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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.5395/2021 Ruolo generale civile, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 881/2021 emessa dal Tribunale di Avellino in data
20/12/2021.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
, (C.F ) Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in Pollena Trocchia (NA) alla via
Salvatore Fusco, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Carducci n.61 presso lo studio dell'avv.
Augusto Chiosi (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Antonio Ventrone (C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto C.F._3 di appello
APPELLANTI
E
, (C.F ) Controparte_1 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate, parte appellante concludeva riportandosi ai propri atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2010 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva che
-con atto di compravendita del 10/04/2009, rogato dal notaio , aveva Per_1 acquistato un appartamento al secondo piano del corpo B del complesso edilizio in via di realizzazione in Grottolella in Via Pozzo del Sale n 28, della consistenza di 6 vani catastali, un locale deposito al terzo piano della consistenza di mq. 92
e due box garages pertinenziali della consistenza rispettivamente di mq. 16 e di mq. 20 ed ancora in via di ultimazione per il corrispettivo di E. 155.000,00, oltre
IVA;
- la società venditrice, a fronte dell'indicato corrispettivo, aveva assunto altresì
l'obbligo di realizzare, tra il corpo B del complesso edilizio e la striscia di terreno di accesso alla via pubblica, un posto auto da trasferire agli attori, dopo l'accatastamento, quale ulteriore pertinenza dell'appartamento compravenduto;
- nell'atto di compravendita la società acquirente dichiarava che il complesso edilizio era stato ultimato nel 2008, tuttavia essa attrice verificava che le unità immobiliari acquistate si presentavano inutilizzabili e inagibili, in quanto prive di
1) allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, 2) certificato di agibilità, 3) autorizzazione igienico sanitaria, 4) collaudo dell'impianto gas, 5) impianto di ascensore funzionante e collaudato;
- le opere di completamento e rifinitura delle parti comuni condominiali (spazi esterni, cancelli, recinzioni, androni, scala e vano scala) erano state effettuate con materiali di pregio inferiore a quello individuato e non erano state ancora ultimate;
- il posto auto scoperto non veniva realizzato, accatastato, trasferito;
- con note racc.te del 16-29.06.2009, diffidavano invano la a Parte_1 provvedere;
- a mezzo di successiva visura ipotecaria emergeva che tutte le unità immobiliari realizzate dalla società convenuta erano gravate da iscrizione ipotecaria legale del 31.11.2009 in favore di Equitalia S.p.A..
Tanto premesso, chiedeva in via principale, previa declaratoria ed accertamento dell'esistenza dei vizi degli immobili compravenduti, tali da rendere i beni inidonei all'uso e ridurne in modo apprezzabile il valore, la riduzione del prezzo corrisposto alla società convenuta con condanna della D.P.Costruzioni all'esecuzione delle opere, degli adempimenti e delle attività necessarie ai fini dell'integrale eliminazione dei vizi e delle difformità degli immobili de quo e al versamento in favore degli attori della somma che risulterà essere stata indebitamente corrisposta a titolo di prezzo, oltre interessi legali, nonché all'integrale risarcimento dei danni da loro subiti in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare le unità immobiliari acquistate, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dal 10.04.2009.
In via gradata chiedeva pronunziare la risoluzione del contratto di compravendita con condanna della convenuta all'integrale restituzione del prezzo corrisposto da essi attori, comprensivo di IVA, oltre interessi legali e di mora, nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo in conseguenza della immobilizzazione del capitale, dei costi sostenuti per l'acquisto, per l'inutilizzabilità delle unità compravendute, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si costituiva la convenuta, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle domande di riduzione del prezzo ed eliminazione dei vizi in quanto richieste contemporaneamente e non in via alternativa;
nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, sostenendo che l'immobile oggetto di compravendita non presentava difformità o vizi e che era pienamente conforme ai patti e idoneo all'uso e che comunque aveva un valore superiore al prezzo pagato dall'attrice.
