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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 639 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARRA PIERO e ER ER ( ) con elezione di domicilio presso il difensore al C.F._2 seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
LECCE con elezione di domicilio in Via Rubichi n. 39; parte convenuta e nei confronti di
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PARIANI ANGELO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore avv. PARIANI ANGELO, al seguente indirizzo pec: Email_2 parte terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità Istituto scolastico CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi dei fatti di causa. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, il Parte_1
1 e l' Controparte_4 Controparte_5
di (di seguito “ ”), chiedendo di accertare la
[...] CP_1 Controparte_6 responsabilità ex art. 1218 c.c. dei convenuti e di condannarli in solido al pagamento della somma di € 16.004,80, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito di un infortunio occorsogli mentre si trovava a scuola. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che, nell'anno 2017/2018 era stato alunno della classe 4° A dell'istituto scolastico di;
Controparte_1 CP_1
che il giorno 20 dicembre 2018, alle ore 11.30 circa, durante l'ora di educazione fisica, si era procurato un grave infortunio al ginocchio destro;
che l'infortunio si era verificato a causa della superficie irregolare, sconnessa e obsoleta della pavimentazione in parquet della palestra, inidonea allo svolgimento di attività sportive;
che, in particolare, mentre stava giocando a calcetto, non era riuscito ad effettuare un semplice cambio di direzione, in quanto il piede gli era rimasto ancorato a terra a causa dell'eccessiva aderenza del parquet;
che l'attività sportiva era stata svolta senza la doverosa sorveglianza del professore di educazione fisica e senza il preventivo riscaldamento. Costituitisi in giudizio, l' e il hanno, Controparte_6 CP_2 preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e hanno, altresì, chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della compagnia assicurativa , al fine di essere tenuti indenni da Controparte_3 una eventuale condanna. Per il resto hanno contestato la fondatezza degli assunti di parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda. Con ordinanza del 10.12.2021 il Tribunale di Taranto, preso atto dell'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza in luogo di quella del Tribunale di Lecce, quale foro erariale. Il processo è stato tempestivamente riassunto dall'attore, alla cui costituzione ha fatto seguito quella dei convenuti, che hanno insistito nella chiamata del terzo. Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa ha confermato l'operatività della polizza, ha eccepito l'infondatezza delle pretese attoree e ha insistito per il rigetto delle stesse. In subordine, ha chiesto di decurtare dall'eventuale
2 risarcimento l'importo di € 5.667,51 già liquidato in favore dell'attore quale indennizzo per l'infortunio subito. All'udienza del 17 gennaio 2023, parte attrice ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al pagamento delle spese legali stragiudiziali “per l'accertamento e per il rifiuto alla richiesta risarcitoria dell'attore, come previsto dalla C. di Polizza a pag. 5”.
2. Sull'an della responsabilità. Come noto, nei casi in cui l'alunno si procuri da solo delle lesioni durante le ore di frequenza dell'istituto scolastico, si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale o da contatto sociale, come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale “la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.” In punto di distribuzione del relativo onere probatorio ne discende che, “nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante” (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.36723. Più precisamente: “Qualificata la responsabilità dell'amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, grava su parte attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/05/2023 , n. 15190). Tanto premesso, le domande risarcitorie avanzate da parte attrice non possono trovare accoglimento.
3 Dall'istruttoria espletata, è innanzitutto emerso che, prima di dedicarsi alla pratica del calcetto, gli alunni avevano fatto un regolare riscaldamento, come affermato dai testi escussi e, in particolare, dal professore di educazione fisica
(in servizio quel giorno) e dagli alunni e Testimone_1 Persona_1
. Peraltro anche l'alunno , pur non essendo Persona_2 Persona_3 stato in grado di riferire se quel giorno fosse stato svolto un regolare riscaldamento, ha detto che il docente era comunque solito predisporre tali esercizi. Del pari priva di riscontro probatorio è l'ulteriore circostanza, allegata da parte attrice, della presenza di una pavimentazione in parquet sconnessa, irregolare e obsoleta, come tale inidonea allo svolgimento della disciplina sportiva. Al riguardo, va osservato che parte attrice, a sostegno delle proprie allegazioni, dalle quali pretende di ricavare l'asserita violazione dell'obbligo dell'istituto scolastico di vigilare sullo stato delle proprie strutture e di garantire quindi l'incolumità dei propri alunni, non ha prodotto alcuna foto ritraente la pavimentazione in parquet dove si è verificato il sinistro. Le uniche foto agli atti sono quelle presenti nel fascicolo dei convenuti, dalle quali non è dato scorgere la presenza di sconnessioni, avvallamenti o altri segni di usura, fatta eccezione per quelli che riguardano la parziale cancellazione delle linee di demarcazione del campo. Lo stesso professor , nel corso della sua audizione, ha confermato Tes_1 che il pavimento non era né usurato, né irregolare. Di contro, il teste ha riferito che la pavimentazione era in Persona_3 alcuni punti usurata ed irregolare, il teste che la Persona_1 pavimentazione non era impeccabile ed era usurata in alcuni punti, ma non c'erano buche o avvallamenti, e il teste che, pur non essendoci Persona_2 buche, il pavimento era rovinato e c'erano segni di usura che rendevano meno agevole camminarci, nel senso che facevano attrito. Le dichiarazioni rese, in assenza di pertinenti riscontri fotografici, non sono idonee a sostenere le allegazioni di parte attrice, in quanto non consentono di apprezzare la tipologia e l'estensione delle porzioni di pavimento segnate dall'asserita usura, con l'ulteriore conseguenza che non è quindi possibile valutare, anche in un'ottica presuntiva, la loro attitudine a cagionare un infortunio simile a quello descritto dall'attore, il cui piede sarebbe rimasto aderente al pavimento. Peraltro, i testi e non hanno assistito alla Persona_3 Persona_1 caduta, mentre il teste ha riferito di non poter ricordare Persona_2 precisamente se l'attore stesse facendo un cambio di direzione o qualche altro
4 movimento, ricordando solo che stava facendo un movimento che non era riuscito a fare. Lo stesso teste, poi, dietro domanda di questo giudice, ha riferito di non ricordare lo specifico movimento. Rispondendo alla domanda relativa al capitolo 6 della memoria n. 2 di parte attrice, il teste , pur avendo appena detto di non ricordare il Persona_2 movimento, ha però supposto che la superficie della palestra avesse compromesso il movimento dell'attore. Le dichiarazioni rese dal teste appaiono pertanto poco attendibili, sconfinando sul punto in giudizi e apprezzamenti di carattere esclusivamente valutativo. Ad ogni modo, le dichiarazioni degli alunni assunti come testi stridono le evidenze fotografiche, rendendo priva di prova l'allegazione dello stato di usura della pavimentazione. Così come priva di prova è rimasta la circostanza, dedotta dall'attore con la memoria n. 1, dell'avvenuto ripristino del pavimento solo in data successiva al sinistro per cui è causa. Tra le varie forme di inadempimento allegate dall'attore vi è anche l'asserita inottemperanza, da parte del docente, all'obbligo di supervisione, giudicata
“non idonea a valutare la pericolosità dello svolgimento della partita. Pericolosità dell'attività da considerarsi già in re ipsa a causa delle dette condizioni del manto della palestra”. Nella parte in cui si appunta al docente l'omessa valutazione della pericolosità della partita a causa delle condizioni del pavimento, l'allegazione dell'inesatto adempimento va ritenuta priva di riscontro probatorio per le ragioni sopra esposte. Per il resto, l'allegazione in questione risulta del tutto generica e non circostanziata rispetto al tipo di infortunio occorso all'attore. Ed invero, non è ben chiaro quale ulteriore tipo di sorveglianza preventiva (rispetto a quelle già ritenute insussistenti, vale a dire l'asserito omesso riscaldamento e l'asserita omessa valutazione della pericolosità del manto) avrebbe potuto impedire la verificazione dell'evento, ossia quale sarebbe la specifica condotta cautelare omessa, atteso che il rischio di infortuni è connaturato all'esercizio dell'attività sportiva e, in assenza di violazioni di specifici doveri incombenti sulla scuola, non può essere ricondotto alla responsabilità dell'istituto. E' inoltre il caso di segnalare che, nell'assolvere al proprio onere di allegazione dell'inadempimento, l'attore, con la memoria n. 1 (cfr. pag. 3), si è limitato a ribadire le asserite violazioni già esaminate, senza dedurne delle altre. Il che porta a ritenere del tutto tardive le circostanze dedotte al capitolo 8) della memoria n. 2 dell'attore, con le quali questi ha inteso allegare violazioni non
