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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/02/2024, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 14/02/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.02.2024 nella causa n. 1839/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 290/19 , reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/02/2019, in materia di e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIANO MARCO, ABBONDANDOLO MARCELLO e GUARENTE MARIAGIUSY
- attore/opponente - e
(C.F./P.IVA: ), rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. AUCELLI ANTONELLO
- convenuto/opposto –
All'udienza del 14/02/2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, odierno opposto, quale titolare dell'omonima CP_1 farmacia, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell' , odierna opponente, per conseguire il pagamento della Parte_2
(distinta contabile riepilogativa) relativa alle spettanze di dicembre 2018, per un importo complessivo di € 19.673,52, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di giudizio (v. decreto ingiuntivo n. 290/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 01/03/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l' , Parte_1 deducendo: 1) DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, atteso che gli artt. 33, 34, 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 […] assegnano al giudice amministrativo la cognizione delle controversie “riguardanti attività e prestazioni di ogni genere, anche di
2 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
natura patrimoniale, rese nell'ambito di pubblici servizi” […]; 2) NON IMPUTABILITÀ DEL AL PAGAMENTO A CAUSE DIPENDENTI DALL' CP_2 [...]
, AVVENUTO INTEGRALE PAGAMENTO A SEGUITO DELLE DOVUTE Pt_1
RETTIFICHE, atteso che […] il pagamento è avvenuto con mandato n. 0002110/0000001 del 22/02/2019. Il ritardo nel pagamento è stato determinato proprio a causa del mancato adempimento delle prescrizioni aziendali di rettifica poste a carico della farmacia intimante, che sebbene tempestivamente diffidata non ha effettuato le correzioni in distinta […] in particolare […] Come si evince dalla nota prot. n. 413/U.O.S.D F.T. del 29/11/2018, notificata a mano alla sul mese di dicembre andavano contabilizzate le differenze Controparte_3 contabili riscontrate nell'anno 2013 […] Il mancato inserimento delle rettifiche sulla DCR di dicembre da parte di numerosi farmacisti titolari e nel caso specifico della , ha comportato la necessità di effettuare ulteriori controlli;
Controparte_3
[…] Solo in data 28/01/2019 l' ha potuto determinare l'importo Parte_1 corretto corrispondente ad € 18.443,74 anzichè l'importo di € 19.673,52 come erroneamente richiesto dalla farmacia . Per l'effetto tale importo rettificato CP_1
e notificato a mano alla farmacia con nota prot. n. 413/F del 29/11/2018 veniva liquidato con determina n. R.G. 549 del 04/02/2019 e mandato n. 002110/0000001 del 22/02/2019. Nessun ritardo appare imputabile all'Ente Sanitario […]; 3) SUL RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI, esso non può essere richiesto, atteso che […] secondo la Corte di Cassazione alle farmacie non è possibile riconoscere interessi superiori a quelli legali nei confronti della che ritarda nei pagamenti […]. Infatti […] il rapporto che si instaura tra il Servizio sanitario nazionale e la farmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non ha natura commerciale in quanto rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (D. lgs. n. 502 del 1992, art. 8 comma 2). […]. Costituitosi in giudizio, , dato atto dell'intervenuto CP_1 pagamento, seppure parziale (perché mancante della residua somma di € 1.229,78) e tardivo (perché avutosi in data 25.2.2019 e dunque successivamente al ricorso per ingiunzione, depositato in data 7.2.2019, reso in data 26.2.2019 e notificato in data 5.3.2019), concludeva per il rigetto dell'opposizione, ferma la revoca, stante il suddetto pagamento, del decreto opposto, e la correlata condanna della controparte al versamento della residua somma di € 1.229,78, (attesa la sostanziale assenza di riscontri circa il controcredito in compensazione di cui alla citata nota di rettifica, peraltro mai notificatagli), oltre interessi, da computarsi tuttavia nella misura legale e non ai sensi del d.lgs. 231/2002, richiamato in sede monitoria.
3 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'esito della mancata composizione bonaria della lite ad opera delle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, correttamente adito. Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, infatti, i rapporti tra gli enti preposti all'attività sanitaria e le strutture private, quali case di cura, ambulatori, centri di diagnostica strumentale e laboratori di analisi, anche dopo la soppressione del regime di convenzionamento di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'introduzione del nuovo sistema dell'accreditamento ad opera del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni ed ulteriori modifiche, non hanno visto mutata la loro natura concessoria, configurandosi ora come concessioni “ex lege” di attività di servizio pubblico alle strutture autorizzate e accreditate. Appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie fra i gestori pubblici del servizio sanitario nazionale e le dette strutture private, quando concernano esclusivamente il pagamento dei corrispettivi, in base al disposto dell'art. 33, comma primo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dal dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, applicabile al momento della proposizione della domanda in esame, per la natura propria delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale (vedi ord. sez. un. n. 603 del 14.1.2005; vedi anche ord. sez. un. N. 7946 del 27.3.2008:
“La domanda proposta dal cessionario dei crediti vantati dal gestore dei servizi di una struttura sanitaria (titolare di concessione di servizio pubblico sanitario), introduce una controversia che, in quanto avente ad oggetto l'accertamento non già dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma soltanto dell'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi. Ne consegue che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), l'anzidetta controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”; da ultimo vedi Cass. Sez. un. 2011, n.1771).
4 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
In termini, del resto, si sono recentemente espresse anche le Sezioni Unite, le quali hanno da ultimo inteso precisare che “essendo pacifico – come nella fattispecie in esame - che il regime concessorio intercorrente fra le parti ha natura di concessione di pubblico servizio, non è in discussione che, avuto riguardo al momento in cui è stata introdotta la controversia, la giurisdizione su di essa sia regolata dall'assetto normativo scaturito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ed in particolare della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.gs. n. 80 del 1998 come sostituito dall'art. 7 della I. n. 205 del 2000. Per effetto di tale declaratoria e per quanto qui interessa, l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della I. n. 205 del 200 venne caducato nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi». La decisione della Consulta, com'è noto, determinò il sostanziale ritorno al criterio di riparto a suo tempo operante nel regime dell'art. 5 della I. n. 1034 del 1971, e quel criterio in fine è stato recepito, senza significative modifiche, dal Codice del processo amministrativo, emanato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (art. 133, comma 1, lett. c)” (Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018), con la conseguenza che, venendo al caso di specie, poiché la controversia introdotta con il ricorso monitorio risulta aver ad oggetto la richiesta di condanna della resistente al pagamento di corrispettivi dovuti in relazione all'intercorso rapporto concessorio ed in forza delle prestazioni di servizio eseguite dalla ricorrente secondo il c.d. regime di accreditamento provvisorio (di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche), non è dubbio che la domanda sia riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario (v. mutatis mutandis in parte motiva citata Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018). Ciò posto, e passando al merito della pretesa azionata in ingiunzione, giova altrettanto preliminarmente dare atto dell'intervenuto pagamento ad opera dell' opponente della somma di € 18.443,74 (minore rispetto a quella di € 19.673,52 effettivamente ingiunta) in data 25/02/20219 e, dunque, successivamente al deposito del ricorso monitorio, per converso avutosi nell'anteriore data del 7/02/2019, come dichiarato dal medesimo opposto, sia in questa sede (v. comparsa di costituzione e risposta), che in apposita dichiarazione allegata alla notifica del decreto (v. dichiarazione in atti). Risulta pertanto controversa tra le parti, in uno alla questione concernente gli interessi e a quella inerente le spese di lite di cui si dirà, la debenza della residua somma di € 1.229,78, che l' medesima dichiara di non aver versato in ragione di un asserito controcredito per prestazioni rettificate a causa di errori contabili (id est: differenze contabili riscontrate nell'anno 2013 di cui alla nota prot. n. 413/U.O.S.D F.T. del 29/11/2018, assuntamente notificata a mano della
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controparte, tutte da contabilizzarsi sul mese di dicembre 2018, oggetto della
– appunto del dicembre 2018 – azionata in ingiunzione).