Deduceva inoltre di aver richiesto il rilascio del certificato di agibilità e che erano state predisposte le opere necessarie all'allacciamento del bene alla rete del gestore elettrico ed era stato realizzato il posto auto esterno, precisando che era altresì in corso la pratica di accatastamento.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 881/2021, così statuiva: “a) accoglie la domanda di riduzione del prezzo e per l'effetto, condanna la Parte_1
in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento in favore degli attori della
[...] somma di € 61.368,00; b) accoglie la domanda di risarcimento del danno e condanna la in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 in favore di parte attrice, della somma di € 45.153,6 oltre interessi e rivalutazione;
c) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 900,00 per spese, € 13.000,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali;
d) pone le spese di TU, separatamente liquidate, definitivamente a carico della convenuta”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 20.12.2021 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello sulla
[...] base dei seguenti motivi, così rubricati :1) la impugnata sentenza va censurata e riformata per violazione e falsa applicazione di legge, nonché per difetto e contraddittorietà della motivazione;
2) la impugnata sentenza merita di essere riformata e censurata per la violazione del principio della domanda e della
“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, nonchè per difetto e contraddittorietà della motivazione;
3) la impugnata sentenza va censurata nella parte in cui non tiene conto della fondatezza della difese e delle eccezioni proposte dalla società convenuta in primo grado (errores in procedendo o in iudicando); 4) la impugnata sentenza va censurata nella parte in cui liquida e quantifica le spese di procedura in presenza della abrogazione delle tariffe e in assenza di richiamo della normativa applicata ratione temporis, nonché nella parte in cui non determina gli importi liquidati al c.t.u. e posti a carico della parte appellante” Chiedeva dunque “ a) dichiarare viziata, in fatto e in diritto, la impugnata sentenza con la quale il giudice riteneva fondata la domanda giudiziale, per veder di conseguenza, previa sua riforma totale, accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree proposte (cumulativamente) davanti al Tribunale di
Avellino e pertanto, in accoglimento delle conclusioni già spiegate nelle comparsa di costituzione e risposta di primo grado, nonché come avanzate nel corso del giudizio di primo grado, dichiarare l'inammissibilità delle stesse in conformità alla sentenza n. 17138/2010 della Cassazione Civile e la carenza ovvero il difetto di legittimazione attiva dell'appellata per le parti comuni del proprio immobile, rigettando tutte le domande proposte dall'appellata (attrice in primo grado) siccome improcedibili, inammissibili, infondate e non provate, ed emettendo ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso nell'interesse degli odierni appellanti (convenuti in primo grado), non essendo configurabile nel caso in esame “alcuna responsabilità”, perché non risulta provata “la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione” e secondo tali parametri si chiede la riforma dell'impugnata sentenza da parte della adita Corte, anche in riferimento ai rilievi della relazione di TU superati da interventi successivi e in ordine ai quali si chiede il rinnovo della TU nel presente grado di giudizio. Ritenendosi per riprodotte tutte le richieste e conclusioni del giudizio di primo grado e nei motivi del presente gravame di cui si chiede l'accoglimento ai fini della riforma dell'impugnata sentenza n. 881/21 del Tribunale di Avellino. Vittoria di spese, anche generali, e competenze di procedura oltre I.V.A e C.P.A come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
b) in via subordinata, previa sospensiva, riformare anche parzialmente la gravata sentenza, con ogni ulteriore provvedimento di legge e di ragione”. Inoltre, l'appellante chiede “la sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, giacché il fumus e il periculum sono comprovati dai motivi di cui al presente atto di appello”.
Non si costituiva la convenuta, benché regolarmente citata, restando, pertanto contumace. Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Il giudice di primo grado, rilevato che alla stregua della documentazione prodotta e delle indagini tecniche svolte dal C.T.U. ricorreva la prova dei Persona_2 fatti dedotti dall'attrice (vizi e difformità dell'immobile acquistato), accoglieva la domanda di riduzione del prezzo versato per l'acquisto del bene in considerazione del minor valore dello stesso così calcolato dal TU : “riduzione del 10% dovuta alla mancanza del certificato di agibilità, riduzione del 3% per il mancato funzionamento dell'ascensore, riduzione del 5% del valore dell'immobile per la mancanza delle opere di rifinitura comuni e condominiali e che le spese per il rilascio del certificato di agibilità ammontavano in totale ad € 8.559,35, oltre ad euro 1.800,00 per collaudo dell'ascensore ed € 4.138,25 per le rifiniture delle parti comuni, in relazione alle quote di competenza dell'attrice”, nonché “costo di rifacimento delle impermeabilizzazione dei due terrazzini e dei relativi scarichi per un totale di E.3.000”. Riteneva inoltre il giudice di primo grado che “a decurtazione del prezzo vanno aggiunti i costi da sostenere per ottenere le certificazioni delle quali il ctu ha attestato la mancanza, pari ad euro 13.368,6
(derivante dalle somme quantificate dal ctu nella seconda perizia), con detrazione dei costi per ottenere l'allacciamento alla rete elettrica che parte attrice dà atto essere intervenuta nel corso del giudizio, se pur dopo 8 anni” nonché “il risarcimento della somma necessaria alla rimozione delle infiltrazioni nel box garage, come riscontrato dal ctu pari ad euro 3.000,00”.
Condannava quindi la convenuta a titolo di riduzione del prezzo di acquisto al pagamento in favore dell'attrice della somma di E.61.368,00.
Accoglieva inoltre la domanda di risarcimento del danno per l'inutilizzabilità del bene, conseguente alla presenza dei vizi, che secondo gli accertamenti TU
“rendono il bene dotato di un minor valore locativo per l'assenza di allacciamento alla energia elettrica” sicchè “il valore locativo di euro 752,56 mensili va pertanto diminuito del 75% fino all'allacciamento della energia elettrica con una perdita di euro, a decorrere dalla messa in mora del 17/06/2010 fino al febbraio 2017 per
80 mesi * 564,42= € 45.153,6.”
Riteneva infine che “l'accoglimento della domanda principale, comporta
l'assorbimento della domanda subordinata di risoluzione.”.
Contesta tale decisione l'appellante proponendo quattro motivi di appello.
I motivi proposti mancano di specificità e aderenza alla sentenza impugnata, di cui non è colto l'iter argomentativo. L'appellante sovente cade in contraddizioni interne e non consente alla Corte adita di individuare le violazioni di legge e/o gli errori nella ricostruzione fattuale del primo giudice.
In proposito al fine di valutare l'ammissibilità dell'appello, giova ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - integra una condizione essenziale dell'atto di impugnazione, posto che la relativa funzione - non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio - è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall'appellante, le questioni di cui questi lamenta la erronea definizione.
La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è sufficiente, quindi, che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare,
a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado ( Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021, n.21401). L'atto di appello deve, in pratica, "dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Nel caso di specie, le argomentazioni solo apparenti di parte appellante non sono, invece, correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che si poggia su presupposti ben diversi da quelli messi in luce nell'atto di appello.
Con il primo motivo, rubricato “la impugnata sentenza va censurata e riformata per violazione e falsa applicazione di legge, nonché per difetto e contraddittorietà della motivazione, l'appellante contesta l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo per la incompatibilità con l'azione di risoluzione pure essa proposta dall'attrice.
Specificamente afferma l'appellante: “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ha natura irrevocabile la scelta dell'azione di risoluzione, proposta dal compratore in via principale rispetto alla domanda di riduzione del prezzo, tenuto conto che - in considerazione del riferimento ai vizi di cui all'art. 1490 contenuto nell'art. 1492 c.c. - identici sono i presupposti per l'accoglimento delle due azioni.
Ne consegue che, disattesa la domanda di risoluzione per l'inesistenza dei vizi di cui all'art.1490 c.c., non è accoglibile la domanda di riduzione del prezzo basata sugli stessi vizi, formulata dal compratore in via subordinata (cfr. Cass. II, sent.
1434 del 27-1-2004). Ebbene il Giudice di primo grado, pur dando atto che
“… In applicazione dei suesposti principi le suindicate domande vanno accolte
… in via alternativa”,… senza nulla riferire in ordine alla richiesta risoluzione - ha arbitrariamente e illogicamente ritenute procedibili le domande cumulativamente proposte dalla in violazione degli articoli 1492 e 1494 c.c., Parte_3 contestualmente incorrendo anche nel vizio di motivazione” (cfr.pagg.
5-6 atto di appello)
Osserva la Corte che le argomentazioni solo apparenti ed alquanto confuse di parte appellante non sono, invece, correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che si poggia su presupposti ben diversi da quelli messi in luce nell'atto di appello e su argomentazioni non intaccate dall'appellante.
L'appellante sembra riferirsi ad una statuizione del primo giudice in cui la
“domanda di risoluzione” che si assume formulata dall'attrice in via principale sia stata disattesa per inesistenza dei vizi.
In realtà tale statuizione non si rinviene in sentenza, non avendo il giudice di prime cure esaminato e provveduto in ordine alla domanda di risoluzione, formulata in via meramente gradata, in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, proposta in via principale, per la sussistenza dei vizi lamentati.
Correttamente – espletata la consulenza tecnica di ufficio ed accertati i vizi dei beni oggetto del contratto di compravendita – il giudice esaminava le domande proposte in via principale dall'attrice, ovvero la domanda di riduzione del prezzo e la domanda di eliminazione dei vizi, ed accoglieva la domanda di riduzione del prezzo.
Tale iter argomentativo non solo risulta immune da errori, ma certamente non è scalfito dalle censure della che invece si concentrano sul Parte_1 diverso rapporto – non rilevante nel caso di specie – tra la domanda di risoluzione e quella di riduzione del prezzo, regolato dall'art. 1492 c.c..
Il motivo di appello è pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo, rubricato “la impugnata sentenza merita di essere riformata e censurata per la violazione del principio della domanda e della
“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, nonchè per difetto e contraddittorietà della motivazione”, l'appellante sostiene la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice posto a fondamento della decisione le risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
Trattasi evidentemente di una censura per certi versi incomprensibile e certamente inammissibile.
Anche la questione ad oggetto la carenza di legittimazione attiva dell'attrice risulta poco aderente al caso di specie.
Invero, la censura pare fondarsi sul presupposto, che non trova riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, secondo cui quanto liquidato dal giudice a titolo di riduzione del prezzo si baserebbe anche sui vizi relativi alle parti comuni dell'edificio in cui si inserisce l'immobile de quo.
In realtà così non è.
La somma liquidata corrisponde al deprezzamento del bene immobile acquistato e tiene conto del minor valore dello stesso senza alcun riferimento alle parti comuni dell'immobile.
Anche tale motivo di appello si configura dunque generico e privo di specifici riferimenti al caso di specie.
Con il terzo motivo, rubricato “la impugnata sentenza va censurata nella parte in cui non tiene conto della fondatezza della difese e delle eccezioni proposte dalla società convenuta in primo grado (errores in procedendo o in iudicando),
l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente disatteso le sue difese e pertanto formula richiesta di nuova consulenza tecnica di ufficio.
Il motivo è estremamente generico essendosi limitato l'appellante a sostenere l'erroneità della sentenza, senza precisare i profili specifici che il primo giudice avrebbe omesso di valutare.
Parimenti generico è il quarto motivo di appello, rubricato “la impugnata sentenza va censurata nella parte in cui liquida e quantifica le spese di procedura in presenza della abrogazione delle tariffe e in assenza di richiamo della normativa applicata ratione temporis, nonché nella parte in cui non determina gli importi liquidati al c.t.u. e posti a carico della parte appellante”, con il quale D.P.
Costruzioni S.r.l. afferma che la sentenza impugnata andrebbe riformata anche nella parte in cui il primo giudice regola le spese di lite determinandole in
E.13.000,00. A parere dell'appellante, infatti, la mancata indicazione dei parametri di riferimento e l'assenza di un ragionamento giuridico a supporto, renderebbero tale statuizione “frutto di un calcolo arbitrario”.
Anche le contestazioni relative alla liquidazione delle spese giudiziali non sono adeguatamente precisate e specificate.
Non risultano infatti specificati gli errori commessi dal giudice nel determinarle.
Non è ammissibile il motivo che deduca soltanto l'ingiustizia della decisione.
Inoltre, quanto ai compensi al C.T.U., che pure l'appellante sostiene essere non determinati, va rilevato che con decreto emesso separatamente il giudice liquidava le spese in favore del C.T.U., che con la sentenza poneva definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Pertanto anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, cui consegue il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del presente grado del giudizio, stante la contumacia dell'appellata vittoriosa
Infine si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n.881/2021 del Tribunale di Avellino , nei confronti di P_
, con atto notificato in data 20.12.2021, così provvede:
[...]
