TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 22/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 925/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente in [...]
Menotti n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni DE FILIPPO GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia in Via Enrico Tazzoli, n. 7, Capodrise, come da procura in atti,
RICORRENTE CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 2/2/2024 l'odierna ricorrente, titolare di pensione cat. INV. CIV. n. 01749167 sino al 04/2006, adiva l'intestato Tribunale al fine di vedersi annullare il provvedimento dell' datato 15.7.2023 con cui l' ha CP_1 Controparte_2 comunicato di aver corrisposto la prestazione di invalidità civile - che tuttavia non era spettante nel periodo dall'1.7.1999 al 31.12.2004 per riscossione contemporanea dell'assegno mensile di assistenza e della pensione con indennità speciale per ciechi parziali
- ed ha chiesto la restituzione di euro 15.632,55 indebitamente erogati a tale titolo, importo che era avvertito sarebbe stato recuperato sulla sua pensione n. 07110276 attraverso una trattenuta di 50,00 euro mensili, a partire dalla prima rata utile. Premesso di aver presentato ricorso amministrativo l'8.10.2023, rimasto senza esito, ha affidato il ricorso alle seguenti motivazioni: la decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970 come modificato dall'art. 38 comma 4 del DL 98/2011; la maturata prescrizione quinquennale o comunque decennale della richiesta ripetitoria;
l'assenza di dolo e il legittimo affidamento circa la spettanza delle somme in questione, con conseguente irripetibilità dei trattamenti indebitamente percepiti dalla ricorrente perché in buona fede ex L. 412/91 art. 13 e L. 88/1989 art. 52 co. 2; il divieto di compensazione, per l'impossibilità di recuperare le somme indebitamente riscosse a titolo di assegno mensile di invalidità civile con trattenute su altro trattamento pensionistico assistenziale in godimento (pensione quale cieco civile). Ha chiesto, quindi, la declaratoria di illegittimità dell'indebito, con la condanna dell'Ente alla restituzione di quanto trattenuto;
in subordine, la riduzione dell'importo da limitarsi all'anno antecedente a quello in cui vi è stata la comunicazione del ricalcolo. Il tutto con vittoria di spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nel costituirsi tempestivamente l' ha contrastato con svariate argomentazioni le CP_1 prospettazioni attoree e insistito per la legittimità della pretesa, chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa – involgente questioni di mero diritto - è decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
L'indebito in questione trae origine dal godimento in contemporanea da parte della ricorrente - per il periodo dal 07/1999 al 12/2004 –di due prestazioni assistenziali non cumulabili in assenza di accertamento della pluriminorazione, id est l'assegno mensile di invalidità civile e la pensione quale cieco parziale;
il tutto come contestato con diffide dell'08.03.2006, del 02.09.2015 ed infine del 19.07.2023. Va rilevato che la parte ricorrente non contesta l'effettiva percezione di somme non spettanti nel periodo indicato in ricorso, non avendo sollevato alcuna censura nel merito della debenza. Va altresì rilevato che ha chiesto l'annullamento del provvedimento dell' per vizi CP_1 formali, per prescrizione, nonché sulla base della disciplina applicabile al contenzioso previdenziale, pur essendo pacifica la natura assistenziale della pensione di invalidità percepita. In diritto, va fatta applicazione della regola del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere quanto ha pagato” (cd. Indebito oggettivo). Né esistono limiti a tale ripetibilità.
Venendo ora direttamente al merito dell'opposizione, questo Tribunale aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta “di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
Non v'è dubbio, allora, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione formulata dalla ricorrente sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente. Parte ricorrente invoca erroneamente la prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, infatti, il credito azionato ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di invalidità civile, per la quale non è previsto un regime prescrizionale speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2946 c.c. Pacifico, infatti, è che, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito. Considerato, dunque, quale dies a quo del termine decennale di prescrizione quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito, dal momento che nel caso di specie siamo in presenza di un debito relativo ad una prestazione pagata in relazione ai periodi luglio 1999- dicembre 2004, in presenza di un primo atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione del 2.9.2015 (cfr. avviso di ricevimento timbrato 11.9.2015 e firmato dalla ricorrente – all. mem. cost.), regolarmente esitata, va ritenuto che il termine di prescrizione sia decorso. Difatti, della comunicazione di diffida datata 8.3.2006 non vi è prova della notifica, come pacificamente ammesso dallo stesso Ente nella relazione amministrativa, in cui afferma testualmente: “[…] la cartolina di ritorno non è presente agli atti della sede, purtroppo la postalizzazione è partita dopo il 2010”. Né l' si è offerto di provare in altro modo di aver interrotto il decorso prescrizionale. CP_1
In proposito, in tema di interruzione della prescrizione, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento già delineato in passato (cfr. Cass. civ. n. 17123/15; n. 3371/10; n. 24656/10) e, nella sentenza n. 24116 del 28 novembre 2016, ha affrontato nuovamente la tematica dei requisiti essenziali affinché un atto possa essere considerato interruttivo della prescrizione: secondo i giudici di piazza Cavour l'atto in grado di determinare l'interruzione in parola deve contenere, “oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato – l'elemento soggettivo -, l'esplicitazione di una pretesa chiara e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato - elemento oggettivo -, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Quest'ultimo requisito per la Corte non è soggetto a rigore di forme e non richiede, quindi, l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, “con la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa” (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015). Tanto non è stato asseverato.
Va considerato quale dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art 2033 c.c. quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito: nel caso di specie, siamo in presenza di un debito relativo ad una prestazione di durata a carattere mensile, che viene corrisposta generalmente il primo giorno bancabile del mese. Né l' si è offerto di provare una diversa data in cui sono stati effettuati i pagamenti CP_1 delle prestazioni indebite, al fine di spostare in avanti il decorso prescrizionale. Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, anche a Sezioni Unite che “la prescrizione decorre sempre e comunque dalla data di pagamento […]. Appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa. Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione” (Cass. Sez. Un. n. 24418/10).
Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, assorbite tutte le altre doglianze. L' convenuto va infine condannato al pagamento delle spese processuali, che si CP_1 liquidano come da dispositivo, per il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., secondo i valori minimi del DM. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), in base al valore della domanda, l'esame di questioni di limitata complessità, delle fasi processuali, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme portate dall'indebito del 15.7.2023 per maturata prescrizione;
CP_1
b) per l'effetto, condanna l' a restituire in favore di le trattenute CP_1 Parte_1 mensili di € 50,00 effettuate sulla pensione n. 07110276 in ripetizione dell'indebito di cui alla lett. a);
c) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, con attribuzione per anticipo fattone.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 22/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 925/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente in [...]
Menotti n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni DE FILIPPO GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia in Via Enrico Tazzoli, n. 7, Capodrise, come da procura in atti,
RICORRENTE CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 2/2/2024 l'odierna ricorrente, titolare di pensione cat. INV. CIV. n. 01749167 sino al 04/2006, adiva l'intestato Tribunale al fine di vedersi annullare il provvedimento dell' datato 15.7.2023 con cui l' ha CP_1 Controparte_2 comunicato di aver corrisposto la prestazione di invalidità civile - che tuttavia non era spettante nel periodo dall'1.7.1999 al 31.12.2004 per riscossione contemporanea dell'assegno mensile di assistenza e della pensione con indennità speciale per ciechi parziali
- ed ha chiesto la restituzione di euro 15.632,55 indebitamente erogati a tale titolo, importo che era avvertito sarebbe stato recuperato sulla sua pensione n. 07110276 attraverso una trattenuta di 50,00 euro mensili, a partire dalla prima rata utile. Premesso di aver presentato ricorso amministrativo l'8.10.2023, rimasto senza esito, ha affidato il ricorso alle seguenti motivazioni: la decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970 come modificato dall'art. 38 comma 4 del DL 98/2011; la maturata prescrizione quinquennale o comunque decennale della richiesta ripetitoria;
l'assenza di dolo e il legittimo affidamento circa la spettanza delle somme in questione, con conseguente irripetibilità dei trattamenti indebitamente percepiti dalla ricorrente perché in buona fede ex L. 412/91 art. 13 e L. 88/1989 art. 52 co. 2; il divieto di compensazione, per l'impossibilità di recuperare le somme indebitamente riscosse a titolo di assegno mensile di invalidità civile con trattenute su altro trattamento pensionistico assistenziale in godimento (pensione quale cieco civile). Ha chiesto, quindi, la declaratoria di illegittimità dell'indebito, con la condanna dell'Ente alla restituzione di quanto trattenuto;
in subordine, la riduzione dell'importo da limitarsi all'anno antecedente a quello in cui vi è stata la comunicazione del ricalcolo. Il tutto con vittoria di spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nel costituirsi tempestivamente l' ha contrastato con svariate argomentazioni le CP_1 prospettazioni attoree e insistito per la legittimità della pretesa, chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa – involgente questioni di mero diritto - è decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
L'indebito in questione trae origine dal godimento in contemporanea da parte della ricorrente - per il periodo dal 07/1999 al 12/2004 –di due prestazioni assistenziali non cumulabili in assenza di accertamento della pluriminorazione, id est l'assegno mensile di invalidità civile e la pensione quale cieco parziale;
il tutto come contestato con diffide dell'08.03.2006, del 02.09.2015 ed infine del 19.07.2023. Va rilevato che la parte ricorrente non contesta l'effettiva percezione di somme non spettanti nel periodo indicato in ricorso, non avendo sollevato alcuna censura nel merito della debenza. Va altresì rilevato che ha chiesto l'annullamento del provvedimento dell' per vizi CP_1 formali, per prescrizione, nonché sulla base della disciplina applicabile al contenzioso previdenziale, pur essendo pacifica la natura assistenziale della pensione di invalidità percepita. In diritto, va fatta applicazione della regola del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere quanto ha pagato” (cd. Indebito oggettivo). Né esistono limiti a tale ripetibilità.
Venendo ora direttamente al merito dell'opposizione, questo Tribunale aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta “di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
Non v'è dubbio, allora, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione formulata dalla ricorrente sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente. Parte ricorrente invoca erroneamente la prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, infatti, il credito azionato ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di invalidità civile, per la quale non è previsto un regime prescrizionale speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2946 c.c. Pacifico, infatti, è che, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito. Considerato, dunque, quale dies a quo del termine decennale di prescrizione quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito, dal momento che nel caso di specie siamo in presenza di un debito relativo ad una prestazione pagata in relazione ai periodi luglio 1999- dicembre 2004, in presenza di un primo atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione del 2.9.2015 (cfr. avviso di ricevimento timbrato 11.9.2015 e firmato dalla ricorrente – all. mem. cost.), regolarmente esitata, va ritenuto che il termine di prescrizione sia decorso. Difatti, della comunicazione di diffida datata 8.3.2006 non vi è prova della notifica, come pacificamente ammesso dallo stesso Ente nella relazione amministrativa, in cui afferma testualmente: “[…] la cartolina di ritorno non è presente agli atti della sede, purtroppo la postalizzazione è partita dopo il 2010”. Né l' si è offerto di provare in altro modo di aver interrotto il decorso prescrizionale. CP_1
In proposito, in tema di interruzione della prescrizione, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento già delineato in passato (cfr. Cass. civ. n. 17123/15; n. 3371/10; n. 24656/10) e, nella sentenza n. 24116 del 28 novembre 2016, ha affrontato nuovamente la tematica dei requisiti essenziali affinché un atto possa essere considerato interruttivo della prescrizione: secondo i giudici di piazza Cavour l'atto in grado di determinare l'interruzione in parola deve contenere, “oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato – l'elemento soggettivo -, l'esplicitazione di una pretesa chiara e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato - elemento oggettivo -, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Quest'ultimo requisito per la Corte non è soggetto a rigore di forme e non richiede, quindi, l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, “con la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa” (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015). Tanto non è stato asseverato.
Va considerato quale dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art 2033 c.c. quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito: nel caso di specie, siamo in presenza di un debito relativo ad una prestazione di durata a carattere mensile, che viene corrisposta generalmente il primo giorno bancabile del mese. Né l' si è offerto di provare una diversa data in cui sono stati effettuati i pagamenti CP_1 delle prestazioni indebite, al fine di spostare in avanti il decorso prescrizionale. Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, anche a Sezioni Unite che “la prescrizione decorre sempre e comunque dalla data di pagamento […]. Appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa. Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione” (Cass. Sez. Un. n. 24418/10).
Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, assorbite tutte le altre doglianze. L' convenuto va infine condannato al pagamento delle spese processuali, che si CP_1 liquidano come da dispositivo, per il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., secondo i valori minimi del DM. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), in base al valore della domanda, l'esame di questioni di limitata complessità, delle fasi processuali, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme portate dall'indebito del 15.7.2023 per maturata prescrizione;
CP_1
b) per l'effetto, condanna l' a restituire in favore di le trattenute CP_1 Parte_1 mensili di € 50,00 effettuate sulla pensione n. 07110276 in ripetizione dell'indebito di cui alla lett. a);
c) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, con attribuzione per anticipo fattone.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini