in Legge n.638/83, tenuto conto che tale norma non distingue tra i periodi riportati negli estratti contributivi per intervalli di tempo dall'1 Gennaio al 31 Dicembre e periodi riportati nei medesimi estratti per intervalli di tempo inferiori.
Ne consegue che si deve ritenere che non abbia proceduto alla corretta CP_1 riliquidazione della pensione, in quanto, come sostenuto da parte ricorrente, anche per l'anno 1970 occorre procedere alla rivalutazione e si deve conseguentemente ritenere che la pensione del ricorrente debba essere riliquidata considerando 1.043 settimane contributive ante 1984.
Per quanto attiene ai ratei differenziali di pensione spettanti, si ritiene di dover aderire alla quantificazione operata da parte ricorrente, sia perchè fondata sulla medesima retribuzione media settimanale considerata da , sia perché non CP_1 specificatamente contestata dall' . CP_2
Pertanto, in accoglimento del ricorso, si deve dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione VR come da sentenza n.1973/2017 e, per l'effetto, a percepire la pensione VR in godimento nell'importo di € 1.325,93 alla
5 decorrenza da Novembre 2013, da perequarsi annualmente, e si deve condannare , previo adeguamento degli importi mensili di pensione, al CP_1 pagamento delle differenze maturate, dall'1/11/2013 alla data di deposito del ricorso per € 2.009,08, oltre alle differenze poi maturate fino alla presente sentenza e fino ad avvenuto adeguamento della pensione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1 alla riliquidazione della pensione VR come da sentenza n.1973/2017 e, per l'effetto, a percepire la pensione VR in godimento nell'importo di € 1.325,93 alla decorrenza da Novembre 2013, da perequarsi annualmente.
Condanna , previo adeguamento degli importi mensili di pensione, al CP_1 pagamento delle differenze maturate, dall'1/11/2013 alla data di deposito del ricorso per € 2.009,08, oltre alle differenze poi maturate fino alla presente sentenza e fino ad avvenuto adeguamento della pensione.
Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, li 3 -4/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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