Articolo 6 della Legge 30 aprile 1982, n. 220
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 maggio 1982
Art. 6.
Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di paramedico della quarta categoria, tecnico, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:
a) gli incaricati addetti ai gabinetti RX, ai laboratori di analisi, ai reparti di fisiochinesiterapia negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 .
Entrata in vigore il 23 maggio 1982