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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA AN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3736 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, nata Avellino 03 giugno 1978, rappresentata dagli Parte_1 C.F._1 avv. Ferdinando De Gisi e Paola Ambrosone
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv. IA Luisa Sabatino
CONVENUTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 25.1.2024, il Tribunale di Avellino, accogliendo il ricorso possessorio di ordinava ai resistenti di reintegrare immediatamente parte ricorrente nel possesso Parte_1 della servitù di passaggio con mezzi provvedendo alla rimozione dell'automobile parcheggiata.
Il Tribunale aveva esaminato il ricorso d'urgenza proposto da volto alla Parte_1 reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata per accedere ai propri fondi, asseritamente compromessa da uno spoglio violento e clandestino. I ricorrenti deducevano che i resistenti avevano parcheggiato un'autovettura sulla corte comune, impedendo il transito con mezzi agricoli, condotta protratta nel tempo e non giustificata da esigenze contingenti.
I resistenti avevano contestato l'esistenza di un possesso attuale della servitù con mezzi, sostenendo che il passaggio fosse stato sempre pedonale e che la conformazione dei luoghi non consentisse il transito meccanizzato.
Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, nelle azioni possessorie, incombe sul ricorrente l'onere di provare l'effettivo esercizio del possesso con carattere di attualità.
Dall'istruttoria sommaria, comprensiva della relazione dei Carabinieri e delle dichiarazioni di informatori, è emersa la prova del possesso e dello spoglio: l'autovettura restringeva il passaggio a un metro, rendendo impossibile il transito dei mezzi agricoli, e vi sono state ripetute richieste di rimozione rimaste inevase. Le testimonianze hanno confermato l'uso del passaggio con mezzi agricoli e la volontarietà della condotta dei resistenti, integrando l'animus spoliandi.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'eventuale esistenza di passaggi alternativi e questioni proprietarie, poiché la tutela possessoria prescinde dalla necessità del passaggio e dalla titolarità del diritto. Ha quindi accertato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., accogliendo il ricorso e ordinando ai resistenti la rimozione immediata dell'autovettura e la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio con mezzi, condannandoli altresì alla rifusione delle spese di lite.
In data 27.3.2024, veniva fatta istanza di prosecuzione del giudizio di merito da parte di
, il quale insisteva nell'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, in primis una Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 10.12.2025.
Va confermata integralmente l'ordinanza del 25.1.2024.
insiste nel rigetto della domanda possessoria avanzata da Controparte_1 Parte_1
Il giudice osserva che le prove richieste mediante testimonianze non sono pertinenti rispetto all'oggetto del presente giudizio, che è esclusivamente possessorio ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703
c.p.c. In questa fase, ciò che rileva è l'accertamento dello stato di fatto, ossia del possesso e dello spoglio, mentre restano del tutto estranei i profili petitori, come la titolarità del diritto, i confini o la genesi della servitù. Le circostanze sul presunto “scalino” o sulla conformazione dei luoghi sono già rilevate in atti e, comunque, non elidono l'accertato impedimento al transito con mezzi.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudice del possessorio debba limitarsi a verificare la sussistenza di un possesso tutelabile e di un'azione spoliativa, senza entrare nel merito del diritto reale (Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2019, n. 2991; App. L'Aquila, 8 aprile 2020, n. 545).
Ne consegue che le deposizioni volte a ricostruire titoli o a formulare valutazioni sulla comodità del passaggio sono ininfluenti, poiché non riguardano fatti storici ma questioni di diritto.
Inoltre, l'audizione di informatori già sentiti in sede cautelare si tradurrebbe in una inutile reiterazione di circostanze già acquisite, peraltro documentate negli atti pubblici e nella relazione dei Carabinieri.
La prova del possesso e dello spoglio emerge chiaramente dalle risultanze in atti e dalle informazioni raccolte, sicché ulteriori escussioni non apporterebbero elementi nuovi.
Parimenti, deve essere respinta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, che risulta esplorativa e diretta ad accertamenti irrilevanti, come la ricostruzione giuridico-temporale dei luoghi o la verifica di accessi alternativi. Tali profili attengono al petitorio e non incidono sull'accertamento del fatto possessorio, già dimostrato. La CTU non può essere utilizzata per supplire all'onere probatorio delle parti e, in sede possessorio, è ammissibile solo se indispensabile per chiarire aspetti materiali controversi e rilevanti, circostanza che qui non ricorre.
La tutela del possesso prescinde dalla necessità del passaggio o dalla presenza di altri accessi, come ribadito dalla giurisprudenza di merito (Trib. Gorizia, 13 maggio 2021, n. 190). Pertanto, ogni ulteriore attività istruttoria si porrebbe in contrasto con i principi di concentrazione ed economia processuale, essendo il giudizio già maturo sulla base delle prove acquisite.
In conclusione, le richieste di prova testimoniale su profili petitori, l'audizione di informatori già sentiti e la CTU devono essere dichiarate inutili e respinte, poiché ininfluenti ai fini dell'accertamento del possesso e dello spoglio, che costituiscono l'unico oggetto del presente procedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) rigetta la domanda;
b)condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per Controparte_1 esborsi ed € 1701,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%.
Si comunichi.
Avellino, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA AN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3736 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, nata Avellino 03 giugno 1978, rappresentata dagli Parte_1 C.F._1 avv. Ferdinando De Gisi e Paola Ambrosone
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv. IA Luisa Sabatino
CONVENUTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 25.1.2024, il Tribunale di Avellino, accogliendo il ricorso possessorio di ordinava ai resistenti di reintegrare immediatamente parte ricorrente nel possesso Parte_1 della servitù di passaggio con mezzi provvedendo alla rimozione dell'automobile parcheggiata.
Il Tribunale aveva esaminato il ricorso d'urgenza proposto da volto alla Parte_1 reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata per accedere ai propri fondi, asseritamente compromessa da uno spoglio violento e clandestino. I ricorrenti deducevano che i resistenti avevano parcheggiato un'autovettura sulla corte comune, impedendo il transito con mezzi agricoli, condotta protratta nel tempo e non giustificata da esigenze contingenti.
I resistenti avevano contestato l'esistenza di un possesso attuale della servitù con mezzi, sostenendo che il passaggio fosse stato sempre pedonale e che la conformazione dei luoghi non consentisse il transito meccanizzato.
Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, nelle azioni possessorie, incombe sul ricorrente l'onere di provare l'effettivo esercizio del possesso con carattere di attualità.
Dall'istruttoria sommaria, comprensiva della relazione dei Carabinieri e delle dichiarazioni di informatori, è emersa la prova del possesso e dello spoglio: l'autovettura restringeva il passaggio a un metro, rendendo impossibile il transito dei mezzi agricoli, e vi sono state ripetute richieste di rimozione rimaste inevase. Le testimonianze hanno confermato l'uso del passaggio con mezzi agricoli e la volontarietà della condotta dei resistenti, integrando l'animus spoliandi.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'eventuale esistenza di passaggi alternativi e questioni proprietarie, poiché la tutela possessoria prescinde dalla necessità del passaggio e dalla titolarità del diritto. Ha quindi accertato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., accogliendo il ricorso e ordinando ai resistenti la rimozione immediata dell'autovettura e la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio con mezzi, condannandoli altresì alla rifusione delle spese di lite.
In data 27.3.2024, veniva fatta istanza di prosecuzione del giudizio di merito da parte di
, il quale insisteva nell'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, in primis una Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 10.12.2025.
Va confermata integralmente l'ordinanza del 25.1.2024.
insiste nel rigetto della domanda possessoria avanzata da Controparte_1 Parte_1
Il giudice osserva che le prove richieste mediante testimonianze non sono pertinenti rispetto all'oggetto del presente giudizio, che è esclusivamente possessorio ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703
c.p.c. In questa fase, ciò che rileva è l'accertamento dello stato di fatto, ossia del possesso e dello spoglio, mentre restano del tutto estranei i profili petitori, come la titolarità del diritto, i confini o la genesi della servitù. Le circostanze sul presunto “scalino” o sulla conformazione dei luoghi sono già rilevate in atti e, comunque, non elidono l'accertato impedimento al transito con mezzi.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudice del possessorio debba limitarsi a verificare la sussistenza di un possesso tutelabile e di un'azione spoliativa, senza entrare nel merito del diritto reale (Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2019, n. 2991; App. L'Aquila, 8 aprile 2020, n. 545).
Ne consegue che le deposizioni volte a ricostruire titoli o a formulare valutazioni sulla comodità del passaggio sono ininfluenti, poiché non riguardano fatti storici ma questioni di diritto.
Inoltre, l'audizione di informatori già sentiti in sede cautelare si tradurrebbe in una inutile reiterazione di circostanze già acquisite, peraltro documentate negli atti pubblici e nella relazione dei Carabinieri.
La prova del possesso e dello spoglio emerge chiaramente dalle risultanze in atti e dalle informazioni raccolte, sicché ulteriori escussioni non apporterebbero elementi nuovi.
Parimenti, deve essere respinta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, che risulta esplorativa e diretta ad accertamenti irrilevanti, come la ricostruzione giuridico-temporale dei luoghi o la verifica di accessi alternativi. Tali profili attengono al petitorio e non incidono sull'accertamento del fatto possessorio, già dimostrato. La CTU non può essere utilizzata per supplire all'onere probatorio delle parti e, in sede possessorio, è ammissibile solo se indispensabile per chiarire aspetti materiali controversi e rilevanti, circostanza che qui non ricorre.
La tutela del possesso prescinde dalla necessità del passaggio o dalla presenza di altri accessi, come ribadito dalla giurisprudenza di merito (Trib. Gorizia, 13 maggio 2021, n. 190). Pertanto, ogni ulteriore attività istruttoria si porrebbe in contrasto con i principi di concentrazione ed economia processuale, essendo il giudizio già maturo sulla base delle prove acquisite.
In conclusione, le richieste di prova testimoniale su profili petitori, l'audizione di informatori già sentiti e la CTU devono essere dichiarate inutili e respinte, poiché ininfluenti ai fini dell'accertamento del possesso e dello spoglio, che costituiscono l'unico oggetto del presente procedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) rigetta la domanda;
b)condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per Controparte_1 esborsi ed € 1701,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%.
Si comunichi.
Avellino, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA AN