5 dedotte in precedenza. Il riferimento è, in particolare, alla verifica da parte del professore delle scarpe utilizzate dagli studenti e alla predisposizione di un sistema di umidificazione delle suole delle scarpe durante lo svolgimento delle attività. Tali circostanze non configurano fatti secondari, ma veri e propri inadempimenti che l'attore aveva l'onere di allegare tempestivamente entro la scadenza del termine per la consueta formazione del thema decidendum, in modo da consentire alla controparte, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, di prendere posizione sulle stesse e di articolare eventuali mezzi istruttori. Inoltre l'attore non ha mai allegato tempestivamente l'asserita mancata omologazione da parte della della CP_7 palestra per l'esercizio dell'attività sportiva. Anzi, dalle prove assunte, è emerso che la palestra veniva anche utilizzate per i campionati federali di pallacanestro. Ad ogni modo, dall'istruttoria è anche emerso che il professore era presente in palestra durante lo svolgimento della partita e, sebbene fosse nella circostanza impegnato in un'altra zona della palestra, è tempestivamente intervenuto per prestare soccorso allo studente infortunato. Così come è emerso dalle testimonianze di e che il Persona_2 Persona_1 docente di solito illustrava i rischi connessi all'esercizio delle attività e, appena si verificava un tiro più forte, interveniva immediatamente. In definitiva, da un lato non è emersa la prova degli asseriti inadempimenti allegati da parte attrice e, dall'altro, rispetto alle allegate violazioni, i convenuti hanno provato di aver adottato le misure idonee ad evitare il danno (riscaldamento), sicché l'evento non è imputabile ai convenuti ma ad un fattore, l'infortunio, che, pur prevedibile (perché fisiologicamente connesso allo svolgimento di attività sportive), non era in concreto evitabile da parte degli stessi convenuti. Per le medesime ragioni non è configurabile neanche una responsabilità ex art. 2047 c.c. in capo ai convenuti, avendo dimostrato di aver adottato le cautele necessarie ad evitare il danno.
3. Sulla domanda di pagamento delle spese stragiudiziali avanzata dall'attore nei confronti della compagnia assicurativa. Parte attrice, rivendicando la qualità di assicurato nei confronti della terza chiamata, ne ha chiesto, in via subordinata, la condanna al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute, ponendo a fondamento della pretesa la clausola prevista a pagina 5 del contratto assicurativo, nella Sezione I – Responsabilità civile. Tale previsione, nel fornire la definizione di Sinistro valida per la Sezione di
6 riferimento, stabilisce quanto segue: “Un sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso coperto dall'Assicurazione per il quale il Contraente ha diritto o potrebbe aver diritto a risarcimento. In caso di sinistro l'Assicuratore copre: gli obblighi di risarcimenti previsti nelle garanzie assicurative del Contratto di Assicurazione;
le spese per l'accertamento e per il rifiuto di una richiesta di risarcimento presentata da terzi rappresentate dalle spese giudiziali e stragiudiziali giustificate dalle circostanze e relative all'accertamento ed al rifiuto di una richiesta di risarcimento presentata da Terzi, anche se la richiesta dovesse risultare non indennizzabile.” L'assunto di parte attrice non è condivisibile. Dall'esame della previsione e delle altre clausole contrattuali si evince che la stessa si riferisce al rapporto che corre tra Assicuratore e Contraente, qualifica, quest'ultima, che, come prescritto dalle voci di Glossario della Nota Informativa va ascritta (cfr. pag. 7) all'”Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modulo di Adesione/ Polizza.”. Come osservato dall'impresa assicurativa, la clausola consente la copertura delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall'Istituto Scolastico per vagliare e rifiutare una richiesta di risarcimento proveniente da terzi (anche ove l'infortunio non sia indennizzabile), tra i quali va annoverato proprio lo stesso attore. Ed invero, da una semplice lettura della previsione si comprende, in una astratta prospettiva della sua applicazione, che l'attore non sarebbe altro che il terzo richiedente il risarcimento, non potendo certo cumulare su di sé anche la qualifica di Contraente che invoca la garanzia assicurativa in forza della clausola sopra richiamata. La domanda avanzata sul punto va quindi respinta.
4. Sulle spese di lite. Per quel che concerne il rapporto processuale corrente tra parte attrice e i convenuti, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi, con una maggiorazione per la fase svoltasi davanti al Tribunale di Taranto, considerato che parte attrice ha errato nell'individuazione del giudice competente1), seguono la
7 soccombenza e sono poste a carico dell'attore. Analoghe considerazioni valgono in ordine al rapporto processuale intercorso tra l'attore e la compagnia assicurativa terza chiamata2.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande avanzate da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti (in solido tra di loro), delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della compagnia assicurativa terza chiamata, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Lecce, in data 16/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. VI , 11/05/2022 , n. 15017
L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. , l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. 2 Cassazione civile, sez. II , 10/03/2025 , n. 6358
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. Cassazione civile, sez. III , 17/09/2025 , n. 25469 In tema di spese giudiziali Il principio di diritto espresso è che in tema di spese giudiziali del terzo chiamato in garanzia, se la domanda principale viene rigettata, le spese vanno a carico della parte soccombente che ha giustificato la chiamata, secondo il principio di causalità. sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARRA PIERO e ER ER ( ) con elezione di domicilio presso il difensore al C.F._2 seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
LECCE con elezione di domicilio in Via Rubichi n. 39; parte convenuta e nei confronti di
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PARIANI ANGELO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore avv. PARIANI ANGELO, al seguente indirizzo pec: Email_2 parte terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità Istituto scolastico CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi dei fatti di causa. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, il Parte_1
1 e l' Controparte_4 Controparte_5
di (di seguito “ ”), chiedendo di accertare la
[...] CP_1 Controparte_6 responsabilità ex art. 1218 c.c. dei convenuti e di condannarli in solido al pagamento della somma di € 16.004,80, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito di un infortunio occorsogli mentre si trovava a scuola. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che, nell'anno 2017/2018 era stato alunno della classe 4° A dell'istituto scolastico di;
Controparte_1 CP_1
che il giorno 20 dicembre 2018, alle ore 11.30 circa, durante l'ora di educazione fisica, si era procurato un grave infortunio al ginocchio destro;
che l'infortunio si era verificato a causa della superficie irregolare, sconnessa e obsoleta della pavimentazione in parquet della palestra, inidonea allo svolgimento di attività sportive;
che, in particolare, mentre stava giocando a calcetto, non era riuscito ad effettuare un semplice cambio di direzione, in quanto il piede gli era rimasto ancorato a terra a causa dell'eccessiva aderenza del parquet;
che l'attività sportiva era stata svolta senza la doverosa sorveglianza del professore di educazione fisica e senza il preventivo riscaldamento. Costituitisi in giudizio, l' e il hanno, Controparte_6 CP_2 preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e hanno, altresì, chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della compagnia assicurativa , al fine di essere tenuti indenni da Controparte_3 una eventuale condanna. Per il resto hanno contestato la fondatezza degli assunti di parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda. Con ordinanza del 10.12.2021 il Tribunale di Taranto, preso atto dell'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza in luogo di quella del Tribunale di Lecce, quale foro erariale. Il processo è stato tempestivamente riassunto dall'attore, alla cui costituzione ha fatto seguito quella dei convenuti, che hanno insistito nella chiamata del terzo. Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa ha confermato l'operatività della polizza, ha eccepito l'infondatezza delle pretese attoree e ha insistito per il rigetto delle stesse. In subordine, ha chiesto di decurtare dall'eventuale
2 risarcimento l'importo di € 5.667,51 già liquidato in favore dell'attore quale indennizzo per l'infortunio subito. All'udienza del 17 gennaio 2023, parte attrice ha chiesto la condanna della compagnia assicurativa al pagamento delle spese legali stragiudiziali “per l'accertamento e per il rifiuto alla richiesta risarcitoria dell'attore, come previsto dalla C. di Polizza a pag. 5”.
2. Sull'an della responsabilità. Come noto, nei casi in cui l'alunno si procuri da solo delle lesioni durante le ore di frequenza dell'istituto scolastico, si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale o da contatto sociale, come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale “la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.” In punto di distribuzione del relativo onere probatorio ne discende che, “nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante” (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n.36723. Più precisamente: “Qualificata la responsabilità dell'amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, grava su parte attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/05/2023 , n. 15190). Tanto premesso, le domande risarcitorie avanzate da parte attrice non possono trovare accoglimento.
3 Dall'istruttoria espletata, è innanzitutto emerso che, prima di dedicarsi alla pratica del calcetto, gli alunni avevano fatto un regolare riscaldamento, come affermato dai testi escussi e, in particolare, dal professore di educazione fisica
(in servizio quel giorno) e dagli alunni e Testimone_1 Persona_1
. Peraltro anche l'alunno , pur non essendo Persona_2 Persona_3 stato in grado di riferire se quel giorno fosse stato svolto un regolare riscaldamento, ha detto che il docente era comunque solito predisporre tali esercizi. Del pari priva di riscontro probatorio è l'ulteriore circostanza, allegata da parte attrice, della presenza di una pavimentazione in parquet sconnessa, irregolare e obsoleta, come tale inidonea allo svolgimento della disciplina sportiva. Al riguardo, va osservato che parte attrice, a sostegno delle proprie allegazioni, dalle quali pretende di ricavare l'asserita violazione dell'obbligo dell'istituto scolastico di vigilare sullo stato delle proprie strutture e di garantire quindi l'incolumità dei propri alunni, non ha prodotto alcuna foto ritraente la pavimentazione in parquet dove si è verificato il sinistro. Le uniche foto agli atti sono quelle presenti nel fascicolo dei convenuti, dalle quali non è dato scorgere la presenza di sconnessioni, avvallamenti o altri segni di usura, fatta eccezione per quelli che riguardano la parziale cancellazione delle linee di demarcazione del campo. Lo stesso professor , nel corso della sua audizione, ha confermato Tes_1 che il pavimento non era né usurato, né irregolare. Di contro, il teste ha riferito che la pavimentazione era in Persona_3 alcuni punti usurata ed irregolare, il teste che la Persona_1 pavimentazione non era impeccabile ed era usurata in alcuni punti, ma non c'erano buche o avvallamenti, e il teste che, pur non essendoci Persona_2 buche, il pavimento era rovinato e c'erano segni di usura che rendevano meno agevole camminarci, nel senso che facevano attrito. Le dichiarazioni rese, in assenza di pertinenti riscontri fotografici, non sono idonee a sostenere le allegazioni di parte attrice, in quanto non consentono di apprezzare la tipologia e l'estensione delle porzioni di pavimento segnate dall'asserita usura, con l'ulteriore conseguenza che non è quindi possibile valutare, anche in un'ottica presuntiva, la loro attitudine a cagionare un infortunio simile a quello descritto dall'attore, il cui piede sarebbe rimasto aderente al pavimento. Peraltro, i testi e non hanno assistito alla Persona_3 Persona_1 caduta, mentre il teste ha riferito di non poter ricordare Persona_2 precisamente se l'attore stesse facendo un cambio di direzione o qualche altro
4 movimento, ricordando solo che stava facendo un movimento che non era riuscito a fare. Lo stesso teste, poi, dietro domanda di questo giudice, ha riferito di non ricordare lo specifico movimento. Rispondendo alla domanda relativa al capitolo 6 della memoria n. 2 di parte attrice, il teste , pur avendo appena detto di non ricordare il Persona_2 movimento, ha però supposto che la superficie della palestra avesse compromesso il movimento dell'attore. Le dichiarazioni rese dal teste appaiono pertanto poco attendibili, sconfinando sul punto in giudizi e apprezzamenti di carattere esclusivamente valutativo. Ad ogni modo, le dichiarazioni degli alunni assunti come testi stridono le evidenze fotografiche, rendendo priva di prova l'allegazione dello stato di usura della pavimentazione. Così come priva di prova è rimasta la circostanza, dedotta dall'attore con la memoria n. 1, dell'avvenuto ripristino del pavimento solo in data successiva al sinistro per cui è causa. Tra le varie forme di inadempimento allegate dall'attore vi è anche l'asserita inottemperanza, da parte del docente, all'obbligo di supervisione, giudicata
“non idonea a valutare la pericolosità dello svolgimento della partita. Pericolosità dell'attività da considerarsi già in re ipsa a causa delle dette condizioni del manto della palestra”. Nella parte in cui si appunta al docente l'omessa valutazione della pericolosità della partita a causa delle condizioni del pavimento, l'allegazione dell'inesatto adempimento va ritenuta priva di riscontro probatorio per le ragioni sopra esposte. Per il resto, l'allegazione in questione risulta del tutto generica e non circostanziata rispetto al tipo di infortunio occorso all'attore. Ed invero, non è ben chiaro quale ulteriore tipo di sorveglianza preventiva (rispetto a quelle già ritenute insussistenti, vale a dire l'asserito omesso riscaldamento e l'asserita omessa valutazione della pericolosità del manto) avrebbe potuto impedire la verificazione dell'evento, ossia quale sarebbe la specifica condotta cautelare omessa, atteso che il rischio di infortuni è connaturato all'esercizio dell'attività sportiva e, in assenza di violazioni di specifici doveri incombenti sulla scuola, non può essere ricondotto alla responsabilità dell'istituto. E' inoltre il caso di segnalare che, nell'assolvere al proprio onere di allegazione dell'inadempimento, l'attore, con la memoria n. 1 (cfr. pag. 3), si è limitato a ribadire le asserite violazioni già esaminate, senza dedurne delle altre. Il che porta a ritenere del tutto tardive le circostanze dedotte al capitolo 8) della memoria n. 2 dell'attore, con le quali questi ha inteso allegare violazioni non
5 dedotte in precedenza. Il riferimento è, in particolare, alla verifica da parte del professore delle scarpe utilizzate dagli studenti e alla predisposizione di un sistema di umidificazione delle suole delle scarpe durante lo svolgimento delle attività. Tali circostanze non configurano fatti secondari, ma veri e propri inadempimenti che l'attore aveva l'onere di allegare tempestivamente entro la scadenza del termine per la consueta formazione del thema decidendum, in modo da consentire alla controparte, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, di prendere posizione sulle stesse e di articolare eventuali mezzi istruttori. Inoltre l'attore non ha mai allegato tempestivamente l'asserita mancata omologazione da parte della della CP_7 palestra per l'esercizio dell'attività sportiva. Anzi, dalle prove assunte, è emerso che la palestra veniva anche utilizzate per i campionati federali di pallacanestro. Ad ogni modo, dall'istruttoria è anche emerso che il professore era presente in palestra durante lo svolgimento della partita e, sebbene fosse nella circostanza impegnato in un'altra zona della palestra, è tempestivamente intervenuto per prestare soccorso allo studente infortunato. Così come è emerso dalle testimonianze di e che il Persona_2 Persona_1 docente di solito illustrava i rischi connessi all'esercizio delle attività e, appena si verificava un tiro più forte, interveniva immediatamente. In definitiva, da un lato non è emersa la prova degli asseriti inadempimenti allegati da parte attrice e, dall'altro, rispetto alle allegate violazioni, i convenuti hanno provato di aver adottato le misure idonee ad evitare il danno (riscaldamento), sicché l'evento non è imputabile ai convenuti ma ad un fattore, l'infortunio, che, pur prevedibile (perché fisiologicamente connesso allo svolgimento di attività sportive), non era in concreto evitabile da parte degli stessi convenuti. Per le medesime ragioni non è configurabile neanche una responsabilità ex art. 2047 c.c. in capo ai convenuti, avendo dimostrato di aver adottato le cautele necessarie ad evitare il danno.
3. Sulla domanda di pagamento delle spese stragiudiziali avanzata dall'attore nei confronti della compagnia assicurativa. Parte attrice, rivendicando la qualità di assicurato nei confronti della terza chiamata, ne ha chiesto, in via subordinata, la condanna al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute, ponendo a fondamento della pretesa la clausola prevista a pagina 5 del contratto assicurativo, nella Sezione I – Responsabilità civile. Tale previsione, nel fornire la definizione di Sinistro valida per la Sezione di
6 riferimento, stabilisce quanto segue: “Un sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso coperto dall'Assicurazione per il quale il Contraente ha diritto o potrebbe aver diritto a risarcimento. In caso di sinistro l'Assicuratore copre: gli obblighi di risarcimenti previsti nelle garanzie assicurative del Contratto di Assicurazione;
le spese per l'accertamento e per il rifiuto di una richiesta di risarcimento presentata da terzi rappresentate dalle spese giudiziali e stragiudiziali giustificate dalle circostanze e relative all'accertamento ed al rifiuto di una richiesta di risarcimento presentata da Terzi, anche se la richiesta dovesse risultare non indennizzabile.” L'assunto di parte attrice non è condivisibile. Dall'esame della previsione e delle altre clausole contrattuali si evince che la stessa si riferisce al rapporto che corre tra Assicuratore e Contraente, qualifica, quest'ultima, che, come prescritto dalle voci di Glossario della Nota Informativa va ascritta (cfr. pag. 7) all'”Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modulo di Adesione/ Polizza.”. Come osservato dall'impresa assicurativa, la clausola consente la copertura delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall'Istituto Scolastico per vagliare e rifiutare una richiesta di risarcimento proveniente da terzi (anche ove l'infortunio non sia indennizzabile), tra i quali va annoverato proprio lo stesso attore. Ed invero, da una semplice lettura della previsione si comprende, in una astratta prospettiva della sua applicazione, che l'attore non sarebbe altro che il terzo richiedente il risarcimento, non potendo certo cumulare su di sé anche la qualifica di Contraente che invoca la garanzia assicurativa in forza della clausola sopra richiamata. La domanda avanzata sul punto va quindi respinta.
4. Sulle spese di lite. Per quel che concerne il rapporto processuale corrente tra parte attrice e i convenuti, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi, con una maggiorazione per la fase svoltasi davanti al Tribunale di Taranto, considerato che parte attrice ha errato nell'individuazione del giudice competente1), seguono la
7 soccombenza e sono poste a carico dell'attore. Analoghe considerazioni valgono in ordine al rapporto processuale intercorso tra l'attore e la compagnia assicurativa terza chiamata2.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande avanzate da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti (in solido tra di loro), delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della compagnia assicurativa terza chiamata, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Lecce, in data 16/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. VI , 11/05/2022 , n. 15017
L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. , l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. 2 Cassazione civile, sez. II , 10/03/2025 , n. 6358
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. Cassazione civile, sez. III , 17/09/2025 , n. 25469 In tema di spese giudiziali Il principio di diritto espresso è che in tema di spese giudiziali del terzo chiamato in garanzia, se la domanda principale viene rigettata, le spese vanno a carico della parte soccombente che ha giustificato la chiamata, secondo il principio di causalità. sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo