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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5434 del Ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 971 /2021, emesso da questo Tribunale in data 9 marzo 2021
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Ermes Parte_1
TO elett.te dom.to presso il suo studio in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio n.
19,
-Opponente
, in p.l.r.p.t., quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 CP_2
, quale società incorporante il con sede legale in Roma, alla via
[...] Controparte_3
Zoe Fontana n.220, codice fiscale e p.iva , P.IVA_1
-Opposta contumace
Nonché
(quale successore a titolo particolare nei diritti di Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_5 congiuntamente e dagli avv.ti Fabio Preziosi (C.F. (C.F. )) e Federica C.F._1
ND (C.F. ), giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso la casella di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
1 -opposta intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, conveniva in Parte_2 giudizio la società n.q. di mandataria con rappresentanza della Controparte_1 [...]
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 971/2021 emesso anche CP_6 nei suoi riguardi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9 marzo 2021, per il pagamento dell'importo di euro 91.584,21, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Tale somma derivava dall'esposizione debitoria maturata per le varie linee di credito accordate sul conto corrente in favore dell'omonima ditta individuale di cui era titolare l'opponente (tale conto era a sua volta garantito da fideiussione prestata sino alla concorrenza dell'importo di euro 65.000,00 da ZZ EN).
L'opponente contestava: 1) l'illegittimità delle revoche degli affidamenti concessi, intervenute in assenza di una giusta causa e senza alcun preavviso della banca;
2) la carenza di un'idonea prova della ragione di credito della banca, sostenendo che la stessa non avrebbe inoltrato gli estratti conto né al debitore principale né al coobbligato e, in ogni caso, eccepiva che le certificazioni ex art.50 Tub fossero prive non solo della sottoscrizione di un dirigente legittimato ma anche della declaratoria sulla certezza, liquidità del credito ed, in ogni caso, inidonee a provare il credito ingiunto.
L'istante, opponendosi alla provvisoria esecutività del decreto, concludeva, dunque, instando per la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del mancato rispetto del termine di preavviso della revoca con regolamento delle spese e competenze di lite.
Sebbene regolarmente notiziata del presente giudizio non si costituiva la CP_1
[...]
In data 25.21.2021 si costituiva direttamente la società in qualità Controparte_4 di cessionaria del credito, succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente per effetto di cessione pubblicata in G.U. Controparte_7 in data 5.10.2021, deducendo nel merito: 1) la legittimità del recesso esercitato a fronte della previsione dell'art. 4 del Contratto Quadro di affidamento il quale subordinava la revoca esclusivamente alla concessione di un congruo preavviso, in ogni caso ritenendo sussitente una giusta causa per la revoca, in ragione del persistente inadempimento del debitore;
2)
l'assolvimento da parte della banca dell'onere probatorio su di essa gravante, avendo
2 provveduto a depositare sia il contratto di apertura del conto corrente debitamente sottoscritto dall'opponente e le attestazioni previste dall'art. 50 TUB sottoscritto dal
Dirigente, da sole sufficienti all'emissione del provvedimento monitorio che al deposito degli estratti conto relativi agli affidamenti concessi.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
In data 21.2.25, la - al fine di meglio chiarire le vicende traslative del Controparte_4 credito in questione, premettendo di essere cessionaria dei crediti trasferiti in “blocco” dalla
Banca con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda
n. 118 del 5 ottobre 2021, compreso quello vantato nei confronti del PE e oggetto del giudizio, argomentava che: 1) con successivo atto di scissione parziale la Controparte_4 avesse attribuito alla il compendio di attività e passività, ivi compresi anche i CP_8 crediti in questione e per i quali la aveva conferito procura a CP_8 [...] per l'attività di recupero;
2) per effetto di atto di fusione per incorporazione Controparte_4 la si fosse fusa con la a far data dall'11 novembre CP_8 Controparte_9
2024; 5) quest'ultima società avesse a sua volta conferito procura alla società
[...] per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero Controparte_4 dei crediti vantati anche nei confronti di terzi, siano essi, a titolo meramente esemplificativo, debitori, garanti, coobbligati, adempienti spontanei, terzi datori.
Esperita la mediazione con esito negativo, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opponente e in assenza di richieste istruttorie, all'udienza dell'7.10.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva termine di venti giorni per deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di repliche.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va evidenziato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
3 Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
Inoltre, in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10).
Ciò posto in punto di diritto, venendo al caso in esame, si procede, innanzitutto a vagliare la legittimazione attiva della costituita (trattandosi di una questione Controparte_10 rilevabile d'ufficio), a fronte delle plurime cessioni del credito intervenute.
Va, quindi, verificata, alla stregua di tali plurime cessioni, la legittimazione attiva (rectius la titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio), della società (prima Controparte_10 cessionaria ) al fine di verificare se i criteri di identificazione dei crediti ceduti in CP_11 blocco siano idonei a identificare il rapporto oggetto di causa.
Invero, la questione inerisce, più che alla legittimazione, alla titolarità del diritto di credito Cont della che, sebbene non sia stata oggetto di contestazione, deve essere in ogni caso verificata dal giudice, trattandosi di una questione di merito che può essere rilevata d'ufficio dal in ogni stato e grado del giudizio (sul punto Cass. SS.UU. n. 2951/2016 secondo cui: “la
4 questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione debba essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”; cfr. anche Cassazione n. 2021/39528.).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sent. 2021, n. 10640), la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.
Nella fattispecie oggetto di disamina, la ha prodotto agli atti l'avviso di Controparte_10 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5.10.21 della cessione del credito da cui risulta che la abbia ceduto a tutti i suoi crediti (cfr. estratto Gazzetta Controparte_6 Controparte_10
Ufficiale in cui si legge che la avesse acquistato dalla un Controparte_10 CP_6 portafoglio di crediti pecuniari secondo i seguenti criteri: “(a) derivano da Contratti di
Finanziamento di titolarità di anche a seguito di fusione per Controparte_7 incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo
[...]
); (b) i cui debitori risultavano alla Data di classificati e segnalati come CP_6 Pt_3
“sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di (c) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice Controparte_7 identificativo “KA”, (i)”.
In ordine alla indicazione dei criteri identificativi dei crediti, sull'estratto della Gazzetta prodotto agli atti figura la seguente dicitura: “come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la Data di Efficacia a mezzo Raccomandata A.R.
o PEC e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www. ; (d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro Email_3 alla Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati convertiti in Euro alla relativa data di classificazione a “sofferenza”;
(e) i finanziamenti da cui derivano i Crediti non sono identificabili con i seguenti codici…”
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni 5 presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare
“senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cassazione Civile, 28 giugno 2022,
n. 20739).
La Cassazione ha anche specificato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. ordinanza 2020 n. 24798).
Ciò premesso, nel caso di specie, quanto alla prima cessione intervenuta tra Intesa e Mb, quest'ultima ha prodotto agli atti l'estratto della Gazzetta il quale individua solamente i criteri cumulativi dei crediti ceduti, operando per la relativa individuazione un rimando ad un sito internet (che nel caso di specie rinvia ad una pagina che impossibile raggiungere) che nemmeno viene considerato esaustivo ai fini della prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco (Cfr. Trib. Forlì, 13 ottobre 2022, n. 916).
Ciò anche considerando che l'avviso di pubblicazione prevede anche una serie di esclusioni espressamente indicate, sicché non si può univocamente ricondurre il credito sotteso al ricorso per ingiunzione alle categorie individuate in blocco nell'estratto di Gazzetta Ufficiale sulla base della documentazione in atti (imponendosi dei requisiti di cui non si è data prova di esistenza alla data del 31.12.29, quali la classificazione a sofferenza da parte della cedente e “ i crediti al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo “KA”,
(i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la Data di Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC” e, in ogni caso, non potendosi verificare, sulla base della documentazione in atti, l'insussistenza di tutte le cause di esclusione ivi riportate).
Alla stregua dei principi sopra riportati, non essendo stata fornita la prova della titolarità del credito in capo alla l'opposizione deve essere accolta e deve essere Controparte_10 revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Resta, di conseguenza, assorbita ogni diversa questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate alla luce del valore della controversia, dell'esito della stessa nonché delle sole fasi effettivamente svolte (fase introduttiva e di studio, essendo l'attività del difensore dell'opponente stata relegata 6 esclusivamente al deposito dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), facendo applicazione dei valori minimi ai sensi del D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dr.ssa Simona Di Rauso, pronunziando in via definitiva sull'opposizione proposta da , disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto revoca, nei confronti dell'opponente , il D.I. n°971/2021, emesso dal Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere in data 9 marzo 2021;
-condanna la , al pagamento in favore di , delle spese di lite, pari ad CP_12 Parte_1 euro 27,00 per esborsi, ed euro 2.900,00 per compensi, oltre il 15% rimborso spese generali,
IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Il giudice
Santa Maria CV, 17.12.2025 Dott.ssa Simona Di Rauso
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