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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
RO EL ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 3149/2025
TRA
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. to Domenico Della Corte, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo Gigi, elettivamente domiciliata, come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto n. 028 28 2024 00001562 000, notificatogli da parte di
[...]
, di “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art.28-ter Controparte_2
DPR 602/73”, avente a oggetto:
1) cartella esattoriale n. 028 2015 0018616055 000, presuntivamente notificata il
19.09.2015, relativa a sanzioni irrogate dall' per Controparte_4
l'anno 2011, per l'importo di € 16.043,57;
2) avviso di addebito n. 328 20120 004067665 000, presuntivamente notificato il
27.11.2012, relativo a contributi aziende per l'anno 2012, per l'importo di €
19.776,37.
Nello specifico, ha eccepito la nullità dell'atto per omesso invio degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti contributivi sia per omessa notifica della cartella e dell'avviso indicati che successiva alla eventuale notifica, ove provata, chiedendone pertanto l'annullamento. Il tutto con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si è costituito l' l'incompetenza funzionale Controparte_5
del giudice del lavoro ex art. 35, L. 689/81 con riferimento alla cartella n. 028 2015
0018616055 000, avendo essa ad oggetto un credito derivante da mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione n.99/2014/UALC emessa dallo stesso in ragione CP_4 della violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla
L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4, comma 1, L. n. 183/2010, per non aver inviato nei termini di legge i modelli UNILAV di 3 lavoratori, risultati pertanto “ a nero”.
Si sono costituiti i resistenti , e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludevano per il rigetto del ricorso.
regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la separazione della domanda avente a oggetto la cartella n. 028 2015 0018616055 000 in quanto di competenza del giudice ordinario, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.11.2025 ex art. 127
2 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica dell'avviso indicato nell'atto opposto. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta CP_ infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito tramite raccomandata a/r nelle mani del ricorrente (cfr. ava e racc. a/r in atti).
Sul punto va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche
Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario
l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
3 In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha svolto nelle note sostitutive d'udienza contestazioni del tutto generiche, limitandosi a dedurre una presunta e non specificata irritualità della notifica, e non ha proposto querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, e ciò sia con riferimento ai vizi di forma, in quanto proposto oltre il termine di 20 gg dalla notifica di cui all'art. 617
c.p.c., sia con riferimento ai vizi di merito, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella
(o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 4 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile
, sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto il quale, seppur non propriamente riconducibile alla procedura di riscossione, risulta sintomatico della volontà dell'Amministrazione di intraprendere l'attività esecutiva, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da
CP_ parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_1
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva
5 non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ciò posto, nel caso di specie l' ha eccepito e provato di aver inviato Controparte_2
alla ricorrente due atti interruttivi, e segnatamente: intimazione di pagamento n. 028 2014
9002813346 000, notificata tramite raccomandata a/r nelle mani del destinatario in data
04.06.2014, e intimazione di pagamento n. 028 2018 9008234160 000, notificata a mezzo del servizio postale, ex art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973 nelle mani della moglie convivente in data 17.10.2019.
Anche sulla documentazione inerente la notifica delle predette intimazioni il ricorrente non svolge alcuna contestazione specifica limitandosi a dedurne la “irritualità”.
Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo a tal riguardo di precisare da ultimo che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018,
Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 -
01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982").
5. In questa direzione, del resto, depone proprio il
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di
6 ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del
2017).
6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n.
175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del
1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica
(cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa
(art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto". 7.
Conclusivamente, con riferimento al caso concreto, in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria risultano essere state consegnate a persone di famiglia, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della
7 raccomandata informativa al destinatario dell'atto” (Corte di Cassazione, sez. VI, n.
12470 del 2020).
Stante la notifica degli atti interruttivi indicati, e tenuto conto, altresì, dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9,
D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni, il termine di prescrizione quinquennale sopra indicato non risultava ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione opposta.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite tra la ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e la stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' e dell'Agenzia delle CP_1
Entrate delle spese di lite, liquidate in €. 886,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
c) Nulla sulle spese tra la ricorrente e la Controparte_3
Si comunichi.