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del presente grado del giudizio;
c) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 5.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.5395/2021 Ruolo generale civile, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 881/2021 emessa dal Tribunale di Avellino in data
20/12/2021.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
, (C.F ) Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in Pollena Trocchia (NA) alla via
Salvatore Fusco, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Carducci n.61 presso lo studio dell'avv.
Augusto Chiosi (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Antonio Ventrone (C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto C.F._3 di appello
APPELLANTI
E
, (C.F ) Controparte_1 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate, parte appellante concludeva riportandosi ai propri atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2010 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva che
-con atto di compravendita del 10/04/2009, rogato dal notaio , aveva Per_1 acquistato un appartamento al secondo piano del corpo B del complesso edilizio in via di realizzazione in Grottolella in Via Pozzo del Sale n 28, della consistenza di 6 vani catastali, un locale deposito al terzo piano della consistenza di mq. 92
e due box garages pertinenziali della consistenza rispettivamente di mq. 16 e di mq. 20 ed ancora in via di ultimazione per il corrispettivo di E. 155.000,00, oltre
IVA;
- la società venditrice, a fronte dell'indicato corrispettivo, aveva assunto altresì
l'obbligo di realizzare, tra il corpo B del complesso edilizio e la striscia di terreno di accesso alla via pubblica, un posto auto da trasferire agli attori, dopo l'accatastamento, quale ulteriore pertinenza dell'appartamento compravenduto;
- nell'atto di compravendita la società acquirente dichiarava che il complesso edilizio era stato ultimato nel 2008, tuttavia essa attrice verificava che le unità immobiliari acquistate si presentavano inutilizzabili e inagibili, in quanto prive di
1) allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, 2) certificato di agibilità, 3) autorizzazione igienico sanitaria, 4) collaudo dell'impianto gas, 5) impianto di ascensore funzionante e collaudato;
- le opere di completamento e rifinitura delle parti comuni condominiali (spazi esterni, cancelli, recinzioni, androni, scala e vano scala) erano state effettuate con materiali di pregio inferiore a quello individuato e non erano state ancora ultimate;
- il posto auto scoperto non veniva realizzato, accatastato, trasferito;
- con note racc.te del 16-29.06.2009, diffidavano invano la a Parte_1 provvedere;
- a mezzo di successiva visura ipotecaria emergeva che tutte le unità immobiliari realizzate dalla società convenuta erano gravate da iscrizione ipotecaria legale del 31.11.2009 in favore di Equitalia S.p.A..
Tanto premesso, chiedeva in via principale, previa declaratoria ed accertamento dell'esistenza dei vizi degli immobili compravenduti, tali da rendere i beni inidonei all'uso e ridurne in modo apprezzabile il valore, la riduzione del prezzo corrisposto alla società convenuta con condanna della D.P.Costruzioni all'esecuzione delle opere, degli adempimenti e delle attività necessarie ai fini dell'integrale eliminazione dei vizi e delle difformità degli immobili de quo e al versamento in favore degli attori della somma che risulterà essere stata indebitamente corrisposta a titolo di prezzo, oltre interessi legali, nonché all'integrale risarcimento dei danni da loro subiti in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare le unità immobiliari acquistate, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dal 10.04.2009.
In via gradata chiedeva pronunziare la risoluzione del contratto di compravendita con condanna della convenuta all'integrale restituzione del prezzo corrisposto da essi attori, comprensivo di IVA, oltre interessi legali e di mora, nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo in conseguenza della immobilizzazione del capitale, dei costi sostenuti per l'acquisto, per l'inutilizzabilità delle unità compravendute, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si costituiva la convenuta, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle domande di riduzione del prezzo ed eliminazione dei vizi in quanto richieste contemporaneamente e non in via alternativa;
nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, sostenendo che l'immobile oggetto di compravendita non presentava difformità o vizi e che era pienamente conforme ai patti e idoneo all'uso e che comunque aveva un valore superiore al prezzo pagato dall'attrice.
