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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. CO NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5331/2019 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( , ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), tutti quali eredi del defunto Parte_3 C.F._3 Persona_1
( , rapp.ti e difesi dall'avv. Andrea LO ( ) e dall'avv. CodiceFiscale_4 C.F._5
CO GA LO ( ), domiciliatari in Napoli Via Emilio Scaglione 337 e C.F._6
(domicilio secondario) GL in Campania (NA) Via Vittorio Veneto 7 – Email_1
APPELLANTI
E
1 (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p. t., rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaella Di Nardo
( ), presso il cui studio in GL in Campania (NA) al Vico Bellone 2 è C.F._7 elett.te domiciliata - Email_2
APPELLATA
Controparte_2
(P.I. , in persona del Direttore Generale l.r. pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. Lorenzo Mazzeo ( ), e con quest'ultimo elettivamente domiciliata CodiceFiscale_8 presso il proprio studio in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7 - Email_3
APPELLATA
NONCHE'
soggetta alla Direzione ed al Coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., di Controparte_3 [...]
– (P.I. ed iscrizione registro imprese - , Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Steve Fucci ( ) e dall'avv. Giuseppe Stellato C.F._9
( ) - - e presso lo studio degli stessi elettivamente C.F._10 Email_4 domiciliata in S. Maria C.V., al C.so Garibaldi 8
APPELLATA
NONCHE'
), già denominata quale Controparte_5 P.IVA_5 Controparte_6 società incorporante di Controparte_7 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Controparte_9
Napoli, alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Paolo Tortorano ( ), che C.F._11 la rappresenta e difende - Email_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9073/2019 del 15/10/2019 del Tribunale di Napoli, notificata in data 3.11.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
2 Con citazione del 10.4.2012, gli odierni appellanti, eredi del defunto , convennero in Persona_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' di Napoli, l' Controparte_10 Controparte_11
di Napoli e la di Castelvolturno, chiedendo accertarsi la
[...] Controparte_12 responsabilità delle strutture convenute “in solido e chi di essi” rispetto alla verificazione del decesso del proprio congiunto, e condannarsi per l'effetto le predette al risarcimento dei danni patiti iure proprio
e iure successionis per i fatti come di seguito riassunti nella pronuncia di prime cure.
“- Il sig. di professione operaio generico, a seguito di matrimonio con la sig.ra , Parte_1 Persona_2 deceduta il 3.1.2005, ha avuto tre figli: nato a [...] il [...], Persona_1 Parte_3 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; CP_13
- Nei primi giorni del mese di gennaio del 2008, che allora aveva sedici anni, accusava dolori e Persona_1 spossatezza, nonché senso di turgidità addominale.
- Esattamente, il giorno 4 del mese di gennaio 2008, il ragazzo riferiva al genitore che da qualche giorno non riusciva all'evacuazione dei bisogni corporali e che dalla sera prima lamentava una forte dolenzia all'addome e un senso di spossatezza;
- Il sig. preoccupato per lo stato del figlio e dei disagi che il ragazzo continuava a lamentare con Parte_1 maggiore frequenza e preoccupante acutezza, con la propria auto privata, si portava, presso l'Ospedale Civile Pineta
Grande di Castelvolturno (CE);
- giunsero in ospedale verso le ore 19.00, ma li vennero messi in attesa e gli veniva assegnato il “codice triade verde” corrispondente a “urgenza minore – il paziente riporta delle lesioni vitali ma vanno curate”.
- Alle ore 20.28 dello stesso giorno, cioè circa un'ora dopo l'arrivo al pronto soccorso, dagli esami effettuati si evinceva
“abnorme sovra distensione del colon che occupava tutto l'addome e che mostrava un contenuto disomogeneo fecaloide parzialmente gassoso. Emidiaframmi marcatamente risaliti”.
- La Tac eseguita alle ore 20.52 confermava e rilevava, fra l'altro, che gli organi ipocondriaci venivano dislocati e compressi.
- La fatale superficialità che ha indotto i sanitari a collocare il paziente nel codice verde, perseverava anche dopo la conoscenza obiettiva della gravità del quadro clinico, fino a suggerire la sciagurata decisione di dirottare il ragazzo ad altra struttura ospedaliera addirittura con un'ambulanza non medicalizzata;
- Il giovane arrivava, infatti, all'Ospedale NT di Napoli a bordo di un'ambulanza, Persona_1
BENCHÉ IL SANITARIO DEL PINETA GRANDE NON FOSSE RIUSCITO NEANCHE A
3 CONTATTARE LA PREDETTA STRUTTURA SANITARIA (COME RISULTA DALLA
DOCUMENTAZIONE), mentre i parenti lo seguivano con un'auto privata.
- Tale struttura ospedaliera, tuttavia, con comportamento analogo a quello del nosocomio Pineta Grande, decideva di far continuare al ragazzo la fatale via crucis.
- Neanche all'Ospedale NT, infatti, veniva effettuato alcun intervento nell'emergenza chirurgica adducendo, quale motivazione del rifiuto, l'età del ragazzo (di sedici anni), che fu giudicata di pertinenza “non pediatrica”.
- Veniva, quindi, trasferito all'Ospedale CA dove giungeva intorno alle ore 22.00, dove i sanitari ripetevano tutti gli esami che inevitabilmente ribadivano l'urgenza e la gravità della situazione che, degenerando, aveva ormai interessato anche gli organi interni.
- Il giovane veniva, quindi, ammesso nel reparto di Osservazione Chirurgica dove veniva applicata la terapia infusiva prescritta. Ed infatti, la situazione clinica alle ore 23.50 del 4.1.2008 si presentava come segue: “Addome globoso e teso.
Esplorazione rettale che evidenzia imponente fecaloma difficilmente frantumabile. Paziente con evidente disidratazione”.
Nonostante la riscontrata gravità non si interveniva con alcuna manovra decompressiva provvedendosi unicamente alla somministrazione di terapia per la disidratazione.
- Alle ore 1.00 del 5.1.2008, come risulta dalla documentazione clinica è confermato un quadro gravissimo di
“Leucocitosi, anemia, iperfibrinogenemia, insufficienza renale con grave iperpotassiemia, iposodiemia, ipocalciemia”; ragionevole conseguenza della somministrazione del presidio farmacologico somministrato che già in un quadro clinico dove si evidenzia una eccessiva presenza di potassio, si dimostra sbagliata e improvvida per la salute dello sfortunato paziente.
- Verso le ore 3.00 del 5.1.2008, il sig. si accorgeva che il figlio aveva divelto gli occhi e non rinveniva a Parte_1 nessun tipo di sollecitazione.
- Il genitore allertava i sanitari i quali solo in quel momento, ma ormai con ritardo clamoroso, si accorsero dello stato gravissimo del paziente e tentarono di adoperarsi per rimediare. I medesimi, pertanto, intervenivano e relazionavano come segue: “paziente in gravi condizioni generali, respira stentatamente”. Chiedevano, quindi, l'intervento del rianimatore.
- Alle ore 3.15, il rianimatore relazionava come segue: “Reparto di chirurgia d'urgenza, paz. in arresto respiratorio, privo di coscienza. Non percettibile pulsazione carotidea”.
- Il ragazzo veniva, quindi, trasferito in sala rianimazione ove veniva sedato, intubato e cateterizzato. Solo allora veniva consultato il chirurgo per valutare l'opportunità di un intervento.
4 - Alle ore 4.25, il paziente veniva trasferito in sala operatoria per una rivulsione anale (estrazione manuale del fecaloma per via anale). Alle ore 5.00, durante la procedura chirurgica si manifestava arresto cardiaco e si tentavano tutte le manovre per rianimare il giovane. Alle ore 5.45. un nuovo arresto cardiaco ed alle ore 6.15, veniva dichiarato il decesso.”
Radicatasi la lite, costituitesi le convenute, che resistevano alla domanda, chiamata in causa dal
, a fini di manleva, la che si costituiva ritualmente in Controparte_2 Controparte_14 lite resistendo anch'essa alla domanda), in virtù di polizza assicurativa con esso stipulata, la causa, istruita a mezzo c.t.u. medico – legale affidata al collegio composto dal Prof. Persona_3
(medico legale) e dal Prof. (specializzato in medicina interna geriatrica), veniva, Persona_4 all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, compensava le spese di lite e poneva quelle dell'espletata c.t.u. definitivamente a carico degli attori.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, sulla base delle conclusioni rassegnate dai periti, doveva escludersi la responsabilità delle strutture sanitarie che ebbero in cura il povero , poiché tutta Per_1 la dolorosa vicenda si era svolta in poco meno di 12 ore, mentre sarebbero state necessarie almeno
24/48 ore per approntare efficacemente il trattamento medico-farmacologico propedeutico a quello chirurgico.
“Per questa ragione, pur essendo stigmatizzabile il ritardo diagnostico-terapeutico imputabile (sicuramente) alla
[...]
e (eventualmente) al NT, questo non ebbe una rilevanza causale nel decesso del minore. Viceversa, CP_12 nulla è imputabile all' posto che i suoi sanitari somministrarono la terapia corretta.” (cfr. CP_10 sentenza)
Con atto di citazione innanzi a questa Corte, notificato il 30.11.2019, e Parte_1 Pt_2 hanno gravato d'appello la sentenza, deducendone l'erroneità per: Pt_3
- Erronea descrizione e valutazione dei fatti;
- Erroneo esame degli atti processuali;
- Erronei motivi della decisione;
- Erroneo diniego di accoglimento delle prove articolate.
Hanno chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, si sono costituite le parti appellate, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
5 L' ha chiesto, in via meramente gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, CP_10 dell'appello e di condanna solidale al risarcimento dei danni, di “accertare e dichiarare che l'
[...] non è responsabile in solido dell'integrale risarcimento dei danni”. CP_10
Con ordinanza del 5.10.2020, la Corte ha disposto chiarimenti, a cura dei periti nominati in primo grado, in ordine ai seguenti quesiti:
“alla luce delle risultanze istruttorie agli atti, sulla base della documentazione già acquisita, e tenuto conto delle osservazioni critiche di parte appellante, e soprattutto delle evidenze cliniche del paziente, precisino e chiariscano:
a) se l'estrazione immediata del fecaloma presente nell'intestino retto del giovane e già evidenziata dai Persona_1 sanitari della in seguito ai primi esami radiografici e strumentali ivi effettuati, sarebbe stata Controparte_12 possibile e praticabile immediatamente (attraverso ad esempio l'utilizzo di un clistere ovvero con una evacuazione forzata) senza attendere l'esito di alcun trattamento medico – farmacologico preventivo, già all'atto del primo ricovero in detta struttura ovvero quando il paziente fu trasferito presso l' e di seguito presso l Controparte_2 [...]
Controparte_15
b) se del caso, la sua tempestiva effettuazione avrebbe impedito il successivo e veloce decorso traumatico dello stato clinico del giovane paziente che ne provocò il decesso, ed in particolare, se avrebbe determinato e/o favorito (pur in presenza della patologia cronica intestinale di cui era portatore il giovane sin dalla nascita e del processo morboso in atto, magacolon tossico) la decompressione dell'intestino (già sottoposto per il tappo di feci non rimosso, ad un aumento abnorme delle pressioni intra –addominali da gas inespulsi), che concorse a determinare il successivo arresto cardiocircolatorio”.
In data 9.9.2021, il collegio peritale formato dai professori e ha depositato la Per_3 Per_4 propria relazione integrativa, nella quale, sulla base del nuovo esame degli atti nel contraddittorio con i consulenti delle parti, è pervenuto ad un giudizio di responsabilità della e Controparte_12 dell'Ospedale CA sulla base delle seguenti considerazioni:
- la frantumazione - estrazione attraverso ampolla rettale del fecaloma, causa essenziale della gravissima condizione clinica, rappresentava l'intervento terapeutico necessario da attuare con la massima priorità ed urgenza;
- se attuata tempestivamente in strutture assistenziali medico-chirurgiche per adulti, essa avrebbe
– con probabilità molto alta – impedito il successivo veloce “decorso traumatico” esitato nel decesso;
- la “sindrome compartimentale addominale” dovuta a severa difficoltà di evacuazione fecale, con conseguente marcata distensione del colon, progressivo aumento della pressione nella cavità
6 addominale e compressione / dislocazione di organi e vasi sanguigni, è causa di morte - ad elevata probabilità - se non si provvede, il più rapidamente possibile, alla rimozione dell'ostacolo meccanico costituito dalla massa fecale.
Quanto al , i periti hanno escluso, sulla base degli atti esaminati, elementi Controparte_16 certi di giudizio in ordine ad eventuali colpe / responsabilità di tale ospedale pediatrico rispetto all'evento morte di . Persona_1
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio della “ragione più liquida” - che rende irrilevante l'esame degli altri motivi,
i quali, in nessun caso, potrebbero fondare un diverso esito del gravame - va dato atto della fondatezza del motivo di gravame incentrato sull'erronea valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha aderito alle conclusioni rassegnate dal collegio peritale, le cui criticità sono state evidenziate in sede di controdeduzioni e reiterate nell'atto di gravame, con argomentazioni che hanno indotto la Corte a disporre l'approfondimento istruttorio di cui si è detto.
Invero, già nel corso del primo accertamento peritale, gli ausiliari del giudice avevano avuto modo di osservare che la TC addome pelvi, praticata nelle poche ore di permanenza alla , Controparte_12 aveva evidenziato un quadro di seria compromissione dei parametri vitali.
7 Tra le ore 21:20 (Uscita dalla ) e l'ingresso definitivamente avvenuto in Chirurgia Controparte_12
d'urgenza del CA alle ore 23:50 del giorno 04/01/08, nel “Timing” clinico–assistenziale di
, si era concretizzata una perdita secca di circa 2,30 ore, consumate per un inutile Persona_1 accesso all'U.O. P.S. ed Accettazione del di Napoli. Persona_5
giunse all'A.O.R.N. “ “SENZA PROPOSTA DI RICOVERO” e Persona_1 CP_1
NON PER TRASFERIMENTO”.
All'accoglienza in Reparto venne prescritta terapia farmacologica, optandosi per un trattamento reidratante piuttosto che per l'immediata soluzione chirurgica dell'occlusione intestinale, benché i risultati degli esami di laboratorio praticati al CA avessero confermato, ed, anzi, accentuato le notevoli alterazioni patologiche rilevate durante la degenza presso la , essendosi Controparte_12 evidenziate “ulteriori alterazioni, anch'esse molto importanti” (cfr. relazione pag. 18).
Quando, alle ore 3.15 del 5/01/08, il paziente si presentava “in gravi condizioni generali” (“in arresto respiratorio e privo di coscienza”), e si decideva di intervenire chirurgicamente, i parametri vitali erano ormai compromessi, tanto che, durante le procedure chirurgiche, il giovane veniva colpito da
“improvviso arresto cardiaco”, e vane risultavano le manovre di rianimazione cardio-polmonare protrattesi per circa 30 minuti, che non impedivano il decesso, constatato alle ore 6.15.
Nella loro prima relazione i CCTTUU hanno individuato come causa del processo morboso un fenomeno di “Megacolon tossico”, precisando che non era possibile “stabilire con assoluta certezza se tale devastante quadro” fosse stato la complicanza di un preesistente Megacolon congenito aganglionare (Malattia di Hirschprung) o di un preesistente megacolon acquisito idiopatico (non essendovi agli atti la conferma istologica necessaria per tale diagnosi differenziale).
Su tale ultimo aspetto appuntano le loro critiche le parti appellanti, laddove affermano che la diagnosi di
Malattia di Hirschprung poteva essere solo “presunta”, in quanto non comprovata da esame istologico, mai eseguito, e pertanto, non utilizzabile quale diagnosi di dimissione dalla , come Controparte_12 invece avvenuto, con l'aggravante che, prima della dimissione, non fu prescritta né iniziata alcuna terapia (“Diagnosi di Dimissione: SUB OCCLUSIONE IN PAZIENTE CON
LO VEROSIMILE MALATTIA DI HIRSPRUNG”).
Nella loro prima relazione i ccttuu sottolineavano “l'erronea indicazione compiuta dai sanitari di Pineta
, che avevano avviato al NT di Napoli un soggetto da indirizzare invece presso una CP_12 struttura per adulti, determinando una perdita di tempo non irrilevante rispetto all'eziologia degli eventi.
La terapia del megacolon tossico consta di due fasi fondamentali: la prima è il trattamento medico- 8 farmacologico orientato al recupero del volume idrico, dell'equilibrio elettrolitico ed al tentativo di correzione dei vari indici di deficit dei diversi organi. In aggiunta a questo iter farmacologico trovano indicazione certa le manovre di decompressione intestinale. In seconda fase subentra la necessità di sottoporre il paziente al trattamento chirurgico anche ablativo (colectomia totale, con affondamento del retto ed ileostomia definitiva).
I ccttuu ponevano in risalto “l'assoluta inidoneità di aver trattenuto – si exposita vera sunt – in degenza domiciliare il minore , così come riferito dal padre. Persona_1
Tale condotta pare senz'altro ascrivibile al medico di base, che ritardò l'indicazione al ricovero ospedaliero (cfr. INTEGRAZIONE ANAMNESTICA: “… già aveva dolori addominali da due giorni prima.
Il medico curante dopo due giorni di riposo a letto mi consiglia di portarlo alla Pineta Grande”; cfr. conclusioni prima relazione: “I dati ricavati dall'attento studio degli atti conducono all'integrazione di un'iniziale sottovalutazione del caso, particolarmente attuata dal medico di base che ebbe a prescrivere – dopo circa 2 giorni di degenza domicilare – il ricovero presso la ”). Controparte_12
I ccttuu evidenziano, poi, la “problematicità” del dirottamento dalla al CA, Controparte_12
“ma con un passaggio intermedio inutile all'Ospedale pediatrico NT, con ulteriore perdita di tempo”.
Quanto al CA, la circostanza che il vi giunse senza passare dal PS, ma fu indirizzato al Per_1
Reparto di Radiologia e poi alla Divisione di Chirurgia d'Urgenza - dopo aver effettuato Pt_4
che evidenziava già la drammaticità del quadro clinico, e che avrebbe imposto l'immediata
[...] rimozione chirurgica del fecaloma, senza attardarsi nella terapia farmacologica di idratazione - mal si concilia con le conclusioni rassegnate dai ccttuu nella prima relazione, laddove essi escludevano profili di responsabilità dei medici di tale struttura, essenzialmente in ragione del dato temporale del brevissimo lasso di tempo di evoluzione della vicenda clinica.
Tutte le esposte incongruenze hanno correttamente indotto, in appello, ad un approfondimento peritale, all'esito del quale i medesimi cc.tt.uu. hanno chiarito, senza incertezze, che l'estrazione immediata del fecaloma sarebbe stata possibile e praticabile immediatamente, attraverso l'ampolla rettale (manuale e/o con l'aiuto di strumentazione idonea: pinze chirurgiche non traumatiche…), rappresentando “l'intervento terapeutico necessario da attuare con la massima priorità / urgenza”.
Tale procedura terapeutica, attuata tempestivamente in strutture assistenziali medico-chirurgiche per adulti, avrebbe – con probabilità molto alta – impedito il successivo veloce “decorso traumatico” che in poche ore si concluse con il decesso, intervenuto all'esito di un processo patologico che “è causa di 9 morte -ad elevata probabilità - se non si provvede, il più rapidamente possibile, alla rimozione dell'ostacolo meccanico costituito dalla massa fecale”.
Date queste premesse ermeneutiche del caso clinico, reputa la Corte che non possa non aderirsi alle conclusioni da ultimo rassegnate dai cc.tt.uu..
E' noto che “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n.
19372 del 2021; Cass. ordinanza n. 18308 del 2024).”
Nel caso di specie, l'opzione in favore delle conclusioni rassegnate dai periti nell'integrazione di consulenza tecnica espletata nel presente giudizio di gravame si impone in ragione del fatto che le nuove riflessioni dei periti integrano, senza contraddirle, quelle rese nel precedente grado di giudizio, portandole, piuttosto, a più intellegibili considerazioni finali.
A questo punto, anche in adesione alle conclusioni rassegnate in via subordinata dal CA, non ci si può esimere dall'effettuare una doverosa graduazione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, con qualche considerazione che investe anche l'ambito estraneo al recinto processuale.
Ed invero, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri, oppure se
- come nel caso di specie - ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13063 del 16/05/2025).
Resta fermo che, trattandosi di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria rileva esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra i coobbligati, mentre, rispetto al danneggiato, varrà il principio di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria di cui al primo comma dell'art. 2055 c.c., posto a maggior tutela della posizione del danneggiato stesso, nonché fondato sull'identità del titolo della responsabilità.
Ciò precisato, e tornando al caso di specie, si osserva quanto segue.
10 Per tutto quanto evidenziato dai periti, quantunque debba storicamente addebitarsi al medico curante una sottovalutazione dei sintomi - per aver indotto i familiari ad attendere due giorni prima di dare indicazione al ricovero ospedaliero - tale condotta non supera la soglia del contributo causale eziologicamente rilevante, atteso che un corretto approccio ospedaliero avrebbe consentito, senz'altro, di neutralizzare l'ingravescenza dei sintomi sottostimati dal medico di base, tenuto anche conto del fatto che costui non disponeva di dati strumentali, e valutata, altresì, l'obiettiva difficoltà diagnostica del caso, come evidenziata dal c.t.u.
Ciò posto, la quota più rilevante di responsabilità deve essere senz'altro attribuita alla CP_12
cui sono imputabili, come visto, plurimi profili di negligenza: sottovalutazione della gravità del
[...] caso, mancata somministrazione di terapia farmacologica idratante, censurabilità del dirottamento ad altra struttura, con il “passaggio intermedio inutile all'Ospedale pediatrico NT, con ulteriore perdita di tempo”.
Nessun ostacolo tecnico/giuridico impediva la sottoposizione del paziente ad intervento chirurgico di rimozione del fecaloma presso la , onde alla stessa va ascritta una preponderante Controparte_12 quota di responsabilità, che stimasi equo determinare nell'ordine del 70%.
Nel loro elaborato integrativo i periti hanno evidenziato il “comportamento omissivo” del personale sanitario della nella gestione assistenziale di , interrotta con Controparte_12 Persona_1
l'invito a trasferirsi presso l'Ospedale NT, poiché all'epoca dei fatti il ragazzo aveva già superato i 16 anni di età e ben poteva, secondo la legislazione vigente in materia sanitaria, ricevere assistenza e cura in una struttura ricettiva per adulti, vieppiù ove si consideri che giunse ivi in condizioni Per_1 già drammatiche.
Residua, in capo al CA, il 30% di responsabilità per intempestiva determinazione alla rimozione chirurgica, unica strada praticabile fin dall'accesso del paziente in ospedale, a fronte della gravità del quadro restituito dalla Parte_4
Va escluso un superiore contributo causale del CA rispetto alla determinazione dell'exitus, atteso che il giovane vi giunse già in condizioni di tale gravita che se, da un lato, imponevano l'intervento chirurgico immediato, dall'altro, non ne garantivano il buon esito con elevato grado di probabilità.
Circa il NT, occorre prendere atto della mancanza di elementi certi di giudizio relativamente ad eventuali colpe o responsabilità del personale sanitario, avuto riguardo al carattere puramente amministrativo del breve accesso del paziente a quella struttura pediatrica.
11 In definitiva, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, va senz'altro affermato che, ove sottoposto il paziente a tempestiva terapia combinata farmacologica e chirurgica, l'exitus non si sarebbe verificato.
Circa il quantum, va premesso che gli attori hanno agito per il risarcimento del danno patito iure proprio e di quello sofferto iure hereditatis (nella duplice componente di danno biologico e danno morale terminale).
Quanto al danno iure hereditatis si osserva quanto segue.
Come noto, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
Sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Cass. 23/10/2018 n. 26727).
In ogni caso, rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita;
e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento del "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene- vita) non detta specifiche prescrizioni sull'ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha 12 comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato (...)": così in motivazione Cass. 11/11/219, n. 28989.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il danneggiato può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico- legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente;
ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (Cass. 05/07/2019, n. 18056; Cass. Ord. n. 21508 del
06/10/2020).
Nel caso di specie, la sopravvivenza dopo le condotte omissive accertate non ha superato le 24 ore, e pertanto, alla stregua dei principi testé richiamati, non vi è spazio per il riconoscimento di alcun danno biologico temporale terminale.
Spetta, invece, il danno morale terminale, essendo il decesso intervenuto dopo oltre 11 ore di innegabili sofferenze, affrontate in condizione di coscienza.
La natura peculiare di tale tipologia di danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro, che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16592 del
20/06/2019).
Nel caso di specie, stimasi equo, a tale titolo, liquidare l'importo di euro 80.000,00, in ragione della giovanissima età della vittima, delle ore di peregrinazione da un ospedale all'altro, della sofferenza fisica che ha contraddistinto le ultime ore di vita del paziente.
Siffatta voce di danno, consolidatasi nel patrimonio della vittima, è trasmissibile agli eredi e da essi legittimamente reclamabile.
Circa il danno iure proprio, valgano le seguenti considerazioni.
Nulla spetta a titolo di danno biologico asseritamente patito iure proprio dagli eredi, avendo i ccttuu, che pure hanno proceduto a siffatto accertamento, escluso danni alla salute direttamente sofferti da costoro
13 (cfr. prima relazione di c.t.u. a firma dei Proff. e , ed in assenza di ulteriori Per_3 Per_4 allegazioni di segno contrario, utilmente valutabili a tal fine.
Sussiste, invece, il danno non patrimoniale da perdita del vincolo parentale.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 27658 del 2023), in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01
Sulla base delle superiori osservazioni, deve ritenersi provato per presunzioni ex art. 2727 c.c. il danno non patrimoniale lamentato dagli attori, rispettivamente padre e fratelli conviventi di Persona_1 per la perdita del rapporto parentale.
14 Per la relativa quantificazione deve farsi applicazione, quale criterio di calcolo, delle tabelle di , CP_8 pubblicate nel giugno del 2022, aggiornate al 2024, costituenti idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione
"a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Pertanto, in applicazione della tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio, con un valore punto di € 3.911,00, partendo da zero nel calcolo risarcitorio (fino a un massimo di 118 punti), e tenendo conto dell'importo legato ai punti, si ha che spettano al padre convivente 26 punti per l'età della vittima primaria (16 anni), 20 punti per l'età della Parte_1 vittima secondaria (47 anni), 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima primaria, 12 punti per il numero di familiari superstiti, 30 punti per la qualità/intensità della relazione (valore massimo, tenuto conto del fatto che la madre era deceduta qualche anno prima e che il padre era l'unica figura genitoriale superstite), per un totale di 104 punti, pari ad euro 406.744,00, ridotti ad euro 391.103,00, pari all'importo massimo consentito dalle tabelle.
Quanto ai fratelli, in applicazione della tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello, con un valore punto di € 1.698,20, si ha che spettano:
- a ciascuno dei fratelli conviventi e 20 punti per l'età della vittima primaria (16 anni), Pt_2 Pt_3
20 punti per l'età della vittima secondaria (8 e 14 anni), 20 punti per la convivenza, 12 punti per il numero di familiari superstiti, 30 punti per la qualità/intensità della relazione (valore massimo, per le ragioni di cui sopra), per un totale di 102 punti, pari a euro 173.196,00, ridotti a euro 169.831,00 ciascuno, pari all'importo massimo consentito dalle tabelle;
Sugli importi come sopra determinati non compete la rivalutazione monetaria, poiché il credito è liquidato all'attualità.
Vanno, invece, attribuiti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(5.1.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sugli importi liquidati, devalutati in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo, come indicata in parentesi, ed ogni anno rivalutati secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal
15 danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sulle somme complessivamente determinate decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
Nulla spetta, inoltre, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, in assenza di allegazione e prova in ordine alle spese asseritamente sostenute per i funerali, e nulla potendosi ipotizzare al momento del decesso in ordine alle future aspettative di guadagno del ragazzo e alla sua volontà di contribuzione al menage familiare.
Al pagamento degli importi come sopra determinati vanno, pertanto, condannate le parti appellate e in solido tra loro (operando, come detto, la graduazione delle Controparte_12 CP_17 colpe 70-30% solo nei rapporti interni tra coobbligati, ed in prospettiva dell'eventuale regresso), con esclusione del NT, e con il conseguente assorbimento della domanda di garanzia da quest'ultimo proposta nei confronti della compagnia assicurativa appellata.
Le spese di lite
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della pronuncia del primo giudice determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese (Cass.
30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss.
1/06/2016, n. 11423).
A tal fine occorre tener conto del fatto che, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023).
Ciò posto, per quanto concerne le parti vittoriose ( e , il valore della Parte_1 Pt_2 Pt_3 causa va individuato avendo riguardo all'importo massimo liquidato pro capite, e lo scaglione di valore di riferimento è, dunque, quello relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro
520.000.
16 Pertanto, rispetto alle parti indicate, le spese del doppio grado seguono la soccombenza solidale di e del CA, e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri fissati dal DM CP_12
55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite come sopra determinato, in misura conforme ai valori medi (avuto riguardo alla complessità istruttoria), con gli aumenti del 30% ex art. 4 co. 2 (30% x 2), con la successiva riduzione del 30% ex art. 4 co. 4 (non avendo la prestazione professionale resa comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto), e con l'attribuzione richiesta nelle conclusioni rassegnate sia in primo che in secondo grado.
La dichiarazione di anticipazione resa dai difensori ex art. 93 c.p.c., unitamente alla considerazione che gli appellanti hanno inteso nominare due difensori anziché uno, è ostativa alla fruizione del beneficio del Patrocino a spese dello Stato, rispetto al quale consta già in atti la loro ammissione in via anticipata ad opera del COA.
Va fatta, sul punto, applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il principio in base al quale l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, ha carattere generale, ed opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di contemperare l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione del diritto di difesa a tutti gli aventi diritto (Cass. n. 5639/2022;
33481/2022 ed altre).
La complessità istruttoria consente di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado tra le parti appellanti, l'Ospedale NT e la compagnia assicurativa da esso chiamata in causa.
Le spese delle espletate cc.tt.uu., come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate soccombenti come sopra indicate, in solido tra loro, con onere di restituzione a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e e, per l'effetto, condanna Parte_5 Parte_2 Parte_3
17 e Controparte_3 Controparte_18 in solido tra loro, al pagamento:
[...]
a) della complessiva somma di euro 80.000,00 in favore di e Parte_5 Parte_2
in qualità di eredi di e in proporzione delle rispettive quote Parte_3 Persona_1 ereditarie, a titolo di risarcimento del danno iure successionis;
b) della somma di euro 391.103,00 in favore di e della somma di euro Parte_1
169.831,00 ciascuno in favore di e a titolo di risarcimento del danno Parte_2 Parte_3 iure proprio;
c) oltre, su tutte le somme indicate sub a) e b), gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (05.01.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sugli importi devalutati fino alla data dell'accadimento lesivo, ed ogni anno rivalutati, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
- Rigetta l'appello nei confronti dell' Controparte_2
e dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti
[...] della già Controparte_5 Controparte_6
- Condanna Controparte_3 Controparte_1 di Napoli al pagamento, in solido, delle spese processuali sostenute dalle parti
[...] appellanti, che liquida, per il primo grado, in euro 450,00 per esborsi ed euro € 25.151,84 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 22.533,28 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione di quelle del primo grado in favore dell'avv. Andrea LO e di quelle del secondo grado in favore degli avv.ti Andrea LO e CO GA LO;
- compensa integralmente le spese reciprocamente sostenute nel doppio grado tra gli appellanti,
l' Controparte_2
la già
[...] Controparte_5 Controparte_6
- Pone definitivamente a carico di dell' Controparte_3 [...] di Napoli, in solido, le spese delle espletate cc.tt.uu., Controparte_1 come separatamente liquidate, con onere di restituzione a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Napoli, il 28.11.2025
18 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. CO NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5331/2019 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( , ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), tutti quali eredi del defunto Parte_3 C.F._3 Persona_1
( , rapp.ti e difesi dall'avv. Andrea LO ( ) e dall'avv. CodiceFiscale_4 C.F._5
CO GA LO ( ), domiciliatari in Napoli Via Emilio Scaglione 337 e C.F._6
(domicilio secondario) GL in Campania (NA) Via Vittorio Veneto 7 – Email_1
APPELLANTI
E
1 (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p. t., rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaella Di Nardo
( ), presso il cui studio in GL in Campania (NA) al Vico Bellone 2 è C.F._7 elett.te domiciliata - Email_2
APPELLATA
Controparte_2
(P.I. , in persona del Direttore Generale l.r. pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. Lorenzo Mazzeo ( ), e con quest'ultimo elettivamente domiciliata CodiceFiscale_8 presso il proprio studio in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7 - Email_3
APPELLATA
NONCHE'
soggetta alla Direzione ed al Coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., di Controparte_3 [...]
– (P.I. ed iscrizione registro imprese - , Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Steve Fucci ( ) e dall'avv. Giuseppe Stellato C.F._9
( ) - - e presso lo studio degli stessi elettivamente C.F._10 Email_4 domiciliata in S. Maria C.V., al C.so Garibaldi 8
APPELLATA
NONCHE'
), già denominata quale Controparte_5 P.IVA_5 Controparte_6 società incorporante di Controparte_7 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Controparte_9
Napoli, alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. Paolo Tortorano ( ), che C.F._11 la rappresenta e difende - Email_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9073/2019 del 15/10/2019 del Tribunale di Napoli, notificata in data 3.11.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
2 Con citazione del 10.4.2012, gli odierni appellanti, eredi del defunto , convennero in Persona_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' di Napoli, l' Controparte_10 Controparte_11
di Napoli e la di Castelvolturno, chiedendo accertarsi la
[...] Controparte_12 responsabilità delle strutture convenute “in solido e chi di essi” rispetto alla verificazione del decesso del proprio congiunto, e condannarsi per l'effetto le predette al risarcimento dei danni patiti iure proprio
e iure successionis per i fatti come di seguito riassunti nella pronuncia di prime cure.
“- Il sig. di professione operaio generico, a seguito di matrimonio con la sig.ra , Parte_1 Persona_2 deceduta il 3.1.2005, ha avuto tre figli: nato a [...] il [...], Persona_1 Parte_3 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; CP_13
- Nei primi giorni del mese di gennaio del 2008, che allora aveva sedici anni, accusava dolori e Persona_1 spossatezza, nonché senso di turgidità addominale.
- Esattamente, il giorno 4 del mese di gennaio 2008, il ragazzo riferiva al genitore che da qualche giorno non riusciva all'evacuazione dei bisogni corporali e che dalla sera prima lamentava una forte dolenzia all'addome e un senso di spossatezza;
- Il sig. preoccupato per lo stato del figlio e dei disagi che il ragazzo continuava a lamentare con Parte_1 maggiore frequenza e preoccupante acutezza, con la propria auto privata, si portava, presso l'Ospedale Civile Pineta
Grande di Castelvolturno (CE);
- giunsero in ospedale verso le ore 19.00, ma li vennero messi in attesa e gli veniva assegnato il “codice triade verde” corrispondente a “urgenza minore – il paziente riporta delle lesioni vitali ma vanno curate”.
- Alle ore 20.28 dello stesso giorno, cioè circa un'ora dopo l'arrivo al pronto soccorso, dagli esami effettuati si evinceva
“abnorme sovra distensione del colon che occupava tutto l'addome e che mostrava un contenuto disomogeneo fecaloide parzialmente gassoso. Emidiaframmi marcatamente risaliti”.
- La Tac eseguita alle ore 20.52 confermava e rilevava, fra l'altro, che gli organi ipocondriaci venivano dislocati e compressi.
- La fatale superficialità che ha indotto i sanitari a collocare il paziente nel codice verde, perseverava anche dopo la conoscenza obiettiva della gravità del quadro clinico, fino a suggerire la sciagurata decisione di dirottare il ragazzo ad altra struttura ospedaliera addirittura con un'ambulanza non medicalizzata;
- Il giovane arrivava, infatti, all'Ospedale NT di Napoli a bordo di un'ambulanza, Persona_1
BENCHÉ IL SANITARIO DEL PINETA GRANDE NON FOSSE RIUSCITO NEANCHE A
3 CONTATTARE LA PREDETTA STRUTTURA SANITARIA (COME RISULTA DALLA
DOCUMENTAZIONE), mentre i parenti lo seguivano con un'auto privata.
- Tale struttura ospedaliera, tuttavia, con comportamento analogo a quello del nosocomio Pineta Grande, decideva di far continuare al ragazzo la fatale via crucis.
- Neanche all'Ospedale NT, infatti, veniva effettuato alcun intervento nell'emergenza chirurgica adducendo, quale motivazione del rifiuto, l'età del ragazzo (di sedici anni), che fu giudicata di pertinenza “non pediatrica”.
- Veniva, quindi, trasferito all'Ospedale CA dove giungeva intorno alle ore 22.00, dove i sanitari ripetevano tutti gli esami che inevitabilmente ribadivano l'urgenza e la gravità della situazione che, degenerando, aveva ormai interessato anche gli organi interni.
- Il giovane veniva, quindi, ammesso nel reparto di Osservazione Chirurgica dove veniva applicata la terapia infusiva prescritta. Ed infatti, la situazione clinica alle ore 23.50 del 4.1.2008 si presentava come segue: “Addome globoso e teso.
Esplorazione rettale che evidenzia imponente fecaloma difficilmente frantumabile. Paziente con evidente disidratazione”.
Nonostante la riscontrata gravità non si interveniva con alcuna manovra decompressiva provvedendosi unicamente alla somministrazione di terapia per la disidratazione.
- Alle ore 1.00 del 5.1.2008, come risulta dalla documentazione clinica è confermato un quadro gravissimo di
“Leucocitosi, anemia, iperfibrinogenemia, insufficienza renale con grave iperpotassiemia, iposodiemia, ipocalciemia”; ragionevole conseguenza della somministrazione del presidio farmacologico somministrato che già in un quadro clinico dove si evidenzia una eccessiva presenza di potassio, si dimostra sbagliata e improvvida per la salute dello sfortunato paziente.
- Verso le ore 3.00 del 5.1.2008, il sig. si accorgeva che il figlio aveva divelto gli occhi e non rinveniva a Parte_1 nessun tipo di sollecitazione.
- Il genitore allertava i sanitari i quali solo in quel momento, ma ormai con ritardo clamoroso, si accorsero dello stato gravissimo del paziente e tentarono di adoperarsi per rimediare. I medesimi, pertanto, intervenivano e relazionavano come segue: “paziente in gravi condizioni generali, respira stentatamente”. Chiedevano, quindi, l'intervento del rianimatore.
- Alle ore 3.15, il rianimatore relazionava come segue: “Reparto di chirurgia d'urgenza, paz. in arresto respiratorio, privo di coscienza. Non percettibile pulsazione carotidea”.
- Il ragazzo veniva, quindi, trasferito in sala rianimazione ove veniva sedato, intubato e cateterizzato. Solo allora veniva consultato il chirurgo per valutare l'opportunità di un intervento.
4 - Alle ore 4.25, il paziente veniva trasferito in sala operatoria per una rivulsione anale (estrazione manuale del fecaloma per via anale). Alle ore 5.00, durante la procedura chirurgica si manifestava arresto cardiaco e si tentavano tutte le manovre per rianimare il giovane. Alle ore 5.45. un nuovo arresto cardiaco ed alle ore 6.15, veniva dichiarato il decesso.”
Radicatasi la lite, costituitesi le convenute, che resistevano alla domanda, chiamata in causa dal
, a fini di manleva, la che si costituiva ritualmente in Controparte_2 Controparte_14 lite resistendo anch'essa alla domanda), in virtù di polizza assicurativa con esso stipulata, la causa, istruita a mezzo c.t.u. medico – legale affidata al collegio composto dal Prof. Persona_3
(medico legale) e dal Prof. (specializzato in medicina interna geriatrica), veniva, Persona_4 all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, compensava le spese di lite e poneva quelle dell'espletata c.t.u. definitivamente a carico degli attori.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, sulla base delle conclusioni rassegnate dai periti, doveva escludersi la responsabilità delle strutture sanitarie che ebbero in cura il povero , poiché tutta Per_1 la dolorosa vicenda si era svolta in poco meno di 12 ore, mentre sarebbero state necessarie almeno
24/48 ore per approntare efficacemente il trattamento medico-farmacologico propedeutico a quello chirurgico.
“Per questa ragione, pur essendo stigmatizzabile il ritardo diagnostico-terapeutico imputabile (sicuramente) alla
[...]
e (eventualmente) al NT, questo non ebbe una rilevanza causale nel decesso del minore. Viceversa, CP_12 nulla è imputabile all' posto che i suoi sanitari somministrarono la terapia corretta.” (cfr. CP_10 sentenza)
Con atto di citazione innanzi a questa Corte, notificato il 30.11.2019, e Parte_1 Pt_2 hanno gravato d'appello la sentenza, deducendone l'erroneità per: Pt_3
- Erronea descrizione e valutazione dei fatti;
- Erroneo esame degli atti processuali;
- Erronei motivi della decisione;
- Erroneo diniego di accoglimento delle prove articolate.
Hanno chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, si sono costituite le parti appellate, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
5 L' ha chiesto, in via meramente gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, CP_10 dell'appello e di condanna solidale al risarcimento dei danni, di “accertare e dichiarare che l'
[...] non è responsabile in solido dell'integrale risarcimento dei danni”. CP_10
Con ordinanza del 5.10.2020, la Corte ha disposto chiarimenti, a cura dei periti nominati in primo grado, in ordine ai seguenti quesiti:
“alla luce delle risultanze istruttorie agli atti, sulla base della documentazione già acquisita, e tenuto conto delle osservazioni critiche di parte appellante, e soprattutto delle evidenze cliniche del paziente, precisino e chiariscano:
a) se l'estrazione immediata del fecaloma presente nell'intestino retto del giovane e già evidenziata dai Persona_1 sanitari della in seguito ai primi esami radiografici e strumentali ivi effettuati, sarebbe stata Controparte_12 possibile e praticabile immediatamente (attraverso ad esempio l'utilizzo di un clistere ovvero con una evacuazione forzata) senza attendere l'esito di alcun trattamento medico – farmacologico preventivo, già all'atto del primo ricovero in detta struttura ovvero quando il paziente fu trasferito presso l' e di seguito presso l Controparte_2 [...]
Controparte_15
b) se del caso, la sua tempestiva effettuazione avrebbe impedito il successivo e veloce decorso traumatico dello stato clinico del giovane paziente che ne provocò il decesso, ed in particolare, se avrebbe determinato e/o favorito (pur in presenza della patologia cronica intestinale di cui era portatore il giovane sin dalla nascita e del processo morboso in atto, magacolon tossico) la decompressione dell'intestino (già sottoposto per il tappo di feci non rimosso, ad un aumento abnorme delle pressioni intra –addominali da gas inespulsi), che concorse a determinare il successivo arresto cardiocircolatorio”.
In data 9.9.2021, il collegio peritale formato dai professori e ha depositato la Per_3 Per_4 propria relazione integrativa, nella quale, sulla base del nuovo esame degli atti nel contraddittorio con i consulenti delle parti, è pervenuto ad un giudizio di responsabilità della e Controparte_12 dell'Ospedale CA sulla base delle seguenti considerazioni:
- la frantumazione - estrazione attraverso ampolla rettale del fecaloma, causa essenziale della gravissima condizione clinica, rappresentava l'intervento terapeutico necessario da attuare con la massima priorità ed urgenza;
- se attuata tempestivamente in strutture assistenziali medico-chirurgiche per adulti, essa avrebbe
– con probabilità molto alta – impedito il successivo veloce “decorso traumatico” esitato nel decesso;
- la “sindrome compartimentale addominale” dovuta a severa difficoltà di evacuazione fecale, con conseguente marcata distensione del colon, progressivo aumento della pressione nella cavità
6 addominale e compressione / dislocazione di organi e vasi sanguigni, è causa di morte - ad elevata probabilità - se non si provvede, il più rapidamente possibile, alla rimozione dell'ostacolo meccanico costituito dalla massa fecale.
Quanto al , i periti hanno escluso, sulla base degli atti esaminati, elementi Controparte_16 certi di giudizio in ordine ad eventuali colpe / responsabilità di tale ospedale pediatrico rispetto all'evento morte di . Persona_1
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio della “ragione più liquida” - che rende irrilevante l'esame degli altri motivi,
i quali, in nessun caso, potrebbero fondare un diverso esito del gravame - va dato atto della fondatezza del motivo di gravame incentrato sull'erronea valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha aderito alle conclusioni rassegnate dal collegio peritale, le cui criticità sono state evidenziate in sede di controdeduzioni e reiterate nell'atto di gravame, con argomentazioni che hanno indotto la Corte a disporre l'approfondimento istruttorio di cui si è detto.
Invero, già nel corso del primo accertamento peritale, gli ausiliari del giudice avevano avuto modo di osservare che la TC addome pelvi, praticata nelle poche ore di permanenza alla , Controparte_12 aveva evidenziato un quadro di seria compromissione dei parametri vitali.
7 Tra le ore 21:20 (Uscita dalla ) e l'ingresso definitivamente avvenuto in Chirurgia Controparte_12
d'urgenza del CA alle ore 23:50 del giorno 04/01/08, nel “Timing” clinico–assistenziale di
, si era concretizzata una perdita secca di circa 2,30 ore, consumate per un inutile Persona_1 accesso all'U.O. P.S. ed Accettazione del di Napoli. Persona_5
giunse all'A.O.R.N. “ “SENZA PROPOSTA DI RICOVERO” e Persona_1 CP_1
NON PER TRASFERIMENTO”.
All'accoglienza in Reparto venne prescritta terapia farmacologica, optandosi per un trattamento reidratante piuttosto che per l'immediata soluzione chirurgica dell'occlusione intestinale, benché i risultati degli esami di laboratorio praticati al CA avessero confermato, ed, anzi, accentuato le notevoli alterazioni patologiche rilevate durante la degenza presso la , essendosi Controparte_12 evidenziate “ulteriori alterazioni, anch'esse molto importanti” (cfr. relazione pag. 18).
Quando, alle ore 3.15 del 5/01/08, il paziente si presentava “in gravi condizioni generali” (“in arresto respiratorio e privo di coscienza”), e si decideva di intervenire chirurgicamente, i parametri vitali erano ormai compromessi, tanto che, durante le procedure chirurgiche, il giovane veniva colpito da
“improvviso arresto cardiaco”, e vane risultavano le manovre di rianimazione cardio-polmonare protrattesi per circa 30 minuti, che non impedivano il decesso, constatato alle ore 6.15.
Nella loro prima relazione i CCTTUU hanno individuato come causa del processo morboso un fenomeno di “Megacolon tossico”, precisando che non era possibile “stabilire con assoluta certezza se tale devastante quadro” fosse stato la complicanza di un preesistente Megacolon congenito aganglionare (Malattia di Hirschprung) o di un preesistente megacolon acquisito idiopatico (non essendovi agli atti la conferma istologica necessaria per tale diagnosi differenziale).
Su tale ultimo aspetto appuntano le loro critiche le parti appellanti, laddove affermano che la diagnosi di
Malattia di Hirschprung poteva essere solo “presunta”, in quanto non comprovata da esame istologico, mai eseguito, e pertanto, non utilizzabile quale diagnosi di dimissione dalla , come Controparte_12 invece avvenuto, con l'aggravante che, prima della dimissione, non fu prescritta né iniziata alcuna terapia (“Diagnosi di Dimissione: SUB OCCLUSIONE IN PAZIENTE CON
LO VEROSIMILE MALATTIA DI HIRSPRUNG”).
Nella loro prima relazione i ccttuu sottolineavano “l'erronea indicazione compiuta dai sanitari di Pineta
, che avevano avviato al NT di Napoli un soggetto da indirizzare invece presso una CP_12 struttura per adulti, determinando una perdita di tempo non irrilevante rispetto all'eziologia degli eventi.
La terapia del megacolon tossico consta di due fasi fondamentali: la prima è il trattamento medico- 8 farmacologico orientato al recupero del volume idrico, dell'equilibrio elettrolitico ed al tentativo di correzione dei vari indici di deficit dei diversi organi. In aggiunta a questo iter farmacologico trovano indicazione certa le manovre di decompressione intestinale. In seconda fase subentra la necessità di sottoporre il paziente al trattamento chirurgico anche ablativo (colectomia totale, con affondamento del retto ed ileostomia definitiva).
I ccttuu ponevano in risalto “l'assoluta inidoneità di aver trattenuto – si exposita vera sunt – in degenza domiciliare il minore , così come riferito dal padre. Persona_1
Tale condotta pare senz'altro ascrivibile al medico di base, che ritardò l'indicazione al ricovero ospedaliero (cfr. INTEGRAZIONE ANAMNESTICA: “… già aveva dolori addominali da due giorni prima.
Il medico curante dopo due giorni di riposo a letto mi consiglia di portarlo alla Pineta Grande”; cfr. conclusioni prima relazione: “I dati ricavati dall'attento studio degli atti conducono all'integrazione di un'iniziale sottovalutazione del caso, particolarmente attuata dal medico di base che ebbe a prescrivere – dopo circa 2 giorni di degenza domicilare – il ricovero presso la ”). Controparte_12
I ccttuu evidenziano, poi, la “problematicità” del dirottamento dalla al CA, Controparte_12
“ma con un passaggio intermedio inutile all'Ospedale pediatrico NT, con ulteriore perdita di tempo”.
Quanto al CA, la circostanza che il vi giunse senza passare dal PS, ma fu indirizzato al Per_1
Reparto di Radiologia e poi alla Divisione di Chirurgia d'Urgenza - dopo aver effettuato Pt_4
che evidenziava già la drammaticità del quadro clinico, e che avrebbe imposto l'immediata
[...] rimozione chirurgica del fecaloma, senza attardarsi nella terapia farmacologica di idratazione - mal si concilia con le conclusioni rassegnate dai ccttuu nella prima relazione, laddove essi escludevano profili di responsabilità dei medici di tale struttura, essenzialmente in ragione del dato temporale del brevissimo lasso di tempo di evoluzione della vicenda clinica.
Tutte le esposte incongruenze hanno correttamente indotto, in appello, ad un approfondimento peritale, all'esito del quale i medesimi cc.tt.uu. hanno chiarito, senza incertezze, che l'estrazione immediata del fecaloma sarebbe stata possibile e praticabile immediatamente, attraverso l'ampolla rettale (manuale e/o con l'aiuto di strumentazione idonea: pinze chirurgiche non traumatiche…), rappresentando “l'intervento terapeutico necessario da attuare con la massima priorità / urgenza”.
Tale procedura terapeutica, attuata tempestivamente in strutture assistenziali medico-chirurgiche per adulti, avrebbe – con probabilità molto alta – impedito il successivo veloce “decorso traumatico” che in poche ore si concluse con il decesso, intervenuto all'esito di un processo patologico che “è causa di 9 morte -ad elevata probabilità - se non si provvede, il più rapidamente possibile, alla rimozione dell'ostacolo meccanico costituito dalla massa fecale”.
Date queste premesse ermeneutiche del caso clinico, reputa la Corte che non possa non aderirsi alle conclusioni da ultimo rassegnate dai cc.tt.uu..
E' noto che “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n.
19372 del 2021; Cass. ordinanza n. 18308 del 2024).”
Nel caso di specie, l'opzione in favore delle conclusioni rassegnate dai periti nell'integrazione di consulenza tecnica espletata nel presente giudizio di gravame si impone in ragione del fatto che le nuove riflessioni dei periti integrano, senza contraddirle, quelle rese nel precedente grado di giudizio, portandole, piuttosto, a più intellegibili considerazioni finali.
A questo punto, anche in adesione alle conclusioni rassegnate in via subordinata dal CA, non ci si può esimere dall'effettuare una doverosa graduazione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, con qualche considerazione che investe anche l'ambito estraneo al recinto processuale.
Ed invero, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri, oppure se
- come nel caso di specie - ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13063 del 16/05/2025).
Resta fermo che, trattandosi di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria rileva esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra i coobbligati, mentre, rispetto al danneggiato, varrà il principio di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria di cui al primo comma dell'art. 2055 c.c., posto a maggior tutela della posizione del danneggiato stesso, nonché fondato sull'identità del titolo della responsabilità.
Ciò precisato, e tornando al caso di specie, si osserva quanto segue.
10 Per tutto quanto evidenziato dai periti, quantunque debba storicamente addebitarsi al medico curante una sottovalutazione dei sintomi - per aver indotto i familiari ad attendere due giorni prima di dare indicazione al ricovero ospedaliero - tale condotta non supera la soglia del contributo causale eziologicamente rilevante, atteso che un corretto approccio ospedaliero avrebbe consentito, senz'altro, di neutralizzare l'ingravescenza dei sintomi sottostimati dal medico di base, tenuto anche conto del fatto che costui non disponeva di dati strumentali, e valutata, altresì, l'obiettiva difficoltà diagnostica del caso, come evidenziata dal c.t.u.
Ciò posto, la quota più rilevante di responsabilità deve essere senz'altro attribuita alla CP_12
cui sono imputabili, come visto, plurimi profili di negligenza: sottovalutazione della gravità del
[...] caso, mancata somministrazione di terapia farmacologica idratante, censurabilità del dirottamento ad altra struttura, con il “passaggio intermedio inutile all'Ospedale pediatrico NT, con ulteriore perdita di tempo”.
Nessun ostacolo tecnico/giuridico impediva la sottoposizione del paziente ad intervento chirurgico di rimozione del fecaloma presso la , onde alla stessa va ascritta una preponderante Controparte_12 quota di responsabilità, che stimasi equo determinare nell'ordine del 70%.
Nel loro elaborato integrativo i periti hanno evidenziato il “comportamento omissivo” del personale sanitario della nella gestione assistenziale di , interrotta con Controparte_12 Persona_1
l'invito a trasferirsi presso l'Ospedale NT, poiché all'epoca dei fatti il ragazzo aveva già superato i 16 anni di età e ben poteva, secondo la legislazione vigente in materia sanitaria, ricevere assistenza e cura in una struttura ricettiva per adulti, vieppiù ove si consideri che giunse ivi in condizioni Per_1 già drammatiche.
Residua, in capo al CA, il 30% di responsabilità per intempestiva determinazione alla rimozione chirurgica, unica strada praticabile fin dall'accesso del paziente in ospedale, a fronte della gravità del quadro restituito dalla Parte_4
Va escluso un superiore contributo causale del CA rispetto alla determinazione dell'exitus, atteso che il giovane vi giunse già in condizioni di tale gravita che se, da un lato, imponevano l'intervento chirurgico immediato, dall'altro, non ne garantivano il buon esito con elevato grado di probabilità.
Circa il NT, occorre prendere atto della mancanza di elementi certi di giudizio relativamente ad eventuali colpe o responsabilità del personale sanitario, avuto riguardo al carattere puramente amministrativo del breve accesso del paziente a quella struttura pediatrica.
11 In definitiva, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, va senz'altro affermato che, ove sottoposto il paziente a tempestiva terapia combinata farmacologica e chirurgica, l'exitus non si sarebbe verificato.
Circa il quantum, va premesso che gli attori hanno agito per il risarcimento del danno patito iure proprio e di quello sofferto iure hereditatis (nella duplice componente di danno biologico e danno morale terminale).
Quanto al danno iure hereditatis si osserva quanto segue.
Come noto, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
Sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Cass. 23/10/2018 n. 26727).
In ogni caso, rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita;
e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento del "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene- vita) non detta specifiche prescrizioni sull'ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha 12 comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato (...)": così in motivazione Cass. 11/11/219, n. 28989.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il danneggiato può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico- legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente;
ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (Cass. 05/07/2019, n. 18056; Cass. Ord. n. 21508 del
06/10/2020).
Nel caso di specie, la sopravvivenza dopo le condotte omissive accertate non ha superato le 24 ore, e pertanto, alla stregua dei principi testé richiamati, non vi è spazio per il riconoscimento di alcun danno biologico temporale terminale.
Spetta, invece, il danno morale terminale, essendo il decesso intervenuto dopo oltre 11 ore di innegabili sofferenze, affrontate in condizione di coscienza.
La natura peculiare di tale tipologia di danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro, che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16592 del
20/06/2019).
Nel caso di specie, stimasi equo, a tale titolo, liquidare l'importo di euro 80.000,00, in ragione della giovanissima età della vittima, delle ore di peregrinazione da un ospedale all'altro, della sofferenza fisica che ha contraddistinto le ultime ore di vita del paziente.
Siffatta voce di danno, consolidatasi nel patrimonio della vittima, è trasmissibile agli eredi e da essi legittimamente reclamabile.
Circa il danno iure proprio, valgano le seguenti considerazioni.
Nulla spetta a titolo di danno biologico asseritamente patito iure proprio dagli eredi, avendo i ccttuu, che pure hanno proceduto a siffatto accertamento, escluso danni alla salute direttamente sofferti da costoro
13 (cfr. prima relazione di c.t.u. a firma dei Proff. e , ed in assenza di ulteriori Per_3 Per_4 allegazioni di segno contrario, utilmente valutabili a tal fine.
Sussiste, invece, il danno non patrimoniale da perdita del vincolo parentale.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 27658 del 2023), in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01
Sulla base delle superiori osservazioni, deve ritenersi provato per presunzioni ex art. 2727 c.c. il danno non patrimoniale lamentato dagli attori, rispettivamente padre e fratelli conviventi di Persona_1 per la perdita del rapporto parentale.
14 Per la relativa quantificazione deve farsi applicazione, quale criterio di calcolo, delle tabelle di , CP_8 pubblicate nel giugno del 2022, aggiornate al 2024, costituenti idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione
"a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Pertanto, in applicazione della tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio, con un valore punto di € 3.911,00, partendo da zero nel calcolo risarcitorio (fino a un massimo di 118 punti), e tenendo conto dell'importo legato ai punti, si ha che spettano al padre convivente 26 punti per l'età della vittima primaria (16 anni), 20 punti per l'età della Parte_1 vittima secondaria (47 anni), 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima primaria, 12 punti per il numero di familiari superstiti, 30 punti per la qualità/intensità della relazione (valore massimo, tenuto conto del fatto che la madre era deceduta qualche anno prima e che il padre era l'unica figura genitoriale superstite), per un totale di 104 punti, pari ad euro 406.744,00, ridotti ad euro 391.103,00, pari all'importo massimo consentito dalle tabelle.
Quanto ai fratelli, in applicazione della tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello, con un valore punto di € 1.698,20, si ha che spettano:
- a ciascuno dei fratelli conviventi e 20 punti per l'età della vittima primaria (16 anni), Pt_2 Pt_3
20 punti per l'età della vittima secondaria (8 e 14 anni), 20 punti per la convivenza, 12 punti per il numero di familiari superstiti, 30 punti per la qualità/intensità della relazione (valore massimo, per le ragioni di cui sopra), per un totale di 102 punti, pari a euro 173.196,00, ridotti a euro 169.831,00 ciascuno, pari all'importo massimo consentito dalle tabelle;
Sugli importi come sopra determinati non compete la rivalutazione monetaria, poiché il credito è liquidato all'attualità.
Vanno, invece, attribuiti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(5.1.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sugli importi liquidati, devalutati in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo, come indicata in parentesi, ed ogni anno rivalutati secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal
15 danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sulle somme complessivamente determinate decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
Nulla spetta, inoltre, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, in assenza di allegazione e prova in ordine alle spese asseritamente sostenute per i funerali, e nulla potendosi ipotizzare al momento del decesso in ordine alle future aspettative di guadagno del ragazzo e alla sua volontà di contribuzione al menage familiare.
Al pagamento degli importi come sopra determinati vanno, pertanto, condannate le parti appellate e in solido tra loro (operando, come detto, la graduazione delle Controparte_12 CP_17 colpe 70-30% solo nei rapporti interni tra coobbligati, ed in prospettiva dell'eventuale regresso), con esclusione del NT, e con il conseguente assorbimento della domanda di garanzia da quest'ultimo proposta nei confronti della compagnia assicurativa appellata.
Le spese di lite
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della pronuncia del primo giudice determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese (Cass.
30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss.
1/06/2016, n. 11423).
A tal fine occorre tener conto del fatto che, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023).
Ciò posto, per quanto concerne le parti vittoriose ( e , il valore della Parte_1 Pt_2 Pt_3 causa va individuato avendo riguardo all'importo massimo liquidato pro capite, e lo scaglione di valore di riferimento è, dunque, quello relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro
520.000.
16 Pertanto, rispetto alle parti indicate, le spese del doppio grado seguono la soccombenza solidale di e del CA, e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri fissati dal DM CP_12
55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite come sopra determinato, in misura conforme ai valori medi (avuto riguardo alla complessità istruttoria), con gli aumenti del 30% ex art. 4 co. 2 (30% x 2), con la successiva riduzione del 30% ex art. 4 co. 4 (non avendo la prestazione professionale resa comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto), e con l'attribuzione richiesta nelle conclusioni rassegnate sia in primo che in secondo grado.
La dichiarazione di anticipazione resa dai difensori ex art. 93 c.p.c., unitamente alla considerazione che gli appellanti hanno inteso nominare due difensori anziché uno, è ostativa alla fruizione del beneficio del Patrocino a spese dello Stato, rispetto al quale consta già in atti la loro ammissione in via anticipata ad opera del COA.
Va fatta, sul punto, applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il principio in base al quale l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, ha carattere generale, ed opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di contemperare l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione del diritto di difesa a tutti gli aventi diritto (Cass. n. 5639/2022;
33481/2022 ed altre).
La complessità istruttoria consente di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado tra le parti appellanti, l'Ospedale NT e la compagnia assicurativa da esso chiamata in causa.
Le spese delle espletate cc.tt.uu., come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate soccombenti come sopra indicate, in solido tra loro, con onere di restituzione a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e e, per l'effetto, condanna Parte_5 Parte_2 Parte_3
17 e Controparte_3 Controparte_18 in solido tra loro, al pagamento:
[...]
a) della complessiva somma di euro 80.000,00 in favore di e Parte_5 Parte_2
in qualità di eredi di e in proporzione delle rispettive quote Parte_3 Persona_1 ereditarie, a titolo di risarcimento del danno iure successionis;
b) della somma di euro 391.103,00 in favore di e della somma di euro Parte_1
169.831,00 ciascuno in favore di e a titolo di risarcimento del danno Parte_2 Parte_3 iure proprio;
c) oltre, su tutte le somme indicate sub a) e b), gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (05.01.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sugli importi devalutati fino alla data dell'accadimento lesivo, ed ogni anno rivalutati, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
- Rigetta l'appello nei confronti dell' Controparte_2
e dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti
[...] della già Controparte_5 Controparte_6
- Condanna Controparte_3 Controparte_1 di Napoli al pagamento, in solido, delle spese processuali sostenute dalle parti
[...] appellanti, che liquida, per il primo grado, in euro 450,00 per esborsi ed euro € 25.151,84 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 22.533,28 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione di quelle del primo grado in favore dell'avv. Andrea LO e di quelle del secondo grado in favore degli avv.ti Andrea LO e CO GA LO;
- compensa integralmente le spese reciprocamente sostenute nel doppio grado tra gli appellanti,
l' Controparte_2
la già
[...] Controparte_5 Controparte_6
- Pone definitivamente a carico di dell' Controparte_3 [...] di Napoli, in solido, le spese delle espletate cc.tt.uu., Controparte_1 come separatamente liquidate, con onere di restituzione a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Napoli, il 28.11.2025
18 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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