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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2628/2022 R.G. promossa da: (C.F. - P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Vitiello e Giampaolo Vitiello del foro di Prato, elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE CONTRO
Avv. (c.f. (c.f. CP_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso, disgiuntamente, dall'Avv. Costanza Rosa del Foro di Ferrara, elettivamente domiciliato presso il proprio studio ,giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
OGGETTO: Vendita di cose mobili PRIMA UDIENZA: 09/3/2023 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 6/6/2025 Conclusioni delle parti: Per la ricorrente: come da note scritte del 3/6/20251
1 “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Prato, respinta ogni avversa richiesta, CP_ eccezione e conclusione, - accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig. per avere quest'ultimo consegnato alla un bene completamente diver Parte_1 quello pattuito, non idoneo a fornire l'utilità richiesta;
- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra la ed il sig. Parte_1 avente ad oggetto l'opera del maestro dal titolo Tarirapè III, CP_1 CP_2 ela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza d r consegna di aliud pro alio per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto, - condannare il sig. alla CP_1 restituzione, in favore della della somma di € 13.000,00 one Parte_1 monetaria a far data dal 14/02/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo ed oltre risarcimento del danno;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori, come per legge. E IN VIA ISTRUTTORIA – si chiede nuovamente l'ammissione delle istanze istruttorie già ritualmente formulate nelle memorie in atti, non superflue né esplorative ma concretamente volte a comprovare elementi già allegati, e segnatamente:
1. l'audizione dei testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., i quali saranno escussi sui capitoli di prova di cui alla medesima;
2. nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova da n. 10 a n. 15 compresi di controparte, si chiede nuovamente di essere ammessi alla controprova indicando quale testimone il sig. residente in [...] – 59100 – Prato Testimone_1 (PO) così come r a memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.. 3. ove se ne Per la società convenuta: come da note scritte del 3/6/20252 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ricorreva al Parte_1
Tribunale di Prato al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento di , la risoluzione del contratto di CP_1 compravendita intercorso fra le parti avente ad oggetto l'opera del maestro dal titolo Tarirapè III, 1985, olio su CP_2 tela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza del venditore per consegna di aliud pro alio, e sentirlo condannare alla restituzione, in favore della della somma di € 13.000,00 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria a far data dal 14/2/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, oltre risarcimento del danno.
A fondamento delle domande esponeva: - che con contratto stipulato in Prato in data 13/2/2018, aveva acquistato dal sig. che ne garantiva “l'autenticità e la legittima CP_1 provenienza”, un quadro del maestro e, più CP_2 specificatamente, l'opera dal titolo III, 1985, olio su tela, Per_1
75,5 x 65,5 cm, al prezzo convenuto di € 13.000,00; - di avere provveduto regolarmente al pagamento del corrispettivo dell'opera; - che, su richiesta della , l'opera Parte_1 compravenduta era stata affidata all' “ ” Controparte_3
ravvisi l'opportunità – attesa la già accertata non autenticità dell'opera de qua – si reitera la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) sull'opera Tarirapé III al fine di verificarne CP_ l'autenticità, previo ordine di esibizione al sig. di consegna dell'originale della autentica del quadro”. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ex art. 702 bis cpc, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Foro del consumatore individuato nel Tribunale di Ferrara e per l'effetto condannare parte ricorrente alle spese del presente giudizio. In via principale: accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità di ogni azione ulteriore o diversa rispetto a quella ex art. 1453 c.c., originariamente proposta da parte ricorrente. Nella denegata ipotesi di dichiarata ammissibilità di diversa azione di risoluzione contrattuale ex art 1497 c.c. o di riduzione prezzo ex art. 1492 c.c., dichiarare l'intervenuta decadenza e/o l'intervenuta prescrizione dell'azione per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dal ricorrente e della conseguente domanda restitutoria e In ogni caso, il sottoscritto chiede fissarsi udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine anticipatorio per note conclusive e, in denegata ipotesi, che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche trattandosi di un procedimento introdotto con il vecchio rito ante riforma Cartabia. Con espressa riserva di ogni facoltà, anche di replica, in relazione alle deduzioni a verbale e note scritte della controparte. Con osservanza”.
Pag. 2 di 13 affinché, all'esito di ogni opportuna verifica, fosse ufficialmente inserita nel catalogo del maestro;
- che in data 4/4/2018 l'archivio diffidava la a “NON porre in CP_2 Parte_1 circolazione e/o esporre in spazi pubblici la predetta opera”, in quanto “non archiviabile”; - che, analizzata l'opera de qua,
l'archivio affermava che non vi era corrispondenza CP_2 fra il numero di registro di studio e l'opera acquistata dalla e, soprattutto, che ad una più attenta disamina, Parte_1
l'opera venduta dal sig. alla si palesava “solo CP_1 Parte_1 una diligente imitazione ( …) una copia”; - che, pertanto, il resistente aveva venduto un bene completamente diverso da quello pattuito e, soprattutto, palesemente inidoneo a fornire l'utilità richiesta;
- che, dunque, poteva richiedersi la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1453
c.c. per consegna di aliud pro alio e, conseguentemente, la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto dell'opera, oltre rivalutazione monetaria, interessi e risarcimento del danno, domande per le quali insisteva.