Aversa, 05.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RO EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
RO EL ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 3149/2025
TRA
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. to Domenico Della Corte, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo Gigi, elettivamente domiciliata, come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'atto n. 028 28 2024 00001562 000, notificatogli da parte di
[...]
, di “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art.28-ter Controparte_2
DPR 602/73”, avente a oggetto:
1) cartella esattoriale n. 028 2015 0018616055 000, presuntivamente notificata il
19.09.2015, relativa a sanzioni irrogate dall' per Controparte_4
l'anno 2011, per l'importo di € 16.043,57;
2) avviso di addebito n. 328 20120 004067665 000, presuntivamente notificato il
27.11.2012, relativo a contributi aziende per l'anno 2012, per l'importo di €
19.776,37.
Nello specifico, ha eccepito la nullità dell'atto per omesso invio degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti contributivi sia per omessa notifica della cartella e dell'avviso indicati che successiva alla eventuale notifica, ove provata, chiedendone pertanto l'annullamento. Il tutto con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si è costituito l' l'incompetenza funzionale Controparte_5
del giudice del lavoro ex art. 35, L. 689/81 con riferimento alla cartella n. 028 2015
0018616055 000, avendo essa ad oggetto un credito derivante da mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione n.99/2014/UALC emessa dallo stesso in ragione CP_4 della violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla
L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4, comma 1, L. n. 183/2010, per non aver inviato nei termini di legge i modelli UNILAV di 3 lavoratori, risultati pertanto “ a nero”.
Si sono costituiti i resistenti , e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludevano per il rigetto del ricorso.
regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la separazione della domanda avente a oggetto la cartella n. 028 2015 0018616055 000 in quanto di competenza del giudice ordinario, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.11.2025 ex art. 127
2 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica dell'avviso indicato nell'atto opposto. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta CP_ infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito tramite raccomandata a/r nelle mani del ricorrente (cfr. ava e racc. a/r in atti).
Sul punto va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche
Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario
l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
3 In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha svolto nelle note sostitutive d'udienza contestazioni del tutto generiche, limitandosi a dedurre una presunta e non specificata irritualità della notifica, e non ha proposto querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, e ciò sia con riferimento ai vizi di forma, in quanto proposto oltre il termine di 20 gg dalla notifica di cui all'art. 617
c.p.c., sia con riferimento ai vizi di merito, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella
(o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 4 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile
, sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto il quale, seppur non propriamente riconducibile alla procedura di riscossione, risulta sintomatico della volontà dell'Amministrazione di intraprendere l'attività esecutiva, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da
CP_ parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_1
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva
5 non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ciò posto, nel caso di specie l' ha eccepito e provato di aver inviato Controparte_2
alla ricorrente due atti interruttivi, e segnatamente: intimazione di pagamento n. 028 2014
9002813346 000, notificata tramite raccomandata a/r nelle mani del destinatario in data
04.06.2014, e intimazione di pagamento n. 028 2018 9008234160 000, notificata a mezzo del servizio postale, ex art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973 nelle mani della moglie convivente in data 17.10.2019.
Anche sulla documentazione inerente la notifica delle predette intimazioni il ricorrente non svolge alcuna contestazione specifica limitandosi a dedurne la “irritualità”.
Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo a tal riguardo di precisare da ultimo che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018,
Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 -
01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982").
5. In questa direzione, del resto, depone proprio il
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di
6 ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del
2017).
6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n.
175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del
1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica
(cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa
(art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto". 7.
Conclusivamente, con riferimento al caso concreto, in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria risultano essere state consegnate a persone di famiglia, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della
7 raccomandata informativa al destinatario dell'atto” (Corte di Cassazione, sez. VI, n.
12470 del 2020).
Stante la notifica degli atti interruttivi indicati, e tenuto conto, altresì, dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9,
D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni, il termine di prescrizione quinquennale sopra indicato non risultava ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione opposta.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite tra la ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e la stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' e dell'Agenzia delle CP_1
Entrate delle spese di lite, liquidate in €. 886,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
c) Nulla sulle spese tra la ricorrente e la Controparte_3
Si comunichi.
Aversa, 05.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RO EL
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