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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3467/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BUCCI VITTORIO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. OSIMANI ANTONIO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. RAPPORTI PERSONALI
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, autorizzando reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. I coniugi, informati, rinunciano coscientemente a comparire all'udienza, dichiarano di non volersi riconciliare e confermano le condizioni di cui al presente ricorso.
2. CASA CONIUGALE
L'abitazione coniugale sita in MO (An), via Settembrini n. 24, di proprietà esclusiva del sig. , in sede di accordi di separazione veniva assegnata alla sig.ra Parte_2 che ha continuato ad abitarla unitamente al figlio. Parte_1 Il sig. si obbliga a trasferire a titolo gratuito a favore del figlio Parte_2 [...]
la proprietà del predetto immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Controparte_1
MO (doc. 6)
- Foglio 45, numero 403, sub 4-13, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 146 m2, rendita Euro 503,55
- Foglio 45, numero 403, sub 9, categoria C/6, classe 3, consistenza 52 m2, superficie catastale 58 m2, rendita Euro 128,91.
I Signori e dandosi reciprocamente atto che l'accordo Parte_1 Parte_2 patrimoniale raggiunto e di seguito esplicitato è elemento funzionale e indispensabile ai fini di addivenire al divorzio consensuale, intendono regolamentare come segue le questioni relative alla casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. Parte_2
La proprietà dell'abitazione sita in MO (An) alla via Settembrini n. 24, ora di proprietà esclusiva del sig. , su accordo delle parti, verrà trasferita a titolo Parte_2 gratuito al figlio . Controparte_1
Il sig. , con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a trasferire a Parte_2 titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati, al figlio , che si impegna ad accettare, il diritto di proprietà Controparte_1 sull'immobile sito ad MO (AN), via Settembrini n.24, censito al N.C.E.U. del Comune di
MO Foglio 45, numero 403, sub 4-13, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 146 m2, rendita Euro 503,55 e Foglio 45, numero 403, sub 9, categoria
C/6, classe 3, consistenza 52 m2, superficie catastale 58 m2, rendita Euro 128,91.
Il sig. si obbliga entro mesi 4 dal deposito della sentenza relativa al Parte_2 presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a provvedere al trasferimento del diritto di proprietà al figlio , stipulando il relativo Controparte_1 rogito presso il Notaio che verrà scelto dal sig. Per espresso accordo delle parti Parte_2 tutte le spese e gli oneri di ogni specie e genere necessari ed occorrendi per procedere alla costituzione del suddetto trasferimento di proprietà dell'immobile a favore del figlio
[...]
verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno dai sig. Controparte_1 Parte_2
e Parte_1
Le parti sin da ora chiedono che il trasferimento da parte del sig. della Parte_2 proprietà dell'immobile, come sopra indicato, a favore del figlio Controparte_1 giovi dell'esenzione da ogni imposta e tassa dal momento che tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale con la sig.ra . Parte_1
Le parti dichiarano che non vi sono, né vi saranno conguagli reciproci in denaro in relazione al trasferimento del diritto di proprietà sopra disciplinato.
Conseguentemente si autorizza il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Ancona di provvedere alla trascrizione.
3. RAPPORTI PATRIMONIALI/FINANZIARI
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziario insorti in costanza di matrimonio all'atto della separazione consensuale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
4. AFFIDAMENTO FIGLIO – DIRITTO DI VISITA
Il figlio , maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente poiché CP_1 studente universitario;
continuerà a vivere unitamente alla madre nella casa sita ad MO
(An), via Settembrini n. 24.
In ragione della maggiore età del figlio, i coniugi danno atto che le modalità di visita sono libere in relazione agli impegni ed ai desideri del predetto.
5. MANTENIMENTO FIGLIO
Entrambi i genitori concorrono al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
In relazione a ciò, il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che la sig.ra si impegna a comunicare al sig. La somma di cui sopra sarà Parte_1 Parte_2 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
La signora contribuirà con il mantenimento diretto, in ragione della convivenza. Parte_1
Entrambi i genitori provvederanno a sostenere in pari quota tutte le spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse del figlio, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ancona.
Le parti dichiarano di conoscere ed accettare le spese straordinarie previste dal vigente
Protocollo e qui trascritte per comodità espositiva:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà, laddove possibile, a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore ovvero a rimborsare la quota di propria spettanza al coniuge che l'abbia anticipata per intero entro il successivo giorno 5 del mese, dietro esibizione della relativa ricevuta e/o documentazione, ove possibile intestata ai figli.
6. ASSEGNO UNICO FIGLI
I genitori concordano e danno atto che l'assegno unico per il figlio, laddove erogabile, spetti in via esclusiva ed integrale alla sig.ra Parte_1
7. DETRAZIONI FISCALI:
I coniugi avranno diritto alle detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50% ciascuno per le spese affrontate in favore del figlio.
8. MANTENIMENTO DEI CONIUGI:
I ricorrenti dichiarano e danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti potendo contare sui rispettivi redditi da lavoro. Entrambi rinunciano all'assegno di mantenimento.
9. SPESE DI PROCEDURA
Le spese e competenze legali sono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MO (AN) il 27/06/1998.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 15/10/2025, ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 5533 del 12/05/2021 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'11/05/2021 (l'udienza si è svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi della normativa emergenziale). Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MO
(AN) il 27/06/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MO (AN) al n. 51, parte 2, serie A dell'anno 1998.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, così come concordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a MO (AN) il 27/06/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di MO (AN) al n. 51, parte 2, serie A dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3467/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BUCCI VITTORIO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. OSIMANI ANTONIO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. RAPPORTI PERSONALI
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, autorizzando reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. I coniugi, informati, rinunciano coscientemente a comparire all'udienza, dichiarano di non volersi riconciliare e confermano le condizioni di cui al presente ricorso.
2. CASA CONIUGALE
L'abitazione coniugale sita in MO (An), via Settembrini n. 24, di proprietà esclusiva del sig. , in sede di accordi di separazione veniva assegnata alla sig.ra Parte_2 che ha continuato ad abitarla unitamente al figlio. Parte_1 Il sig. si obbliga a trasferire a titolo gratuito a favore del figlio Parte_2 [...]
la proprietà del predetto immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Controparte_1
MO (doc. 6)
- Foglio 45, numero 403, sub 4-13, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 146 m2, rendita Euro 503,55
- Foglio 45, numero 403, sub 9, categoria C/6, classe 3, consistenza 52 m2, superficie catastale 58 m2, rendita Euro 128,91.
I Signori e dandosi reciprocamente atto che l'accordo Parte_1 Parte_2 patrimoniale raggiunto e di seguito esplicitato è elemento funzionale e indispensabile ai fini di addivenire al divorzio consensuale, intendono regolamentare come segue le questioni relative alla casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. Parte_2
La proprietà dell'abitazione sita in MO (An) alla via Settembrini n. 24, ora di proprietà esclusiva del sig. , su accordo delle parti, verrà trasferita a titolo Parte_2 gratuito al figlio . Controparte_1
Il sig. , con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a trasferire a Parte_2 titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati, al figlio , che si impegna ad accettare, il diritto di proprietà Controparte_1 sull'immobile sito ad MO (AN), via Settembrini n.24, censito al N.C.E.U. del Comune di
MO Foglio 45, numero 403, sub 4-13, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 146 m2, rendita Euro 503,55 e Foglio 45, numero 403, sub 9, categoria
C/6, classe 3, consistenza 52 m2, superficie catastale 58 m2, rendita Euro 128,91.
Il sig. si obbliga entro mesi 4 dal deposito della sentenza relativa al Parte_2 presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a provvedere al trasferimento del diritto di proprietà al figlio , stipulando il relativo Controparte_1 rogito presso il Notaio che verrà scelto dal sig. Per espresso accordo delle parti Parte_2 tutte le spese e gli oneri di ogni specie e genere necessari ed occorrendi per procedere alla costituzione del suddetto trasferimento di proprietà dell'immobile a favore del figlio
[...]
verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno dai sig. Controparte_1 Parte_2
e Parte_1
Le parti sin da ora chiedono che il trasferimento da parte del sig. della Parte_2 proprietà dell'immobile, come sopra indicato, a favore del figlio Controparte_1 giovi dell'esenzione da ogni imposta e tassa dal momento che tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale con la sig.ra . Parte_1
Le parti dichiarano che non vi sono, né vi saranno conguagli reciproci in denaro in relazione al trasferimento del diritto di proprietà sopra disciplinato.
Conseguentemente si autorizza il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Ancona di provvedere alla trascrizione.
3. RAPPORTI PATRIMONIALI/FINANZIARI
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziario insorti in costanza di matrimonio all'atto della separazione consensuale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
4. AFFIDAMENTO FIGLIO – DIRITTO DI VISITA
Il figlio , maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente poiché CP_1 studente universitario;
continuerà a vivere unitamente alla madre nella casa sita ad MO
(An), via Settembrini n. 24.
In ragione della maggiore età del figlio, i coniugi danno atto che le modalità di visita sono libere in relazione agli impegni ed ai desideri del predetto.
5. MANTENIMENTO FIGLIO
Entrambi i genitori concorrono al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
In relazione a ciò, il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che la sig.ra si impegna a comunicare al sig. La somma di cui sopra sarà Parte_1 Parte_2 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
La signora contribuirà con il mantenimento diretto, in ragione della convivenza. Parte_1
Entrambi i genitori provvederanno a sostenere in pari quota tutte le spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse del figlio, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ancona.
Le parti dichiarano di conoscere ed accettare le spese straordinarie previste dal vigente
Protocollo e qui trascritte per comodità espositiva:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà, laddove possibile, a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore ovvero a rimborsare la quota di propria spettanza al coniuge che l'abbia anticipata per intero entro il successivo giorno 5 del mese, dietro esibizione della relativa ricevuta e/o documentazione, ove possibile intestata ai figli.
6. ASSEGNO UNICO FIGLI
I genitori concordano e danno atto che l'assegno unico per il figlio, laddove erogabile, spetti in via esclusiva ed integrale alla sig.ra Parte_1
7. DETRAZIONI FISCALI:
I coniugi avranno diritto alle detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50% ciascuno per le spese affrontate in favore del figlio.
8. MANTENIMENTO DEI CONIUGI:
I ricorrenti dichiarano e danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti potendo contare sui rispettivi redditi da lavoro. Entrambi rinunciano all'assegno di mantenimento.
9. SPESE DI PROCEDURA
Le spese e competenze legali sono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MO (AN) il 27/06/1998.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 15/10/2025, ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 5533 del 12/05/2021 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'11/05/2021 (l'udienza si è svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi della normativa emergenziale). Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MO
(AN) il 27/06/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MO (AN) al n. 51, parte 2, serie A dell'anno 1998.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, così come concordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a MO (AN) il 27/06/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di MO (AN) al n. 51, parte 2, serie A dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi