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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9237 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 12.12.2025, svolta in presenza, lette le note difensive pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2177/2024
TRA
C. F: , in persona dell'amministratore delegato e Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., con sede in AS Terme alla Via Parte_2
Castiglione, n. 62 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo, 282, come in atti
-Ricorrente-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura CP_1
-Resistente - NONCHE'
, CF (già Controparte_2 P.IVA_3 [...]
), in persona del suo Capo p.t. dott.ssa Controparte_3 CP_4
, rappresentato e difeso dal Responsabile dell'Ufficio legale e
[...] contenzioso Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv Valente Rossella Santoro, e/o l'avv. Giuseppina Aprea e/o l'avv. Luciano Scafidi elettivamente domiciliato, per la carica, presso l' stesso sito in Via M. Brighenti, 23 – 00159 – CP_2 CP_2
-Resistente-
S E N T E N Z A FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.01.2024 l'istante esponeva: Che con verbale di accertamento n. 2023007860 del 20 novembre 2023, notificato alla l di contestava alla società Parte_1 Controparte_3 CP_2 presunte omissioni contributive relative al periodo dal 1^ gennaio 2018 al 28 febbraio 2018 per il complessivo importo di euro 11.350, 87 di cui euro 6.670,38 a titolo di contributi, ed euro 4.680,49 a titolo di somme aggiuntive. Deduceva la ricorrente che l'Istituto intimava il pagamento della cennata somma sul presupposto che in detto periodo la sarebbe stata l'effettiva datrice di Parte_1 lavoro dei lavoratori , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
che sarebbero stati invece solo formalmente dipendenti Persona_5 della Servizi 2017. Eccepiva la insussistenza del presunto credito, ritenendo che la contestazione mossa dagli era completamente destituita di fondamento. CP_5
Deduceva l'assenza di motivazione e di indicazione delle fonti di prova, la nullità del verbale ispettivo.
Pertanto, concludeva chiedendo: violazioni indicate nel Verbale unico di accertamento e notificazione n.2023007860 del 20 novembre 2023 e per l'effetto accertare e dichiarare la non debenza di ogni e qualunque somma che a qualsivoglia titolo fosse pretesa per tali causali dagli Istituti convenuti, condannare, in caso di opposizione, gli Enti convenuti pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
munire l'emananda sentenza di clausola, come per legge.>>
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva con memoria del 14.06.2025 nella CP_1 quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, prodotto, e richiesto, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda.
In particolare, deduceva la infondatezza dell'eccezione di nullità del verbale per vizi formali. Rilevava la infondatezza dell'opposizione nel merito dato che, ad avviso della convenuta, l'onere della prova gravava sulla ditta ricorrente che proclamava il proprio diritto all'applicazione del relativo regime esonerativo e che quindi era tenuta a provare la sussistenza dei necessari requisiti di esonero dai contributi e la genuinità dell'appalto di manodopera.
Concludeva pertanto affinché: conseguentemente, dichiarare la legittimità del verbale ispettivo oggetto del giudizio e della relativa pretesa contributiva, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.>>
Si costituiva con memoria del 16.06.2024, l' Controparte_2 il quale contestava la domanda deducendo che il ricorso non poteva configurarsi quale domanda di accertamento negativo stante il contenuto del suo petitum, infatti, l'opposizione avverso il verbale di accertamento e notificazione per quanto di competenza dell nella parte del verbale impugnato attinente le Controparte_3 sanzioni amministrative, era inammissibile poiché trattavasi di opposizione avverso un atto non definitivo e, come tale, inidoneo ad essere impugnato autonomamente.
Concludeva chiedendo: qualora l'odierno Giudicante lo ritenga opportuno, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in via ulteriormente preliminare Controparte_6 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello scrivente Ufficio essendo l'ispettorato di Napoli l'Ufficio competente ad istruire il merito della vicenda a seguito di rapporto ex art. 17 L. 689/81; in via principale, dichiarare inammissibile il ricorso per la parte di impugnazione relativa alle sanzioni amministrative, con condanna di parte ricorrente alle spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2 D.lgs. 149/2015.>>
Autorizzato il deposito di note illustrative, all'odierna udienza del 12.12.2025, all'esito della discussione orale svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_2
Ciò in quanto il verbale di accertamento impugnato era stato disposto dalla Direzione di Coordinamento Metropolitano di CP_1 CP_2
Ed a seguito dello stesso, la società è stata diffidata, sempre dall' al versamento CP_1 di contributi previdenziali e somme aggiuntive.
Ragion per cui è irrilevante che sul verbale sia apposto il logo delle varie amministrazioni - , e Inail;
circostanza che non modifica l'imputazione CP_2 CP_1 giuridica dell'accertamento, nella fattispecie riconducibile unicamente all CP_1
Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità del verbale ispettivo per difetto di motivazione, atteso che dalla lettura complessiva del dettagliato verbale si comprendono agevolmente la causale del credito e le fonti di prova, tanto che la società ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa con un articolato ricorso giudiziario. Non è invece previsto da alcuna disposizione che al verbale ispettivo siano allegate le dichiarazioni rese dai lavoratori, essendo sufficiente il mero richiamo in atti delle stesse.
Inoltre, si ricorda che il Giudice del Lavoro è giudice del diritto e non dell'atto, per cui eventuali carenze formali dell'atto non precludono l'accertamento del diritto, qualificandosi il presente giudizio come azione di accertamento, ancorché negativo, sull'insussistenza di un diritto di credito. In ordine all'asserito difetto di motivazione del verbale di accertamento, dall'esame della documentazione in atti emerge, con evidenza, che alla opponente siano state fornite tutte le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, i fatti costitutivi della violazione contestata;
di modo che ben ha potuto (come del resto ha fatto con il ricorso in esame) articolare le proprie difese, dispiegando in pieno tutte le relative facoltà.
In altri termini, dalla lettura del verbale si comprende con chiarezza la causale del credito, nonché gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, in conformità a quanto previsto all'art. 13, co. 4, d.lgs.
n. 124 del 23 aprile 2004. Non è, invece, previsto da alcuna disposizione che al verbale ispettivo siano allegate e trascritte le dichiarazioni rese dai lavoratori, essendo sufficiente il mero richiamo delle stesse tale da far comprendere alla opponente i fatti costitutivi dell'inadempimento contestato.
In ragione di ciò, l'eccezione di difetto di motivazione del verbale di accertamento va rigettata.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La pretesa azionata dall trova il proprio fondamento nell'ispezione e nel verbale CP_1 unico di accertamento e notificazione del 20.11.2023, con cui ha rilevato omissioni contributive afferenti al periodo dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio 2018.
In particolare, l'ente ha contestato alla opponente l'irregolare utilizzo di prestazioni lavorative di dipendenti della società cooperativa Servizi 2017 rilevando che non si rinvenivano contratti di affidamento dei relativi servizi da svolgersi presso il complesso termale della contratti in verità mai prodotti, a ben vedere, neppure nel Parte_1 corso del presente giudizio.
Nel verbale ispettivo dunque si sottolinea come i lavoratori ivi nominalmente individuati, e cioè i sig.ri (già sentito dalla Guardia di Finanza), Persona_1 Persona_2 ed , pur formalmente dipendenti di quest'ultime società Persona_5 cooperativa ed impiegati presso il complesso termale in questione erano di fatto utilizzati dalla per la gestione dei servizi di manutenzione, assistenza Parte_1 ai bagnanti ed economato del ristorante del “Parco termale Castiglione”.
Tanto premesso, la Suprema Corte è consolidata nel ritenere che ai sensi dell'art. 2700
c.c., i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite.
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono, infatti, costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo, come si è detto, l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori
(Cass. n. 22743/2010; Cass. 2.10.2008, n.24416; Cass. 14.04.2008, n.9812; Cass.
06.06.2008, n.15073).
I verbali degli ispettori del lavoro fanno piena prova (fino a querela di falso) solo per i fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti. Per tutte le altre circostanze, come le dichiarazioni raccolte da terzi (ad esempio altri lavoratori) o dallo stesso datore di lavoro, il contenuto del verbale non ha efficacia di prova legale, ma costituisce un elemento di prova liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, insieme a tutte le altre risultanze processuali.
Nemmeno la dichiarazione di fatti sfavorevoli resa dal datore di lavoro all'ispettore assume automaticamente il valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria. Questo perché l'ispettore, pur essendo un pubblico ufficiale, non è il rappresentante della controparte (il lavoratore) e manca nella dichiarazione l' animus confitendi, ovvero la volontà di confessare. Tali dichiarazioni sono rese per gli scopi dell'inchiesta e non per ammettere un debito verso il lavoratore. Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. L Num. 29814 Anno 2025.
Nella presente fattispecie, le risultanze di tale rapporto ispettivo sono fondate su approfonditi accertamenti documentali e audizioni dei lavoratori e non su semplici presunzioni prive di valore probatorio, mentre sono state formulate dalla parte ricorrente soltanto generiche contestazioni in merito a tali risultanze.
Il legislatore, nell'elencare gli elementi costitutivi a carattere tassativo, stabilisce che il verbale deve contenere “l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego” , “la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo”, “le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione” e “ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti”.
Nel merito delle annotazioni che il personale ispettivo deve effettuare con riferimento ai lavoratori, si chiede “la descrizione delle modalità del loro impiego”, ossia occorre riportare, per come precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare 9 dicembre 2010,
n. 41 “una puntuale descrizione delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all'atto dell'accesso ispettivo e in particolare delle modalità del loro impiego, con riguardo alle mansioni svolte, all'abbigliamento o alla tenuta da lavoro, alle attrezzature o alle macchine utilizzate”.
Tale descrizione, per come evidenziato nella stessa circolare “è peraltro di particolare rilievo atteso che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2700 c.c. e 10, comma
5, del D.Lgs. n. 124/2004, i verbali ispettivi, quali atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso della loro provenienza, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza”.
Tanto per fare notare l'efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. del verbale di primo accesso ispettivo in merito a quanto il verbalizzante attesta di aver compiuto ed ai fatti che dichiara avvenuti alla sua presenza.
I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione (ord. 7 settembre 2023, n. 26086; v. anche, tra le molte, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass.
n.28286/2019). Sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 c.p.c.), l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Con la conseguenza che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (ex multis cfr. Cass. 14965/2012).
Ebbene, ritiene questo giudicante che da una valutazione complessiva degli elementi documentali e di prova testimoniale raccolti in giudizio, sia provata la sussistenza dell'obbligazione contributiva in capo alla Parte_1
A tal fine, di particolare rilievo risulta la deposizione resa dal testimone ispettore dell' che di seguito si riporta. CP_1
Il teste , dichiarava: <Sono stato ispettore verbalizzante del Testimone_1 CP_1 verbale ispettivo datato 20.11.2023 di cui è causa. Confermo il verbale ed in particolare rammento che dal gennaio 2018 al febbraio 2018 rilevammo che alcuni dipendenti addetti presso il parco termale denominato sito in via Castiglione a Parte_1
AS formalmente erano dipendenti della società Servizi 2017 con matricola a
mentre in realtà svolgevano delle prestazioni lavorative a favore della CP_2
Si trattava a nostro giudizio di una interposizione illecita di manodopera Parte_1
e tanto contestammo. Dei 5 lavoratori che risultavano in forze alla Servizi 2017 ne ascoltammo 3, o meglio i nostri colleghi di Pozzuoli li ascoltarono ed essi dichiararono che questi lavoratori non ricevevano alcuna direttiva dalla ditta 2017 loro formalmente datrice, ma prendevano ordini di lavoro dall'amministratore della Parte_1 [...]
ovvero da soggetti da lui incaricati. I lavoratori in questione avevano dei Parte_2 contratti di lavoro da noi visionati, fornitici dalla Servizi 2017, dove essi avevano come sede di lavoro il parco termale . La Servizi 2017 ha ad oggetto la fornitura di Parte_1 servizi e accertammo che era stata costituita un mese prima rispetto all'assunzione di questi dipendenti e cioè il 27 novembre 2017. Tutti i dipendenti della Servizi 2017 furono destinati a svolgere servizi a favore del parco Castiglione. Le buste paga e tutti gli altri aspetti inerenti ai rapporti lavorativi di questi dipendenti accertammo che erano curati dalla sig.ra unica dipendente della . Furono i lavoratori stessi Parte_3 Parte_1 che tanto dichiararono. La Servizi 2017 si serviva di un commercialista ad Anzio, tale
che emetteva le buste paga della cooperativa, compreso quello dei Persona_6 lavoratori in questione. Tutte le problematiche dei lavoratori riguardanti ferie malattie e presenze, a nostro giudizio, secondo quanto ci avevano riferito loro, venivano svolte dall'impiegata Non trovammo tuttavia, non potendo avere accesso agli archivi, Pt_3 alcuna documentazione in merito;
tuttavia, non c'erano altri dipendenti con mansioni di dirigenza o coordinatori sul posto, come referenti della Servizi 2017. Mi ricordo che anche la Guardia di Finanza di Ischia accertò con verbale del 31.03.2023 che si verteva in ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. I bonifici delle retribuzioni venivano effettuati dalla Servizi 2017 sui conti dei lavoratori. Trovammo le fatture di pagamento del servizio da parte della Non abbiamo trovato né noi né Parte_1 la alcun contratto di servizi intercorso tra la e la Servizi 2017. La Parte_1
Servizi 2017 risultò che non versava i contributi per tutti i lavoratori che risultavano dagli stessi assunti. Le fatture che rinvenimmo emesse dalla Servizi 2017 alla e da queste ultime pagate corrispondevano esattamente all'entità Parte_1 degli stipendi liquidati ai lavoratori in forza alla cooperativa con l'aggiunta di un'ulteriore cifra di € 500,00 con la causale per i servizi resi. Poiché a febbraio 2018 vennero assunti due bagnini presso il complesso termale e percepivano € Parte_1
1.000,00 netti in quel mese, notammo che a gennaio 2018 le fatture alla Parte_4 erano pari ad € 6.092,00, a febbraio la fattura era pari a € 6.098,00 e in aggiunta vi era una seconda fattura di € 2.000,00 esattamente corrispondente agli stipendi dei bagnini neoassunti. Sempre per febbraio 2018 vi era un'ulteriore fattura di € 500,00. Tutti questi elementi ci convinsero che vi era un'interposizione illecita di manodopera e quindi elevammo la sanzione di omesso versamento dei contributi a carico delle A gennaio e febbraio 2018 i nostri accertamenti si svolsero da Parte_1 CP_2 con l'ausilio dei nostri colleghi di Pozzuoli e hanno riguardato l'assunzione di informazioni. Iniziammo gli accertamenti presso la cooperativa a gennaio 2019, mentre le dichiarazioni furono raccolte dai colleghi nel 2020. Mi riporto su questo punto al verbale dei colleghi ispettori dell' di Pozzuoli.>> CP_1
In considerazione della particolare attendibilità di tale precisa, inequivoca e dettagliata deposizione e della genericità di quanto emerso dalla escussione dei testi intimati da parte opponente, va confermata la prospettazione dell CP_1
All' udienza dell' 8.10.2024 veniva difatti ascoltata la teste sig. ra , la Testimone_2 quale dichiarava: <<sono dipendente della dal luglio 2014 e mi occupo parte_1 contabilità dell'amministrazione. ricordo che nel corso del 2018 i sig.ri per_1<>
e lavoravano per una ditta o società di cui non ricordo bene la
[...] Persona_2 dominazione, mi pare che iniziasse con “Servizi”. Io lavoravo nel mio ufficio e svolgevo le predette mansioni, per cui a volte vedevo questi signori dipendenti di altra azienda e in particolare rammento che il aveva in uso un piccolo spazio negli uffici della Per_1 che gli era stato concesso per svolgere i suoi compiti ed in particolare Parte_1 aveva in utilizzo una piccola scrivania e un computer portatile suo in dotazione. Il Per_2 era il responsabile della ristorazione e coordinava il personale addetto al servizio in questione che si svolgeva presso il ristorante che se non erro si chiamava “Sibilla”. Noi non ci servivamo del ristorante in questione. Nel 2018 da quel che ricordo, in particolare dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio dello stesso anno, non vi era alcun dipendente addetto al ristorante che il oordinava. In quel periodo meno richiesto dell'anno Per_2 il espletava per lo più le mansioni di economo, proponendo dei pasti alla sua Per_2 azienda che però non so specificare. Mi ricordo che qualche volta mi ha chiesto informazioni sui prezzi dei beni per le ricette e io gli passavo dei volantini con le offerte dei supermercati. Il Buono organizzava il lavoro degli operai addetti alla manutenzione, ad esempio per la pitturazione delle pareti dell'hotel “Oasi”, gestito sempre dall'azienda
“Servizi” da cui dipendeva. Erano sempre i sig.ri ad occuparsi di gestire Per_2 Per_1 il personale di questa ditta di cui ho parlato, ad esempio in materia di presenze, assenze, turni etc.. L'incontravo in ufficio e avevamo un dialogo, per cui ho compreso le mansioni che svolgevano per questa altra realtà aziendale. Noi lavoratori della non Parte_1 abbiamo mai esercitato poteri di controllo o disciplinari nei confronti dei dipendenti di questa altra società denominata “Servizi”. ADR: mi ricordo che tra gli operai coordinati dal sig. figuravano due fratelli molto bravi che si chiamavano , uno dei Per_1 Per_4 quali si chiamava e l'altro e non erro . Per_4 Persona_7
ADR: le retribuzioni dei dipendenti della “Servizi” erano corrisposte dalla società cui esse appartenevano. ADR: i sig.ri e ricevevano indicazioni dalla loro azienda, Per_1 Per_2 nessun collegamento con la essi avevano in termini di direttive. Parte_1
ADR: non ricordo il nome dello chef, ma sicuramente gennaio e febbraio 2018 non c'era uno chef in quanto il ristorante era chiuso. Il turismo si svolge da aprile ad ottobre.
ADR: nulla so di altri soggetti che avessero rapporti lavorativi o di dirigenza rispetto ai sig.ri e > Per_1 Per_2
All'udienza del 23.05.2025 veniva introdotto il teste , il quale Persona_4 dichiarava <Ho lavorato per la ditta “Servizi 2017” come operaio addetto alla manutenzione degli scarichi e delle tubazioni presenti presso le piscine del parco termale Castiglione sito ad Ischia AS. Mi ricordo che la Servizi 2017 era una cooperativa con la quale ho lavorato per 1-2 anni se ben ricordo. Oggi svolgo le medesime mansioni alle dipendenze della Forse ho lavorato tra il Parte_1
2016-2017 per la Servizi 2017, poi sono passato alla . All'epoca in cui c'era Parte_1 la Servizi 2017 il mio coordinatore era il sig. , che mi impartiva tutte le Persona_1 direttive, formava i turni di lavoro, controllava il nostro operato ed era presente presso la struttura dove svolgevo il mio turno lavorativo. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa. All'epoca c'era anche il sig. Persona_2 sempre dipendente della Servizi 2017, e si occupava dell'economato e ristorazione. Ci incontravamo la mattina presso la struttura termale e lo vedevo ma non so precisare quali erano gli addetti alla ristorazione, settore diverso dal mio, che operavano nel complesso. C'era e c'è un ristorante in loco, anche un bar che all'epoca non erano però attivi e aperti al pubblico. Sono stati aperti durante la stagione estiva del 2017 che partiva ad aprile e finiva ad ottobre. Si trattava di un'attività stagionale. Rammento che la Servizi 2017 ci forniva le buste paga che ci consegnava . Il sig. Persona_1 Per_1 segnava le nostre presenze a lavoro e si occupava anche di reperire il materiale per consentire la manutenzione di cui ci occupavamo. Non so poi se si occupasse dei dati presenze alla ditta. Nulla so di quanto svolgesse invece il sig. che, come Persona_2 ripeto, si occupava di un settore diverso da quello mio e cioè la ristorazione. Preciso che ho iniziato a lavorare presso il parco termale di AS nel 2016 e in quel periodo fui assunto dalla . Finita la stagione estiva passai con un'altra ditta Servizi Parte_1
2017 e poi nuovamente sono passato alla . L'amministratore della società Parte_1
, quando nel 2017 lavorai alle dipendenze di Servizi 2017, non veniva mai Parte_1 presso la struttura e non ha mai esercitato qualche potere nei miei confronti e nei confronti degli altri operai che con me collaboravano. Invero l'ho conosciuto da circa 2- 3 anni. Confermo che quando ho lavorato per la Servizi 2017 non ho mai avuto a che fare con dipendenti della e quindi nessuno della società Parte_1 Parte_1 interferiva sui nostri turni di lavoro né sugli altri aspetti del rapporto come ferie, malattie etc. Facevamo a tal uopo riferimento esclusivamente al responsabile Per_1
ADR: quando lavorai il primo anno per la c'era il dott.
[...] Parte_1 [...] he si occupava delle ferie, malattie etc. ed era il direttore della . Per_8 Parte_1
Non ricordo se vi era anche il sig. all'epoca della perché Persona_1 Parte_1 quell'anno facevo il bagnino. Posso confermare che presso la struttura in questione, almeno dall'epoca della pandemia, non ho più visto il sig. lavorare. Attualmente Per_1
c'è il sig. che ci dirige per la . ADR: io all'epoca 2017 facevo Controparte_8 Parte_1 parte come socio cooperatore della cooperativa Servizi 2017. Non ricordo che ci fossero assemblee della cooperativa a cui ho partecipato. Mi limitavo a lavorare sul posto.>> A parere del giudicante le predette deposizioni non risultano in grado di inficiare il chiaro tenore delle precedenti dichiarazioni rilasciate agli ispettori;
dichiarazioni, queste ultime, di sicuro maggiormente spontanee e genuine, perché rese nell'immediatezza dei fatti. A tale valutazione si perviene anche in ragione del tentativo da parte dei predetti lavoratori di modificare in giudizio la precedente versione resa agli ispettori dell CP_1 senza offrire una plausibile spiegazione del contrasto, relativo a circostanze di fatto precise e non equivocabili. In particolare, viene in rilievo quanto affermato in sede di accertamento dai lavoratori formalmente assunti dalla cooperativa Servizi 2017 che hanno concordemente riferito che il loro contratto di assunzione era stato redatto proprio presso gli uffici della
, che a consegnare loro le buste paga e liquidare gli stipendi era la Sig.ra Parte_1
, “dipendente della “a cui avevano fornito le coordinate Testimone_2 Parte_1
IBAN per il pagamento della retribuzione, che sul posto li controllava e dirigeva il titolare della società e proprietario del parco termale di AS, Sig. Parte_1
che neppure essi avevano mai visto gli uffici della cooperativa a nome Parte_2 della quale erano stati ingaggiati e che alcun responsabile della stessa aveva un ruolo apicale rispetto a loro. Del resto gli Ispettori verbalizzanti hanno attestato che in loro presenza alcun responsabile della Cooperativa Servizi 2017, all' atto dell' accesso, era stato rinvenuto in loco. A ciò si aggiunga che la ricostruzione offerta dai predetti testimoni non trova riscontro con quanto riferito in sede di accertamento dai sig.ri e CP_1 Persona_2 Persona_1
(cui hanno fatto riferimento i testi indotti da parte resistente) quali referenti delle cooperative Servizi 2017 e Alfa s.r.l.s. In particolare per quanto riguarda la posizione di quest' ultimo, economo Persona_2 alle dipendenze della dal 2012, ha dichiarato: “sono economo e lavoro dal Parte_1
2012 presso il Parco Termale Castiglione. Lavoro presso il ristorante Guarracino sito all'interno del Parco, il mio ufficio si trova alle spalle del ristorante. Quando è divenuto amministratore sono stato sempre assunto come economo lavorando Parte_5 presso il Parco Termale Castiglione, prima dalla cooperativa FL Servizio, di cui non ricordo il nome preciso del titolare, forse L'ho visto all'inizio ed alla fine della Per_9 stagione per la conciliazione, ma durante la stagione non era presente. L'anno successivo c'è stata una nuova cooperativa, la Servizi 2017; ho firmato il contratto di assunzione con l'amministratore della società sempre Persona_10 presso gli uffici amministrativi del . Ancora sono stato assunto dalla Parte_1 [...]
, poi quest'anno dalla . Ogni anno, per ogni CP_9 Controparte_10 assunzione, il contratto era pronto per la firma presso l'ufficio amministrativo del
Castiglione alla presenza di che è il referente amministrativo contabile Testimone_2 del Parco Castiglione. L'amministratore attuale è che è presente in Parte_2 struttura perché ha gli uffici nei pressi dell'ufficio amministrativo.” In ordine alla posizione di , quest'ultima è sostanzialmente sovrapponibile Persona_1
a quanto appena riportato;
nel verbale di acquisizione, in primo luogo, si legge che le sue modalità di lavoro non erano mai cambiate dalla data di assunzione alla data dell'accertamento ispettivo, anche se dal 2017 era stato assunto da alcune cooperative, che la sottoscrizione dei contratti di lavoro avveniva presso gli uffici della anche quando sono intervenute le cooperative ed alla presenza del sig. Parte_1 [...]
ha dichiarato di non ricordare neppure il nome delle cooperative che lo Parte_6 avevano assunto ed il nome dei relativi referenti, che comunque si vedevano raramente in particolare all'inizio dell'anno per la firma dei contratti di lavoro e non fornivano indicazione sulle modalità di svolgimento del lavoro;
ha precisato che firmava il registro presenze. Ha aggiunto di aver dato le coordinate bancarie per il bonifico dello stipendio al sig. olo la prima volta e non anche al momento CP_11 di ogni assunzione perché la società già le aveva, e di aver ricevuto la busta Parte_1 paga dalla sig.ra presso la sede della . Ha confermato che non era Tes_2 Parte_1 cambiato nulla nelle modalità di lavoro nel corso degli anni, anche con l'assunzione da parte delle cooperative. Dalle dichiarazioni appena riportate, da ritenere genuine in quanto rese nelle immediatezze dell'accertamento, risulta smentita la tesi della genuinità dei rapporti tra la cooperativa Servizi 2017 e la rapporti, come sopra evidenziato, Parte_1 neppure trasfusi in un contratto di appalto o affidamento del servizio mai prodotto finanche in questa sede giudiziale. Difettano, in buona sostanza, nel caso in esame i parametri richiesti dal Dlgs n. 276/2003 art. 29 per la configurazione di appalto genuino:
1. l'organizzazione dei mezzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
2. l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa. Per rischio d'impresa si intende il rischio “economico” che deriva propriamente dalla impossibilità di stabilire previamente ed esattamente i costi relativi al compimento dell'opera e del servizio;
l'appaltatore deve essere esposto all'eventuale risultato negativo della sua attività, qualora l'opera o il servizio non venissero portati a compimento ovvero si manifestasse un rapporto negativo tra costi e benefici dell'attività stessa. L'appalto maschera un'interposizione illecita di manodopera, quando, come nel caso di specie, l'interposto/appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti e lo pseudo committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di avere svolto il lavoro.
Si tratta, quindi, di una mera attività di fornitura di personale, vale a dire un fenomeno che si caratterizza per la dissociazione tra la figura del datore di lavoro formale e quella dell'effettivo utilizzatore della manodopera. Valga a tal proposito quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante - l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (cfr. Cass. sent. n. 18455/2023).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, essendo stata dimostrata la fondatezza dei rilievi sollevati dall' nel verbale di accertamento e notificazione n. 2023007860 CP_1 del 20 novembre 2023, il ricorso va rigettato. E', infine, irrilevante l'eventuale e contestato pagamento dei contributi da parte della predetta cooperativa, per cui peraltro la opponente che ne invoca l'effetto liberatorio non ha fornito alcuna prova.
La complessità delle questioni esaminate e la necessità di accertare all'esito di una articolata istruttoria la legittimità del verbale impugnato costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un mezzo le spese di lite. La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
liquidazione effettuata per l' applicando la riduzione del 20% ex art. 9, Controparte_2 comma 2, del d.lgs. n.149/2015.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2
[...] rigetta il ricorso;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento della rimanente parte, liquidata in € 3.783,00 per l'
[...]
ed in € 4.729,00 per l' oltre accessori di legge. Controparte_2 CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Napoli, il 12.12.2025. Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero