TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 706 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Iannucci e Parte_1 dall'avv. Stabilito Francesco Pagano, i quali agiscono d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 96/2001, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Caserta, alla Via dei Brignola n. 7. -Appellante-
e
e Controparte_1 Controparte_2
-Appellati contumaci-
e
(P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
del Procuratore Dott. legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_4
1 dall'avv. Lucia Piscitelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, alla Via
Fulvio Renella 88 -Appellato-
OGGETTO: Appello sentenza n. 1396/2017 depositata il 16.06.2017 del GdP di
Carinola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del
24.09.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1396/2017, con la quale il giudice di pace di
Carinola aveva rigettato la domanda di risarcimento danni materiali che lo stesso aveva promosso in relazione al sinistro verificatosi in Mondragone (CE), alla via
Duca degli UZ, alle ore 17,00 circa del 15.05.2014, con compensazione delle spese di lite. In particolare, l'appellante lamentava l'erronea valutazione degli elementi istruttori e concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità esclusiva di controparte nella verificazione del sinistro, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, preliminarmente, Controparte_3
eccepiva la inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., perché privo degli elementi richiesti e nell'impugnare estensivamente l'avverso gravame, chiedeva la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di giudizio.
Gli appellati sig.ri e , Controparte_1 Controparte_2
nonostante la regolare notifica, rimanevano contumaci.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
2 Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, per l'omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendeva appellare, in quanto, si ritiene che dall'atto di gravame si evincano chiaramente le parti della sentenza di primo grado che il sig. Parte_1
ha inteso impugnare, avendole riportate integralmente, ossia la parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e le dichiarazioni del testimone, fondando il proprio convincimento sulla base delle osservazioni del consulente di parte convenuta.
Ciò precisato, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: l'appellante, in primo grado, conveniva in giudizio i sig.ri quale Controparte_1
proprietaria del veicolo Opel EC tg. GJ 89 MDF e , quale Controparte_2 conducente del suddetto veicolo, nonché l' al fine di sentirli dichiarare CP_3
unici responsabili del sinistro avvenuto in data 15.05.2014 in Mondragone ed ottenere la condanna al risarcimento dei danni materiali subìti dalla propria vettura.
A sostegno della propria domanda, parte appellante sosteneva che in tale data, alle ore 17,00 circa, nel tenimento del comune di Mondragone, la propria vettura
Mercedes Classe C tg. DR 147 MY procedeva regolarmente sulla via Duca degli
UZ, ma giunta all'incrocio con la Via Tanaro, sarebbe stata urtata al lato anteriore dalla vettura Opel EC tg. GJ 89 MDF, condotta dal sig.
[...]
, che al suddetto incrocio non si sarebbe fermato al segnale di stop. CP_2
A causa dell'impatto, l'autovettura Mercedes Classe C tg. DR 147 MY, di proprietà del sig. avrebbe riportato danni materiali al lato anteriore, Parte_1 per una somma complessiva di € 4.707,91. Pertanto, il sig. agiva in Parte_1
giudizio al fine di essere risarcito per i danni materiali subìti in occasione del sinistro.
Nel giudizio di primo grado veniva escusso un teste di parte attrice e disposta Ctu tecnica.
In data 16.06.2017 veniva depositata la sentenza n. 1396/2017 con la quale il GdP rigettava la domanda attorea, così motivando: <Ritenuto superato ogni aspetto
3 relativo alla procedibilità della domanda nonché alla legittimazione attiva e passiva alla luce della documentazione versata in atti, nel merito, non si ritiene raggiunta la prova in ordine ai fatti dedotti dall'attore. Invero, la prova raccolta attraverso la deposizione resa da , di per sé, non presentava Testimone_1
problemi di credibilità, ma solo se analizzata quale dato a sé stante. Il problema che già nell'immediatezza della lettura dell'atto di citazione è emerso attiene ai danni descritti rispetto la dinamica descritta dall'attore. Infatti, lo stesso assume di essere stato urtato dal veicolo allorché usciva da strada gravata CP_5
da segnale di stop e poi dichiara di aver ricevuto un danno sulla parte anteriore rispetto il danno subito da controparte posizionato sulla parte laterale sinistra.
Ebbene, i danni come descritti sono compatibili solo con una diversa descrizione dei fatti, ossia con l'urto che l'attore poteva aver dato allorché il veicolo di parte convenuta si immetteva sulla via Duca degli UZ, sia pure senza rispettare il segnale di stop. Ma tanto poteva anche essere superato sul presupposto che ragionevolmente l'attore cercava di fornire una versione a sé favorevole. Ma allorché il testimone viene a riferire che era stato il veicolo di parte convenuta a dare l'urto, sorgono dubbi sulla sua credibilità in quanto, poiché parte non interessata, avrebbe dovuto descrivere la dinamica nella sua essenza. Ma così non è stato. Ad ogni buon conto, e pur volendo superare detta considerazione, non si è non potuto tenere in debito conto quanto assunto dal perito di parte convenuta, il quale, con le sue osservazioni, munite di ricostruzione grafica, ha necessariamente indotto alla riflessione dimostrando che l'assunto attoreo non è verosimile. Infatti, ed al di là della conformazione dei danni che l'attore pretende di aver subito dall'evento in esame, che già lascia sorgere dubbi dal mero esame fotografico, certamente non vi è giustificazione alcuna in ordine alla apertura dell'airbag, rispetto l'urto preteso, senza poi considerare altre voci di danno. Si vuole in buona sostanza dire che se l'attore e il testimone avessero fornito una descrizione compatibile con i danni unitamente alla selezione delle voci di danno richieste, sicuramente, tutti i dubbi posti dal convenuto potevano essere fugati. Le spese del giudizio vengono compensate stante il rigetto su motivi di dubbio>>.
4 Così sintetizzati i fatti, codesto giudicante ritiene fondato il motivo di appello, relativo all'errata valutazione delle risultanze istruttorie, da cui è conseguito il rigetto della domanda e la compensazione delle spese di lite.
Nel caso in esame, va innanzitutto evidenziato che il responsabile civile decidendo di restare contumace non ha fornito la prova di una dinamica diversa da quella rappresentata dall'attore e confermata dal teste, così come la compagnia assicurativa non ha superato la presunzione di responsabilità a carico del conducente della vettura che risulta non essersi fermato al segnale di CP_5
stop. La Suprema Corte ha infatti affermato che <Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 4055 del 19/02/2009).
Il giudice di prime cure ha motivato il rigetto della domanda sull'assunto dell'incompatibilità delle dichiarazioni del teste, che avrebbe confermato la dinamica descritta dall'attore, con i danni riportati dal veicolo attoreo, tenendo conto delle osservazioni del consulente di parte convenuta.
Il giudice di prime cure ha aderito in maniera acritica alle osservazioni del ctp di parte convenuta, senza prendere posizione sulle risultanze della ctu effettuata in primo grado, che aveva superato i motivi di dubbio sollevati dal consulente di controparte, infatti il ctu nominato, p.a. alla pag. 3 Persona_1 dell'elaborato dichiarava: “ Tanto premesso e tenuto conto delle geometrie dei veicoli (dichiarati come) venuti in collisioni, lo scrivente ritiene che i danni
(dichiarati come) patiti dall'autovettura Mercedes Classe C attorea possono ritenersi coerenti con la dinamica narrata”. In pratica, il ctu aveva ritenuto i danni dichiarati e riscontrati sulle foto compatibili con la dinamica descritta e
5 confermata dal teste escusso. Inoltre, il ctu, in risposta alle osservazioni presentate dal Consulente di parte appellata ( , p.a. CP_3 Persona_2 affermava: “Orbene, nel confermare quanto esposto nella Bozza di C. T. U. inoltrata alle parti, si fa rilevare che il C. T. P. concentra le Persona_2
proprie note tecniche sulla morfologia del luogo teatro del sinistro. Orbene, appare evidente che lo stesso consulente di parte non ha esatta cognizione di detto luogo. Infatti, esso NON è costituito da un intersezione a "T" così come assento dal fiduciario della compagnia, bensì da un'intersezione a raso di tre strade che intersecandosi, formano angoli di 90° (vedi foto), e sono: 1) la via
Duca degli UZ (percorsa dall'attore) che assume carattere di precedenza rispetto alle strade che vi confluiscono (foto 1 e 3); 2) la via Tanaro (percorsa del convenuto) e gravata da segnaletica di Stop per chi si immette nella Via Duca degli UZ (foto 2); 3) La Via Tibullo, ubicata di fronte alla Via Tanaro (foto
4). Pertanto, le ricostruzioni ipotizzate del tecnico fiduciario della compagnia non trovano alcun oggettivo riscontro. Infine, non trovano oggettivo riscontro le valutazioni del C. T. P. né per quanto concerne l'apertura Persona_2
dei dispositivi di airbag, né per quanto concerne le asserite diverse impronte
d'urto applicate al terzo anteriore del veicolo attoreo” (Cfr. p. 5 elaborato peritale).
Come evidenziato anche da parte appellante, seppur le valutazioni espresse dal c.t.u. non abbiano efficacia vincolante per il giudice, è altrettanto vero che quest'ultimo può legittimamente disattenderle ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass. Sez. 3, Sent. n. 36638 del 25/11/2021).
Ciò precisato, codesto giudicante intende fare riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale, non ravvedendo motivi che possano giustificarne una diversa valutazione e ritenute pertinenti ed esaustive le risposte alle osservazioni dei ctp. Pertanto, ritenendo i danni lamentati compatibili con la dinamica rappresentata, viene meno l'unico motivo che aveva portato il giudice di prime cure a ritenere inattendibile il teste, sig. , il quale aveva Testimone_1
6 testualmente dichiarato: “Ricordo di aver assistito all'incidente per cui è causa che si è verificato nel mese di maggio del 2014 verso le ore 16,30- 17,00 circa e precisamente in Mondragone (CE) alla via Duca degli UZ, io mi trovavo in compagnia del sig. a bordo del veicolo Mercedes C, quando Parte_1 all'improvviso, giunto in prossimità dell'incrocio con via Tanaro, venivamo urtati dal veicolo Opel EC che non si fermava allo stop. Preciso che il veicolo
Opel EC si trovava a destra rispetto al nostro senso di marcia. Preciso che i punti d'urto tra i due veicoli furono la parte anteriore laterale sinistra del veicolo e la parte anteriore del veicolo Mercedes C dove io ero CP_5 trasportato… Il veicolo Mercedes C del mio amico a seguito dell'urto Pt_1
riportava danni alla parte anteriore e precisamente al cofano anteriore, paraurti anteriore, fari anteriori al radiatore, poi ricordo che si apriva l'airbag lato guida… Preciso che il veicolo usciva dalla via Tanaro con la sua CP_5
parte anteriore laterale sinistra e precisamente con il parafango anteriore sinistro e la portiera anteriore sinistra”.
Dalla lettura delle dichiarazioni rese, si evince che il teste ha ricostruito la situazione fattuale con dovizia di particolari: identificava i due veicoli coinvolti, indicando le posizioni di entrambi, non si è limitato a rispondere “si è vero”, ma ha indicato il senso di marcia del veicolo Mercedes Classe C e la posizione del veicolo riferendo di trovarsi, quale trasportato, a bordo del veicolo CP_5
attoreo, per cui la sua testimonianza non appare affatto generica e lacunosa, ma, al contrario, risulta abbastanza precisa e ciò induce a deporre per la sua effettiva presenza in loco, nonché per la genuinità delle sue dichiarazioni;
tra l'altro, la dinamica prospettata dal teste trova riscontro anche nella richiesta di risarcimento danni inoltrata dal procuratore all' ed alla sig.ra , datata CP_3 CP_2
19.05.2014 (Cfr. missiva nel fascicolo cartaceo di I grado di parte attrice).
Per le ragioni esposte, la testimonianza del sig. , a parere di codesto Tes_1
giudicante, risulta più che idonea a far ritenere provata la dinamica del sinistro.
La diversa valutazione che viene fatta alla prova testimoniale comporta l'accoglimento del motivo principale di appello, oltre alla riforma della sentenza appellata sia in punto di an, con conseguente accertamento della responsabilità
7 esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo sia in punto CP_5
di quantum, con riconoscimento della somma quantificata dal ctu e non oggetto di appello.
In punto di quantum, il Ctu affermava che la spesa occorrente per la riparazione dei danni riportati dal veicolo Mercedes Classe C ammontava ad € 4.623,33 iva inclusa, somma a cui codesto giudicante intende far riferimento, in assenza di contestazioni.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm
55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta
(nel giudizio di appello, data la natura documentale, si sono applicati i valori minimi per la fase sia istruttoria che decisionale).
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico delle parti appellate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 1396/2017 del GdP di
Carinola, dichiara il conducente del veicolo Opel EC tg. GJ 89 MDF unico responsabile del sinistro di cui è causa e per l'effetto condanna in solido con l' in persona del suo Controparte_1 CP_3
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. , Parte_1
della somma di € 4.623,33 iva inclusa da devalutare al momento del sinistro e rivalutare di anno in anno sino alla presente pronuncia, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- Condanna altresì in solido con l' in Controparte_1 CP_3
persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 352,15 per spese (di cui € 155,80 per il primo grado ed € 196,35 per l'appello) ed €
2966,00 per compensi (di cui € 1265,00 per il primo grado ed € 1701,00
8 per l'appello), oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari.
- Pone le spese di ctu del giudizio di primo grado definitivamente a carico delle parti appellate, con eventuali oneri restitutori.
Così deciso il 17/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
9