Si costituiva ritualmente in giudizio , il quale CP_1 contestava le domande spiegate, evidenziando che la ricorrente aveva omesso e travisato circostanze decisive, deducendo: - di avere acquistato l'opera olio su tela “Tarirapè III” misura 65x75 allorchè il Maestro , deceduto nel 2005, era ancora in vita CP_2
e di avere avuto modo di far verificare personalmente allo stesso l'autenticità del lavoro;
- che in effetti il maestro aveva CP_2 rilasciato e sottoscritto la certificazione di autentica dell'opera su foto costituita da immagine su carta fotografica a colori, formato
20x22,5 cm con al retro: “n. 1723 Tarirapè III c, 65x75 anno 1985”
(scritto a mano in alto); timbro “Studio Piero Dorazio” con numero 1723 al centro;
timbro “questo dipinto a olio su tela
(scritto a mani) è opera di una mano originale ed autentica” con firma a penna nera;
firma in basso a destra di CP_2 soggetto non identificato;
- che nell' anno 2014 aveva conferito
Pag. 3 di 13 mandato alla di vendere in asta, unitamente ad altra Parte_1 opera di maggior valore, l'opera del maestro per cui è CP_2 causa;
- che le opere poste in vendita, quindi anche l'opera
Tarirapè III, unitamente all'autentica che la accompagnava, venivano ritirate dalla presso il suo studio e CP_4 successivamente valutate e pubblicate nel catalogo d'arte edito da n. 168/1, con il n. 459, ove in calce alla descrizione Parte_1 dell'opera di III si dava atto della presenza di Parte_2
“foto autenticata dall'artista, con timbro studio e n. CP_2
1723”; - che nella sessione d'asta risultarono vendute entrambe le opere affidate ed in particolare quella di risultava CP_2 venduta al prezzo di € 16.500,00, come dichiarato dalla stessa casa d'arte nei propri “risultati d'arte”, pubblicati nel sito della stessa e in tutte le pubblicazioni di settore;
- che Parte_1 tuttavia la aveva poi riferito al proprietario che il quadro Tes_1 era rimasto invenduto ed aveva ottenuto di trattenerlo per altri tentativi di vendita in galleria;
- che l'opera era stata poi nuovamente messa in vendita sul catalogo d'arte n° 176 del
27/5/2016 al numero di lotto 405 con la medesima descrizione precedente al prezzo minimo di € 13.000,00; - che anche in questo caso, sebbene l'opera risultasse battuta al prezzo di €
12.500,00, dopo qualche tempo, gli aveva Testimone_1 riferito telefonicamente che l'opera era rimasta nella loro disponibilità in quanto non venduta;
- di avere verificato personalmente che in data 27/5/2017 l'opera era stata esposta nella galleria sede di Milano e posta in vendita al prezzo Tes_1 di € 30.000,00; - che, contrariato dal constatare che la propria opera “viaggiasse” tra varie gallerie, ne aveva chiesto telefonicamente la restituzione;
- che tuttavia anche nei mesi successivi l'opera era rimasta invenduta, pertanto ne aveva sollecitata la restituzione;
- che successivamente Tes_1
per conto di gli aveva proposto
[...] Parte_1 telefonicamente l'acquisto dell'opera (già nella
Pag. 4 di 13 detenzione/custodia della dal 2014), e pertanto, era Parte_1 stata sottoscritta in Ferrara la relativa dichiarazione di vendita, predisposta unilateralmente dall'acquirente su suo formulario, restituita via e-mail alla in data 14/2/2014, la quale Parte_1 provvedeva al pagamento del corrispettivo concordato;
- che successivamente all'acquisto la pubblicava sul catalogo n° Tes_1
184 I del 8/6/18 al lotto 346 con la medesima descrizione (anche dell' autentica) e poi batteva in asta e vendeva l'opera in data
8/6/18 al prezzo di € 17.000; -che solo successivamente a tale
“vendita” in data 25/6/2018 trasmetteva senza altre Tes_1 richieste o comunicazioni dichiarazione dell . In Controparte_3 diritto deduceva: - l'applicabilità del foro speciale ed esclusivo del consumatore ex art. 66 bis D.lgs. 21/2014 per i contratti conclusi a distanza fra professionista e consumatore, e dunque del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, e quindi il
Tribunale di Ferrara;
- l'inammissibilità dell'azione ex art. 1492, terzo comma c.c., in quanto pare ricorrente non aveva dato disponibilità né provata la possibilità di restituzione sia dell'opera che della sua autentica;
- l'infondatezza dell'azione ex art. 1453 c.c., in quanto l'articolo 64 del Codice dei Beni Culturali, che prevede l'obbligo di consegnare al compratore la documentazione che ne attesti l'autenticità o la probabile attribuzione e provenienza, si applica unicamente ai venditori professionali di opere d'arte e non ai venditori non commercianti;
- l'insussistenza del presupposto della consegna di un bene diverso da quello acquistato, avendo la , acquirente Parte_1 professionista, la detenzione del bene in forza di pregresso e mandato a vendere ed avendo quindi eseguito approfondita verifica sull'opera. Inoltre evidenziava: - che, la , pur Parte_1 essendo a conoscenza della non archiviabilità comunicata il
4/4/2018, aveva nuovamente messo in vendita l'opera nel proprio catalogo n. 184 I del 8/6/2018 al lotto 346; -di avere, da parte sua, adempiuto ad ogni proprio obbligo avendo allegato il
Pag. 5 di 13 certificato di autenticità, benchè non obbligato. Contestava altresì la “identità” dell'opera sottoposta al parere dell'Archivio con quella consegnata alla e poi acquistata nel 2018. Per Tes_1 il caso di accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale, formulava altresì domanda riconvenzionale di restituzione in integrum del bene venduto;
- contestava la fondatezza delle domande di condanna al pagamento di interessi moratori, di rivalutazione e di risarcimento danni e chiedeva la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., riservando automa azione per danni. Concludeva, pertanto, in via preliminare per la declaratoria di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Ferrara, con vittoria delle spese;
nel merito per la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione e per il suo rigetto con condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c., e, in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, per la restituzione dell'opera del maestro e dell'originale CP_2 su fotografia dell'autentica, dichiarando parte convenuta tenuta alla restituzione del prezzo pagato, con respingimento di tutte le domande accessorie.
Con provvedimento emesso in data 136/2023, all'esito delle note scritte depositate dalle parti, il G.I., ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento di rito da sommario ad ordinario di cognizione.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prove orali, ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 15/12/2024, il
Giudice, ritenuta opportuna la formulazione della proposta conciliativa alle parti personalmente differiva l'udienza al
28/01/2025; a tale udienza, il Giudice formulava alle parti ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa volta alla definizione del giudizio mediante restituzione del corrispettivo ricevuto contestuale alla restituzione del quadro oggetto di giudizio, a
Pag. 6 di 13 spese compensate. Il procuratore di parte convenuta dichiarava di non accettare la proposta quale formulata dal Giudice e controproponeva di definire la lite mediante rinuncia all'azione da parte di e vittoria di spese a fronte di rilascio di Parte_1 patto di riservatezza sul contenuto della causa. Parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice, ma di non accettare la controproposta dell'Avv. CP_1
Pertanto, verificata l'impossibilità di conciliare la lite, la causa veniva rinviata all'udienza del 3/6/2025, ove le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e venivano assegnati i di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione pregiudiziale di applicabilità del Foro speciale del consumatore ex art. 66 bis
D.Lgs. 21/2014 per i contratti conclusi a distanza fra professionisti e consumatore.
Infatti, la normativa cui fa riferimento il convenuto, quella del
Codice del Consumo, è incentrata sulla tutela del consumatore - quale contraente debole- nella veste di acquirente, prevedendo invece la normativa contenuta del codice tutta una serie di responsabilità a carico del venditore professionale. Nel caso di specie, il convenuto consumatore agisce nella veste di venditore, sebbene non professionale, e non può pertanto avvalersi della disciplina di favore di cui al Codice del Consumo. Ne consegue che la presente controversia è stata correttamente radicata, in forza delle regole generali di cui all'art. 20 c.p.c., avanti al giudice del luogo nel quale l'obbligazione è sorta.
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e va respinta.
Pag. 7 di 13 Parte attrice, nel presente giudizio ha avanzato domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del dipinto de quo assumendo l'inadempienza del venditore per CP_1 consegna di “aliud pro alio” e chiedendo la conseguente condanna del venditore stesso alla rifusione-restituzione del prezzo pagato dal compratore per l'acquisto.
Ha rassegnato, infatti, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Sig. Giudice del Tribunale di Prato, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, - accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig. per avere quest'ultimo consegnato alla CP_1 un bene completamente diverso da quello Parte_1 pattuito, non idoneo a fornire l'utilità richiesta;
- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra la ed il sig. avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'opera del maestro dal titolo Tarirapè III, CP_2
1985, olio su tela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza del venditore per consegna di aliud pro alio per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto, - condannare il sig. alla restituzione, in CP_1 favore della della somma di € 13.000,00 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria a far data dal 14/2/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo ed oltre risarcimento del danno;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori, come per legge”.
E' noto, alla luce di quanto ripetutamente espresso dalla Corte di
Cassazione, (sentenze 05/02/2016 n.2313; n. 28419 del 2013; n.
10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n.9227 del 2005, n. 13925 del
2002, n. 2712 del 1999), che: “…la consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale…ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto
a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o
Pag. 8 di 13 quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto”.
Nel caso di specie, non paiono sussistere dubbi sul fatto che la vendita di un dipinto del quale veniva garantita l'autenticità e la legittima provenienza (dichiarazione di vendita del 18/2/2018), che si riveli una mera copia, configuri un caso di vendita di aliud pro alio, in quanto si tratta di un bene completamente diverso da quello dichiarato e che risulta assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente.
Quando si configura la vendita aliud pro alio, l'acquirente è legittimato ad agire ex art. 1453 c.c., e l'azione, quindi, non soggiace ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495
c.c., applicabili solo nelle ipotesi di garanzia ex artt. 1490, 1494 e
1497 del codice civile, né tantomeno a quelli previsti dal codice del consumo all'art. 132.
Pertanto, l'azione generale di risoluzione per inadempimento è quella astrattamente correttamente esperibile.
E' pacifico che, a seguito della risoluzione del contratto con efficacia retroattiva ex articolo 1458 c.c., trovano applicazione le norme sulla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 (ex multis Cass. 30/11/2022, n. 35280); infatti la ripetizione dell'indebito ricomprende, in generale, tutte le ipotesi di mancanza del titolo, da qualunque causa dipenda (nullità, annullamento, rescissione, risoluzione oppure titolo mancante in origine). L'efficacia retroattiva della risoluzione e dell'annullamento comporta che il pagamento effettuato in esecuzione del contratto diventi pagamento non dovuto e se le prestazioni corrispettive, adempiute da ambo i lati, sono integralmente ed esattamente ripetibili, la “restitutio” non pone
Pag. 9 di 13 problemi, a condizione che sia stata proposta la relativa domanda. Infatti, l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'atro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. 29916/2022, Cass. Ord. 5651/2023).
Nel caso di specie è emerso in corso di causa che l'opera è stata venduta da nella battura d'asta del 9/6/2018, Parte_1 catalogo 346, al prezzo di Euro 17.000,00. La circostanza, che formava oggetto di capitolo di prova, è stata confermata da
[...]
legale rappresentante della società attrice, che l'ha CP_5 ammessa in sede di interrogatorio formale.
Pertanto, è certo che l'attrice, in mancanza di elementi di segno contrario non dedotto da essa attrice, non ha più nè la proprietà né il possesso del quadro, alienato a terzi.
Va dunque affrontata la questione della sorte delle prestazioni restitutorie, conseguenti alla risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive quando una di essere risulti impossibile.
Sul punto si osserva che una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene che la norma di cui all'articolo 1492, comma 3 c.c, abbia una portata generale, e che quindi non sia possibile chiedere la risoluzione quando il compratore ha alienato la cosa consegnata;
altra giurisprudenza, invece, ritiene che per negare la redibitoria non è sufficiente l'oggettiva impossibilità della restitutio in integrum, ma si richiede altresì un'attività che manifesti la volontà univoca dell'acquirente di accettare il bene nonostante i vizi, in quanto “l'alienazione o la trasformazione del bene impediscono l'azione redibitoria solo in quanto costituiscono
Pag. 10 di 13 una non equivoca manifestazione della volontà di accettare il bene nonostante la presenza dei vizi” (Cass. 1434/2004; Cass.
29029/2008) e fa leva sul principio per il quale le obbligazioni restitutorie sono indipendenti l'una dall'altra, e l'impossibilità in natura di una delle due prestazioni, resta a carico del creditore, che perde il diritto alla ripetizione del bene in natura, ma deve restituire il prezzo.
Nel caso di specie, anche ad accedere a questa seconda opinione, va osservato che parte attrice, aveva ricevuto in data 4/4/2018 comunicazione da parte dell'archivio con cui si dava atto CP_2 che l'opera presentata “Tarirapè III”, 1986, o/t, 75,5x65,5, non era archiviabile, e le si intimava espressa diffida a non porre in circolazione e/o esporre in spazi pubblici la predetta opera.
Sebbene il Report del Comitato Tecnico per la verifica delle Opere di , presenti date contradditorie, facendo CP_2 riferimento ad una richiesta del 23/1/2018, ad una riunione di esame che si sarebbe tenuta il 21/11/2017 e nel contempo il
21/11/2018, mentre il report risulta datato 9/5/2018, è indubbio che già alla data della raccomandata a/r del 4/4/2018 (inviata dall'Archivio ) l'attrice fosse a conoscenza che il CP_2 quadro non era archiviabile, ma soprattutto che doveva esserci qualche seria 'criticità' in relazione a tale oggetto, visto che l'Archivio l'aveva espressamente diffidata a non porre in circolazione il dipinto e perfino a non esporlo in spazi pubblici.
Infatti, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, la comunicazione dell' datata 4/4/2018, CP_3 CP_6 non può qualificarsi come un mero parere preliminare, contenendo, invece espresso giudizio di non archiviabilità, senza riserva alcuna, con palese diffida a non esporre l'opera in spazi pubblici, e, conseguentemente, tanto più il quadro non avrebbe potuto essere venduto all'asta. Ciò malgrado il dipinto è stato comunque posto in vendita nell'asta del 8-9/6/2018 e venduto
Pag. 11 di 13 per un corrispettivo di € 17.000,00 ( a fronte dei 13.000 euro pagati ad e chiesti in restituzione). CP_1
Questo costituisce, a parere di questo giudicante, manifestazione della volontà di accettare il bene malgrado la difformità.
Tale circostanza preclude la possibilità di dichiarare la richiesta risoluzione contrattuale.
Sul punto dell'intervenuta vendita, si rileva che parte attrice non ha in alcun modo preso posizione, né fornito, nel corso del processo, alcun chiarimento, senza neppure argomentare sulla specifica domanda riconvenzionale di restituzione avanzata dal convenuto. Solo con il deposito della memoria di replica del
25/9/2025 parte ricorrente ha affermato a pagina 1, l'avvenuto annullamento della citata vendita all'asta, senza tuttavia fornire alcuna evidenza della circostanza dell'avvenuto annullamento e, soprattutt,o dell'avvenuto mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione.
Ne consegue che la domanda della ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta integralmente il ricorso;
-condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore a rimborsare ad le spese del presente CP_1 giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in € 5.077,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, nonché spese di registrazione
Pag. 12 di 13 della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad IVA e
Cap come per legge.
Così deciso.
Prato, 12/11/2025
IL GIUDICE
dott.Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2628/2022 R.G. promossa da: (C.F. - P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Vitiello e Giampaolo Vitiello del foro di Prato, elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE CONTRO
Avv. (c.f. (c.f. CP_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso, disgiuntamente, dall'Avv. Costanza Rosa del Foro di Ferrara, elettivamente domiciliato presso il proprio studio ,giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
OGGETTO: Vendita di cose mobili PRIMA UDIENZA: 09/3/2023 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 6/6/2025 Conclusioni delle parti: Per la ricorrente: come da note scritte del 3/6/20251
1 “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Prato, respinta ogni avversa richiesta, CP_ eccezione e conclusione, - accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig. per avere quest'ultimo consegnato alla un bene completamente diver Parte_1 quello pattuito, non idoneo a fornire l'utilità richiesta;
- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra la ed il sig. Parte_1 avente ad oggetto l'opera del maestro dal titolo Tarirapè III, CP_1 CP_2 ela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza d r consegna di aliud pro alio per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto, - condannare il sig. alla CP_1 restituzione, in favore della della somma di € 13.000,00 one Parte_1 monetaria a far data dal 14/02/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo ed oltre risarcimento del danno;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori, come per legge. E IN VIA ISTRUTTORIA – si chiede nuovamente l'ammissione delle istanze istruttorie già ritualmente formulate nelle memorie in atti, non superflue né esplorative ma concretamente volte a comprovare elementi già allegati, e segnatamente:
1. l'audizione dei testi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., i quali saranno escussi sui capitoli di prova di cui alla medesima;
2. nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova da n. 10 a n. 15 compresi di controparte, si chiede nuovamente di essere ammessi alla controprova indicando quale testimone il sig. residente in [...] – 59100 – Prato Testimone_1 (PO) così come r a memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.. 3. ove se ne Per la società convenuta: come da note scritte del 3/6/20252 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ricorreva al Parte_1
Tribunale di Prato al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento di , la risoluzione del contratto di CP_1 compravendita intercorso fra le parti avente ad oggetto l'opera del maestro dal titolo Tarirapè III, 1985, olio su CP_2 tela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza del venditore per consegna di aliud pro alio, e sentirlo condannare alla restituzione, in favore della della somma di € 13.000,00 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria a far data dal 14/2/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, oltre risarcimento del danno.
A fondamento delle domande esponeva: - che con contratto stipulato in Prato in data 13/2/2018, aveva acquistato dal sig. che ne garantiva “l'autenticità e la legittima CP_1 provenienza”, un quadro del maestro e, più CP_2 specificatamente, l'opera dal titolo III, 1985, olio su tela, Per_1
75,5 x 65,5 cm, al prezzo convenuto di € 13.000,00; - di avere provveduto regolarmente al pagamento del corrispettivo dell'opera; - che, su richiesta della , l'opera Parte_1 compravenduta era stata affidata all' “ ” Controparte_3
ravvisi l'opportunità – attesa la già accertata non autenticità dell'opera de qua – si reitera la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) sull'opera Tarirapé III al fine di verificarne CP_ l'autenticità, previo ordine di esibizione al sig. di consegna dell'originale della autentica del quadro”. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ex art. 702 bis cpc, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Foro del consumatore individuato nel Tribunale di Ferrara e per l'effetto condannare parte ricorrente alle spese del presente giudizio. In via principale: accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità di ogni azione ulteriore o diversa rispetto a quella ex art. 1453 c.c., originariamente proposta da parte ricorrente. Nella denegata ipotesi di dichiarata ammissibilità di diversa azione di risoluzione contrattuale ex art 1497 c.c. o di riduzione prezzo ex art. 1492 c.c., dichiarare l'intervenuta decadenza e/o l'intervenuta prescrizione dell'azione per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione proposta dal ricorrente e della conseguente domanda restitutoria e In ogni caso, il sottoscritto chiede fissarsi udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine anticipatorio per note conclusive e, in denegata ipotesi, che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche trattandosi di un procedimento introdotto con il vecchio rito ante riforma Cartabia. Con espressa riserva di ogni facoltà, anche di replica, in relazione alle deduzioni a verbale e note scritte della controparte. Con osservanza”.
Pag. 2 di 13 affinché, all'esito di ogni opportuna verifica, fosse ufficialmente inserita nel catalogo del maestro;
- che in data 4/4/2018 l'archivio diffidava la a “NON porre in CP_2 Parte_1 circolazione e/o esporre in spazi pubblici la predetta opera”, in quanto “non archiviabile”; - che, analizzata l'opera de qua,
l'archivio affermava che non vi era corrispondenza CP_2 fra il numero di registro di studio e l'opera acquistata dalla e, soprattutto, che ad una più attenta disamina, Parte_1
l'opera venduta dal sig. alla si palesava “solo CP_1 Parte_1 una diligente imitazione ( …) una copia”; - che, pertanto, il resistente aveva venduto un bene completamente diverso da quello pattuito e, soprattutto, palesemente inidoneo a fornire l'utilità richiesta;
- che, dunque, poteva richiedersi la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1453
c.c. per consegna di aliud pro alio e, conseguentemente, la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto dell'opera, oltre rivalutazione monetaria, interessi e risarcimento del danno, domande per le quali insisteva.
Si costituiva ritualmente in giudizio , il quale CP_1 contestava le domande spiegate, evidenziando che la ricorrente aveva omesso e travisato circostanze decisive, deducendo: - di avere acquistato l'opera olio su tela “Tarirapè III” misura 65x75 allorchè il Maestro , deceduto nel 2005, era ancora in vita CP_2
e di avere avuto modo di far verificare personalmente allo stesso l'autenticità del lavoro;
- che in effetti il maestro aveva CP_2 rilasciato e sottoscritto la certificazione di autentica dell'opera su foto costituita da immagine su carta fotografica a colori, formato
20x22,5 cm con al retro: “n. 1723 Tarirapè III c, 65x75 anno 1985”
(scritto a mano in alto); timbro “Studio Piero Dorazio” con numero 1723 al centro;
timbro “questo dipinto a olio su tela
(scritto a mani) è opera di una mano originale ed autentica” con firma a penna nera;
firma in basso a destra di CP_2 soggetto non identificato;
- che nell' anno 2014 aveva conferito
Pag. 3 di 13 mandato alla di vendere in asta, unitamente ad altra Parte_1 opera di maggior valore, l'opera del maestro per cui è CP_2 causa;
- che le opere poste in vendita, quindi anche l'opera
Tarirapè III, unitamente all'autentica che la accompagnava, venivano ritirate dalla presso il suo studio e CP_4 successivamente valutate e pubblicate nel catalogo d'arte edito da n. 168/1, con il n. 459, ove in calce alla descrizione Parte_1 dell'opera di III si dava atto della presenza di Parte_2
“foto autenticata dall'artista, con timbro studio e n. CP_2
1723”; - che nella sessione d'asta risultarono vendute entrambe le opere affidate ed in particolare quella di risultava CP_2 venduta al prezzo di € 16.500,00, come dichiarato dalla stessa casa d'arte nei propri “risultati d'arte”, pubblicati nel sito della stessa e in tutte le pubblicazioni di settore;
- che Parte_1 tuttavia la aveva poi riferito al proprietario che il quadro Tes_1 era rimasto invenduto ed aveva ottenuto di trattenerlo per altri tentativi di vendita in galleria;
- che l'opera era stata poi nuovamente messa in vendita sul catalogo d'arte n° 176 del
27/5/2016 al numero di lotto 405 con la medesima descrizione precedente al prezzo minimo di € 13.000,00; - che anche in questo caso, sebbene l'opera risultasse battuta al prezzo di €
12.500,00, dopo qualche tempo, gli aveva Testimone_1 riferito telefonicamente che l'opera era rimasta nella loro disponibilità in quanto non venduta;
- di avere verificato personalmente che in data 27/5/2017 l'opera era stata esposta nella galleria sede di Milano e posta in vendita al prezzo Tes_1 di € 30.000,00; - che, contrariato dal constatare che la propria opera “viaggiasse” tra varie gallerie, ne aveva chiesto telefonicamente la restituzione;
- che tuttavia anche nei mesi successivi l'opera era rimasta invenduta, pertanto ne aveva sollecitata la restituzione;
- che successivamente Tes_1
per conto di gli aveva proposto
[...] Parte_1 telefonicamente l'acquisto dell'opera (già nella
Pag. 4 di 13 detenzione/custodia della dal 2014), e pertanto, era Parte_1 stata sottoscritta in Ferrara la relativa dichiarazione di vendita, predisposta unilateralmente dall'acquirente su suo formulario, restituita via e-mail alla in data 14/2/2014, la quale Parte_1 provvedeva al pagamento del corrispettivo concordato;
- che successivamente all'acquisto la pubblicava sul catalogo n° Tes_1
184 I del 8/6/18 al lotto 346 con la medesima descrizione (anche dell' autentica) e poi batteva in asta e vendeva l'opera in data
8/6/18 al prezzo di € 17.000; -che solo successivamente a tale
“vendita” in data 25/6/2018 trasmetteva senza altre Tes_1 richieste o comunicazioni dichiarazione dell . In Controparte_3 diritto deduceva: - l'applicabilità del foro speciale ed esclusivo del consumatore ex art. 66 bis D.lgs. 21/2014 per i contratti conclusi a distanza fra professionista e consumatore, e dunque del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, e quindi il
Tribunale di Ferrara;
- l'inammissibilità dell'azione ex art. 1492, terzo comma c.c., in quanto pare ricorrente non aveva dato disponibilità né provata la possibilità di restituzione sia dell'opera che della sua autentica;
- l'infondatezza dell'azione ex art. 1453 c.c., in quanto l'articolo 64 del Codice dei Beni Culturali, che prevede l'obbligo di consegnare al compratore la documentazione che ne attesti l'autenticità o la probabile attribuzione e provenienza, si applica unicamente ai venditori professionali di opere d'arte e non ai venditori non commercianti;
- l'insussistenza del presupposto della consegna di un bene diverso da quello acquistato, avendo la , acquirente Parte_1 professionista, la detenzione del bene in forza di pregresso e mandato a vendere ed avendo quindi eseguito approfondita verifica sull'opera. Inoltre evidenziava: - che, la , pur Parte_1 essendo a conoscenza della non archiviabilità comunicata il
4/4/2018, aveva nuovamente messo in vendita l'opera nel proprio catalogo n. 184 I del 8/6/2018 al lotto 346; -di avere, da parte sua, adempiuto ad ogni proprio obbligo avendo allegato il
Pag. 5 di 13 certificato di autenticità, benchè non obbligato. Contestava altresì la “identità” dell'opera sottoposta al parere dell'Archivio con quella consegnata alla e poi acquistata nel 2018. Per Tes_1 il caso di accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale, formulava altresì domanda riconvenzionale di restituzione in integrum del bene venduto;
- contestava la fondatezza delle domande di condanna al pagamento di interessi moratori, di rivalutazione e di risarcimento danni e chiedeva la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., riservando automa azione per danni. Concludeva, pertanto, in via preliminare per la declaratoria di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Ferrara, con vittoria delle spese;
nel merito per la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione e per il suo rigetto con condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c., e, in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, per la restituzione dell'opera del maestro e dell'originale CP_2 su fotografia dell'autentica, dichiarando parte convenuta tenuta alla restituzione del prezzo pagato, con respingimento di tutte le domande accessorie.
Con provvedimento emesso in data 136/2023, all'esito delle note scritte depositate dalle parti, il G.I., ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento di rito da sommario ad ordinario di cognizione.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prove orali, ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 15/12/2024, il
Giudice, ritenuta opportuna la formulazione della proposta conciliativa alle parti personalmente differiva l'udienza al
28/01/2025; a tale udienza, il Giudice formulava alle parti ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa volta alla definizione del giudizio mediante restituzione del corrispettivo ricevuto contestuale alla restituzione del quadro oggetto di giudizio, a
Pag. 6 di 13 spese compensate. Il procuratore di parte convenuta dichiarava di non accettare la proposta quale formulata dal Giudice e controproponeva di definire la lite mediante rinuncia all'azione da parte di e vittoria di spese a fronte di rilascio di Parte_1 patto di riservatezza sul contenuto della causa. Parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice, ma di non accettare la controproposta dell'Avv. CP_1
Pertanto, verificata l'impossibilità di conciliare la lite, la causa veniva rinviata all'udienza del 3/6/2025, ove le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e venivano assegnati i di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione pregiudiziale di applicabilità del Foro speciale del consumatore ex art. 66 bis
D.Lgs. 21/2014 per i contratti conclusi a distanza fra professionisti e consumatore.
Infatti, la normativa cui fa riferimento il convenuto, quella del
Codice del Consumo, è incentrata sulla tutela del consumatore - quale contraente debole- nella veste di acquirente, prevedendo invece la normativa contenuta del codice tutta una serie di responsabilità a carico del venditore professionale. Nel caso di specie, il convenuto consumatore agisce nella veste di venditore, sebbene non professionale, e non può pertanto avvalersi della disciplina di favore di cui al Codice del Consumo. Ne consegue che la presente controversia è stata correttamente radicata, in forza delle regole generali di cui all'art. 20 c.p.c., avanti al giudice del luogo nel quale l'obbligazione è sorta.
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e va respinta.
Pag. 7 di 13 Parte attrice, nel presente giudizio ha avanzato domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del dipinto de quo assumendo l'inadempienza del venditore per CP_1 consegna di “aliud pro alio” e chiedendo la conseguente condanna del venditore stesso alla rifusione-restituzione del prezzo pagato dal compratore per l'acquisto.
Ha rassegnato, infatti, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Sig. Giudice del Tribunale di Prato, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, - accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig. per avere quest'ultimo consegnato alla CP_1 un bene completamente diverso da quello Parte_1 pattuito, non idoneo a fornire l'utilità richiesta;
- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra la ed il sig. avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'opera del maestro dal titolo Tarirapè III, CP_2
1985, olio su tela, 75,5 x 65,5 cm per inadempienza del venditore per consegna di aliud pro alio per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto, - condannare il sig. alla restituzione, in CP_1 favore della della somma di € 13.000,00 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria a far data dal 14/2/2018, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo ed oltre risarcimento del danno;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori, come per legge”.
E' noto, alla luce di quanto ripetutamente espresso dalla Corte di
Cassazione, (sentenze 05/02/2016 n.2313; n. 28419 del 2013; n.
10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n.9227 del 2005, n. 13925 del
2002, n. 2712 del 1999), che: “…la consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale…ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto
a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o
Pag. 8 di 13 quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto”.
Nel caso di specie, non paiono sussistere dubbi sul fatto che la vendita di un dipinto del quale veniva garantita l'autenticità e la legittima provenienza (dichiarazione di vendita del 18/2/2018), che si riveli una mera copia, configuri un caso di vendita di aliud pro alio, in quanto si tratta di un bene completamente diverso da quello dichiarato e che risulta assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente.
Quando si configura la vendita aliud pro alio, l'acquirente è legittimato ad agire ex art. 1453 c.c., e l'azione, quindi, non soggiace ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495
c.c., applicabili solo nelle ipotesi di garanzia ex artt. 1490, 1494 e
1497 del codice civile, né tantomeno a quelli previsti dal codice del consumo all'art. 132.
Pertanto, l'azione generale di risoluzione per inadempimento è quella astrattamente correttamente esperibile.
E' pacifico che, a seguito della risoluzione del contratto con efficacia retroattiva ex articolo 1458 c.c., trovano applicazione le norme sulla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 (ex multis Cass. 30/11/2022, n. 35280); infatti la ripetizione dell'indebito ricomprende, in generale, tutte le ipotesi di mancanza del titolo, da qualunque causa dipenda (nullità, annullamento, rescissione, risoluzione oppure titolo mancante in origine). L'efficacia retroattiva della risoluzione e dell'annullamento comporta che il pagamento effettuato in esecuzione del contratto diventi pagamento non dovuto e se le prestazioni corrispettive, adempiute da ambo i lati, sono integralmente ed esattamente ripetibili, la “restitutio” non pone
Pag. 9 di 13 problemi, a condizione che sia stata proposta la relativa domanda. Infatti, l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'atro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. 29916/2022, Cass. Ord. 5651/2023).
Nel caso di specie è emerso in corso di causa che l'opera è stata venduta da nella battura d'asta del 9/6/2018, Parte_1 catalogo 346, al prezzo di Euro 17.000,00. La circostanza, che formava oggetto di capitolo di prova, è stata confermata da
[...]
legale rappresentante della società attrice, che l'ha CP_5 ammessa in sede di interrogatorio formale.
Pertanto, è certo che l'attrice, in mancanza di elementi di segno contrario non dedotto da essa attrice, non ha più nè la proprietà né il possesso del quadro, alienato a terzi.
Va dunque affrontata la questione della sorte delle prestazioni restitutorie, conseguenti alla risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive quando una di essere risulti impossibile.
Sul punto si osserva che una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene che la norma di cui all'articolo 1492, comma 3 c.c, abbia una portata generale, e che quindi non sia possibile chiedere la risoluzione quando il compratore ha alienato la cosa consegnata;
altra giurisprudenza, invece, ritiene che per negare la redibitoria non è sufficiente l'oggettiva impossibilità della restitutio in integrum, ma si richiede altresì un'attività che manifesti la volontà univoca dell'acquirente di accettare il bene nonostante i vizi, in quanto “l'alienazione o la trasformazione del bene impediscono l'azione redibitoria solo in quanto costituiscono
Pag. 10 di 13 una non equivoca manifestazione della volontà di accettare il bene nonostante la presenza dei vizi” (Cass. 1434/2004; Cass.
29029/2008) e fa leva sul principio per il quale le obbligazioni restitutorie sono indipendenti l'una dall'altra, e l'impossibilità in natura di una delle due prestazioni, resta a carico del creditore, che perde il diritto alla ripetizione del bene in natura, ma deve restituire il prezzo.
Nel caso di specie, anche ad accedere a questa seconda opinione, va osservato che parte attrice, aveva ricevuto in data 4/4/2018 comunicazione da parte dell'archivio con cui si dava atto CP_2 che l'opera presentata “Tarirapè III”, 1986, o/t, 75,5x65,5, non era archiviabile, e le si intimava espressa diffida a non porre in circolazione e/o esporre in spazi pubblici la predetta opera.
Sebbene il Report del Comitato Tecnico per la verifica delle Opere di , presenti date contradditorie, facendo CP_2 riferimento ad una richiesta del 23/1/2018, ad una riunione di esame che si sarebbe tenuta il 21/11/2017 e nel contempo il
21/11/2018, mentre il report risulta datato 9/5/2018, è indubbio che già alla data della raccomandata a/r del 4/4/2018 (inviata dall'Archivio ) l'attrice fosse a conoscenza che il CP_2 quadro non era archiviabile, ma soprattutto che doveva esserci qualche seria 'criticità' in relazione a tale oggetto, visto che l'Archivio l'aveva espressamente diffidata a non porre in circolazione il dipinto e perfino a non esporlo in spazi pubblici.
Infatti, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, la comunicazione dell' datata 4/4/2018, CP_3 CP_6 non può qualificarsi come un mero parere preliminare, contenendo, invece espresso giudizio di non archiviabilità, senza riserva alcuna, con palese diffida a non esporre l'opera in spazi pubblici, e, conseguentemente, tanto più il quadro non avrebbe potuto essere venduto all'asta. Ciò malgrado il dipinto è stato comunque posto in vendita nell'asta del 8-9/6/2018 e venduto
Pag. 11 di 13 per un corrispettivo di € 17.000,00 ( a fronte dei 13.000 euro pagati ad e chiesti in restituzione). CP_1
Questo costituisce, a parere di questo giudicante, manifestazione della volontà di accettare il bene malgrado la difformità.
Tale circostanza preclude la possibilità di dichiarare la richiesta risoluzione contrattuale.
Sul punto dell'intervenuta vendita, si rileva che parte attrice non ha in alcun modo preso posizione, né fornito, nel corso del processo, alcun chiarimento, senza neppure argomentare sulla specifica domanda riconvenzionale di restituzione avanzata dal convenuto. Solo con il deposito della memoria di replica del
25/9/2025 parte ricorrente ha affermato a pagina 1, l'avvenuto annullamento della citata vendita all'asta, senza tuttavia fornire alcuna evidenza della circostanza dell'avvenuto annullamento e, soprattutt,o dell'avvenuto mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione.
Ne consegue che la domanda della ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta integralmente il ricorso;
-condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore a rimborsare ad le spese del presente CP_1 giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in € 5.077,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, nonché spese di registrazione
Pag. 12 di 13 della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad IVA e
Cap come per legge.
Così deciso.
Prato, 12/11/2025
IL GIUDICE
dott.Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
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