Deduceva inoltre di aver richiesto il rilascio del certificato di agibilità e che erano state predisposte le opere necessarie all'allacciamento del bene alla rete del gestore elettrico ed era stato realizzato il posto auto esterno, precisando che era altresì in corso la pratica di accatastamento.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 881/2021, così statuiva: “a) accoglie la domanda di riduzione del prezzo e per l'effetto, condanna la Parte_1
in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento in favore degli attori della
[...] somma di € 61.368,00; b) accoglie la domanda di risarcimento del danno e condanna la in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 in favore di parte attrice, della somma di € 45.153,6 oltre interessi e rivalutazione;
c) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 900,00 per spese, € 13.000,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali;
d) pone le spese di TU, separatamente liquidate, definitivamente a carico della convenuta”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 20.12.2021 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello sulla
[...] base dei seguenti motivi, così rubricati :1) la impugnata sentenza va censurata e riformata per violazione e falsa applicazione di legge, nonché per difetto e contraddittorietà della motivazione;
2) la impugnata sentenza merita di essere riformata e censurata per la violazione del principio della domanda e della
“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, nonchè per difetto e contraddittorietà della motivazione;
3) la impugnata sentenza va censurata nella parte in cui non tiene conto della fondatezza della difese e delle eccezioni proposte dalla società convenuta in primo grado (errores in procedendo o in iudicando); 4) la impugnata sentenza va censurata nella parte in cui liquida e quantifica le spese di procedura in presenza della abrogazione delle tariffe e in assenza di richiamo della normativa applicata ratione temporis, nonché nella parte in cui non determina gli importi liquidati al c.t.u. e posti a carico della parte appellante” Chiedeva dunque “ a) dichiarare viziata, in fatto e in diritto, la impugnata sentenza con la quale il giudice riteneva fondata la domanda giudiziale, per veder di conseguenza, previa sua riforma totale, accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree proposte (cumulativamente) davanti al Tribunale di
Avellino e pertanto, in accoglimento delle conclusioni già spiegate nelle comparsa di costituzione e risposta di primo grado, nonché come avanzate nel corso del giudizio di primo grado, dichiarare l'inammissibilità delle stesse in conformità alla sentenza n. 17138/2010 della Cassazione Civile e la carenza ovvero il difetto di legittimazione attiva dell'appellata per le parti comuni del proprio immobile, rigettando tutte le domande proposte dall'appellata (attrice in primo grado) siccome improcedibili, inammissibili, infondate e non provate, ed emettendo ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso nell'interesse degli odierni appellanti (convenuti in primo grado), non essendo configurabile nel caso in esame “alcuna responsabilità”, perché non risulta provata “la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione” e secondo tali parametri si chiede la riforma dell'impugnata sentenza da parte della adita Corte, anche in riferimento ai rilievi della relazione di TU superati da interventi successivi e in ordine ai quali si chiede il rinnovo della TU nel presente grado di giudizio. Ritenendosi per riprodotte tutte le richieste e conclusioni del giudizio di primo grado e nei motivi del presente gravame di cui si chiede l'accoglimento ai fini della riforma dell'impugnata sentenza n. 881/21 del Tribunale di Avellino. Vittoria di spese, anche generali, e competenze di procedura oltre I.V.A e C.P.A come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
b) in via subordinata, previa sospensiva, riformare anche parzialmente la gravata sentenza, con ogni ulteriore provvedimento di legge e di ragione”. Inoltre, l'appellante chiede “la sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, giacché il fumus e il periculum sono comprovati dai motivi di cui al presente atto di appello”.
Non si costituiva la convenuta, benché regolarmente citata, restando, pertanto contumace. Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Il giudice di primo grado, rilevato che alla stregua della documentazione prodotta e delle indagini tecniche svolte dal C.T.U. ricorreva la prova dei Persona_2 fatti dedotti dall'attrice (vizi e difformità dell'immobile acquistato), accoglieva la domanda di riduzione del prezzo versato per l'acquisto del bene in considerazione del minor valore dello stesso così calcolato dal TU : “riduzione del 10% dovuta alla mancanza del certificato di agibilità, riduzione del 3% per il mancato funzionamento dell'ascensore, riduzione del 5% del valore dell'immobile per la mancanza delle opere di rifinitura comuni e condominiali e che le spese per il rilascio del certificato di agibilità ammontavano in totale ad € 8.559,35, oltre ad euro 1.800,00 per collaudo dell'ascensore ed € 4.138,25 per le rifiniture delle parti comuni, in relazione alle quote di competenza dell'attrice”, nonché “costo di rifacimento delle impermeabilizzazione dei due terrazzini e dei relativi scarichi per un totale di E.3.000”. Riteneva inoltre il giudice di primo grado che “a decurtazione del prezzo vanno aggiunti i costi da sostenere per ottenere le certificazioni delle quali il ctu ha attestato la mancanza, pari ad euro 13.368,6
(derivante dalle somme quantificate dal ctu nella seconda perizia), con detrazione dei costi per ottenere l'allacciamento alla rete elettrica che parte attrice dà atto essere intervenuta nel corso del giudizio, se pur dopo 8 anni” nonché “il risarcimento della somma necessaria alla rimozione delle infiltrazioni nel box garage, come riscontrato dal ctu pari ad euro 3.000,00”.
Condannava quindi la convenuta a titolo di riduzione del prezzo di acquisto al pagamento in favore dell'attrice della somma di E.61.368,00.
Accoglieva inoltre la domanda di risarcimento del danno per l'inutilizzabilità del bene, conseguente alla presenza dei vizi, che secondo gli accertamenti TU
“rendono il bene dotato di un minor valore locativo per l'assenza di allacciamento alla energia elettrica” sicchè “il valore locativo di euro 752,56 mensili va pertanto diminuito del 75% fino all'allacciamento della energia elettrica con una perdita di euro, a decorrere dalla messa in mora del 17/06/2010 fino al febbraio 2017 per
80 mesi * 564,42= € 45.153,6.”
Riteneva infine che “l'accoglimento della domanda principale, comporta
l'assorbimento della domanda subordinata di risoluzione.”.
Contesta tale decisione l'appellante proponendo quattro motivi di appello.
I motivi proposti mancano di specificità e aderenza alla sentenza impugnata, di cui non è colto l'iter argomentativo. L'appellante sovente cade in contraddizioni interne e non consente alla Corte adita di individuare le violazioni di legge e/o gli errori nella ricostruzione fattuale del primo giudice.
In proposito al fine di valutare l'ammissibilità dell'appello, giova ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - integra una condizione essenziale dell'atto di impugnazione, posto che la relativa funzione - non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio - è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall'appellante, le questioni di cui questi lamenta la erronea definizione.
La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è sufficiente, quindi, che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare,
a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado ( Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021, n.21401). L'atto di appello deve, in pratica, "dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Nel caso di specie, le argomentazioni solo apparenti di parte appellante non sono, invece, correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che si poggia su presupposti ben diversi da quelli messi in luce nell'atto di appello.
Con il primo motivo, rubricato “la impugnata sentenza va censurata e riformata per violazione e falsa applicazione di legge, nonché per difetto e contraddittorietà della motivazione, l'appellante contesta l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo per la incompatibilità con l'azione di risoluzione pure essa proposta dall'attrice.
Specificamente afferma l'appellante: “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ha natura irrevocabile la scelta dell'azione di risoluzione, proposta dal compratore in via principale rispetto alla domanda di riduzione del prezzo, tenuto conto che - in considerazione del riferimento ai vizi di cui all'art. 1490 contenuto nell'art. 1492 c.c. - identici sono i presupposti per l'accoglimento delle due azioni.
Ne consegue che, disattesa la domanda di risoluzione per l'inesistenza dei vizi di cui all'art.1490 c.c., non è accoglibile la domanda di riduzione del prezzo basata sugli stessi vizi, formulata dal compratore in via subordinata (cfr. Cass. II, sent.
1434 del 27-1-2004). Ebbene il Giudice di primo grado, pur dando atto che
“… In applicazione dei suesposti principi le suindicate domande vanno accolte
… in via alternativa”,… senza nulla riferire in ordine alla richiesta risoluzione - ha arbitrariamente e illogicamente ritenute procedibili le domande cumulativamente proposte dalla in violazione degli articoli 1492 e 1494 c.c., Parte_3 contestualmente incorrendo anche nel vizio di motivazione” (cfr.pagg.
5-6 atto di appello)
Osserva la Corte che le argomentazioni solo apparenti ed alquanto confuse di parte appellante non sono, invece, correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che si poggia su presupposti ben diversi da quelli messi in luce nell'atto di appello e su argomentazioni non intaccate dall'appellante.
