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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 678/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
AV IU, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4391/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2001
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2002
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2003 - INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2004
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2005
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2006
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2007
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2008
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2009
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 IMP.SOS.REG.FOR 2021
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2003
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2004
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2005
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2006
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110036878604000 TARSU/TIA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110057672790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120005378368000 PE-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120005378368000 PE-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120019915379000 TARSU/TIA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120022133837000 PE-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130011756838000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130011756838000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140001476374000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150020575628000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150037371024000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160012301439000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044717754000 IMP.SOS.REG.FOR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 02820259013730030/000, di complessivi € 35.491,91, notificato in data 26.09.2025 a mezzo
PEC. Il sig. Ricorrente_1 deduceva che l'intimazione faceva riferimento a numerose cartelle di pagamento mai notificategli e per le quali assumeva essere “abbondantemente” decorsi i termini di legge.
In dettaglio, le cartelle avverso le quali era stato proposto il ricorso erano individuate nelle seguenti:
1) cartella n. 02820110024859360000 relativa a crediti PA (contributi previdenziali dei biologi / somme dovute all'Ente), riferiti alle annualità 2001–2009, per € 19.309,94 – indicata come notificata il 14/03/2011;
2) cartella n. 02820110036878604000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 475,31, notificata il 30/05/2011;
3) cartella n. 02820110057672790000 relativa a tassa automobilistica per € 2.190,54, indicata come notificata il 22/12/2011;
4) cartella n. 02820120005378368000 relativa a PE (annualità 2007 e 2010), per € 3.810,82, indicata come notificata il 26/01/2012;
5) cartella n. 02820120009047200000 relativa a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per € 335,40, indicata come notificata il 24/02/2012;
6) cartella n. 02820120019915379000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 476,32, indicata come notificata il 24/01/2013;
7) cartella n. 02820120022133837000 relativa a PE 2008, per € 3.332,47, indicata come notificata il
24/01/2013;
8) cartella n. 02820120032452000000 sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per
€ 114,17, indicata come notificata il 18/02/2014;
9) cartella n. 02820130011756838000 relativa a quota provinciale rifiuti indifferenziati, per € 397,71, indicata come notificata il 22/08/2013;
10) cartella n. 02820140001476374000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 450,45, indicata come notificata il 11/03/2014;
11) cartella n. 02820150020575628000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 487,06, indicata come notificata il 14/11/2015;
12) cartella n. 02820150037371024000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 578,57, indicata come notificata il 28/02/2016;
13) cartella n. 028201500430417640000 relativa a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per € 757,54, indicata come notificata il 14/03/2016;
14) cartella n. 02820160012301439000 relativa a tassa automobilistica addizionale erariale anno 2012, per
€ 433,03, indicata come notificata il 20/07/2016;
15) cartella n. 028201600027829430000 relativa a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per € 527,94, indicata come notificata il 13/04/2017;
16) cartella n. 02820240043530160000 relativa a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per € 336,90, indicata come notificata il 26/11/2024;
17) cartella n. 028202400447177540000 relativa a imposta sostitutiva regime forfettario (anno 2021), per
€ 697,10, indicata come notificata il 18/12/2024.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti portati da tali cartelle richiamate nell'intimazione, assumendo che l'iscrizione a ruolo non valeva quale atto interruttivo e che i termini dovessero essere verificati in relazione alla natura delle singole entrate.
Sotto altro profilo, deduceva la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle e degli atti presupposti, contestando la regolarità delle comunicazioni e prospettando, tra l'altro, criticità del procedimento notificatorio a mezzo PEC e l'indicata non riferibilità dell'indirizzo mittente ai pubblici registri, nonché l'assenza di regolare perfezionamento di notifiche postali.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione impugnata e delle cartelle sottese con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, la quale rappresentava che l'intimazione impugnata traeva origine da una serie di cartelle “notificate in precedenza” e precisava che, per quanto di competenza della Direzione Provinciale, le cartelle rilevanti erano solo tre.
L'Ufficio contestava le doglianze avversarie deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza e sostenendo la regolarità del percorso impositivo e della riscossione, anche in relazione alla pretesa “definitività” delle cartelle non impugnate nei termini.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario in riferimento alle cartelle recanti le richieste di pagamento dei contributi previdenziali dei biologi e le violazioni al codice della strada.
Nel merito, l'Agente della riscossione deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, richiamando la regolare notifica degli atti presupposti e la conseguente cristallizzazione della pretesa, nonché rappresentando che il concessionario agiva quale mero esattore su ruoli trasmessi dagli enti creditori.
L'ADER rilevava, inoltre, che successivamente alla notifica delle cartelle risultavano notificati, tra gli altri. un preavviso di fermo in data 27/01/2015, una comunicazione preventiva di ipoteca in data 25/06/2016, nonché diverse intimazioni di pagamento, tra cui quella del 24/11/2021, del 11/01/2022, del 9/04/2022, del
04/07/2022, del 14/03/2024, del 15/10/2024.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva, in via preliminare, il dichiararsi il difetto di giurisdizione nei termini sopra indicati;
nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite;
in ogni caso, la manleva dell'Agente della riscossione da eventuali spese poste a suo carico per vizi imputabili all'ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, il Collegio che alcune cartelle impugnate afferiscono a ruoli emessi per violazioni al codice della strada elevate da vari comuni, le quali non hanno natura tributaria e che, pertanto, non sussiste la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, bensì quella del giudice ordinario e, nello specifico, del giudice di pace.
Allo stesso modo va rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte, ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 54611992, in relazione ai contributi professionali omessi dal ricorrente non rappresentando questi ultimi alcuna forma di tributo (art. 2, 1° comma D.lgs. 546192).
Ancora preliminarmente questo Collegio rileva che la Corte di cassazione ha chiarito, con l'ordinanza n.
33325 del 20 dicembre 2025, che: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023)”.
Inoltre, la pec è un indirizzo elettronico attribuito in modo univoco dal gestore della posta elettronica a un dato soggetto, perfettamente identificabile e verificabile attraverso la anagrafe dei domini internet. La posta elettronica certificata mira proprio a prevenire i fenomeni di e-mail-truffa ("phishing") che provengono da email non certificate e di cui non è identificabile il destinatario.
Nella specie, l'indirizzo di pec mittente è chiaramente riferibile all'Agente della riscossione, sicché nessun dubbio poteva insorgere nel destinatario circa la provenienza del messaggio veicolato dall'indirizzo di pec mittente.
In aggiunta, e in senso dirimente, opera il principio generale di raggiungimento dello scopo.
Peraltro, il Collegio rileva come l'indirizzo Email_4 è presente ufficialmente nel registro IPA dal 2022.
In ogni caso, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5000/2025, pubblicata in data 26/02/2025, aveva già precisato come “secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è nulla la notifica a mezzo p.e.c. eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(Cass., S.U., n. 15979/2022). Sulla base dei principi generali ricavabili da tale arresto - ed in particolare dall'insussistenza di un rigore formale per l'individuazione dell'indirizzo del mittente e dell'irrilevanza di violazioni formali che non incidano sostanzialmente sulle facoltà del destinatario- si è quindi ritenuto, in un caso analogo a quello ora sub iudice, la validità della notifica proveniente da un indirizzo p.e.c. (in quel caso
“Email_4” ) dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri, essendo evidente ictu oculi la provenienza dall'agente della riscossione (Cass. n. 982/2023). Ancor più chiaramente, un successivo arresto (Cass. n. 18684/2023) ha messo in evidenza come, in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (da ultimo Cass. n. 564/2024). Venendo quindi al caso di specie,
l'indirizzo del mittente, così come riprodotto nello stesso ricorso, era quindi testualmente idoneo a consentire alla destinataria di identificarne la provenienza dall'agente della riscossione attuale controricorrente”.
In tema, poi, di intimazioni di pagamento il Collegio osserva come la Cassazione, con l'Ordinanza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha chiarito che “3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). […]
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione»”.
Su queste premesse, il Collegio procede quindi alla valutazione delle singole cartelle sottese alla intimazione impugnata: cartella 1) n. 02820110024859360000 (PA); si riferisce a contributi previdenziali per i quali v'è difetto di giurisdizione;
cartella 2) n. 02820110036878604000, emessa per TARSU 2003 e tributo provinciale;
per tale cartella l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820229003595412000, notificata il 19/04/2022 a mezzo PEC consegnata all'indirizzo Email_5 Tale intimazione ha efficacemente interrotto il termine quinquennale proprio dei tributi locali periodici;
pertanto, dalla data del
19/04/2022 a quella dell'intimazione impugnata (26/09/2025) non risulta maturata alcuna prescrizione.
Peraltro, per tale cartella va pure evidenziato che essa è stata preceduta anche dal preavviso di fermo
27/01/2015 n. 02880201400012521000 e la comunicazione preventiva di ipoteca 25/06/2016 n.
02876201600002302000;
cartella 3) n. 02820110057672790000, relativa a tassa auto 2007; per essa l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820249004806802000, notificata il 14/03/2024 a mezzo PEC consegnata a Email_5, e dunque alcuna prescrizione può essere rilevata;
cartella 4) n. 02820120005378368000 emessa per PE anni 2007 e 2010; per essa l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820229003595412000, notificata il 19/04/2022 a mezzo PEC a Email_5 Per le imposte erariali, qual è l'PE, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, dunque, alcuna prescrizione può essere rilevata;
cartella 5) n. 02820120009047200000 si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
cartella 6) n. 02820120019915379000 emessa per TARSU 2004 e tributo provinciale;
in relazione a tale cartella l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n.
02820229003595412000, notificata il 19/04/2022 via PEC a Email_5 Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione;
cartella 7) n. 02820120022133837000, emessa per PE 2008; per essa l'ultima efficace notifica interruttiva della prescrizione riguarda l'intimazione n. 02820229003595412000 del 19/04/2022, consegnata all'indirizzo pec del ricorrente Email_5 Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine decennale di prescrizione;
cartella 8) n. 02820120032452000000 si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
cartella 9) n. 02820130011756838000 relativa alla quota provinciale rifiuti 2010–2011, l'ultimo atto interruttivo efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820229003595412000 del 19/04/2022, notificata via PEC a Email_5 Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione;
cartella 10) n. 02820140001476374000 emessa per TARSU 2005 e tributo provinciale;
per tale cartella l'ultimo atto interruttivo della prescrizione è l'intimazione n. 02820229003595412000 del 19/04/2022, notificata via PEC a Email_5 . Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione.
cartella 11) n. 02820150020575628000 emessa per TARSU 2006 e tributo provinciale;
per tale cartella l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820219005267005000, notificata in data 24/11/2021 a mezzo PEC consegnata all'indirizzo Email_5 Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione;
cartella 12) n. 02820150037371024000 emessa per TARSU 2007 e tributo provinciale, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820219007237890000, notificata in data 11/01/2022 a mezzo PEC consegnata all'indirizzo Email_5. Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione;
cartella 13) n. 028201500430417640000 si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
cartella 14) n. 02820160012301439000 emessa per tassa automobilistica anno 2012, per essa l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820249014031889000, notificata in data 15/10/2024 a mezzo PEC consegnata all'indirizzo Email_5 . Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine triennale di prescrizione.
In precedenza, per la medesima cartella, è stata notificata a mezzo pec in data 04/07/22 anche l'intimazione n. 02820229004762053000;
Cartella 15) n. 028201600027829430000, si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
Cartella 16) n. 02820240043530160000, si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
Cartella 17) n. 02820240044717754000 emessa per l'imposta sostitutiva regime forfettario 2021. Tale cartella
è stata efficacemente notificata in data 18/12/2024 a mezzo pec consegnata all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente Email_5, per cui dalla data di questa notifica a quella della intimazione impugnata non è decorso alcun termine di prescrizione.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259013730030/000:
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle pretese afferenti i contributi previdenziali richiesti dalla Cassa di previdenza dei biologi e per le sanzioni relative a violazioni al codice della strada;
assegna al ricorrente il termine di tre mesi, dalla ricezione della presente decisione, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice Ordinario competente per valore e per territorio;
rigetta il ricorso per il resto;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei resistenti, che liquida in
€ 1.000,00 per ciascuno di essi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
AV IU, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4391/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2001
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2002
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2003 - INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2004
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2005
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2006
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2007
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2008
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 PA 2009
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 IMP.SOS.REG.FOR 2021
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2003
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2004
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2005
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2006
- INTIM DI PAG n. 02820259013730030000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110024859360000 PA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110036878604000 TARSU/TIA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110057672790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120005378368000 PE-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120005378368000 PE-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120019915379000 TARSU/TIA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120022133837000 PE-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130011756838000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130011756838000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140001476374000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150020575628000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150037371024000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160012301439000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044717754000 IMP.SOS.REG.FOR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 02820259013730030/000, di complessivi € 35.491,91, notificato in data 26.09.2025 a mezzo
PEC. Il sig. Ricorrente_1 deduceva che l'intimazione faceva riferimento a numerose cartelle di pagamento mai notificategli e per le quali assumeva essere “abbondantemente” decorsi i termini di legge.
In dettaglio, le cartelle avverso le quali era stato proposto il ricorso erano individuate nelle seguenti:
1) cartella n. 02820110024859360000 relativa a crediti PA (contributi previdenziali dei biologi / somme dovute all'Ente), riferiti alle annualità 2001–2009, per € 19.309,94 – indicata come notificata il 14/03/2011;
2) cartella n. 02820110036878604000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 475,31, notificata il 30/05/2011;
3) cartella n. 02820110057672790000 relativa a tassa automobilistica per € 2.190,54, indicata come notificata il 22/12/2011;
4) cartella n. 02820120005378368000 relativa a PE (annualità 2007 e 2010), per € 3.810,82, indicata come notificata il 26/01/2012;
5) cartella n. 02820120009047200000 relativa a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per € 335,40, indicata come notificata il 24/02/2012;
6) cartella n. 02820120019915379000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 476,32, indicata come notificata il 24/01/2013;
7) cartella n. 02820120022133837000 relativa a PE 2008, per € 3.332,47, indicata come notificata il
24/01/2013;
8) cartella n. 02820120032452000000 sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per
€ 114,17, indicata come notificata il 18/02/2014;
9) cartella n. 02820130011756838000 relativa a quota provinciale rifiuti indifferenziati, per € 397,71, indicata come notificata il 22/08/2013;
10) cartella n. 02820140001476374000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 450,45, indicata come notificata il 11/03/2014;
11) cartella n. 02820150020575628000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 487,06, indicata come notificata il 14/11/2015;
12) cartella n. 02820150037371024000 relativa a TARSU / tassa smaltimento rifiuti e accessori, per € 578,57, indicata come notificata il 28/02/2016;
13) cartella n. 028201500430417640000 relativa a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per € 757,54, indicata come notificata il 14/03/2016;
14) cartella n. 02820160012301439000 relativa a tassa automobilistica addizionale erariale anno 2012, per
€ 433,03, indicata come notificata il 20/07/2016;
15) cartella n. 028201600027829430000 relativa a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per € 527,94, indicata come notificata il 13/04/2017;
16) cartella n. 02820240043530160000 relativa a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, per € 336,90, indicata come notificata il 26/11/2024;
17) cartella n. 028202400447177540000 relativa a imposta sostitutiva regime forfettario (anno 2021), per
€ 697,10, indicata come notificata il 18/12/2024.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti portati da tali cartelle richiamate nell'intimazione, assumendo che l'iscrizione a ruolo non valeva quale atto interruttivo e che i termini dovessero essere verificati in relazione alla natura delle singole entrate.
Sotto altro profilo, deduceva la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle e degli atti presupposti, contestando la regolarità delle comunicazioni e prospettando, tra l'altro, criticità del procedimento notificatorio a mezzo PEC e l'indicata non riferibilità dell'indirizzo mittente ai pubblici registri, nonché l'assenza di regolare perfezionamento di notifiche postali.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione impugnata e delle cartelle sottese con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, la quale rappresentava che l'intimazione impugnata traeva origine da una serie di cartelle “notificate in precedenza” e precisava che, per quanto di competenza della Direzione Provinciale, le cartelle rilevanti erano solo tre.
L'Ufficio contestava le doglianze avversarie deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza e sostenendo la regolarità del percorso impositivo e della riscossione, anche in relazione alla pretesa “definitività” delle cartelle non impugnate nei termini.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario in riferimento alle cartelle recanti le richieste di pagamento dei contributi previdenziali dei biologi e le violazioni al codice della strada.
Nel merito, l'Agente della riscossione deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, richiamando la regolare notifica degli atti presupposti e la conseguente cristallizzazione della pretesa, nonché rappresentando che il concessionario agiva quale mero esattore su ruoli trasmessi dagli enti creditori.
L'ADER rilevava, inoltre, che successivamente alla notifica delle cartelle risultavano notificati, tra gli altri. un preavviso di fermo in data 27/01/2015, una comunicazione preventiva di ipoteca in data 25/06/2016, nonché diverse intimazioni di pagamento, tra cui quella del 24/11/2021, del 11/01/2022, del 9/04/2022, del
04/07/2022, del 14/03/2024, del 15/10/2024.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva, in via preliminare, il dichiararsi il difetto di giurisdizione nei termini sopra indicati;
nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite;
in ogni caso, la manleva dell'Agente della riscossione da eventuali spese poste a suo carico per vizi imputabili all'ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, il Collegio che alcune cartelle impugnate afferiscono a ruoli emessi per violazioni al codice della strada elevate da vari comuni, le quali non hanno natura tributaria e che, pertanto, non sussiste la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, bensì quella del giudice ordinario e, nello specifico, del giudice di pace.
Allo stesso modo va rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte, ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 54611992, in relazione ai contributi professionali omessi dal ricorrente non rappresentando questi ultimi alcuna forma di tributo (art. 2, 1° comma D.lgs. 546192).
Ancora preliminarmente questo Collegio rileva che la Corte di cassazione ha chiarito, con l'ordinanza n.
33325 del 20 dicembre 2025, che: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023)”.
Inoltre, la pec è un indirizzo elettronico attribuito in modo univoco dal gestore della posta elettronica a un dato soggetto, perfettamente identificabile e verificabile attraverso la anagrafe dei domini internet. La posta elettronica certificata mira proprio a prevenire i fenomeni di e-mail-truffa ("phishing") che provengono da email non certificate e di cui non è identificabile il destinatario.
Nella specie, l'indirizzo di pec mittente è chiaramente riferibile all'Agente della riscossione, sicché nessun dubbio poteva insorgere nel destinatario circa la provenienza del messaggio veicolato dall'indirizzo di pec mittente.
In aggiunta, e in senso dirimente, opera il principio generale di raggiungimento dello scopo.
Peraltro, il Collegio rileva come l'indirizzo Email_4 è presente ufficialmente nel registro IPA dal 2022.
In ogni caso, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5000/2025, pubblicata in data 26/02/2025, aveva già precisato come “secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è nulla la notifica a mezzo p.e.c. eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(Cass., S.U., n. 15979/2022). Sulla base dei principi generali ricavabili da tale arresto - ed in particolare dall'insussistenza di un rigore formale per l'individuazione dell'indirizzo del mittente e dell'irrilevanza di violazioni formali che non incidano sostanzialmente sulle facoltà del destinatario- si è quindi ritenuto, in un caso analogo a quello ora sub iudice, la validità della notifica proveniente da un indirizzo p.e.c. (in quel caso
“Email_4” ) dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri, essendo evidente ictu oculi la provenienza dall'agente della riscossione (Cass. n. 982/2023). Ancor più chiaramente, un successivo arresto (Cass. n. 18684/2023) ha messo in evidenza come, in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (da ultimo Cass. n. 564/2024). Venendo quindi al caso di specie,
l'indirizzo del mittente, così come riprodotto nello stesso ricorso, era quindi testualmente idoneo a consentire alla destinataria di identificarne la provenienza dall'agente della riscossione attuale controricorrente”.
In tema, poi, di intimazioni di pagamento il Collegio osserva come la Cassazione, con l'Ordinanza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha chiarito che “3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). […]
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione»”.
Su queste premesse, il Collegio procede quindi alla valutazione delle singole cartelle sottese alla intimazione impugnata: cartella 1) n. 02820110024859360000 (PA); si riferisce a contributi previdenziali per i quali v'è difetto di giurisdizione;
cartella 2) n. 02820110036878604000, emessa per TARSU 2003 e tributo provinciale;
per tale cartella l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820229003595412000, notificata il 19/04/2022 a mezzo PEC consegnata all'indirizzo Email_5 Tale intimazione ha efficacemente interrotto il termine quinquennale proprio dei tributi locali periodici;
pertanto, dalla data del
19/04/2022 a quella dell'intimazione impugnata (26/09/2025) non risulta maturata alcuna prescrizione.
Peraltro, per tale cartella va pure evidenziato che essa è stata preceduta anche dal preavviso di fermo
27/01/2015 n. 02880201400012521000 e la comunicazione preventiva di ipoteca 25/06/2016 n.
02876201600002302000;
cartella 3) n. 02820110057672790000, relativa a tassa auto 2007; per essa l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820249004806802000, notificata il 14/03/2024 a mezzo PEC consegnata a Email_5, e dunque alcuna prescrizione può essere rilevata;
cartella 4) n. 02820120005378368000 emessa per PE anni 2007 e 2010; per essa l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820229003595412000, notificata il 19/04/2022 a mezzo PEC a Email_5 Per le imposte erariali, qual è l'PE, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, dunque, alcuna prescrizione può essere rilevata;
cartella 5) n. 02820120009047200000 si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
cartella 6) n. 02820120019915379000 emessa per TARSU 2004 e tributo provinciale;
in relazione a tale cartella l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n.
02820229003595412000, notificata il 19/04/2022 via PEC a Email_5 Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione;
cartella 7) n. 02820120022133837000, emessa per PE 2008; per essa l'ultima efficace notifica interruttiva della prescrizione riguarda l'intimazione n. 02820229003595412000 del 19/04/2022, consegnata all'indirizzo pec del ricorrente Email_5 Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine decennale di prescrizione;
cartella 8) n. 02820120032452000000 si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
cartella 9) n. 02820130011756838000 relativa alla quota provinciale rifiuti 2010–2011, l'ultimo atto interruttivo efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820229003595412000 del 19/04/2022, notificata via PEC a Email_5 Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione;
cartella 10) n. 02820140001476374000 emessa per TARSU 2005 e tributo provinciale;
per tale cartella l'ultimo atto interruttivo della prescrizione è l'intimazione n. 02820229003595412000 del 19/04/2022, notificata via PEC a Email_5 . Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione.
cartella 11) n. 02820150020575628000 emessa per TARSU 2006 e tributo provinciale;
per tale cartella l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820219005267005000, notificata in data 24/11/2021 a mezzo PEC consegnata all'indirizzo Email_5 Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione;
cartella 12) n. 02820150037371024000 emessa per TARSU 2007 e tributo provinciale, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820219007237890000, notificata in data 11/01/2022 a mezzo PEC consegnata all'indirizzo Email_5. Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine quinquennale di prescrizione;
cartella 13) n. 028201500430417640000 si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
cartella 14) n. 02820160012301439000 emessa per tassa automobilistica anno 2012, per essa l'ultimo atto interruttivo della prescrizione efficacemente notificato è l'intimazione n. 02820249014031889000, notificata in data 15/10/2024 a mezzo PEC consegnata all'indirizzo Email_5 . Da tale data di notifica a quella cui si riferisce l'intimazione impugnata non è decorso alcun termine triennale di prescrizione.
In precedenza, per la medesima cartella, è stata notificata a mezzo pec in data 04/07/22 anche l'intimazione n. 02820229004762053000;
Cartella 15) n. 028201600027829430000, si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
Cartella 16) n. 02820240043530160000, si tratta di violazioni al codice della strada per le quali v'è difetto di giurisdizione;
Cartella 17) n. 02820240044717754000 emessa per l'imposta sostitutiva regime forfettario 2021. Tale cartella
è stata efficacemente notificata in data 18/12/2024 a mezzo pec consegnata all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente Email_5, per cui dalla data di questa notifica a quella della intimazione impugnata non è decorso alcun termine di prescrizione.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259013730030/000:
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle pretese afferenti i contributi previdenziali richiesti dalla Cassa di previdenza dei biologi e per le sanzioni relative a violazioni al codice della strada;
assegna al ricorrente il termine di tre mesi, dalla ricezione della presente decisione, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice Ordinario competente per valore e per territorio;
rigetta il ricorso per il resto;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei resistenti, che liquida in
€ 1.000,00 per ciascuno di essi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge se dovuti.