Tuttavia, preme precisare come i fatti costitutivi di un controcredito in compensazione debbano essere dimostrati da chi lo oppone e, nel caso di specie, la prospettazione dell' risulta del tutto carente, sia da un punto di vista allegazionale, che probatorio. Basti in questa sede rilevare come la comunicazione riferibile agli errori da rettificare, che peraltro il creditore contesta di aver ricevuto, sia del tutto generica sui motivi della richiesta rettifica e sulle modalità di calcolo, quantomeno siccome desumibile dall'opposizione (v. atto di opposizione). Da quanto precede, dunque, non può che ritenersi effettivamente dovuta anche la differenza indicata (pari a € 1.229,78). Quanto agli interessi, in sede monitoria richiesti nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, deve rilevarsi come il medesimo creditore opposto abbia in corso di causa rinunciato alla domanda, insistendo per il riconoscimento dei medesimi nella (sola) misura legale (v. comparsa di costituzione e risposta). Tale appare del tutto coerente con i recenti arresti giurisprudenziali registratisi in materia, avendo da ultimo le Sezioni Unite chiarito che il tasso d'interesse di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 "non è applicabile all'ipotesi di ritardo della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro per la dispensazione dei farmaci di fascia A perché il farmacista in questo rapporto di natura pubblicistica è componente del servizio sanitario nazionale e non può, conseguentemente, essere qualificato come imprenditore, ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C) del D. Lgs." (Sez. U - , Sentenza n. 26496 del 20/11/2020), atteso che Il servizio sanitario nazionale agisce attraverso questi punti di distribuzione, in ordine ai farmaci eletti come i più prossimi alla tutela tanto del diritto dell'individuo quanto, a ben guardare, dell'interesse collettivo che ad esso si congiunge: e pertanto, come il servizio sanitario nazionale è pubblica amministrazione su cui grava l'adempimento dell'obbligo costituzionale di tutela della salute - cui si correlano appunto diritti individuali e interesse collettivo -, così le farmacie, nei limiti in cui partecipano, strutturalmente e ordinariamente, a detto adempimento (che a monte si effettua con la selezione dei farmaci dispensabili come fascia A e con l'inserimento della collaborazione medica per rilasciarne le prescrizioni), ne assumono la pubblica natura (v. in parte motiva citate Sez. U, Sentenza n. 26496 del 20/11/2020). Tale qualificazione non contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. in particolare, le seguenti sentenze;
19 dicembre 2019, A.V. e BU, C-465/2018; 5 dicembre 2013, C-159/2012 e C-161/2012; CP_4
Grande Sezione, 1 giugno 2010, C570/2007; Grande Sezione, 19 Persona_1 maggio 2009, C-171/07, e Organizzazione_2 CP_5
6 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
C172/07; Grande Sezione, 19 maggio 2009, Commissione c. Italia, C- Per_2
531/06); dal momento che per quanto concerne la natura dei farmaci, la Corte di Lussemburgo ha precisato che la restrizione dei principi evincibili dal trattato può essere giustificata dall'obiettivo di tutela della sanità pubblica, in particolare dallo scopo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità, considerando che i medicinali, in ragione dei loro effetti terapeutici, possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. Questa peculiarità inserisce l'attività di dispensazione farmacologica nella "facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica", come si esprime la citata sentenza 19 maggio 2009, Commissione c. Italia. La specifica qualificazione pubblicistica dell'attività di dispensazione farmacologica e la sua inclusione anche a livello del diritto unione all'interno del servizio pubblico di attuazione del diritto alla salute secondo le modalità conformative stabilite dalle agenzie pubbliche competenti, consente di ritenere applicabili i principi stabiliti dalle S.U. a tutta l'erogazione farmacologica in regime di convenzionamento in relazione alla disciplina degli interessi di cui al D.P.R. n. 371 del 1998. Alla stregua delle argomentazioni svolte, gli interessi spettanti alla per il ritardato pagamento delle prestazioni farmaceutiche erogate, CP_3 devono essere computati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. In merito alla decorrenza di tali interessi, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare da tempo il principio secondo cui la scadenza del termine previsto dall'accordo nazionale approvato con DPR n. 371/1998, per il pagamento degli importi indicati nelle distinte riepilogative delle prestazioni effettuate, non comporta l'automatica costituzione in mora della debitrice, essendo le aziende soggette al sistema di tesoreria previsto dalla legge di contabilità di Stato che, "individuando il luogo di adempimento dell'obbligazione nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente, esclude l'applicabilità dell'art. 1182 terzo comma c.c., anche nel caso in cui la riscossione abbia luogo mediante accreditamento su conto bancario o postale, ovvero il mandato di pagamento sia commutato in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettersi al creditore. Dovendo l'obbligazione essere adempiuta presso il domicilio della debitrice, la costituzione in mora richiede pertanto un'intimazione scritta da parte del creditore, non identificabile con il periodico invio delle distinte riepilogative, la cui trasmissione, in quanto avente finalità meramente contabili e di controllo, nonché anteriori alla data in cui il credito diventa esigibile, a seguito della scadenza del termine previsto dall'accordo nazionale, non può produrre il predetto effetto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme dovute vanno
7 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
riconosciuti dalla successiva data in cui il creditore abbia provveduto a costituire formalmente in mora l'azienda o, in mancanza, da quella della domanda giudiziale" (cfr. ex plurimis, Cass. sez. III n. 9991/2019, sez. I n. 24157/2013). Gli interessi spettanti al farmacista in conseguenza del ritardo nei pagamenti da parte della sono solo quelli computati al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., la cui decorrenza deve essere riferita alla data della formale messa in mora della da parte del farmacista, secondo la regola generale dell'art. 1219, n. 1, c.c., non essendo sufficiente per il decorso degli interessi la sola scadenza del termine di pagamento indicata nelle distinte riepilogative (DCR), e neppure può avere valore sostitutivo della formale messa in mora l'invio, da parte del farmacista, delle medesime DCR alla essendo tale comunicazione preordinata solo a finalità contabili e di controllo. Nella specie la ha trasmesso la messa in mora tramite pec ricevuta CP_3 dall'opponente in data 1.2.2019 (cfr. prod. opposta). Né ai fini dell'esclusione dell'imputabilità del ritardo potrebbero valorizzarsi le argomentazioni spese dall'opponente in punto di derivazione dello stesso dalla mancata rettifica sollecitata all'opposto (v. atto di opposizione), atteso che, al di là di ogni altra questione e come già chiarito in precedenza, la comunicazione riferibile agli errori da rettificare risulta contestata nella ricezione dall'opposto, nonché del tutto generica sui motivi della richiesta rettifica e sulle modalità di calcolo, quantomeno siccome desumibile dall'opposizione (v. atto di opposizione) In definitiva, l'importo ancora dovuto, per il quale l' va condannata al pagamento, è di € 1.229,78 oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1.2.2019) al soddisfo, ferma la condanna dell' medesima altresì al pagamento degli interessi legali da computarsi sull'importo residuo medio tempore versato pari a € 18.443,74 a decorrere dalla medesima costituzione in mora (1.2.2019) sino all'intervenuto pagamento (avutosi il 25.02.2019). Il pagamento intervenuto nel corso del giudizio impone infine la revoca del decreto ingiuntivo. Assorbita o comunque respinta alla stregua di tutto quanto precede deve da ultimo intendersi ogni altra deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Per ciò che concerne le spese di lite, essendo il pagamento delle somme richieste avvenuto soltanto in misura parziale e solo dopo il deposito del ricorso, il principio di soccombenza impone la posizione a carico dell'opponente delle stesse, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - per la fase monitoria in € 145,00 per esborsi ed € 500,00 per compenso, e per il presente giudizio in €
8 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
2.540,00, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 290/19, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/02/2019, proposta da , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed
[...] eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 290/19, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/02/2019; condanna l' al pagamento in favore dell'opposto della somma di € Parte_1
1.229,78, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1.2.2019) al soddisfo, nonché al pagamento degli interessi legali da computarsi sull'importo residuo medio tempore versato pari a € 18.443,74 a decorrere dalla medesima costituzione in mora (1.2.2019) sino all'intervenuto pagamento (avutosi il 25.02.2019); condanna parte opponente, alla rifusione in favore di parte opposta delle Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 145,00 per spese ed € 3.040,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Antonello Aucelli. Così deciso in data 14/02/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 14/02/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.02.2024 nella causa n. 1839/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 290/19 , reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/02/2019, in materia di e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIANO MARCO, ABBONDANDOLO MARCELLO e GUARENTE MARIAGIUSY
- attore/opponente - e
(C.F./P.IVA: ), rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. AUCELLI ANTONELLO
- convenuto/opposto –
All'udienza del 14/02/2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, odierno opposto, quale titolare dell'omonima CP_1 farmacia, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell' , odierna opponente, per conseguire il pagamento della Parte_2
(distinta contabile riepilogativa) relativa alle spettanze di dicembre 2018, per un importo complessivo di € 19.673,52, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di giudizio (v. decreto ingiuntivo n. 290/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 01/03/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l' , Parte_1 deducendo: 1) DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, atteso che gli artt. 33, 34, 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 […] assegnano al giudice amministrativo la cognizione delle controversie “riguardanti attività e prestazioni di ogni genere, anche di
2 Tribunale di Avellino n. 1839/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
natura patrimoniale, rese nell'ambito di pubblici servizi” […]; 2) NON IMPUTABILITÀ DEL AL PAGAMENTO A CAUSE DIPENDENTI DALL' CP_2 [...]
, AVVENUTO INTEGRALE PAGAMENTO A SEGUITO DELLE DOVUTE Pt_1
RETTIFICHE, atteso che […] il pagamento è avvenuto con mandato n. 0002110/0000001 del 22/02/2019. Il ritardo nel pagamento è stato determinato proprio a causa del mancato adempimento delle prescrizioni aziendali di rettifica poste a carico della farmacia intimante, che sebbene tempestivamente diffidata non ha effettuato le correzioni in distinta […] in particolare […] Come si evince dalla nota prot. n. 413/U.O.S.D F.T. del 29/11/2018, notificata a mano alla sul mese di dicembre andavano contabilizzate le differenze Controparte_3 contabili riscontrate nell'anno 2013 […] Il mancato inserimento delle rettifiche sulla DCR di dicembre da parte di numerosi farmacisti titolari e nel caso specifico della , ha comportato la necessità di effettuare ulteriori controlli;
Controparte_3
[…] Solo in data 28/01/2019 l' ha potuto determinare l'importo Parte_1 corretto corrispondente ad € 18.443,74 anzichè l'importo di € 19.673,52 come erroneamente richiesto dalla farmacia . Per l'effetto tale importo rettificato CP_1
e notificato a mano alla farmacia con nota prot. n. 413/F del 29/11/2018 veniva liquidato con determina n. R.G. 549 del 04/02/2019 e mandato n. 002110/0000001 del 22/02/2019. Nessun ritardo appare imputabile all'Ente Sanitario […]; 3) SUL RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI, esso non può essere richiesto, atteso che […] secondo la Corte di Cassazione alle farmacie non è possibile riconoscere interessi superiori a quelli legali nei confronti della che ritarda nei pagamenti […]. Infatti […] il rapporto che si instaura tra il Servizio sanitario nazionale e la farmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non ha natura commerciale in quanto rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (D. lgs. n. 502 del 1992, art. 8 comma 2). […]. Costituitosi in giudizio, , dato atto dell'intervenuto CP_1 pagamento, seppure parziale (perché mancante della residua somma di € 1.229,78) e tardivo (perché avutosi in data 25.2.2019 e dunque successivamente al ricorso per ingiunzione, depositato in data 7.2.2019, reso in data 26.2.2019 e notificato in data 5.3.2019), concludeva per il rigetto dell'opposizione, ferma la revoca, stante il suddetto pagamento, del decreto opposto, e la correlata condanna della controparte al versamento della residua somma di € 1.229,78, (attesa la sostanziale assenza di riscontri circa il controcredito in compensazione di cui alla citata nota di rettifica, peraltro mai notificatagli), oltre interessi, da computarsi tuttavia nella misura legale e non ai sensi del d.lgs. 231/2002, richiamato in sede monitoria.
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Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'esito della mancata composizione bonaria della lite ad opera delle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, correttamente adito. Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, infatti, i rapporti tra gli enti preposti all'attività sanitaria e le strutture private, quali case di cura, ambulatori, centri di diagnostica strumentale e laboratori di analisi, anche dopo la soppressione del regime di convenzionamento di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'introduzione del nuovo sistema dell'accreditamento ad opera del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni ed ulteriori modifiche, non hanno visto mutata la loro natura concessoria, configurandosi ora come concessioni “ex lege” di attività di servizio pubblico alle strutture autorizzate e accreditate. Appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie fra i gestori pubblici del servizio sanitario nazionale e le dette strutture private, quando concernano esclusivamente il pagamento dei corrispettivi, in base al disposto dell'art. 33, comma primo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dal dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, applicabile al momento della proposizione della domanda in esame, per la natura propria delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale (vedi ord. sez. un. n. 603 del 14.1.2005; vedi anche ord. sez. un. N. 7946 del 27.3.2008:
“La domanda proposta dal cessionario dei crediti vantati dal gestore dei servizi di una struttura sanitaria (titolare di concessione di servizio pubblico sanitario), introduce una controversia che, in quanto avente ad oggetto l'accertamento non già dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma soltanto dell'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi. Ne consegue che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), l'anzidetta controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”; da ultimo vedi Cass. Sez. un. 2011, n.1771).
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In termini, del resto, si sono recentemente espresse anche le Sezioni Unite, le quali hanno da ultimo inteso precisare che “essendo pacifico – come nella fattispecie in esame - che il regime concessorio intercorrente fra le parti ha natura di concessione di pubblico servizio, non è in discussione che, avuto riguardo al momento in cui è stata introdotta la controversia, la giurisdizione su di essa sia regolata dall'assetto normativo scaturito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ed in particolare della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.gs. n. 80 del 1998 come sostituito dall'art. 7 della I. n. 205 del 2000. Per effetto di tale declaratoria e per quanto qui interessa, l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della I. n. 205 del 200 venne caducato nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi». La decisione della Consulta, com'è noto, determinò il sostanziale ritorno al criterio di riparto a suo tempo operante nel regime dell'art. 5 della I. n. 1034 del 1971, e quel criterio in fine è stato recepito, senza significative modifiche, dal Codice del processo amministrativo, emanato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (art. 133, comma 1, lett. c)” (Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018), con la conseguenza che, venendo al caso di specie, poiché la controversia introdotta con il ricorso monitorio risulta aver ad oggetto la richiesta di condanna della resistente al pagamento di corrispettivi dovuti in relazione all'intercorso rapporto concessorio ed in forza delle prestazioni di servizio eseguite dalla ricorrente secondo il c.d. regime di accreditamento provvisorio (di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche), non è dubbio che la domanda sia riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario (v. mutatis mutandis in parte motiva citata Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018). Ciò posto, e passando al merito della pretesa azionata in ingiunzione, giova altrettanto preliminarmente dare atto dell'intervenuto pagamento ad opera dell' opponente della somma di € 18.443,74 (minore rispetto a quella di € 19.673,52 effettivamente ingiunta) in data 25/02/20219 e, dunque, successivamente al deposito del ricorso monitorio, per converso avutosi nell'anteriore data del 7/02/2019, come dichiarato dal medesimo opposto, sia in questa sede (v. comparsa di costituzione e risposta), che in apposita dichiarazione allegata alla notifica del decreto (v. dichiarazione in atti). Risulta pertanto controversa tra le parti, in uno alla questione concernente gli interessi e a quella inerente le spese di lite di cui si dirà, la debenza della residua somma di € 1.229,78, che l' medesima dichiara di non aver versato in ragione di un asserito controcredito per prestazioni rettificate a causa di errori contabili (id est: differenze contabili riscontrate nell'anno 2013 di cui alla nota prot. n. 413/U.O.S.D F.T. del 29/11/2018, assuntamente notificata a mano della
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controparte, tutte da contabilizzarsi sul mese di dicembre 2018, oggetto della
– appunto del dicembre 2018 – azionata in ingiunzione).
Tuttavia, preme precisare come i fatti costitutivi di un controcredito in compensazione debbano essere dimostrati da chi lo oppone e, nel caso di specie, la prospettazione dell' risulta del tutto carente, sia da un punto di vista allegazionale, che probatorio. Basti in questa sede rilevare come la comunicazione riferibile agli errori da rettificare, che peraltro il creditore contesta di aver ricevuto, sia del tutto generica sui motivi della richiesta rettifica e sulle modalità di calcolo, quantomeno siccome desumibile dall'opposizione (v. atto di opposizione). Da quanto precede, dunque, non può che ritenersi effettivamente dovuta anche la differenza indicata (pari a € 1.229,78). Quanto agli interessi, in sede monitoria richiesti nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, deve rilevarsi come il medesimo creditore opposto abbia in corso di causa rinunciato alla domanda, insistendo per il riconoscimento dei medesimi nella (sola) misura legale (v. comparsa di costituzione e risposta). Tale appare del tutto coerente con i recenti arresti giurisprudenziali registratisi in materia, avendo da ultimo le Sezioni Unite chiarito che il tasso d'interesse di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 "non è applicabile all'ipotesi di ritardo della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro per la dispensazione dei farmaci di fascia A perché il farmacista in questo rapporto di natura pubblicistica è componente del servizio sanitario nazionale e non può, conseguentemente, essere qualificato come imprenditore, ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C) del D. Lgs." (Sez. U - , Sentenza n. 26496 del 20/11/2020), atteso che Il servizio sanitario nazionale agisce attraverso questi punti di distribuzione, in ordine ai farmaci eletti come i più prossimi alla tutela tanto del diritto dell'individuo quanto, a ben guardare, dell'interesse collettivo che ad esso si congiunge: e pertanto, come il servizio sanitario nazionale è pubblica amministrazione su cui grava l'adempimento dell'obbligo costituzionale di tutela della salute - cui si correlano appunto diritti individuali e interesse collettivo -, così le farmacie, nei limiti in cui partecipano, strutturalmente e ordinariamente, a detto adempimento (che a monte si effettua con la selezione dei farmaci dispensabili come fascia A e con l'inserimento della collaborazione medica per rilasciarne le prescrizioni), ne assumono la pubblica natura (v. in parte motiva citate Sez. U, Sentenza n. 26496 del 20/11/2020). Tale qualificazione non contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. in particolare, le seguenti sentenze;
19 dicembre 2019, A.V. e BU, C-465/2018; 5 dicembre 2013, C-159/2012 e C-161/2012; CP_4
Grande Sezione, 1 giugno 2010, C570/2007; Grande Sezione, 19 Persona_1 maggio 2009, C-171/07, e Organizzazione_2 CP_5
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C172/07; Grande Sezione, 19 maggio 2009, Commissione c. Italia, C- Per_2
531/06); dal momento che per quanto concerne la natura dei farmaci, la Corte di Lussemburgo ha precisato che la restrizione dei principi evincibili dal trattato può essere giustificata dall'obiettivo di tutela della sanità pubblica, in particolare dallo scopo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità, considerando che i medicinali, in ragione dei loro effetti terapeutici, possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. Questa peculiarità inserisce l'attività di dispensazione farmacologica nella "facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica", come si esprime la citata sentenza 19 maggio 2009, Commissione c. Italia. La specifica qualificazione pubblicistica dell'attività di dispensazione farmacologica e la sua inclusione anche a livello del diritto unione all'interno del servizio pubblico di attuazione del diritto alla salute secondo le modalità conformative stabilite dalle agenzie pubbliche competenti, consente di ritenere applicabili i principi stabiliti dalle S.U. a tutta l'erogazione farmacologica in regime di convenzionamento in relazione alla disciplina degli interessi di cui al D.P.R. n. 371 del 1998. Alla stregua delle argomentazioni svolte, gli interessi spettanti alla per il ritardato pagamento delle prestazioni farmaceutiche erogate, CP_3 devono essere computati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. In merito alla decorrenza di tali interessi, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare da tempo il principio secondo cui la scadenza del termine previsto dall'accordo nazionale approvato con DPR n. 371/1998, per il pagamento degli importi indicati nelle distinte riepilogative delle prestazioni effettuate, non comporta l'automatica costituzione in mora della debitrice, essendo le aziende soggette al sistema di tesoreria previsto dalla legge di contabilità di Stato che, "individuando il luogo di adempimento dell'obbligazione nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente, esclude l'applicabilità dell'art. 1182 terzo comma c.c., anche nel caso in cui la riscossione abbia luogo mediante accreditamento su conto bancario o postale, ovvero il mandato di pagamento sia commutato in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettersi al creditore. Dovendo l'obbligazione essere adempiuta presso il domicilio della debitrice, la costituzione in mora richiede pertanto un'intimazione scritta da parte del creditore, non identificabile con il periodico invio delle distinte riepilogative, la cui trasmissione, in quanto avente finalità meramente contabili e di controllo, nonché anteriori alla data in cui il credito diventa esigibile, a seguito della scadenza del termine previsto dall'accordo nazionale, non può produrre il predetto effetto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme dovute vanno
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riconosciuti dalla successiva data in cui il creditore abbia provveduto a costituire formalmente in mora l'azienda o, in mancanza, da quella della domanda giudiziale" (cfr. ex plurimis, Cass. sez. III n. 9991/2019, sez. I n. 24157/2013). Gli interessi spettanti al farmacista in conseguenza del ritardo nei pagamenti da parte della sono solo quelli computati al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., la cui decorrenza deve essere riferita alla data della formale messa in mora della da parte del farmacista, secondo la regola generale dell'art. 1219, n. 1, c.c., non essendo sufficiente per il decorso degli interessi la sola scadenza del termine di pagamento indicata nelle distinte riepilogative (DCR), e neppure può avere valore sostitutivo della formale messa in mora l'invio, da parte del farmacista, delle medesime DCR alla essendo tale comunicazione preordinata solo a finalità contabili e di controllo. Nella specie la ha trasmesso la messa in mora tramite pec ricevuta CP_3 dall'opponente in data 1.2.2019 (cfr. prod. opposta). Né ai fini dell'esclusione dell'imputabilità del ritardo potrebbero valorizzarsi le argomentazioni spese dall'opponente in punto di derivazione dello stesso dalla mancata rettifica sollecitata all'opposto (v. atto di opposizione), atteso che, al di là di ogni altra questione e come già chiarito in precedenza, la comunicazione riferibile agli errori da rettificare risulta contestata nella ricezione dall'opposto, nonché del tutto generica sui motivi della richiesta rettifica e sulle modalità di calcolo, quantomeno siccome desumibile dall'opposizione (v. atto di opposizione) In definitiva, l'importo ancora dovuto, per il quale l' va condannata al pagamento, è di € 1.229,78 oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1.2.2019) al soddisfo, ferma la condanna dell' medesima altresì al pagamento degli interessi legali da computarsi sull'importo residuo medio tempore versato pari a € 18.443,74 a decorrere dalla medesima costituzione in mora (1.2.2019) sino all'intervenuto pagamento (avutosi il 25.02.2019). Il pagamento intervenuto nel corso del giudizio impone infine la revoca del decreto ingiuntivo. Assorbita o comunque respinta alla stregua di tutto quanto precede deve da ultimo intendersi ogni altra deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Per ciò che concerne le spese di lite, essendo il pagamento delle somme richieste avvenuto soltanto in misura parziale e solo dopo il deposito del ricorso, il principio di soccombenza impone la posizione a carico dell'opponente delle stesse, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - per la fase monitoria in € 145,00 per esborsi ed € 500,00 per compenso, e per il presente giudizio in €
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2.540,00, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 290/19, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/02/2019, proposta da , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed
[...] eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 290/19, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/02/2019; condanna l' al pagamento in favore dell'opposto della somma di € Parte_1
1.229,78, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1.2.2019) al soddisfo, nonché al pagamento degli interessi legali da computarsi sull'importo residuo medio tempore versato pari a € 18.443,74 a decorrere dalla medesima costituzione in mora (1.2.2019) sino all'intervenuto pagamento (avutosi il 25.02.2019); condanna parte opponente, alla rifusione in favore di parte opposta delle Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 145,00 per spese ed € 3.040,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Antonello Aucelli. Così deciso in data 14/02/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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