L'appellante sembra riferirsi ad una statuizione del primo giudice in cui la
“domanda di risoluzione” che si assume formulata dall'attrice in via principale sia stata disattesa per inesistenza dei vizi.
In realtà tale statuizione non si rinviene in sentenza, non avendo il giudice di prime cure esaminato e provveduto in ordine alla domanda di risoluzione, formulata in via meramente gradata, in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, proposta in via principale, per la sussistenza dei vizi lamentati.
Correttamente – espletata la consulenza tecnica di ufficio ed accertati i vizi dei beni oggetto del contratto di compravendita – il giudice esaminava le domande proposte in via principale dall'attrice, ovvero la domanda di riduzione del prezzo e la domanda di eliminazione dei vizi, ed accoglieva la domanda di riduzione del prezzo.
Tale iter argomentativo non solo risulta immune da errori, ma certamente non è scalfito dalle censure della che invece si concentrano sul Parte_1 diverso rapporto – non rilevante nel caso di specie – tra la domanda di risoluzione e quella di riduzione del prezzo, regolato dall'art. 1492 c.c..
Il motivo di appello è pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo, rubricato “la impugnata sentenza merita di essere riformata e censurata per la violazione del principio della domanda e della
“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, nonchè per difetto e contraddittorietà della motivazione”, l'appellante sostiene la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice posto a fondamento della decisione le risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
Trattasi evidentemente di una censura per certi versi incomprensibile e certamente inammissibile.
Anche la questione ad oggetto la carenza di legittimazione attiva dell'attrice risulta poco aderente al caso di specie.
Invero, la censura pare fondarsi sul presupposto, che non trova riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, secondo cui quanto liquidato dal giudice a titolo di riduzione del prezzo si baserebbe anche sui vizi relativi alle parti comuni dell'edificio in cui si inserisce l'immobile de quo.
In realtà così non è.
La somma liquidata corrisponde al deprezzamento del bene immobile acquistato e tiene conto del minor valore dello stesso senza alcun riferimento alle parti comuni dell'immobile.
Anche tale motivo di appello si configura dunque generico e privo di specifici riferimenti al caso di specie.
Con il terzo motivo, rubricato “la impugnata sentenza va censurata nella parte in cui non tiene conto della fondatezza della difese e delle eccezioni proposte dalla società convenuta in primo grado (errores in procedendo o in iudicando),
l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente disatteso le sue difese e pertanto formula richiesta di nuova consulenza tecnica di ufficio.
Il motivo è estremamente generico essendosi limitato l'appellante a sostenere l'erroneità della sentenza, senza precisare i profili specifici che il primo giudice avrebbe omesso di valutare.
Parimenti generico è il quarto motivo di appello, rubricato “la impugnata sentenza va censurata nella parte in cui liquida e quantifica le spese di procedura in presenza della abrogazione delle tariffe e in assenza di richiamo della normativa applicata ratione temporis, nonché nella parte in cui non determina gli importi liquidati al c.t.u. e posti a carico della parte appellante”, con il quale D.P.
Costruzioni S.r.l. afferma che la sentenza impugnata andrebbe riformata anche nella parte in cui il primo giudice regola le spese di lite determinandole in
E.13.000,00. A parere dell'appellante, infatti, la mancata indicazione dei parametri di riferimento e l'assenza di un ragionamento giuridico a supporto, renderebbero tale statuizione “frutto di un calcolo arbitrario”.
Anche le contestazioni relative alla liquidazione delle spese giudiziali non sono adeguatamente precisate e specificate.
Non risultano infatti specificati gli errori commessi dal giudice nel determinarle.
Non è ammissibile il motivo che deduca soltanto l'ingiustizia della decisione.
Inoltre, quanto ai compensi al C.T.U., che pure l'appellante sostiene essere non determinati, va rilevato che con decreto emesso separatamente il giudice liquidava le spese in favore del C.T.U., che con la sentenza poneva definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Pertanto anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, cui consegue il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del presente grado del giudizio, stante la contumacia dell'appellata vittoriosa
Infine si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n.881/2021 del Tribunale di Avellino , nei confronti di P_
, con atto notificato in data 20.12.2021, così provvede:
[...]
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del presente grado del giudizio;
c) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 5.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio