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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/11/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ER Lo RE EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A CIANCIANA IL Parte_1
12/01/49 rapp. e dif. dall'Avv. Santino Russo
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
IN PERSONA DEL SUO LEGALE
[...]
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Sergio Preden
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28/03/2024 in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante dell' proponeva Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.01-001767761/0103 emessa dall' e CP_2
1 notificatagli in data 04/03/2024 in forza della quale gli era stato ad iniziativa di quest'ultimo ingiunto il pagamento della somma di euro
1.505,98 per aver violato norme in materia di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2016. Eccepiva a sostegno dell'azione oggi intrapresa l'opponente l'inefficacia giuridica dell'ingiunzione impugnata in quanto affetta da vizi di natura formale e sostanziale tali da renderla inadatta alla sua funzione. Pertanto concludeva chiedendone l'annullamento. L' Controparte_1
nel costituirsi in giudizio
[...] contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa all'udienza del 19/11/2025 veniva infine posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati. Piace preliminarmente ricordare come nell'ambito della legge 689/81 nel cui alveo appunto appare rientrare la vicenda che ci occupa il provvedimento d'ingiunzione di pagamento relativo ad una sanzione amministrativa costituisca l'atto conclusivo di un
2 procedimento che si articola secondo le indicazioni ed i tempi indicati all'interno dell'art. 13 che contempla l'accertamento della violazione del successivo 14 che riguarda la contestazione dell'addebito ed ancora dell'art. 17 relativo alla presentazione del rapporto ed infine dell'art. 18 stessa legge che regolamenta l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. La ratio di tali norme appare ispirarsi al principio che i procedimenti sanzionatori debbano delinearsi assicurando agli interessati ogni utile elemento di difesa e ciò in quanto appartiene alla logica di un sistema di garanzie ritenere che i privati siano posti in condizione di esporre le loro ragioni. Il giudizio di opposizione previsto dalla disposizione legislativa in commento rappresenta infatti lo speciale strumento, per la tutela del privato avverso il provvedimento amministrativo per lui sfavorevole (rappresentato dall'ordinanza- ingiunzione o dall'ordinanza che dispone la sola confisca amministrativa), a mezzo del quale egli chiede al giudice un riesame dell'accertamento compiuto dalla autorità amministrativa, per ottenere l'eliminazione del provvedimento sanzionatorio pur non determinando l'accertamento del giudice, in violazione del
3 principio della divisione dei poteri, una sua sostituzione all'autorità amministrativa.
Nell'ambito di questo giudizio, la qualità di parte va riconosciuta, da un lato, al soggetto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione
(legittimato passivo del provvedimento e legittimato a ricorrere e quindi legittimato attivo sul piano processuale avverso lo stesso), dall'altro lato, all'autorità che l'ha emessa,
(legittimata attiva all'emissione del provvedimento sanzionatorio e unica legittimata a contraddire e quindi legittimata passiva sul piano processuale nel giudizio di opposizione), con l'esclusione dell'intervento dei terzi. Il dato normativo di riferimento, costituito dagli artt. 22 ss. della legge in commento, si caratterizza per il riconoscimento legislativo della giurisdizione del giudice ordinario, con competenza mista, per materia e per valore, ripartita tra il G.d.P. ed il
Tribunale, secondo i criteri di cui all'art. 22 bis della legge. La questione processuale del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, risolta dal legislatore a favore del primo, si intreccia con quella sostanziale relativa alla definizione della situazione soggettiva di cui è titolare il privato nei confronti
4 del provvedimento sanzionatorio della P.A.; la scelta del legislatore, osserva una parte della dottrina, tende ad escludere ogni rilievo pratico alla qualificazione della posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo, dato che tale distinzione non si riflette sulla individuazione della giurisdizione competente. A fronte della scelta legislativa in favore della giurisdizione ordinaria, e che pertanto ipotizza la sussistenza, in subiecta materia, di diritti soggettivi del privato, la dottrina si è divisa. Una prima tesi, ravvisando la compresenza di interessi legittimi accanto ai diritti soggettivi, individua nella competenza del giudice ordinario una sorta di “giurisdizione esclusiva” dello stesso, eccezionalmente competente anche per questioni relative ad interessi legittimi;
una seconda posizione afferma l'esistenza di soli diritti soggettivi i quali non degradando di fronte al provvedimento sanzionatorio, fondano e giustificano la scelta legislativa nel senso della giurisdizione ordinaria;
altra tesi distinguendo nell'ambito della funzione sanzionatoria un momento dichiarativo (accertamento dei fatti e della responsabilità) ed uno costitutivo
(applicazione della sanzione), ravvisa la
5 presenza di un diritto soggettivo solo nell'ipotesi in cui non sussista una “valutazione riservata” della P.A. in ordine al primo aspetto
(intendendosi per valutazione riservata il riconoscimento alla P.A. del potere di realizzare un assetto di interessi innovativo rispetto a quanto previsto dalla norma attributiva del potere): costituendo il momento dichiarativo il risultato di una attività meramente ricognitiva di presupposti e condizioni previste dalla legge e dunque non essendo qualificabile come
“valutazione riservata” nel senso di cui retro, tale dottrina conclude per la sussistenza del diritto soggettivo cui, almeno tendenzialmente, si ricollega la giurisdizione ordinaria. La questione del riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative riposerebbe dunque sul carattere riservato o meno delle valutazioni dei fatti per l'applicazione della sanzione. Si è aggiunto che la configurazione della situazione soggettiva in termini di diritto soggettivo si spiega alla luce della funzione della sanzione amministrativa: se l'esercizio del relativo potere non è direttamente rivolto alla cura di interessi pubblici, quanto piuttosto, analogamente a quanto si verifica nel processo penale, alla
6 punizione del soggetto responsabile della violazione, esigenze di effettiva tutela giurisdizionale del cittadino hanno orientato il legislatore verso la scelta della giurisdizione ordinaria, caratterizzata da una maggiore idoneità quanto all'accertamento sui fatti,
“rispetto alla tradizionale degli organi di giustizia amministrativa come giudici di atti” Nello schema disegnato dal legislatore, il giudizio di opposizione presenta elementi propri non solo del processo civile, ma anche di quello amministrativo e di quello penale. Infatti se la struttura, nelle sue linee generali, richiama il modello del giudizio civile ordinario, con conseguente applicabilità dei medesimi principi
(quali tra gli altri il principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte), e da cui discende l'individuazione della causa pretendi sulla base dei motivi dell'opposizione, è stata riscontrata la presenza di caratteri propri del processo amministrativo (tradizionalmente) eliminatorio di un atto, quali, tra gli altri, la previsione di un termine perentorio per introdurre il giudizio, il potere del giudice di
7 annullare o modificare il provvedimento sanzionatorio;
una ulteriore osservazione ha riguardato l'oggetto del giudizio, che si individua anche in relazione alla responsabilità dell'opponente, avvicinandosi per questo aspetto al processo penale: ne sarebbe conferma la lettera di cui all'art. 23, co. 11, della legge in commento, che testualmente prevede l'accoglimento dell'opposizione “quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, che ricorda le tradizionali formule assolutorie del processo penale. Questa triplice anima del giudizio di opposizione, è stato sottolineato, andrebbe sempre tenuta presente dall'interprete nell'analisi delle singole disposizioni. In questo quadro generale, il procedimento di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, va ricondotto al rito del lavoro. Infatti, la disciplina speciale processuale inserita nella c.d. «legge di depenalizzazione», in cui si affiancava alla normativa procedimentale quest'ultima rimasta immutata viene interamente trasfusa nell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, posto in apertura del capo II, denominato «Delle controversie regolate
8 dal rito del lavoro». Ne è ulteriore riprova la sostituzione, operata sempre dal legislatore della riforma con l'art. 34, del testo originario dell'art. 22 della legge n. 689/1981, che rimane, nell'attuale versione, costituito da un solo comma, in cui si stabilisce quanto segue:
«contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Non va dimenticato, infatti, che la riconduzione di un procedimento civile ad un particolare rito non investe di per sè una questione di competenza del Giudice adito. Ne consegue, in riferimento alla materia in analisi, che applicare il «rito del lavoro» a tutti i procedimenti di opposizione non significa certo investire tout court di tali contenziosi gli organi giurisdizionali chiamati in base alla normativa gia' vigente ad applicare quel rito in altre, distinte materie.
Esemplificando, mentre nei casi di opposizione avanti al Giudice di Pace, quest'ultimo rimane competente a trattare le relative cause, dovendo però applicare, il rito del lavoro, in tutti i casi in cui l'opposizione si propone davanti al Tribunale ordinario quest'ultimo non deciderà nella
9 persona del «Giudice del Lavoro», ma semplicemente applicando il «rito del lavoro», ossia quelle norme processualcivilistiche caratteristiche di tale rito, con alcune parziali eccezioni ed adeguamenti. Piace a questo punto ricordare a commento generale dei fatti di causa come l'art. 35, commi 2° e 3°, della l. 24 novembre 1981, n 689, stabilisca che: “Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente”. Ai fini della competenza degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria ad emettere ordinanza-ingiunzione anche per
10 violazioni diverse da quelle consistenti in omissioni contributive, è necessario che fra i due tipi di violazioni sussista una stretta correlazione, tale per cui le prime derivino direttamente ed inevitabilmente dalle seconde.
Non sposta poi i termini della questione l'importanza che la più recente giurisprudenza di legittimità attribuisce all'accertamento, dal momento che la contestualità dell'accertamento delle violazioni costituisce requisito aggiuntivo e non sostitutivo di quello rappresentato dalla connessione sostanziale. Nel merito le risultanze istruttorie non paiono idonee a confortare gli argomenti accusatori dell' . GA a tal CP_2 proposito le seguenti argomentazioni. Va premesso che l'atto qui impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l.
463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, il quale prevede che “il versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo
11 omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Va altresì ricordato in punto di diritto che tale comma era stato precedentemente novellato dall'art. 3, comma
6, del d.lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Tanto premesso, l'ordinanza-ingiunzione opposta va in primo luogo censurata sulla scorta del motivo relativo alla decadenza ex art. 14 della legge n.
689/1981. Segnatamente, l'opposizione risulta meritevole di accoglimento giacché sebbene, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o
12 per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo
137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel
13 termine prescritto”. L' a fronte di contributi CP_2 afferenti l'anno 2016, ha provveduto a formare l'atto di accertamento solo in data 30/07/2019
e, conseguentemente, a notificare la relativa violazione con evidente inosservanza del prescritto termine di novanta giorni. Giova ancora a commento delle condivisibili doglianze espresse dall'opponente aggiungere che se il
Contribuente-Imprenditore come avvenuto nel caso di specie ha ottenuto dall' o dal CP_2 concessionario della riscossione la rateazione dei contributi previdenziali evasi, non può configurarsi una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 del 11 novembre 1983 così come modificato dalla novella legislativa di cui all'art. 23 del d.l. n. 48 del 4.05.2023. Una volta che è stato concesso il pagamento dilazionato, a meno di revoca per inadempimento, l'ente previdenziale non può più notificare al debitore la diffida pretendendo il versamento integrale entro tre mesi e in mancanza infliggere la sanzione: non si può infatti rimettere la scelta all'arbitrio dell' in spregio dell'affidamento CP_2 riposto dal privato nel pagamento a tranche.
14 Devono pertanto essere annullate in quanto illegittime le ordinanze ingiunzioni con sanzioni notificate al contribuente dall' dovendosi CP_2 ritenere che, una volta concessa la rateazione,
l'ente previdenziale non possa più notificare una diffida pretendendo il pagamento integrale entro mesi tre e, in mancanza, infliggere la sanzione, mentre, fintantoché la dilazione di pagamento non venga revocata ad esempio per inadempimento non può ritenersi ammissibile che sia rimesso all'arbitrio dell'ente ed in spregio all'affidamento del privato, la pretesa del saldo integrale del credito contributivo, pena l'applicazione della sanzione.” Non risulta contestato in giudizio che la diffida dell' sia CP_2 intervenuta mentre già pendeva la rateazione del pagamento. Trova pertanto ingresso la tesi secondo cui non va applicata la norma che sanziona il mancato pagamento dei contributi entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento sul rilievo che la disposizione deve essere coordinata con la possibilità di ottenere la rateazione. Infatti il contribuente, alla notifica dell'accertamento dell'infrazione può scegliere di rateizzare il debito contributivo escludendo quindi la condotta
15 sanzionabile. Al contrario se si dichiarasse legittima l'ordinanza-ingiunzione che sanziona una condotta che a parere di chi scrive condurrebbe ad un risultato estremamente gravoso per il contribuente il quale, in piena buona fede, si è avvalso della rateazione, senza essere informato della possibilità di subire una sanzione estremamente afflittiva, di gran lunga superiore al credito dilazionato. La normativa prevede che, qualora venga notificata una diffida al pagamento delle ritenute non versate, il datore di lavoro può corrispondere il pagamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla ricezione o provvedere, entro il medesimo termine, alla rateizzazione del debito con l'ente previdenziale o, se già iscritte a ruolo, con l'agente della riscossione. Piace in ultimo aggiungere che nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, l' , pur formalmente convenuto, CP_2
è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione del provvedimento ingiuntivo impugnato. Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara priva di efficacia giuridica l'ordinanza impugnata;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
AGRIGENTO 25/11/2025
IL GIUDICE
ER Lo RE EM
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ER Lo RE EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A CIANCIANA IL Parte_1
12/01/49 rapp. e dif. dall'Avv. Santino Russo
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
IN PERSONA DEL SUO LEGALE
[...]
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Sergio Preden
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28/03/2024 in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante dell' proponeva Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.01-001767761/0103 emessa dall' e CP_2
1 notificatagli in data 04/03/2024 in forza della quale gli era stato ad iniziativa di quest'ultimo ingiunto il pagamento della somma di euro
1.505,98 per aver violato norme in materia di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2016. Eccepiva a sostegno dell'azione oggi intrapresa l'opponente l'inefficacia giuridica dell'ingiunzione impugnata in quanto affetta da vizi di natura formale e sostanziale tali da renderla inadatta alla sua funzione. Pertanto concludeva chiedendone l'annullamento. L' Controparte_1
nel costituirsi in giudizio
[...] contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa all'udienza del 19/11/2025 veniva infine posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati. Piace preliminarmente ricordare come nell'ambito della legge 689/81 nel cui alveo appunto appare rientrare la vicenda che ci occupa il provvedimento d'ingiunzione di pagamento relativo ad una sanzione amministrativa costituisca l'atto conclusivo di un
2 procedimento che si articola secondo le indicazioni ed i tempi indicati all'interno dell'art. 13 che contempla l'accertamento della violazione del successivo 14 che riguarda la contestazione dell'addebito ed ancora dell'art. 17 relativo alla presentazione del rapporto ed infine dell'art. 18 stessa legge che regolamenta l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. La ratio di tali norme appare ispirarsi al principio che i procedimenti sanzionatori debbano delinearsi assicurando agli interessati ogni utile elemento di difesa e ciò in quanto appartiene alla logica di un sistema di garanzie ritenere che i privati siano posti in condizione di esporre le loro ragioni. Il giudizio di opposizione previsto dalla disposizione legislativa in commento rappresenta infatti lo speciale strumento, per la tutela del privato avverso il provvedimento amministrativo per lui sfavorevole (rappresentato dall'ordinanza- ingiunzione o dall'ordinanza che dispone la sola confisca amministrativa), a mezzo del quale egli chiede al giudice un riesame dell'accertamento compiuto dalla autorità amministrativa, per ottenere l'eliminazione del provvedimento sanzionatorio pur non determinando l'accertamento del giudice, in violazione del
3 principio della divisione dei poteri, una sua sostituzione all'autorità amministrativa.
Nell'ambito di questo giudizio, la qualità di parte va riconosciuta, da un lato, al soggetto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione
(legittimato passivo del provvedimento e legittimato a ricorrere e quindi legittimato attivo sul piano processuale avverso lo stesso), dall'altro lato, all'autorità che l'ha emessa,
(legittimata attiva all'emissione del provvedimento sanzionatorio e unica legittimata a contraddire e quindi legittimata passiva sul piano processuale nel giudizio di opposizione), con l'esclusione dell'intervento dei terzi. Il dato normativo di riferimento, costituito dagli artt. 22 ss. della legge in commento, si caratterizza per il riconoscimento legislativo della giurisdizione del giudice ordinario, con competenza mista, per materia e per valore, ripartita tra il G.d.P. ed il
Tribunale, secondo i criteri di cui all'art. 22 bis della legge. La questione processuale del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, risolta dal legislatore a favore del primo, si intreccia con quella sostanziale relativa alla definizione della situazione soggettiva di cui è titolare il privato nei confronti
4 del provvedimento sanzionatorio della P.A.; la scelta del legislatore, osserva una parte della dottrina, tende ad escludere ogni rilievo pratico alla qualificazione della posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo, dato che tale distinzione non si riflette sulla individuazione della giurisdizione competente. A fronte della scelta legislativa in favore della giurisdizione ordinaria, e che pertanto ipotizza la sussistenza, in subiecta materia, di diritti soggettivi del privato, la dottrina si è divisa. Una prima tesi, ravvisando la compresenza di interessi legittimi accanto ai diritti soggettivi, individua nella competenza del giudice ordinario una sorta di “giurisdizione esclusiva” dello stesso, eccezionalmente competente anche per questioni relative ad interessi legittimi;
una seconda posizione afferma l'esistenza di soli diritti soggettivi i quali non degradando di fronte al provvedimento sanzionatorio, fondano e giustificano la scelta legislativa nel senso della giurisdizione ordinaria;
altra tesi distinguendo nell'ambito della funzione sanzionatoria un momento dichiarativo (accertamento dei fatti e della responsabilità) ed uno costitutivo
(applicazione della sanzione), ravvisa la
5 presenza di un diritto soggettivo solo nell'ipotesi in cui non sussista una “valutazione riservata” della P.A. in ordine al primo aspetto
(intendendosi per valutazione riservata il riconoscimento alla P.A. del potere di realizzare un assetto di interessi innovativo rispetto a quanto previsto dalla norma attributiva del potere): costituendo il momento dichiarativo il risultato di una attività meramente ricognitiva di presupposti e condizioni previste dalla legge e dunque non essendo qualificabile come
“valutazione riservata” nel senso di cui retro, tale dottrina conclude per la sussistenza del diritto soggettivo cui, almeno tendenzialmente, si ricollega la giurisdizione ordinaria. La questione del riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative riposerebbe dunque sul carattere riservato o meno delle valutazioni dei fatti per l'applicazione della sanzione. Si è aggiunto che la configurazione della situazione soggettiva in termini di diritto soggettivo si spiega alla luce della funzione della sanzione amministrativa: se l'esercizio del relativo potere non è direttamente rivolto alla cura di interessi pubblici, quanto piuttosto, analogamente a quanto si verifica nel processo penale, alla
6 punizione del soggetto responsabile della violazione, esigenze di effettiva tutela giurisdizionale del cittadino hanno orientato il legislatore verso la scelta della giurisdizione ordinaria, caratterizzata da una maggiore idoneità quanto all'accertamento sui fatti,
“rispetto alla tradizionale degli organi di giustizia amministrativa come giudici di atti” Nello schema disegnato dal legislatore, il giudizio di opposizione presenta elementi propri non solo del processo civile, ma anche di quello amministrativo e di quello penale. Infatti se la struttura, nelle sue linee generali, richiama il modello del giudizio civile ordinario, con conseguente applicabilità dei medesimi principi
(quali tra gli altri il principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte), e da cui discende l'individuazione della causa pretendi sulla base dei motivi dell'opposizione, è stata riscontrata la presenza di caratteri propri del processo amministrativo (tradizionalmente) eliminatorio di un atto, quali, tra gli altri, la previsione di un termine perentorio per introdurre il giudizio, il potere del giudice di
7 annullare o modificare il provvedimento sanzionatorio;
una ulteriore osservazione ha riguardato l'oggetto del giudizio, che si individua anche in relazione alla responsabilità dell'opponente, avvicinandosi per questo aspetto al processo penale: ne sarebbe conferma la lettera di cui all'art. 23, co. 11, della legge in commento, che testualmente prevede l'accoglimento dell'opposizione “quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, che ricorda le tradizionali formule assolutorie del processo penale. Questa triplice anima del giudizio di opposizione, è stato sottolineato, andrebbe sempre tenuta presente dall'interprete nell'analisi delle singole disposizioni. In questo quadro generale, il procedimento di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, va ricondotto al rito del lavoro. Infatti, la disciplina speciale processuale inserita nella c.d. «legge di depenalizzazione», in cui si affiancava alla normativa procedimentale quest'ultima rimasta immutata viene interamente trasfusa nell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, posto in apertura del capo II, denominato «Delle controversie regolate
8 dal rito del lavoro». Ne è ulteriore riprova la sostituzione, operata sempre dal legislatore della riforma con l'art. 34, del testo originario dell'art. 22 della legge n. 689/1981, che rimane, nell'attuale versione, costituito da un solo comma, in cui si stabilisce quanto segue:
«contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Non va dimenticato, infatti, che la riconduzione di un procedimento civile ad un particolare rito non investe di per sè una questione di competenza del Giudice adito. Ne consegue, in riferimento alla materia in analisi, che applicare il «rito del lavoro» a tutti i procedimenti di opposizione non significa certo investire tout court di tali contenziosi gli organi giurisdizionali chiamati in base alla normativa gia' vigente ad applicare quel rito in altre, distinte materie.
Esemplificando, mentre nei casi di opposizione avanti al Giudice di Pace, quest'ultimo rimane competente a trattare le relative cause, dovendo però applicare, il rito del lavoro, in tutti i casi in cui l'opposizione si propone davanti al Tribunale ordinario quest'ultimo non deciderà nella
9 persona del «Giudice del Lavoro», ma semplicemente applicando il «rito del lavoro», ossia quelle norme processualcivilistiche caratteristiche di tale rito, con alcune parziali eccezioni ed adeguamenti. Piace a questo punto ricordare a commento generale dei fatti di causa come l'art. 35, commi 2° e 3°, della l. 24 novembre 1981, n 689, stabilisca che: “Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente”. Ai fini della competenza degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria ad emettere ordinanza-ingiunzione anche per
10 violazioni diverse da quelle consistenti in omissioni contributive, è necessario che fra i due tipi di violazioni sussista una stretta correlazione, tale per cui le prime derivino direttamente ed inevitabilmente dalle seconde.
Non sposta poi i termini della questione l'importanza che la più recente giurisprudenza di legittimità attribuisce all'accertamento, dal momento che la contestualità dell'accertamento delle violazioni costituisce requisito aggiuntivo e non sostitutivo di quello rappresentato dalla connessione sostanziale. Nel merito le risultanze istruttorie non paiono idonee a confortare gli argomenti accusatori dell' . GA a tal CP_2 proposito le seguenti argomentazioni. Va premesso che l'atto qui impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l.
463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, il quale prevede che “il versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo
11 omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Va altresì ricordato in punto di diritto che tale comma era stato precedentemente novellato dall'art. 3, comma
6, del d.lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Tanto premesso, l'ordinanza-ingiunzione opposta va in primo luogo censurata sulla scorta del motivo relativo alla decadenza ex art. 14 della legge n.
689/1981. Segnatamente, l'opposizione risulta meritevole di accoglimento giacché sebbene, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o
12 per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo
137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel
13 termine prescritto”. L' a fronte di contributi CP_2 afferenti l'anno 2016, ha provveduto a formare l'atto di accertamento solo in data 30/07/2019
e, conseguentemente, a notificare la relativa violazione con evidente inosservanza del prescritto termine di novanta giorni. Giova ancora a commento delle condivisibili doglianze espresse dall'opponente aggiungere che se il
Contribuente-Imprenditore come avvenuto nel caso di specie ha ottenuto dall' o dal CP_2 concessionario della riscossione la rateazione dei contributi previdenziali evasi, non può configurarsi una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 del 11 novembre 1983 così come modificato dalla novella legislativa di cui all'art. 23 del d.l. n. 48 del 4.05.2023. Una volta che è stato concesso il pagamento dilazionato, a meno di revoca per inadempimento, l'ente previdenziale non può più notificare al debitore la diffida pretendendo il versamento integrale entro tre mesi e in mancanza infliggere la sanzione: non si può infatti rimettere la scelta all'arbitrio dell' in spregio dell'affidamento CP_2 riposto dal privato nel pagamento a tranche.
14 Devono pertanto essere annullate in quanto illegittime le ordinanze ingiunzioni con sanzioni notificate al contribuente dall' dovendosi CP_2 ritenere che, una volta concessa la rateazione,
l'ente previdenziale non possa più notificare una diffida pretendendo il pagamento integrale entro mesi tre e, in mancanza, infliggere la sanzione, mentre, fintantoché la dilazione di pagamento non venga revocata ad esempio per inadempimento non può ritenersi ammissibile che sia rimesso all'arbitrio dell'ente ed in spregio all'affidamento del privato, la pretesa del saldo integrale del credito contributivo, pena l'applicazione della sanzione.” Non risulta contestato in giudizio che la diffida dell' sia CP_2 intervenuta mentre già pendeva la rateazione del pagamento. Trova pertanto ingresso la tesi secondo cui non va applicata la norma che sanziona il mancato pagamento dei contributi entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento sul rilievo che la disposizione deve essere coordinata con la possibilità di ottenere la rateazione. Infatti il contribuente, alla notifica dell'accertamento dell'infrazione può scegliere di rateizzare il debito contributivo escludendo quindi la condotta
15 sanzionabile. Al contrario se si dichiarasse legittima l'ordinanza-ingiunzione che sanziona una condotta che a parere di chi scrive condurrebbe ad un risultato estremamente gravoso per il contribuente il quale, in piena buona fede, si è avvalso della rateazione, senza essere informato della possibilità di subire una sanzione estremamente afflittiva, di gran lunga superiore al credito dilazionato. La normativa prevede che, qualora venga notificata una diffida al pagamento delle ritenute non versate, il datore di lavoro può corrispondere il pagamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla ricezione o provvedere, entro il medesimo termine, alla rateizzazione del debito con l'ente previdenziale o, se già iscritte a ruolo, con l'agente della riscossione. Piace in ultimo aggiungere che nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, l' , pur formalmente convenuto, CP_2
è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione del provvedimento ingiuntivo impugnato. Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara priva di efficacia giuridica l'ordinanza impugnata;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
AGRIGENTO 25/11/2025
IL GIUDICE
ER Lo RE EM
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