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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Anna RI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al N° 595 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 599/2020 emesso dal Tribunale di Matera il 04.12.2020”, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Vito
[...] C.F._2
Disanto
OPPONENTI
CONTRO
(P.IVA e C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , P.IVA , nella qualità di mandataria, con il
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Salvatore Giammaria
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato il 18.03.2021, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di Matera il 04.12.2020, a favore di e per essa Controparte_1 quale mandataria, per la somma di € 10.383,28 oltre interessi come da domanda e CP_2 spese della procedura, per le causali di cui al ricorso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la convenuta e per essa quale Controparte_1 CP_2 mandataria, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione perché notificata oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.
La causa, istruita documentalmente, all'esito delle note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'odierna opposizione, formulata da parte convenuta a cagione della presunta tardività dell'opposizione stessa.
Al riguardo, va, effettivamente, rilevata la tardiva proposizione della formulata opposizione, cui conseguono l'inammissibilità della stessa e la formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo di che trattasi.
Dalla documentazione in atti emerge che il decreto ingiuntivo oggetto di causa è stato notificato a mezzo posta in data 15.12.2020 e che la notifica si è perfezionata nei confronti dei destinatari in data 26-28.12.2020 per compiuta giacenza.
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte ha chiarito: “Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ribadito che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n.
890 del 1982, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall'avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data
pagina 2 di 4 in cui l'ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza)” (Cass. n.
15374/2018).
Nella specie, dagli avvisi di ricevimento allegati al decreto ingiuntivo notificato, risulta che la notifica nei confronti dei destinatari si è perfezionata in data 26.12.2020 per il sig.
ed in data 28.12.2020 per la sig.ra in quanto Parte_1 Parte_2
Parte
“atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della
(comunicazione di avvenuto deposito)” (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione).
Dunque, in applicazione del sopra richiamato principio, deve ritenersi che la relativa opposizione al provvedimento monitorio avrebbe dovuto essere notificata, rispettivamente, entro il 04.02.2021 e 06.02.2021.
E del resto, che il processo di notificazione a mezzo posta sia stato regolarmente compiuto
è confermato dagli stessi opponenti che, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (v. pag.2), hanno espressamente dichiarato di aver ricevuto la raccomandata del
16.12.2020, spedita dall'ufficio postale di Matera e contenente il Mod. 26 che li avvisava dell'esperito (infruttuoso) tentativo di notifica dell'atto e del suo conseguente deposito presso l'ufficio postale.
Pertanto, ai fini della tempestività della notifica dell'opposizione, alcuna rilevanza assume la data in cui gli odierni opponenti hanno effettivamente ritirato dall'ufficio postale il decreto loro notificato, in quanto, essendo tale data (08.02.2021 e 23.02.2021) successiva al decorso del termine di compiuta giacenza di cui sopra, il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo coinciderà con la data di compiuta giacenza;
data da cui andrà anche fatto decorrere il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. per la notifica dell'opposizione.
Nella specie l'opposizione, introdotta con atto notificato a mezzo pec, è stata proposta solo in data 18.03.2021, onde è agevole rilevare la mancata osservanza del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Per tali ragioni, va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta, di guisa che il merito del decreto non sia più sindacabile in questo o qualsiasi altro giudizio, per il vincolo di giudicato sostanziale (oltre che formale) derivato, inter partes, dal predetto titolo giudiziale (art. 2909 c.c.): il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di somme inevase, una volta divenuto inoppugnabile, acquista l'efficacia del giudicato in relazione al diritto consacrato.
Le conclusioni che precedono devono ritenersi assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Tribunale ne omette l'esame esplicito. pagina 3 di 4 Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex D.M. 127/2024, secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la limitata attività assertiva delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa su indicata così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 599/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, a favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna RI
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