Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3366/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CAGLI FRANCA MARIA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
GALLONETTO IGOR;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) il Signor sarà tenuto a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese un Parte_1 contributo di mantenimento di € 150,00 per ciascun figlio e pertanto la complessiva somma mensile di € 300,00 mensili a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla RA , da Controparte_1
aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
2) l'assegno unico di circa € 430,00 mensili o di diverso importo determinato a norma di legge, verrà attribuito in ragione del 50% a ciascun coniuge;
- 1 -
familiare sita a Serra San Quirico, Contrada Bruscara n. 42/A, ivi compreso il locale garage, sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
tale immobile risulta censito al catasto fabbricati Comune di Serra San Quirico Foglio 9, Part. 1030 Sub 11 – 14 Piano T-S1 e Sub 13; la signora dovrà volturare a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze Controparte_1
dell'abitazione familiare e dovrà sostenere integralmente i costi per le erogazioni di elettricità, gas ed acqua nonché i costi per internet e canone televisione;
4) la permanenza dei figli con i genitori sarà suddivisa al 50% con weekend liberi alternati secondo lo schema: settimana 1 Lun. – Mart. (padre) Ven. (madre) Sab Dom (padre); settimana CP_2
2 Lun. Mat. (madre) Ven. (padre) Sab. Dom. (madre); una settimana continuativa con i CP_2
figli nei mesi estivi e una nei mesi invernali;
compleanni in presenza di entrambi i genitori;
il tutto come meglio precisato nel piano genitoriale compilato e sottoscritto da entrambi i coniugi;
5) quanto all'abitazione familiare, resteranno nella disponibilità dell'assegnataria i relativi arredi e corredi, elettrodomestici, suppellettili, oggetti di arredo, impianti di illuminazione, dotazioni complete per la cucina e per i bagni;
6) il Signor si impegna a sostenere per intero gli oneri relativi al mutuo Parte_1
ipotecario gravante sull'abitazione familiare continuando a provvedere al pagamento delle rate mensili di € 450,00;
7) il Signor preleverà dalla casa familiare soltanto gli effetti personali;
Parte_1
8) la RA potrà continuare ad utilizzare il veicolo Ford Fiesta tg. CM862DJ intestato CP_1
al marito senza limiti di tempo;
9) la RA si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà per l'auto Fiat Tipo tg. CP_1
FL005RG che diverrà di esclusiva proprietà del Signor prima dell'udienza di Parte_1
comparizione dei coniugi;
10) i coniugi si impegnano reciprocamente ad estinguere prima dell'udienza fissata per la comparizione dinanzi al Presidente il c/c cointestato n. 1000/00003470 presso la banca Intesa San
Paolo dove risultano accreditati soltanto gli stipendi del Signor la RA si Parte_1 CP_1
impegna a consentire al marito di incassare l'intera somma depositata su detto c/c;
11) i coniugi divideranno al 50% le spese per la baby-sitter limitatamente al periodo scolastico;
12) il Signor si impegna a versare alla RA € 1.000,00 quale contributo per Parte_1 CP_1
il pagamento delle spese legali”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 2 - Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.08.2024, e Parte_1 CP_1
che si sono sposati a Serra San Quirico (AN) il 21.06.2014, hanno chiesto la separazione
[...]
consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Serra San Quirico (AN) il 21/06/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Serra San Quirico (AN) al n. 7, parte II, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San Quirico (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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