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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1826/22 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via S. Giacomo n. 57, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,
dall'avv. Agostino Mercurio (c.f. ) elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2
studio in NA (NA) alla Via Roma n. 109, opponente;
E
, nata a [...] il [...] , C.F., rappresentata e difesa in CP_1 C.F._3
virtù in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Concetta Rauccio, presso la quale è
elettivamente domiciliata in S. Maria C.V.., in via A. De Gasperi II P.zzo Rossetti n. 3, opposta.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 12 giugno 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione in opposizione esponeva che con ricorso iscritto al n. 334/2022 Parte_1
RG, la sig.ra chiedeva ed otteneva da questo Tribunale l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
61/2022 ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c. nei suoi confronti per la somma di € 6.036,88, a titolo di contributo pari al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che la stessa avrebbe sostenuto
1 negli anni dal 2017 al 2021 per le figlie e , oggi entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto, essendo non dovuto il credito.
Si costituiva l'opposta, la quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto, perché infondata.
Nelle more del giudizio, all'udienza dell'11 giugno 2025, l'opponente ha dichiarato che tra le parti è
intervenuto accordo bonario in virtù del quale egli si è impegnato a corrispondere alla la CP_1
somma complessiva di € 1.798,21 (con compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi del giudizio) da versare in 5 (rate) mensili di € 359,00 cadauna, con tacitazione di ogni reciproco rapporto di dare/avere dedotto nel presente giudizio.
Ha dichiarato, altresì, che gli obblighi di cui al convenuto accordo sono stati puntualmente da lui adempiuti ed all'uopo ha prodotto agli atti del giudizio n. 5 ricevute di pagamento a totale soddisfazione dell'importo convenuto a transazione.
Pertanto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo e dell'avvenuta esecuzione dello stesso, con compensazione integrale delle spese e compensi professionali del giudizio.
L'opposta, nulla ha eccepito in contrario.
La domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1826/22 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 01 luglio 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1826/22 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via S. Giacomo n. 57, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,
dall'avv. Agostino Mercurio (c.f. ) elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2
studio in NA (NA) alla Via Roma n. 109, opponente;
E
, nata a [...] il [...] , C.F., rappresentata e difesa in CP_1 C.F._3
virtù in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Concetta Rauccio, presso la quale è
elettivamente domiciliata in S. Maria C.V.., in via A. De Gasperi II P.zzo Rossetti n. 3, opposta.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 12 giugno 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione in opposizione esponeva che con ricorso iscritto al n. 334/2022 Parte_1
RG, la sig.ra chiedeva ed otteneva da questo Tribunale l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
61/2022 ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c. nei suoi confronti per la somma di € 6.036,88, a titolo di contributo pari al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che la stessa avrebbe sostenuto
1 negli anni dal 2017 al 2021 per le figlie e , oggi entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto, essendo non dovuto il credito.
Si costituiva l'opposta, la quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto, perché infondata.
Nelle more del giudizio, all'udienza dell'11 giugno 2025, l'opponente ha dichiarato che tra le parti è
intervenuto accordo bonario in virtù del quale egli si è impegnato a corrispondere alla la CP_1
somma complessiva di € 1.798,21 (con compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi del giudizio) da versare in 5 (rate) mensili di € 359,00 cadauna, con tacitazione di ogni reciproco rapporto di dare/avere dedotto nel presente giudizio.
Ha dichiarato, altresì, che gli obblighi di cui al convenuto accordo sono stati puntualmente da lui adempiuti ed all'uopo ha prodotto agli atti del giudizio n. 5 ricevute di pagamento a totale soddisfazione dell'importo convenuto a transazione.
Pertanto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo e dell'avvenuta esecuzione dello stesso, con compensazione integrale delle spese e compensi professionali del giudizio.
L'opposta, nulla ha eccepito in contrario.
La domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1826/22 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 01 luglio 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
2