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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22375/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
Emilio Brusa n. 9, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Marco PALERMITI (c.f. e Giulia PELLEGRINI (c.f. C.F._2
) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il loro studio in Torino, Via L. Cibrario n. 36,
ATTORE contro
(P. IVA n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale , in forza di procura CP_2 speciale per atto dott. di Bologna del 16 dicembre 2016 Persona_1
(rep./racc. n. ) con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Cariddi (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Torino, Corso Tassoni n. 22, per procura ad litem versata nel fascicolo telematico CONVENUTA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. n. 2 del 01.06.2022, precedute dalla locuzione “vero che”.
occorrendo, disporre CTU sul veicolo ABARTH 500 tg. FD 184 FT di proprietà del sig. volta a stabilire la compatibilità dei Parte_1 danni.
Nel merito:
- dichiarare tenuta e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, al pagamento della somma di € 9.900,99 o somma minore accertanda in corso di causa, per le causali di cui in narrativa, a titolo di indennizzo per i danni subiti dal sig.
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo Parte_1 effettivo, oltre rimborso delle spese di CTU e CTP. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre esposti, rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrende, ivi compresa imposta di registro, di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Marco PALERMITI procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda;
con il favore delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Il signor , quale proprietario della FIAT ABARTH 595 tg. Parte_1
FD*184*FT, ha evocato in giudizio la , presso Controparte_1 cui detto veicolo era assicurato con polizza SK, deducendo che in data 4.12.2020 era andato a collidere con il veicolo AUDI A3 tg DZ*436*PE di proprietà e condotto da , riportando danni al proprio veicolo CP_3 per Euro 9.900,99, che la compagnia assicurativa non aveva tuttavia provveduto ad indennizzare. Precisato che nell'occorso i due conducenti
2 avevano compilato e sottoscritto modulo CAI, la difesa attorea ha concluso chiedendo la condanna della convenuta alla corresponsione della somma dovuta in forza della predetta polizza Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa sopra indicata la quale ha invocato l'assolvimento degli oneri probatori a carico dell'assicurato in ordine alla verificazione del sinistro - eccependo a tal proposito l'inidoneità del solo modulo CAI a provare l'evento – ed ha inoltre eccepito il difetto di prova anche circa la quantificazione del danno operata e quindi, previa CTU per verificare la (in)compatibilità dei danni con le modalità descritte del sinistro, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. L'istruttoria si è estrinsecata unicamente nell'espletamento di CTU tecnica volta a quantificare i danni patiti dall'autovettura del in nesso di Pt_1 causa con il sinistro Ad avvenuto deposito dell'elaborato peritale con ordinanza 18.10.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli atti difensivi conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che l'azione è stata proposta facendo valere la copertura assicurativa SK contenuta in polizza sottoscritta dall'attore con la odierna convenuta, rapporto assicurativo non contestato dalla compagnia assicurativa, la quale costituendosi ha chiesto rigettarsi la domanda proponendo quale unica difesa una asserita incompatibilità dei danni riportati dai veicoli con la descrizione delle modalità del sinistro contenuta nel CAI ed altresì l'inidoneità di detto modulo a provare la verificazione del sinistro dedotto in citazione quale fondamento della pretesa
1. La disciplina probatoria in caso di sinistro stradale
Principio generale in materia di onere probatorio anche in materia di assicurazione per danni da sinistro stradale è quello per cui grava in effetti sul danneggiato l'onere di fornire prova, oltre che della copertura assicurativa dei veicolo, anche (e prima ancora) del verificarsi dell'evento dannoso da cui siano derivati i danni oggetto della richiesta risarcitoria, e delle sue concrete modalità. La verificazione del sinistro – così come la ricostruzione della dinamica e modalità con cui si è verificato ai fini dell'accertamento delle rispettive
3 responsabilità (laddove necessario, ma non è il caso in esame) – può in primo luogo desumersi dalla sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole, previsto dal legislatore proprio a scopo deflattivo del contenzioso. Ribadisce a tal proposito la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti – secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 - determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (da ultimo Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431). La norma sopra richiamata non limita la presunzione prevista al solo ambito del risarcimento danno per responsabilità civile, ma si riferisce genericamente ai “sinistri avvenuti tra veicoli a motore”; la sua operatività può quindi ritenersi estesa anche al giudizio azionato per conseguire da parte dell'assicurato il diritto all'indennizzo assicurativo derivane da sinistro stradale che – come nella vicenda in esame - trovi la sua fonte in pattuizione contrattuale per indennizzo di danni riportati dal proprio veicolo (cd. SK).
La portata presuntiva della sottoscrizione congiunta del modulo CAI, come evidenziato dall'orientamento di legittimità sopra richiamato, può invero essere superata dalla prova contraria, che può anche essere costituita
“dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cosi Cass. 25 giugno 2013, n. 15881). Incompatibilità tra danno e dinamica descritta nel CAI che può essere desunta da qualsiasi elemento conoscitivo in atti, ed anche quindi da valutazione affidata a CTU cd. percipiente e che deve tuttavia essere il risultato di un “accertamento”, vale a dire l'esito valutativo di circostanze che si pongano in diretto e specifico contrasto con la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel modulo, non essendo sufficiente che siffatta valutazione rimanga a livello meramente dubitativo e/o possibilista. Nella vicenda processuale in esame, a fronte del modulo CAI sottoscritto dai conducenti e prodotto da parte attrice la difesa della compagnia assicurativa convenuta non ha dedotto né fornito prova contraria alcuna;
né per altro verso il CTU, al quale è stato conferito l'incarico di accertare “i danni patiti dall'autovettura del in nesso di causa con il sinistro” – pur Pt_1 conclusivamente ritenendo “non essere possibile fugare ogni dubbio e perplessità circa l'effettività dell'evento sinistroso” – ha positivamente
4 accertato e riferito di danni ad altezza similare su entrambi i veicoli, “che possano far ricondurre ad un contatto relativo tra gli stessi”, prospettando in proposito quattro distinti scenari relativamente al possibile contatto tra i due veicoli che sono offerti come mere ipotesi “non avendo potuto procedere alla verifica della sinergia tra i danni riportati sui veicoli e le dinamiche proposte” Le conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio non consentono perciò - in assenza di qualsivoglia altro elemento conoscitivo, che sarebbe stato onere di parte convenuta quantomeno indicare - di superare la presunzione circa l'effettivo verificarsi della collisione descritta in citazione.
L'effettività dell'evento dannoso previsto nella polizza Kasco così come descritto nel modulo CAI è anzi supportato da altra circostanza proveniente dalla medesima convenuta che ne ha qui posto in dubbio la veridicità, in particolare dall'attestato di rischio della polizza per cui è causa, perché da esso si ricava che ha operato nell'anno 2021 Controparte_1
l'aumento della classe di merito conseguente al “pagamento di sinistro con responsabilità principale) da 1 a 3. Tale condotta contrattuale assume in questa sede valenza confessoria quanto al riconoscimento che l'evento assicurato per cui è causa è stato considerato dalla convenuta come realmente avvenuto;
effetto processuale che avrebbe invero potuto essere neutralizzato, non già con la generica invocazione che tale aumento si riferirebbe ad altro sinistro (opposta in comparsa conclusionale) bensì con la specifica indicazione di siffatto diverso evento, che tuttavia la difesa parte convenuta non ha fornito, Conclusivamente deve ritenersi positivamente raggiunta in giudizio al prova della sussistenza del diritto dell'attore all'indennizzo previsto in polizza SK.
2. Quantificazione dei danni
La stima operata dal CTU per costo riparazioni in Euro 7.752,95 - già al netto dello scoperto di polizza - non è stata in alcun modo contestata da parte convenuta, ed in replica ai rilievi mossi dal CTP di parte attrice è stata confermata dal consulente con percorso logico argomentativo razionale ed esaurientemente motivato. Il predetto importo può pertanto essere assunto a base della decisione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto.
3. La regolamentazione delle spese stragiudiziali e di lite Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si
5 ravvisano ragioni per discostarsi. La convenuta va condannata a corrispondere Controparte_1 al difensore dell'attore, antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., l'importo che
- facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo. Vanno poi definitivamente poste a carico della convenuta anche le spese di CTU, nella misura che è stata liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, 1. condanna la convenuta a corrispondere Controparte_1 all'attore a titolo di indennizzo l'importo di Euro Parte_1
7.752,95 oltre ad interessi legali da oggi al soddisfo;
2. condanna la predetta convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario dell'attore avv.to Marco Palermiti delle somme che a titolo di spese legali si liquidano in Euro 2.540,00 per onorario ed Euro 937,00 per esposti (di cui Euro 237,00 per contributo unificato ed Euro 700,00 per spese di CTP), oltre al rimborso per spese generali 15%, IVA e CPA e successive occorrende come per legge;
3. pone definitivamente a carico della convenuta anche le spese della
CTU nella misure liquidata in corso di causa. Così deciso, in Torino il 31.1.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
Emilio Brusa n. 9, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Marco PALERMITI (c.f. e Giulia PELLEGRINI (c.f. C.F._2
) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il loro studio in Torino, Via L. Cibrario n. 36,
ATTORE contro
(P. IVA n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale , in forza di procura CP_2 speciale per atto dott. di Bologna del 16 dicembre 2016 Persona_1
(rep./racc. n. ) con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Cariddi (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Torino, Corso Tassoni n. 22, per procura ad litem versata nel fascicolo telematico CONVENUTA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. n. 2 del 01.06.2022, precedute dalla locuzione “vero che”.
occorrendo, disporre CTU sul veicolo ABARTH 500 tg. FD 184 FT di proprietà del sig. volta a stabilire la compatibilità dei Parte_1 danni.
Nel merito:
- dichiarare tenuta e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, al pagamento della somma di € 9.900,99 o somma minore accertanda in corso di causa, per le causali di cui in narrativa, a titolo di indennizzo per i danni subiti dal sig.
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo Parte_1 effettivo, oltre rimborso delle spese di CTU e CTP. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre esposti, rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrende, ivi compresa imposta di registro, di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Marco PALERMITI procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda;
con il favore delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Il signor , quale proprietario della FIAT ABARTH 595 tg. Parte_1
FD*184*FT, ha evocato in giudizio la , presso Controparte_1 cui detto veicolo era assicurato con polizza SK, deducendo che in data 4.12.2020 era andato a collidere con il veicolo AUDI A3 tg DZ*436*PE di proprietà e condotto da , riportando danni al proprio veicolo CP_3 per Euro 9.900,99, che la compagnia assicurativa non aveva tuttavia provveduto ad indennizzare. Precisato che nell'occorso i due conducenti
2 avevano compilato e sottoscritto modulo CAI, la difesa attorea ha concluso chiedendo la condanna della convenuta alla corresponsione della somma dovuta in forza della predetta polizza Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa sopra indicata la quale ha invocato l'assolvimento degli oneri probatori a carico dell'assicurato in ordine alla verificazione del sinistro - eccependo a tal proposito l'inidoneità del solo modulo CAI a provare l'evento – ed ha inoltre eccepito il difetto di prova anche circa la quantificazione del danno operata e quindi, previa CTU per verificare la (in)compatibilità dei danni con le modalità descritte del sinistro, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. L'istruttoria si è estrinsecata unicamente nell'espletamento di CTU tecnica volta a quantificare i danni patiti dall'autovettura del in nesso di Pt_1 causa con il sinistro Ad avvenuto deposito dell'elaborato peritale con ordinanza 18.10.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli atti difensivi conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che l'azione è stata proposta facendo valere la copertura assicurativa SK contenuta in polizza sottoscritta dall'attore con la odierna convenuta, rapporto assicurativo non contestato dalla compagnia assicurativa, la quale costituendosi ha chiesto rigettarsi la domanda proponendo quale unica difesa una asserita incompatibilità dei danni riportati dai veicoli con la descrizione delle modalità del sinistro contenuta nel CAI ed altresì l'inidoneità di detto modulo a provare la verificazione del sinistro dedotto in citazione quale fondamento della pretesa
1. La disciplina probatoria in caso di sinistro stradale
Principio generale in materia di onere probatorio anche in materia di assicurazione per danni da sinistro stradale è quello per cui grava in effetti sul danneggiato l'onere di fornire prova, oltre che della copertura assicurativa dei veicolo, anche (e prima ancora) del verificarsi dell'evento dannoso da cui siano derivati i danni oggetto della richiesta risarcitoria, e delle sue concrete modalità. La verificazione del sinistro – così come la ricostruzione della dinamica e modalità con cui si è verificato ai fini dell'accertamento delle rispettive
3 responsabilità (laddove necessario, ma non è il caso in esame) – può in primo luogo desumersi dalla sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole, previsto dal legislatore proprio a scopo deflattivo del contenzioso. Ribadisce a tal proposito la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti – secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 - determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (da ultimo Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431). La norma sopra richiamata non limita la presunzione prevista al solo ambito del risarcimento danno per responsabilità civile, ma si riferisce genericamente ai “sinistri avvenuti tra veicoli a motore”; la sua operatività può quindi ritenersi estesa anche al giudizio azionato per conseguire da parte dell'assicurato il diritto all'indennizzo assicurativo derivane da sinistro stradale che – come nella vicenda in esame - trovi la sua fonte in pattuizione contrattuale per indennizzo di danni riportati dal proprio veicolo (cd. SK).
La portata presuntiva della sottoscrizione congiunta del modulo CAI, come evidenziato dall'orientamento di legittimità sopra richiamato, può invero essere superata dalla prova contraria, che può anche essere costituita
“dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cosi Cass. 25 giugno 2013, n. 15881). Incompatibilità tra danno e dinamica descritta nel CAI che può essere desunta da qualsiasi elemento conoscitivo in atti, ed anche quindi da valutazione affidata a CTU cd. percipiente e che deve tuttavia essere il risultato di un “accertamento”, vale a dire l'esito valutativo di circostanze che si pongano in diretto e specifico contrasto con la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel modulo, non essendo sufficiente che siffatta valutazione rimanga a livello meramente dubitativo e/o possibilista. Nella vicenda processuale in esame, a fronte del modulo CAI sottoscritto dai conducenti e prodotto da parte attrice la difesa della compagnia assicurativa convenuta non ha dedotto né fornito prova contraria alcuna;
né per altro verso il CTU, al quale è stato conferito l'incarico di accertare “i danni patiti dall'autovettura del in nesso di causa con il sinistro” – pur Pt_1 conclusivamente ritenendo “non essere possibile fugare ogni dubbio e perplessità circa l'effettività dell'evento sinistroso” – ha positivamente
4 accertato e riferito di danni ad altezza similare su entrambi i veicoli, “che possano far ricondurre ad un contatto relativo tra gli stessi”, prospettando in proposito quattro distinti scenari relativamente al possibile contatto tra i due veicoli che sono offerti come mere ipotesi “non avendo potuto procedere alla verifica della sinergia tra i danni riportati sui veicoli e le dinamiche proposte” Le conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio non consentono perciò - in assenza di qualsivoglia altro elemento conoscitivo, che sarebbe stato onere di parte convenuta quantomeno indicare - di superare la presunzione circa l'effettivo verificarsi della collisione descritta in citazione.
L'effettività dell'evento dannoso previsto nella polizza Kasco così come descritto nel modulo CAI è anzi supportato da altra circostanza proveniente dalla medesima convenuta che ne ha qui posto in dubbio la veridicità, in particolare dall'attestato di rischio della polizza per cui è causa, perché da esso si ricava che ha operato nell'anno 2021 Controparte_1
l'aumento della classe di merito conseguente al “pagamento di sinistro con responsabilità principale) da 1 a 3. Tale condotta contrattuale assume in questa sede valenza confessoria quanto al riconoscimento che l'evento assicurato per cui è causa è stato considerato dalla convenuta come realmente avvenuto;
effetto processuale che avrebbe invero potuto essere neutralizzato, non già con la generica invocazione che tale aumento si riferirebbe ad altro sinistro (opposta in comparsa conclusionale) bensì con la specifica indicazione di siffatto diverso evento, che tuttavia la difesa parte convenuta non ha fornito, Conclusivamente deve ritenersi positivamente raggiunta in giudizio al prova della sussistenza del diritto dell'attore all'indennizzo previsto in polizza SK.
2. Quantificazione dei danni
La stima operata dal CTU per costo riparazioni in Euro 7.752,95 - già al netto dello scoperto di polizza - non è stata in alcun modo contestata da parte convenuta, ed in replica ai rilievi mossi dal CTP di parte attrice è stata confermata dal consulente con percorso logico argomentativo razionale ed esaurientemente motivato. Il predetto importo può pertanto essere assunto a base della decisione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto.
3. La regolamentazione delle spese stragiudiziali e di lite Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si
5 ravvisano ragioni per discostarsi. La convenuta va condannata a corrispondere Controparte_1 al difensore dell'attore, antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., l'importo che
- facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo. Vanno poi definitivamente poste a carico della convenuta anche le spese di CTU, nella misura che è stata liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, 1. condanna la convenuta a corrispondere Controparte_1 all'attore a titolo di indennizzo l'importo di Euro Parte_1
7.752,95 oltre ad interessi legali da oggi al soddisfo;
2. condanna la predetta convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario dell'attore avv.to Marco Palermiti delle somme che a titolo di spese legali si liquidano in Euro 2.540,00 per onorario ed Euro 937,00 per esposti (di cui Euro 237,00 per contributo unificato ed Euro 700,00 per spese di CTP), oltre al rimborso per spese generali 15%, IVA e CPA e successive occorrende come per legge;
3. pone definitivamente a carico della convenuta anche le spese della
CTU nella misure liquidata in corso di causa. Così deciso, in Torino il 31.1.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
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